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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2024, n. 4632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4632 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
15 ottobre 2024 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1826 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dagli avv. ti Emanuela Natoli e Carola Magistro come da Parte_1
procura come in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19/02/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230004112888, notificato in data 10/01/2024 avente ad oggetto contributi a titolo di Gestione Commercianti riferiti al periodo che va dall'01/2021 al 12/2022, per un importo complessivo di € 4.559,10. A fondamento della domanda ha dedotto la carenza del presupposto impositivo in quanto il ricorrente ha prestato la propria attività presso la giusto contratto di lavoro a tempo Controparte_2
indeterminato con decorrenza dal 04/10/1999.
In ragione di tutto quanto esposto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio ha concluso chiedendo: “ in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato: - accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti e per l'effetto ordinarne la cancellazione. - annullare l'avviso di addebito impugnato perché illegittimo per tutti i motivi suesposti. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva rappresentando che “ Le inadempienze di cui CP_1 all'opposto avviso di addebito sono state pertanto oggetto di sgravio. Tale sopravvenuta modifica degli atti impositivi determina pertanto una sopravvenuta cessazione della materia del contendere all'esito della definizione del procedimento di sgravio”.
In allegato alla stessa memoria di costituzione in giudizio ha, effettivamente, documentato CP_1
l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito impugnato depositando il provvedimento di sgravio e l'estratto dal quale risulta l'azzeramento delle somme portate dall'atto.
Preso atto, nelle note di trattazione scritta del 14/10/2024, parte ricorrente ha aderito alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in ragione dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del giorno 15 ottobre 2024 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
La causa può decidersi, preso atto dell'intervenuto sgravio in autotutela da parte di dell'avviso CP_1
di addebito impugnato con assorbimento di ogni altra questione,.
Deve ricordarsi che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno
2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n.
1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n.
2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n.
1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650).
In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
Tanto si è verificato nel caso di specie.
Infatti l'istituto resistente, nella memoria di costituzione in giudizio, ha dichiarato di avere rivalutato la posizione del ricorrente e di avere provveduto allo sgravio integrale dell'atto impugnato, come documentato.
Parte ricorrente, preso atto, ha insistito per la condanna dell' alle spese di lite rilevando che lo CP_3
sgravio era intervenuto solo successivamente alla notifica del ricorso.
Deve a questo punto osservarsi che la pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, deve essere tenuto in opportuna considerazione il contegno processuale dell' che, già nel costituirsi in giudizio ha dato atto di intendere provvedere allo CP_3 sgravio in autotutela dell'avviso di addebito impugnato, come effettivamente documentato.
Tale condotta ha consentito una rapida definizione del procedimento senza ulteriore aggravio per il ricorrente e ciò in una meritevole prospettiva di leale collaborazione tra le parti processuali.
Ne discende che appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico di . CP_1 Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere. condanna al pagamento delle spese di lite in ragione della metà, liquidandole nell'intero CP_1
complessivamente in euro 884,50 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore dei procuratori di parte ricorrente antistatari;
compensa la restante metà;
Catania, 15/10/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
15 ottobre 2024 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1826 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dagli avv. ti Emanuela Natoli e Carola Magistro come da Parte_1
procura come in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19/02/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230004112888, notificato in data 10/01/2024 avente ad oggetto contributi a titolo di Gestione Commercianti riferiti al periodo che va dall'01/2021 al 12/2022, per un importo complessivo di € 4.559,10. A fondamento della domanda ha dedotto la carenza del presupposto impositivo in quanto il ricorrente ha prestato la propria attività presso la giusto contratto di lavoro a tempo Controparte_2
indeterminato con decorrenza dal 04/10/1999.
In ragione di tutto quanto esposto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio ha concluso chiedendo: “ in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato: - accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti e per l'effetto ordinarne la cancellazione. - annullare l'avviso di addebito impugnato perché illegittimo per tutti i motivi suesposti. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva rappresentando che “ Le inadempienze di cui CP_1 all'opposto avviso di addebito sono state pertanto oggetto di sgravio. Tale sopravvenuta modifica degli atti impositivi determina pertanto una sopravvenuta cessazione della materia del contendere all'esito della definizione del procedimento di sgravio”.
In allegato alla stessa memoria di costituzione in giudizio ha, effettivamente, documentato CP_1
l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito impugnato depositando il provvedimento di sgravio e l'estratto dal quale risulta l'azzeramento delle somme portate dall'atto.
Preso atto, nelle note di trattazione scritta del 14/10/2024, parte ricorrente ha aderito alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in ragione dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del giorno 15 ottobre 2024 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
La causa può decidersi, preso atto dell'intervenuto sgravio in autotutela da parte di dell'avviso CP_1
di addebito impugnato con assorbimento di ogni altra questione,.
Deve ricordarsi che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno
2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n.
1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n.
2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n.
1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650).
In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
Tanto si è verificato nel caso di specie.
Infatti l'istituto resistente, nella memoria di costituzione in giudizio, ha dichiarato di avere rivalutato la posizione del ricorrente e di avere provveduto allo sgravio integrale dell'atto impugnato, come documentato.
Parte ricorrente, preso atto, ha insistito per la condanna dell' alle spese di lite rilevando che lo CP_3
sgravio era intervenuto solo successivamente alla notifica del ricorso.
Deve a questo punto osservarsi che la pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, deve essere tenuto in opportuna considerazione il contegno processuale dell' che, già nel costituirsi in giudizio ha dato atto di intendere provvedere allo CP_3 sgravio in autotutela dell'avviso di addebito impugnato, come effettivamente documentato.
Tale condotta ha consentito una rapida definizione del procedimento senza ulteriore aggravio per il ricorrente e ciò in una meritevole prospettiva di leale collaborazione tra le parti processuali.
Ne discende che appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico di . CP_1 Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere. condanna al pagamento delle spese di lite in ragione della metà, liquidandole nell'intero CP_1
complessivamente in euro 884,50 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore dei procuratori di parte ricorrente antistatari;
compensa la restante metà;
Catania, 15/10/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso