Articolo 1 della Legge 7 gennaio 1932, n. 136
Articolo 2
Versione
26 marzo 1932
Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi stipulati tra l'Italia e la Bulgaria in data 19-20 maggio 1931:
1° Scambio di note per l'applicazione della clausola della nazione piu' favorita ai traffici commerciali fra le Colonie e i possedimenti italiani e la Bulgaria;
2° Scambio di note per l'esenzione dal visto consolare dei certificati di origine che accompagnano le merci dall'uno all'altro dei due Paesi;
3° Scambio di note inteso ad estendere alle Colonie e ai possedimenti italiani le disposizioni dell'Accordo di cui al precedente n. 2.

Entrata in vigore il 26 marzo 1932