Ordinanza cautelare 18 aprile 2024
Ordinanza cautelare 21 giugno 2024
Improcedibile
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2025REG.PROV.COLL.
N. 02450/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2450 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco D'Imperio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Foggia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, (Sezione Seconda) n. 01231/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Foggia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso proposto dinnanzi al TAR per la Puglia (Bari) il sig. -OMISSIS-ha impugnato il decreto del Prefetto di Foggia con il quale gli era fatto divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
Il provvedimento consegue al deferimento dello -OMISSIS-all’autorità giudiziaria da parte dei Carabinieri di -OMISSIS-, per la violazione di cui all’art. 697 (Detenzione abusiva di armi) c.p., in relazione all’art. 10 della legge 18 aprile 1975 n. 110, e dell’art. 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) “a seguito dell’esplosione di colpi di arma da fuoco verso un luogo di libero passaggio”, sì da esternare parte ricorrente, secondo l’ufficio di polizia, una condotta invero incompatibile con il titolo di polizia relativo alla semplice detenzione dell’arma.
In dettaglio, parte ricorrente era in possesso del “nulla-osta alla detenzione senza munizionamento”, di un fucile automatico calibro 12 Breda, pervenuto in suo possesso in eredità dal padre; al contrario, però, veniva trovato in possesso di munizionamento uso caccia.
Il provvedimento, inoltre, si fondava anche su un precedente penale, costituito da un decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 697 c.p. commesso in data 17.11.2021, in relazione al procedimento -OMISSIS- del Tribunale di Foggia.
1.2. Si sono costituiti in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al ricorso.
1.3. Con sentenza n. 1811 del 18/10/2023 il TAR per la Puglia ha rigettato il ricorso ritenendo infondate le censure proposte.
2.1. Con atto notificato il 22 marzo 2024 il sig. -OMISSIS-ha appellato la sentenza evidenziando che il precedente penale richiamato nel provvedimento di revoca in realtà non era affatto un “precedente” ma costituiva il risvolto, in ambito giudiziario penale, della medesima vicenda che ha condotto la Prefettura ad adottare il provvedimento amministrativo di revoca.
Inoltre evidenziava di avere opposto il decreto penale di condanna e di avere ottenuto, successivamente alla sentenza di primo grado, una assoluzione piena perché con sentenza n.4125 del 26 gennaio 2024 del Tribunale penale di Foggia sarebbe stato accertato:
- che il colpo sarebbe stato da lui sparato non con le armi regolarmente detenute ma con una “pistola scacciacani” allo scopo di intimidire presunti ladri che egli aveva creduto essersi introdotti nella villetta;
- che era legittimo il possesso di un numero di pallini da caccia fino al numero di 1000, avendone invece rinvenuto i carabinieri soltanto in numero di 10.
2.2. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello.
2.3. Con ordinanza cautelare n. 2326 del 21 giugno 2024 questa Sezione – preso atto della sopravvenuta sentenza di assoluzione - ha sospeso la sentenza di primo grado e disposto il riesame da parte della Prefettura del “… provvedimento impugnato alla luce dei motivi di appello e della intervenuta sentenza n. 4125 del 26 gennaio 2024 del Tribunale penale di Foggia di assoluzione perché il fatto non sussiste”.
2.4. In data 16/09/2024 la Prefettura di Foggia ha depositato il Decreto 554715 dell’11/09/2024 con il quale, ottemperando all’ordinanza di riesame, ha nuovamente provveduto sulla posizione dell’appellante alla luce di una rinnovata istruttoria, confermando il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. con ulteriori argomentazioni.
2.5. Con memoria del 14/11/2024 l’appellante ha insistito per l’accoglimento dell’appello limitandosi a genericamente contestare il sopravvenuto provvedimento di conferma (Decreto 554715 dell’11/09/2024 del Prefetto di Foggia) lamentando “Errato ma soprattutto arrogante e perseverante, infine, è ancora il comportamento della Prefettura di Foggia che, in spregio alla ordinanza cautelare del 21.06.2024 di Codesto ufficio Giudiziario, ma anche in dispregio alla Sentenza del Tribunale Penale di Foggia n.41205/2023, infischiandosene di accertamenti processuali e di provvedimenti giudiziali, ha ritenuto di essere al di sopra dei detti pronunciamenti e, quindi, di non rivedere il proprio provvedimento emanandone uno nuovo di conferma basato, ancora una volta, sui presunti deferimenti, errati e scellerati, dei Carabinieri di -OMISSIS-”.
2.6. Alla pubblica udienza del 21 novembre 2024 il Presidente del Collegio ha dato avviso al difensore di parte ricorrente, ex art.73 c.p.a. di possibili profili di improcedibilità dell’appello stante la sopravvenuta adozione del Decreto 554715 dell’11/09/2024 del Prefetto di Foggia depositato in giudizio dall’Amministrazione resistente.
Il difensore di parte appellante, preso atto dell’avviso ex art.73 c.p.a., nulla ha osservato in ordine alla prospettata causa di improcedibilità ed ha chiesto che l’appello venisse trattenuto in decisione.
3. Il ricorso è improcedibile.
3.1. Come già evidenziato, a seguito dell’ordinanza di riesame disposta da questa Sezione il Prefetto di Foggia ha adottato il Decreto 554715 dell’11/09/2024 con il quale ha nuovamente provveduto sulla posizione dell’appellante alla luce di una rinnovata istruttoria, confermando il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. con ulteriori argomentazioni non esternate nel provvedimento originariamente impugnato.
3.2. Orbene, essendo il “remand” una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato (restituendo quindi all'amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale), il nuovo atto, quando non meramente confermativo , costituendo (nuova) espressione di una funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), porta ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente; oppure d'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ove, invece, non abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, trasferendosi in tal caso l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato, all’annullamento del nuovo provvedimento che lo ha sostituito.
3.3. Nel caso in esame, l’atto adottato è confermativo, e non già meramente confermativo del precedente, come si evince agevolmente dal suo contenuto (essendo stato adottato alla luce di una rinnovata istruttoria e motivato sulla base di nuovi elementi di valutazione non contemplati nell’originario provvedimento); ne consegue, per quanto precede, l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi trasferito l'interesse dell’appellante, dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato, al nuovo provvedimento adottato dalla Prefettura a seguito di ordinanza di riesame (impugnabile dinnanzi al TAR nei termini decadenziali di rito).
4. Per mera completezza, deve rilevarsi che l’appello proposto avverso l’originario provvedimento prefettizio (essendo precluso a questo giudice un sindacato sul nuovo provvedimento adottato dal Prefetto) sarebbe comunque infondato.
4.1. Il provvedimento originariamente impugnato è stato infatti adottato per avere l’appellante esploso colpi di arma da fuoco verso un luogo di libero passaggio, sì da esternare una condotta invero incompatibile con il titolo di polizia relativo alla “semplice detenzione” dell’arma.
Ed infatti il ricorrente era soltanto titolare di un “nulla-osta” alla detenzione senza munizionamento delle armi ereditate dal padre, e non di un “porto d’armi per difesa personale”, sicché il decreto prefettizio di divieto impugnato, era principalmente fondato sul presupposto che “… per i fatti oggetto della presente annotazione sia venuto a mancare un elemento soggettivo essenziale, poiché l’interessato poneva in essere una condotta tale da evidenziare una propensione ad abusare delle armi poste nella sua disponibilità, contravvenendo alle limitazioni del titolo di polizia in suo possesso” (ossia la semplice detenzione dell’arma senza munizionamento).
4.2. La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse" . Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che " dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti".
Costituisce dunque principio pacifico in giurisprudenza che il possesso da parte di un cittadino di un’arma o l’utilizzo della medesima, non rientra nello “statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo”, ma costituisce un quid pluris , la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell’utilizzo dell’arma, l’Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso (Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2010 n. 3558).
Sicché è pacifico che le autorizzazioni di polizia possono essere denegate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.) e che può esser ricusato alle persone ritenute capaci di abusarne (artt. 39 e 43, ultimo comma, T.U.L.P.S.). Peraltro il giudizio di disfavore alla detenzione di un’arma non esige nemmeno alcun accertato abuso nella tenuta o nell’utilizzo delle stesse, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso.
4.3. Alla luce di quanto fin qui esposto e dei fatti valorizzati dal provvedimento gravato in primo grado, ritiene il Collegio che la prognosi inferenziale compiuta dall'Amministrazione resista al vaglio di questo giudice. Infatti, nel caso in esame, la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l'uso corretto delle armi e il divieto di detenzione delle stesse è stata legittimamente ancorata a fatti che giustificano la prognosi di possibile abuso dell'arma.
Nel caso in esame il pericolo di abuso nell’uso delle armi è infatti conclamato dal loro utilizzo da parte dell’appellante che, pur essendo legittimato alla loro semplice detenzione, ne ha fatto incontestabilmente uso, avendo esploso dei colpi d’arma da fuoco verso un luogo di libero passaggio.
Quanto poi all’argomentazione, contenuta nell’atto di appello, secondo la quale con la sentenza n.4125 del 26 gennaio 2024 il Tribunale penale di Foggia avrebbe accertato che lo -OMISSIS-non ha fatto uso delle armi, si rileva che la sentenza ha soltanto assolto lo -OMISSIS-dal reato ex art 697 c.p. di presunto possesso abusivo di munizioni per il quale era imputato; ma quanto all’improprio utilizzo delle armi non ha affatto accertato che lo stesso avesse utilizzato una “pistola scacciacani”, avendo la sentenza soltanto riportato quanto riferito dall’imputato che “si era attribuito la responsabilità dello sparo con una pistola scacciacani in suo possesso, rinvenuta dai Carabinieri, asserendo che trattavasi di colpi sparati in aria a scopo precauzionale, al fine di allontanare eventuali malfattori” .
Se ne ricava, pertanto, che i colpi sono stati esplosi in aria dall’appellante non già al fine di allontanare persone sospette che si erano introdotti nella sua proprietà, ma soltanto nel timore della possibile presenza di eventuali malfattori, evenienza mai accertata; e, dunque, per difesa personale (rectius: soltanto per intimorire eventuali malfattori), benché il titolo di polizia di cui era in possesso fosse relativo alla semplice “detenzione” delle armi.
Per tali motivi se deduce la piena legittimità del provvedimento di diniego originariamente adottato dalla prefettura. per esser venuto meno il fondamentale requisito soggettivo della piena affidabilità nel corretto uso delle armi, ed essendo stata invece accertata nell’appellante “ una propensione ad abusare delle armi poste nella sua disponibilità, contravvenendo alle limitazioni del titolo di polizia in suo possesso”; sicché l’appello, oltre che improcedibile, sarebbe comunque infondato.
4. Conclusivamente, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, non avendo la difesa erariale depositato memorie difensive.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.