Articolo 10 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 maggio 1969
Art. 10.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianita', di vecchiaia e di invalidita' dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968 sono determinate con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati.
Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni obbligatorie previste al comma precedente, liquidate alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, sono riliquidate determinandone l'importo con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 9.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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