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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3500 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Argiolas, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Argiolas, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Serrenti.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30/06/2012 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Serrenti, anno 2012, numero 6, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli esponenti in Serrenti (SU) in data 30 giugno 2012, come risulta dall'atto n. 6,
Parte 2 - Serie A - Anno 2012 del medesimo Comune di Serrenti.
B) Confermare le statuizioni concernenti la prole e, in particolare, l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori figli e , che Per_1 Per_2
Pag. 2 di 3 manterranno stabile dimora presso la residenza materna in Serrenti, nel Vico
I Santa Vitalia n. 3, con diritto di visita paterno secondo il calendario tra di essi concordato.
C) Confermare le ulteriori statuizioni economiche in sede di separazione.
Nulla in punto di assegno per la coniuge , economicamente Parte_1 indipendente, mentre il signor continuerà a versare, entro il Parte_2 giorno 15 di ciascun mese, la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. del costo della vita, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte da servizio sanitario nazionale) scolastiche, ludiche e formative sostenute nell'interesse dei figli, purché previamente concordate e documentate.
Le spese straordinarie previamente concordate e che ciascun genitore avrà anticipato, verranno rimborsate dall'altro, nella misura di sua spettanza, previa esibizione di idonee ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento (se mediche con indicazione del codice fiscale del minore).
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3500 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Argiolas, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Argiolas, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Serrenti.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30/06/2012 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Serrenti, anno 2012, numero 6, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli esponenti in Serrenti (SU) in data 30 giugno 2012, come risulta dall'atto n. 6,
Parte 2 - Serie A - Anno 2012 del medesimo Comune di Serrenti.
B) Confermare le statuizioni concernenti la prole e, in particolare, l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori figli e , che Per_1 Per_2
Pag. 2 di 3 manterranno stabile dimora presso la residenza materna in Serrenti, nel Vico
I Santa Vitalia n. 3, con diritto di visita paterno secondo il calendario tra di essi concordato.
C) Confermare le ulteriori statuizioni economiche in sede di separazione.
Nulla in punto di assegno per la coniuge , economicamente Parte_1 indipendente, mentre il signor continuerà a versare, entro il Parte_2 giorno 15 di ciascun mese, la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. del costo della vita, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte da servizio sanitario nazionale) scolastiche, ludiche e formative sostenute nell'interesse dei figli, purché previamente concordate e documentate.
Le spese straordinarie previamente concordate e che ciascun genitore avrà anticipato, verranno rimborsate dall'altro, nella misura di sua spettanza, previa esibizione di idonee ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento (se mediche con indicazione del codice fiscale del minore).
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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