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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2505/2024 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale SCARANO ed CodiceFiscale_2 unitamente a questi elettivamente domiciliati in Agnone (IS) al C.so Vittorio
Emanuele n. 182, c.a.p. 86081, come da procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
), (C.F. ), C.F._4 CP_3 CodiceFiscale_5 CP_4
(C.F. e (C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Controparte_5 C.F._7
, rappresentati e difesi dall'avv. Donato Felline, con il quale eleggono
[...] domicilio in Aprilia alla Via G. Marconi n. 23, come da procura rilasciata con separata scrittura in uno al ricorso per decreto ingiuntivo del 09/01/2024
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
05.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Pt_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] esecutivo del Tribunale di Latina n. 267/2024 del 10/11.03.2024, con cui era stato loro ingiunto, in solido, di pagare a (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3 [...]
), (C.F. e C.F._5 Controparte_4 CodiceFiscale_6 Controparte_5 la somma di €22.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In via pregiudiziale, gli opponenti eccepivano l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Latina in favore del Tribunale di Isernia ex art. 18 c.p.c., essendo entrambi residenti in provincia di Isernia.
In via preliminare, i sigg.ri e dichiaravano, altresì, di Pt_1 CP_3
“disconoscere” la dichiarazione ricognitiva di debito depositata dalla controparte;
nello specifico, la sig.ra dichiarava di disconoscere la firma apposta Parte_2 in calce al documento, siccome alla stessa non riconducibile, ad ogni effetto di legge.
Nel merito, gli opponenti esponevano, tra l'altro, a sostegno della proposta opposizione: che la dichiarazione ricognitiva era incompleta ed illegittima e, pertanto, non poteva essere utilizzata in quanto la stessa non indicava alcuna data di rilascio e/o sottoscrizione della stessa;
che la data di rilascio della dichiarazione era importante in quanto la stessa, contenendo l'assunzione di una obbligazione fideiussoria ovvero in garanzia, doveva imprescindibilmente indicare una data di rilascio concomitante e/o successiva rispetto alla data in cui era sorta l'obbligazione restitutoria principale, ed in questo caso quella poi assunta dal Sig.
[...]
con la scrittura privata datata 14.04.2023; che, non riportando detta Parte_1 dichiarazione ricognitiva alcuna data di emissione e/o sottoscrizione, non si poteva sapere se essa fosse antecedente o successiva alla scrittura privata innanzi detta;
che tale indeterminatezza ovvero mancanza (essendo nella stessa indicato un impegno di pagamento a titolo di fideiussione/garante) rendeva il detto documento prodotto in atti a supporto delle pretese creditizie del tutto inammissibile, illegittimo ed inutilizzabile;
che inoltre, nel merito, si rilevava la illegittimità della scrittura privata datata 14.04.2023 utilizzata dagli opposti ai fini della emissione del Ricorso per Decreto Ingiuntivo oggetto della presente opposizione, non avendo i Sig.ri
, , e Controparte_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_4 CP_5
pagina 2 di 8 fornito alcuna prova a supporto di quanto dai medesimi affermato e CP_5 sottoscritto nella scrittura privata innanzi detta;
che a pagina n. 1) della scrittura privata si affermava che gli opposti concedevano in prestito al Sig. Parte_1 su “sua espressa richiesta le somme di denaro specificate e ben ripartire cadauno per ognuno degli opposti per complessive € 24.000,00# come meglio emerge dalle copie contabili dei bonifici allegate”; che allo stato attuale ancora non era dato rinvenire ictu oculi una copia dei detti bonifici ovvero mancava agli atti di causa la esibizione e la produzione dell'unico elemento probatorio che di fatto sarebbe andato a costituire effettivamente la posizione debitoria in capo all'opponente ; che, Parte_1 senza il documento attestante i bonifici di denaro eseguiti da ognuno degli opposti in favore del Sig. , e quindi la certezza e la prova, non vi era la Parte_1 possibilità di sapere se effettivamente gli opponenti avessero consegnato la somma di denaro in favore dell'opposto, per cui mancava l'unico elemento essenziale e giustificativo della emissione del Decreto Ingiuntivo emesso in danno del Sig.
[...]
; che quindi, allo stato, non esistendo l'elemento probatorio innanzi detto, Parte_1 risultava pacifico che il Decreto Ingiuntivo opposto, non essendo fondato su una prova scritta e certa, doveva essere revocato ed annullato, con ogni conseguenza di legge;
che, ancora, a parere delle parti opponenti il Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione era affetto anche da altre nullità perché la documentazione posta a base dell'opposto procedimento monitorio non era sufficiente a provare l'esistenza del credito vantato dagli opponenti in quanto il presunto credito azionato non era fondato su idonea prova scritta;
che, infatti, gli opposti fondavano il proprio credito solo ed esclusivamente sulla insufficiente scrittura privata del 14.04.2023; che mancava la prova del credito;
che detta prova doveva essere fornita dagli opposti, attori in senso sostanziale.
Tanto premesso, gli opponenti concludevano come di seguito: “Voglia l'Ill.mo
Sig. Giudice adito: 1) PRELIMINARMENTE ED IN RITO, dichiarare l'Incompetenza per
Territorio del Giudice adito, essendo competente esclusivamente il Tribunale Ordinario di Isernia. 2) PRELIMINARMENTE ED IN RITO, revocare la concessa provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto per tutte le su esposte motivazioni;
3)
PRELIMINARMENTE ED IN RITO, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
Sig.ra nel caso di specie, e ciò in virtù del disconoscimento della Parte_2
pagina 3 di 8 firma da quest'ultima sollevata al punto II) della presente opposizione e, quindi, estromettere quest'ultima dal presente giudizio. 4) PRELIMINARMENTE ED IN RITO, dichiarare inefficace l'opposto Decreto Ingiuntivo e, quindi, revocarlo e/o annullarlo, per i motivi e le causali tutte sopra indicate. 5) NEL MERITO, accertare, dichiarare e dare atto che nulla è dovuto dagli opponenti in favore degli opposti e quindi, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 267/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Latina, per le motivazioni e le causali tutte spiegate nella presente opposizione;
Con vittoria di spese
e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto patrocinare antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
), (C.F. ), C.F._4 CP_3 CodiceFiscale_5 Controparte_4
(C.F. e (C.F. ), CodiceFiscale_6 Controparte_5 CodiceFiscale_7 costituitisi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Era respinta l'istanza ex art. 649 c.p.c., venivano respinte le richieste istruttorie articolate da entrambe le parti e la causa era, infine, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 05.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere respinta, per genericità, la domanda di parte opponente volta a sentire accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Isernia, in difetto della necessaria contestazione, da parte opponente, di tutti i criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (al riguardo si veda, tra le altre,
Cass. civ. n. 11305/11).
In ogni caso, venendo nella fattispecie in considerazione l'obbligazione di pagamento di una somma di denaro, deve trovare senz'altro applicazione l'art. 20
c.p.c., ai sensi del quale per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il Giudice del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione.
Ebbene, posto che ai sensi dell'art. 1182, III co., c.c. l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro si adempie, in assenza di diverso accordo tra le parti, al domicilio che il creditore ha alla scadenza, non v'è dubbio che nel caso in esame pagina 4 di 8 vada ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Latina, in tale luogo risiedendo i creditori della prestazione ed odierni opposti.
Ne discende l'inevitabile reiezione della proposta domanda.
In via preliminare, deve essere respinta la domanda di parte opponente volta a sentire accertare e dichiarare il “difetto di legittimazione passiva” di Parte_2
In merito, in particolare, al disconoscimento della sottoscrizione formulato da
, occorre ribadire: 1) sotto un primo profilo, che il disconoscimento Parte_2 della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve avvenire in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione ad uno o più determinati documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità all'originale (ex multis, Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 4053 del 20/02/2018; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 882 del
16/01/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4912 del 27/02/201); 2) su altro versante, che, sebbene l'art. 214 c.p.c. non richieda che il disconoscimento avvenga secondo una forma vincolata, è in ogni caso necessario, secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il disconoscimento di una scrittura privata abbia i caratteri della specificità e della determinatezza, sia inequivoco e non integri una mera espressione di stile (ex multis, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 18042 del 20/08/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12448 del
19/07/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9543 del 01/07/2002).
Nel caso in esame, il disconoscimento avanzato dalla opponente Pt_2 non possiede i requisiti di specificità e determinatezza richiesti dalla sopra
[...] richiamata giurisprudenza, lo stesso essendo stato formulato in modo generico e con mera clausola di stile e risultando, altresì, contraddetto dal tenore della documentazione versata in atti e dalle allegazioni della stessa parte opponente.
Ne discende l'inevitabile reiezione anche della domanda avanzata dagli opponenti in via preliminare.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e come tale deve essere respinta.
Va premesso in linea generale che ai sensi dell'art. 1988 c.c. il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento dispensano colui a favore del quale sono fatti fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria e ciò a meno che il destinatario non rinunci, anche implicitamente,
pagina 5 di 8 al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova (Cass. Civ. n. 7787 del 31.03.2010; si veda anche, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, n. 20689/16).
E' stato, altresì, affermato che la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente (Cass. civ.,
Sez. I, n. 13506/14).
Alla luce dell'inversione dell'onere della prova prevista dalla succitata disposizione graverà, allora, sul debitore l'onere di provare l'inesistenza o l'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore.
Ciò posto e venendo alla presente fattispecie, con la scrittura privata del
14.04.2023 in atti (v. all. 4 al fascicolo di parte opposta) il sig. nel Parte_1 dare atto della pregressa concessione in suo favore dei “prestiti infruttiferi” elencati all'art. 1 da parte di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
e per il complessivo importo di €24.000,00, si è CP_5 Parte_3 contestualmente e pacificamente riconosciuto debitore, nei confronti dei suddetti, del predetto importo di €24.000,00, impegnandosi al rimborso delle somme entro il
31.05.2023.
Vengono, quindi, in considerazione una ricognizione di debito ed una promessa di pagamento disciplinate – quanto a onere probatorio – dal succitato art. 1988 c.c., alla luce del cui disposto l'esistenza del rapporto fondamentale – come sopra espressamente allegato - si presume dunque sino a prova contraria, l'onere di provare il contrario gravando, ovviamente, su parte opponente, la quale non vi ha in alcun modo assolto: al riguardo, le richieste istruttorie avanzate dai sigg.ri Parte_1
e sono state, infatti, respinte dal Tribunale, essendo state
[...] Parte_2 articolare “mediante capitoli generici, relativi a circostanze non rilevanti ai fini del decidere o da provare in via documentale”.
Non avendo parte opponente assolto all'onere di provare l'inesistenza del rapporto principale, l'opposizione proposta da dovrà essere Parte_1 necessariamente respinta, la stessa essendo rimasta sfornita di prova.
pagina 6 di 8 Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'opposizione proposta da la cui “dichiarazione ricognitiva” (v. all. 5 al fascicolo di parte Parte_2 opposta) configura, peraltro, essa stessa titolo della pretesa fatta valere dagli opposti, dal momento che con la stessa la sig.ra oltre a dichiarare di CP_3
“aderire” alla scrittura privata del 14.04.2023, si costituisce “garante e fideiussore”, rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
Parte_1
Le considerazioni che precedono impongono, in definitiva, il rigetto anche dell'opposizione proposta da siccome giuridicamente infondata. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 267/2024 del
10/11.03.2024;
• condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_2 C.F._4
), (C.F. ), (C.F.
[...] CP_3 CodiceFiscale_5 Controparte_4
e (C.F. ) le CodiceFiscale_6 Controparte_5 CodiceFiscale_7 spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.547,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Latina, 05.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2505/2024 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale SCARANO ed CodiceFiscale_2 unitamente a questi elettivamente domiciliati in Agnone (IS) al C.so Vittorio
Emanuele n. 182, c.a.p. 86081, come da procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
), (C.F. ), C.F._4 CP_3 CodiceFiscale_5 CP_4
(C.F. e (C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Controparte_5 C.F._7
, rappresentati e difesi dall'avv. Donato Felline, con il quale eleggono
[...] domicilio in Aprilia alla Via G. Marconi n. 23, come da procura rilasciata con separata scrittura in uno al ricorso per decreto ingiuntivo del 09/01/2024
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
05.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Pt_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] esecutivo del Tribunale di Latina n. 267/2024 del 10/11.03.2024, con cui era stato loro ingiunto, in solido, di pagare a (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3 [...]
), (C.F. e C.F._5 Controparte_4 CodiceFiscale_6 Controparte_5 la somma di €22.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In via pregiudiziale, gli opponenti eccepivano l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Latina in favore del Tribunale di Isernia ex art. 18 c.p.c., essendo entrambi residenti in provincia di Isernia.
In via preliminare, i sigg.ri e dichiaravano, altresì, di Pt_1 CP_3
“disconoscere” la dichiarazione ricognitiva di debito depositata dalla controparte;
nello specifico, la sig.ra dichiarava di disconoscere la firma apposta Parte_2 in calce al documento, siccome alla stessa non riconducibile, ad ogni effetto di legge.
Nel merito, gli opponenti esponevano, tra l'altro, a sostegno della proposta opposizione: che la dichiarazione ricognitiva era incompleta ed illegittima e, pertanto, non poteva essere utilizzata in quanto la stessa non indicava alcuna data di rilascio e/o sottoscrizione della stessa;
che la data di rilascio della dichiarazione era importante in quanto la stessa, contenendo l'assunzione di una obbligazione fideiussoria ovvero in garanzia, doveva imprescindibilmente indicare una data di rilascio concomitante e/o successiva rispetto alla data in cui era sorta l'obbligazione restitutoria principale, ed in questo caso quella poi assunta dal Sig.
[...]
con la scrittura privata datata 14.04.2023; che, non riportando detta Parte_1 dichiarazione ricognitiva alcuna data di emissione e/o sottoscrizione, non si poteva sapere se essa fosse antecedente o successiva alla scrittura privata innanzi detta;
che tale indeterminatezza ovvero mancanza (essendo nella stessa indicato un impegno di pagamento a titolo di fideiussione/garante) rendeva il detto documento prodotto in atti a supporto delle pretese creditizie del tutto inammissibile, illegittimo ed inutilizzabile;
che inoltre, nel merito, si rilevava la illegittimità della scrittura privata datata 14.04.2023 utilizzata dagli opposti ai fini della emissione del Ricorso per Decreto Ingiuntivo oggetto della presente opposizione, non avendo i Sig.ri
, , e Controparte_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_4 CP_5
pagina 2 di 8 fornito alcuna prova a supporto di quanto dai medesimi affermato e CP_5 sottoscritto nella scrittura privata innanzi detta;
che a pagina n. 1) della scrittura privata si affermava che gli opposti concedevano in prestito al Sig. Parte_1 su “sua espressa richiesta le somme di denaro specificate e ben ripartire cadauno per ognuno degli opposti per complessive € 24.000,00# come meglio emerge dalle copie contabili dei bonifici allegate”; che allo stato attuale ancora non era dato rinvenire ictu oculi una copia dei detti bonifici ovvero mancava agli atti di causa la esibizione e la produzione dell'unico elemento probatorio che di fatto sarebbe andato a costituire effettivamente la posizione debitoria in capo all'opponente ; che, Parte_1 senza il documento attestante i bonifici di denaro eseguiti da ognuno degli opposti in favore del Sig. , e quindi la certezza e la prova, non vi era la Parte_1 possibilità di sapere se effettivamente gli opponenti avessero consegnato la somma di denaro in favore dell'opposto, per cui mancava l'unico elemento essenziale e giustificativo della emissione del Decreto Ingiuntivo emesso in danno del Sig.
[...]
; che quindi, allo stato, non esistendo l'elemento probatorio innanzi detto, Parte_1 risultava pacifico che il Decreto Ingiuntivo opposto, non essendo fondato su una prova scritta e certa, doveva essere revocato ed annullato, con ogni conseguenza di legge;
che, ancora, a parere delle parti opponenti il Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione era affetto anche da altre nullità perché la documentazione posta a base dell'opposto procedimento monitorio non era sufficiente a provare l'esistenza del credito vantato dagli opponenti in quanto il presunto credito azionato non era fondato su idonea prova scritta;
che, infatti, gli opposti fondavano il proprio credito solo ed esclusivamente sulla insufficiente scrittura privata del 14.04.2023; che mancava la prova del credito;
che detta prova doveva essere fornita dagli opposti, attori in senso sostanziale.
Tanto premesso, gli opponenti concludevano come di seguito: “Voglia l'Ill.mo
Sig. Giudice adito: 1) PRELIMINARMENTE ED IN RITO, dichiarare l'Incompetenza per
Territorio del Giudice adito, essendo competente esclusivamente il Tribunale Ordinario di Isernia. 2) PRELIMINARMENTE ED IN RITO, revocare la concessa provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto per tutte le su esposte motivazioni;
3)
PRELIMINARMENTE ED IN RITO, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
Sig.ra nel caso di specie, e ciò in virtù del disconoscimento della Parte_2
pagina 3 di 8 firma da quest'ultima sollevata al punto II) della presente opposizione e, quindi, estromettere quest'ultima dal presente giudizio. 4) PRELIMINARMENTE ED IN RITO, dichiarare inefficace l'opposto Decreto Ingiuntivo e, quindi, revocarlo e/o annullarlo, per i motivi e le causali tutte sopra indicate. 5) NEL MERITO, accertare, dichiarare e dare atto che nulla è dovuto dagli opponenti in favore degli opposti e quindi, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 267/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Latina, per le motivazioni e le causali tutte spiegate nella presente opposizione;
Con vittoria di spese
e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto patrocinare antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
), (C.F. ), C.F._4 CP_3 CodiceFiscale_5 Controparte_4
(C.F. e (C.F. ), CodiceFiscale_6 Controparte_5 CodiceFiscale_7 costituitisi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Era respinta l'istanza ex art. 649 c.p.c., venivano respinte le richieste istruttorie articolate da entrambe le parti e la causa era, infine, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 05.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere respinta, per genericità, la domanda di parte opponente volta a sentire accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Isernia, in difetto della necessaria contestazione, da parte opponente, di tutti i criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (al riguardo si veda, tra le altre,
Cass. civ. n. 11305/11).
In ogni caso, venendo nella fattispecie in considerazione l'obbligazione di pagamento di una somma di denaro, deve trovare senz'altro applicazione l'art. 20
c.p.c., ai sensi del quale per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il Giudice del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione.
Ebbene, posto che ai sensi dell'art. 1182, III co., c.c. l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro si adempie, in assenza di diverso accordo tra le parti, al domicilio che il creditore ha alla scadenza, non v'è dubbio che nel caso in esame pagina 4 di 8 vada ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Latina, in tale luogo risiedendo i creditori della prestazione ed odierni opposti.
Ne discende l'inevitabile reiezione della proposta domanda.
In via preliminare, deve essere respinta la domanda di parte opponente volta a sentire accertare e dichiarare il “difetto di legittimazione passiva” di Parte_2
In merito, in particolare, al disconoscimento della sottoscrizione formulato da
, occorre ribadire: 1) sotto un primo profilo, che il disconoscimento Parte_2 della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve avvenire in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione ad uno o più determinati documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità all'originale (ex multis, Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 4053 del 20/02/2018; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 882 del
16/01/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4912 del 27/02/201); 2) su altro versante, che, sebbene l'art. 214 c.p.c. non richieda che il disconoscimento avvenga secondo una forma vincolata, è in ogni caso necessario, secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il disconoscimento di una scrittura privata abbia i caratteri della specificità e della determinatezza, sia inequivoco e non integri una mera espressione di stile (ex multis, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 18042 del 20/08/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12448 del
19/07/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9543 del 01/07/2002).
Nel caso in esame, il disconoscimento avanzato dalla opponente Pt_2 non possiede i requisiti di specificità e determinatezza richiesti dalla sopra
[...] richiamata giurisprudenza, lo stesso essendo stato formulato in modo generico e con mera clausola di stile e risultando, altresì, contraddetto dal tenore della documentazione versata in atti e dalle allegazioni della stessa parte opponente.
Ne discende l'inevitabile reiezione anche della domanda avanzata dagli opponenti in via preliminare.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e come tale deve essere respinta.
Va premesso in linea generale che ai sensi dell'art. 1988 c.c. il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento dispensano colui a favore del quale sono fatti fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria e ciò a meno che il destinatario non rinunci, anche implicitamente,
pagina 5 di 8 al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova (Cass. Civ. n. 7787 del 31.03.2010; si veda anche, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, n. 20689/16).
E' stato, altresì, affermato che la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente (Cass. civ.,
Sez. I, n. 13506/14).
Alla luce dell'inversione dell'onere della prova prevista dalla succitata disposizione graverà, allora, sul debitore l'onere di provare l'inesistenza o l'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore.
Ciò posto e venendo alla presente fattispecie, con la scrittura privata del
14.04.2023 in atti (v. all. 4 al fascicolo di parte opposta) il sig. nel Parte_1 dare atto della pregressa concessione in suo favore dei “prestiti infruttiferi” elencati all'art. 1 da parte di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
e per il complessivo importo di €24.000,00, si è CP_5 Parte_3 contestualmente e pacificamente riconosciuto debitore, nei confronti dei suddetti, del predetto importo di €24.000,00, impegnandosi al rimborso delle somme entro il
31.05.2023.
Vengono, quindi, in considerazione una ricognizione di debito ed una promessa di pagamento disciplinate – quanto a onere probatorio – dal succitato art. 1988 c.c., alla luce del cui disposto l'esistenza del rapporto fondamentale – come sopra espressamente allegato - si presume dunque sino a prova contraria, l'onere di provare il contrario gravando, ovviamente, su parte opponente, la quale non vi ha in alcun modo assolto: al riguardo, le richieste istruttorie avanzate dai sigg.ri Parte_1
e sono state, infatti, respinte dal Tribunale, essendo state
[...] Parte_2 articolare “mediante capitoli generici, relativi a circostanze non rilevanti ai fini del decidere o da provare in via documentale”.
Non avendo parte opponente assolto all'onere di provare l'inesistenza del rapporto principale, l'opposizione proposta da dovrà essere Parte_1 necessariamente respinta, la stessa essendo rimasta sfornita di prova.
pagina 6 di 8 Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'opposizione proposta da la cui “dichiarazione ricognitiva” (v. all. 5 al fascicolo di parte Parte_2 opposta) configura, peraltro, essa stessa titolo della pretesa fatta valere dagli opposti, dal momento che con la stessa la sig.ra oltre a dichiarare di CP_3
“aderire” alla scrittura privata del 14.04.2023, si costituisce “garante e fideiussore”, rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
Parte_1
Le considerazioni che precedono impongono, in definitiva, il rigetto anche dell'opposizione proposta da siccome giuridicamente infondata. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 267/2024 del
10/11.03.2024;
• condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_2 C.F._4
), (C.F. ), (C.F.
[...] CP_3 CodiceFiscale_5 Controparte_4
e (C.F. ) le CodiceFiscale_6 Controparte_5 CodiceFiscale_7 spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.547,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Latina, 05.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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