Art. 12.
Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato presso Amministrazioni diverse da quella dell'Africa italiana, comprese quelle con ordinamento autonomo, continua a prestare servizio nella attuale posizione.
Il personale addetto ai servizi trasferiti a norma del precedente art. 2 continua nella propria destinazione, in qualita' di comandato, presso i Ministeri nei confronti dei quali avviene il trasferimento.
Il personale addetto ai servizi ed uffici soppressi o che dovesse, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrare in Italia dai territori gia' di sovranita' italiana in Africa, che non venga assegnato all'Ufficio di cui al precedente art. 6, sara' ripartito, nella posizione di comando, fra le Amministrazioni contemplate nel precedente art. 2 ed altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in proporzione delle rispettive esigenze.
((Nell'interesse del servizio, puo' essere disposto il passaggio, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni, del personale di cui ai precedenti commi))
I provvedimenti di comando sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro.
Al personale comandato spetta, a decorrere dalla data del comando ed a seguito della presente legge, a carico dell'Amministrazione di destinazione, il trattamento economico complessivo spettante, in base agli ordinamenti in vigore, al personale di pari gruppo, categoria e grado della predetta Amministrazione che presta servizio nelle medesime localita' ed esplica le stesse mansioni.
Al personale di ruolo sono conferibili, in deroga anche a norme speciali vigenti, tutte le funzioni direttive, ispettive, esecutive e d'ordine istituzionalmente spettanti al personale di pari gruppo e grado dei corrispondenti ruoli delle Amministrazioni di comando.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia destinato a prestare temporaneo servizio presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana od altre Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 . Esse si applicano altresi' al personale che faccia domanda di cessazione dal servizio ai sensi del precedente art. 7, fino alla data in cui ha effetto la cessazione suddetta.
Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato presso Amministrazioni diverse da quella dell'Africa italiana, comprese quelle con ordinamento autonomo, continua a prestare servizio nella attuale posizione.
Il personale addetto ai servizi trasferiti a norma del precedente art. 2 continua nella propria destinazione, in qualita' di comandato, presso i Ministeri nei confronti dei quali avviene il trasferimento.
Il personale addetto ai servizi ed uffici soppressi o che dovesse, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrare in Italia dai territori gia' di sovranita' italiana in Africa, che non venga assegnato all'Ufficio di cui al precedente art. 6, sara' ripartito, nella posizione di comando, fra le Amministrazioni contemplate nel precedente art. 2 ed altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in proporzione delle rispettive esigenze.
((Nell'interesse del servizio, puo' essere disposto il passaggio, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni, del personale di cui ai precedenti commi))
I provvedimenti di comando sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro.
Al personale comandato spetta, a decorrere dalla data del comando ed a seguito della presente legge, a carico dell'Amministrazione di destinazione, il trattamento economico complessivo spettante, in base agli ordinamenti in vigore, al personale di pari gruppo, categoria e grado della predetta Amministrazione che presta servizio nelle medesime localita' ed esplica le stesse mansioni.
Al personale di ruolo sono conferibili, in deroga anche a norme speciali vigenti, tutte le funzioni direttive, ispettive, esecutive e d'ordine istituzionalmente spettanti al personale di pari gruppo e grado dei corrispondenti ruoli delle Amministrazioni di comando.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia destinato a prestare temporaneo servizio presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana od altre Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 . Esse si applicano altresi' al personale che faccia domanda di cessazione dal servizio ai sensi del precedente art. 7, fino alla data in cui ha effetto la cessazione suddetta.