Art. 3.
Il fondo di cui all' articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e' aumentato della somma di 4 miliardi.
Il fondo di cui all' articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e' aumentato della somma di 4 miliardi.