Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00053/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2023, proposto da
MA LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Gamalero e Alfredo Medina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Courmayeur, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Piercarlo Carnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Aosta, via Losanna, 17;
per l'accertamento
“del silenzio assenso sull’istanza volta alla concessione di un permesso a costruire richiesto dal ricorrente ovvero, in subordine, dell’illegittimità silenzio diniego”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Courmayeur;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2025 il dott. LU IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 24 luglio 2009 il ricorrente ha presentato al Comune di Courmayeur un’istanza per ottenere un permesso di costruire per il ripristino di un rudere sito in località Montitaz Superiore, che è stata respinta il successivo 2 dicembre.
2. Il provvedimento è stato impugnato; il giudizio è stato definito con la sentenza n. 56 del 14 luglio 2010; la decisione è stata impugnata e l’appello è stato accolto dal Consiglio di Stato il 15 ottobre 2020 (sent. n. 6921).
3. Il 15 febbraio 2022 il ricorrente ha sollecitato l’Amministrazione procedente a riesercitare il proprio potere ma l’istanza è stata respinta il 1° aprile 2022.
Il provvedimento è stato ritualmente impugnato ma, prima dell’udienza di discussione, il Comune ha annullato in autotutela l’atto gravato; il giudizio si è pertanto concluso con una sentenza di accertamento della cessazione della materia del contendere.
4. Il 4 ottobre 2022, il Comune ha comunicato all'interessato i motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza.
5. Il 12 ottobre 2022 il ricorrente ha presentato le proprie controdeduzioni, ma l’Amministrazione non ha mai adottato un provvedimento espresso.
6. Con il ricorso, notificato il 9 ottobre 2023 e depositato il successivo 13 ottobre, il signor LI ha agito in giudizio per veder accertata la formazione del silenzio-assenso sulla propria istanza o, quanto meno, l’accertamento del silenzio-inadempimento.
7. Il 30 aprile 2024 il ricorrente ha presentato un’istanza al Comune per l’inserimento del proprio immobile nell’elenco di cui all’art. 18 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore; per tale ragione il presente giudizio è stato oggetto di plurimi rinvii e il 10 dicembre 2024 è stato cancellato dal ruolo.
8. Il 17 marzo 2023 l’Amministrazione procedente ha respinto l’istanza e, il successivo 31 luglio 2025, il Consiglio comunale ha approvato la delibera n. 47/31.7.25, con cui è stata disposta la variante non sostanziale al piano regolatore n. 21, che, per quanto qui d’interesse, non comprende l’immobile del ricorrente; entrambi i provvedimenti non sono stati impugnati dal signor LI.
9. Lo stesso ha presentato una nuova istanza di fissazione dell'udienza il 27 maggio 2025, udienza poi celebratasi il 4 dicembre 2025, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Con il primo motivo si sostiene che il procedimento avviato nel 2009 si sarebbe concluso con l’accoglimento dell’istanza per silentium ai sensi dell’articolo 60- bis della legge regionale n. 11/1998.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’articolo 60- bis , comma 21, della legge regionale n. 11/1998, «Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 19/2007. Su istanza dell'interessato, il responsabile del procedimento rilascia entro quindici giorni, anche in via telematica, l'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine».
Tuttavia, il menzionato art. 23 della legge regionale n. 19/2007 prevede espressamente che «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa eurounitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta regionale».
Ebbene, dall’esame degli atti di causa è emerso che, a prescindere dal merito della vicenda, qualora non si riuscisse a individuare la sagoma originale dell’edificio il suo recupero sarebbe impedito dal fatto che nelle zone soggette al rischio frana, come quella de qua, non sarebbe possibile effettuare nuove edificazioni, con conseguente inoperatività del meccanismo del silenzio-assenso, posto che la realizzabilità dell’opera è soggetta a una valutazione di pubblica incolumità.
11. Con il secondo motivo si chiede, in via subordinata, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla propria istanza.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che «in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l'amministrazione ha l'obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).
A ciò si deve aggiungere che l’art. 60- bis , comma 1, della legge regionale n. 11/1998 prevede espressamente che «Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di novanta giorni».
Inoltre, l’obbligo di provvedere sull’istanza del proprietario è stato accertato anche dal Consiglio di Stato, che, nella sentenza n. 6921 del 15 ottobre 2021, ha espressamente sancito che «All’accoglimento dell’appello consegue l’annullamento dell’impugnato diniego, cui farà seguito il corretto riesercizio del potere nei sensi e limiti conformativi suindicati».
Né la violazione dall’obbligo di provvedere può essere giustificata dalle affermazioni della resistente, secondo cui la pretesa di emanare un provvedimento espresso sarebbe meramente formalistica perché il rigetto di fatto dell’istanza sarebbe noto al ricorrente che, proprio per tale ragione, avrebbe chiesto di inserire il suo immobile nell’elenco di cui all’art. 18.1 delle NTA. La decisione del proprietario non implica, infatti, la preventiva conoscenza di un tacito rigetto dell’istanza; senza contare che la conoscenza informale dell’orientamento del Comune non esime quest’ultimo dall’adottare un provvedimento espresso e congruamente motivato.
L’illegittimo operato dell’Amministrazione non può neppure essere sanato dal preavviso di rigetto, posto che, per giurisprudenza pacifica, l’atto de quo «non è suscettibile di superare l'inerzia serbata dall'Amministrazione, in quanto non si può considerare provvedimento implicito di rigetto la nota di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, trattandosi di atto a contenuto non provvedimentale. Infatti, il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere all'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall'articolo 2, della L. n. 241 del 1990» ( ex multis T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 gennaio 2025, n. 47).
12. Per quanto sopra esposto il secondo motivo di doglianza è fondato e il ricorso deve essere quindi accolto, con il conseguente obbligo del Comune di Courmayeur di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato, che tenga in debita considerazione il cotennuto della presente decisione.
13. La parziale soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, con il conseguente obbligo della parte resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE MO, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
LU IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IA | SE MO |
IL SEGRETARIO