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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 05/12/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI TO Presidente
Valeria Monti Giudice
TT RI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3055/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/06/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CARILLO ANTONELLA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TONIATO LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono congiuntamente all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18.10.2003 tra gli istanti in Casaloldo (MN) e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Casaloldo al n.7, parte 2, serie A dell'anno 2003, e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
- i coniugi continueranno a vivere separati ognuno fissando la residenza dove lo riterrà opportuno con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti.
- la casa coniugale gli arredi ed i corredi rimangono assegnati alla sig.ra Parte_1
che vi risiederà con la figlia con divieto assoluto di subaffitto o di
[...] Per_1 ospitalità a terzi.
- tutte le spese di manutenzione ordinaria (compresa la sostituzione della caldaia) dovranno essere ad esclusivo carico della Sig.ra mentre per i futuri Pt_1 interventi di manutenzione straordinaria ed improrogabile saranno di competenza del sig. CP_1
- la figlia , affetta da grave ed irreversibile disabilità, viene affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la residenza presso la madre con la quale abiterà. In ragione dell'affido condiviso sopra convenuto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle medesimi, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c. I genitori eserciteranno, comunque, la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei giorni di permanenza delle minori presso ciascuno di essi, tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate dalla figlia.
- il padre terrà con sé la figlia ogni sabato dalle ore 11,30 quando la sig.ra Pt_1 avrà cura di accompagnarla presso la residenza paterna e sino domenica quando alle ore 11,30 il padre riaccompagnerà la figlia alla residenza materna, nonchè ogni martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 22,00. Tale regolamentazione costituisce la misura minima ed incomprimibile del diritto di visita del padre. Eventuali accordi migliorativi rispetto alla permanenza con il padre, saranno assunti di volta in volta di comune accordo tra i genitori. Le festività natalizie e pasquali verranno ripartite equamente tra i genitori curandone l'alternanza. Quando il centro diurno frequentato da rimarrà chiuso (attualmente due settimane a dicembre e due settimane ad Per_1 agosto), i genitori terranno con sé una settimana ciascuno, alternando anno Per_1 per anno i sette giorni di competenza.
- il sig. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento della CP_1 figlia, la somma mensile di € 300,00 con versamento diretto, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente di aperto a seguito della procedura di Per_1 amministrazione di sostegno. La somma concordata dovrà essere annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, senza necessità di comunicazione scritta, dalla data di emissione della sentenza.
- i genitori convengono che entrambi avranno parimenti accesso al fascicolo sanitario di e nessuna esclusione potrà essere operata dall'uno/a nei confronti Per_1 dell'altro/a, così da consentire sempre la verifica degli esiti dei controlli sanitari e la partecipazione alle visite di volta in volta registrate.
- i ricorrenti si impegnano al mutuo rispetto ed a civili ed educate modalità comunicative, sia verbali che per iscritto.
2 - nulla per le spese straordinarie.
- il Sig. verserà altresì alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 assegno alimentare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00 che dovrà essere annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, senza necessità di comunicazione scritta, dalla data di emissione della sentenza.
- i Sigg.ri si manifestano il reciproco consenso al rinnovo dei Parte_2 documenti validi per l'espatrio ed all'iscrizione della figlia sul passaporto di Per_1 entrambi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia, salvo per quanto riguarda per le statuizioni relative all'affidamento della figlia, al suo collocamento e al suo diritto di visita, nonché all'accesso al fascicolo sanitario della stessa, posto che la figlia, benché disabile, è maggiorenne e risulta già sottoposta ad amministrazione di sostegno, secondo quanto riferito dalle parti, non essendovi dunque luogo a provvedere in merito alle questioni relative al suo affido.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CASALOLDO il 18/10/2003 ed ivi trascritto al numero 7, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2003;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni
3 indicate in epigrafe, salvo che per le statuizioni relative all'affidamento della figlia, al suo collocamento e al suo diritto di visita, nonché all'accesso al fascicolo sanitario della stessa, essendo la stessa maggiorenne e non essendovi dunque luogo a provvedere in merito;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALOLDO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 4.12.2025.
La Giudice relatrice
TT RI
Il Presidente
GI TO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI TO Presidente
Valeria Monti Giudice
TT RI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3055/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/06/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CARILLO ANTONELLA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TONIATO LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono congiuntamente all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18.10.2003 tra gli istanti in Casaloldo (MN) e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Casaloldo al n.7, parte 2, serie A dell'anno 2003, e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
- i coniugi continueranno a vivere separati ognuno fissando la residenza dove lo riterrà opportuno con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti.
- la casa coniugale gli arredi ed i corredi rimangono assegnati alla sig.ra Parte_1
che vi risiederà con la figlia con divieto assoluto di subaffitto o di
[...] Per_1 ospitalità a terzi.
- tutte le spese di manutenzione ordinaria (compresa la sostituzione della caldaia) dovranno essere ad esclusivo carico della Sig.ra mentre per i futuri Pt_1 interventi di manutenzione straordinaria ed improrogabile saranno di competenza del sig. CP_1
- la figlia , affetta da grave ed irreversibile disabilità, viene affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la residenza presso la madre con la quale abiterà. In ragione dell'affido condiviso sopra convenuto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle medesimi, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c. I genitori eserciteranno, comunque, la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei giorni di permanenza delle minori presso ciascuno di essi, tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate dalla figlia.
- il padre terrà con sé la figlia ogni sabato dalle ore 11,30 quando la sig.ra Pt_1 avrà cura di accompagnarla presso la residenza paterna e sino domenica quando alle ore 11,30 il padre riaccompagnerà la figlia alla residenza materna, nonchè ogni martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 22,00. Tale regolamentazione costituisce la misura minima ed incomprimibile del diritto di visita del padre. Eventuali accordi migliorativi rispetto alla permanenza con il padre, saranno assunti di volta in volta di comune accordo tra i genitori. Le festività natalizie e pasquali verranno ripartite equamente tra i genitori curandone l'alternanza. Quando il centro diurno frequentato da rimarrà chiuso (attualmente due settimane a dicembre e due settimane ad Per_1 agosto), i genitori terranno con sé una settimana ciascuno, alternando anno Per_1 per anno i sette giorni di competenza.
- il sig. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento della CP_1 figlia, la somma mensile di € 300,00 con versamento diretto, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente di aperto a seguito della procedura di Per_1 amministrazione di sostegno. La somma concordata dovrà essere annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, senza necessità di comunicazione scritta, dalla data di emissione della sentenza.
- i genitori convengono che entrambi avranno parimenti accesso al fascicolo sanitario di e nessuna esclusione potrà essere operata dall'uno/a nei confronti Per_1 dell'altro/a, così da consentire sempre la verifica degli esiti dei controlli sanitari e la partecipazione alle visite di volta in volta registrate.
- i ricorrenti si impegnano al mutuo rispetto ed a civili ed educate modalità comunicative, sia verbali che per iscritto.
2 - nulla per le spese straordinarie.
- il Sig. verserà altresì alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 assegno alimentare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00 che dovrà essere annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, senza necessità di comunicazione scritta, dalla data di emissione della sentenza.
- i Sigg.ri si manifestano il reciproco consenso al rinnovo dei Parte_2 documenti validi per l'espatrio ed all'iscrizione della figlia sul passaporto di Per_1 entrambi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia, salvo per quanto riguarda per le statuizioni relative all'affidamento della figlia, al suo collocamento e al suo diritto di visita, nonché all'accesso al fascicolo sanitario della stessa, posto che la figlia, benché disabile, è maggiorenne e risulta già sottoposta ad amministrazione di sostegno, secondo quanto riferito dalle parti, non essendovi dunque luogo a provvedere in merito alle questioni relative al suo affido.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CASALOLDO il 18/10/2003 ed ivi trascritto al numero 7, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2003;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni
3 indicate in epigrafe, salvo che per le statuizioni relative all'affidamento della figlia, al suo collocamento e al suo diritto di visita, nonché all'accesso al fascicolo sanitario della stessa, essendo la stessa maggiorenne e non essendovi dunque luogo a provvedere in merito;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALOLDO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 4.12.2025.
La Giudice relatrice
TT RI
Il Presidente
GI TO
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