Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 20/2021
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
10.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giulio Giraudo ed Elisa Giraudo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele CP_1 P.IVA_1
Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
E
P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. COroparte_2 P.IVA_2
Michele Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
terzo chiamato
Conclusioni
Per la parte ricorrente “al Tribunale di Pisa in composizione Parte_1
monocratica di accertare e dichiarare il suo diritto al superiore inquadramento nel parametro 205 Area Professionale seconda, area operativa: manutenzione, impianti ed officine CCNL di riferimento a far data dal 2013 o dalla diversa che sarà accertata in giudizio, con conseguente condanna della Società resistente in persona del legale rappresentante p.t. a pagare in favore del ricorrente le differenze retributive per il mancato superiore inquadramento dalla stessa data o dalla diversa che sarà accertata in giudizio, che qui si quantificano allo stato in € 14.947,97. Oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese e diritti”.
Così precisate dopo l'intervento del terzo: “A tal fine parte ricorrente intende precisare che le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, devono intendersi rivolte nei soli confronti della Società per quanto riguarda COroparte_1
la richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in costanza di rapporto con la stessa società datrice e per la relativa richiesta di condanna al pagamento delle spese del giudizio. Nei confronti della CP_3 [...]
presso la quale il rapporto di lavoro del ricorrente è transitato alle CP_2
medesime condizioni, posto che il sig. continua a svolgere mansioni di livello Pt_1
superiore, riferibili al parametro 205, ma che comunque al momento del subentro di aveva già ampiamente maturato il diritto ad essere CP_2 CP_2
inquadrato nel superiore parametro (invece mai riconosciuto dal precedente datore di lavoro), deve intendersi estesa la sola parte della domanda finalizzata all'accertamento ed alla dichiarazione del diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore parametro 205. Nessuna condanna alle spese del giudizio. Parte ricorrente si riserva di agire in separata sede per la tutela degli ulteriori eventuali diritti. Per una più agevole comprensione, il ricorrente, come rappresentato e difeso, esplica pertanto le le seguenti conclusioni nei confronti di: 1) (come da ricorso) Voglia il Tribunale COroparte_1
di Pisa in composizione monocratica accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al
Pag. 2 di 20 superiore inquadramento nel parametro 205 Area Professionale seconda, area operativa: manutenzione, impianti ed officine CCNL di riferimento a far data dal 2013
o dalla diversa che sarà accertata in giudizio, con conseguente condanna della Società resistente in persona del legale rappresentante p.t. a pagare in favore del ricorrente le differenze retributive per il mancato superiore inquadramento dalla stessa data o dalla diversa che sarà accertata in giudizio, che qui si quantificano allo stato in € 14.947,97.
Oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese e diritti. 2) Voglia il Tribunale di Pisa accertare e COroparte_2
dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del superiore inquadramento nel parametro 205 Area Professionale seconda, area operativa: manutenzione, impianti ed officine CCNL di riferimento a far data dal 2013 o dalla diversa che sarà accertata in giudizio e con riserva di agire in separata sede per la tutela degli ulteriori eventuali diritti”.
CO Per la parte resistente “in tesi, per il rigetto del ricorso;
in ipotesi, per CP_1 la prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 21 marzo 2015. Vinte le spese”.
Per la parte resistente “per il rigetto delle domande promosse. COroparte_2
Vinte le spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 14.01.2021, il ricorrente chiedeva che gli fosse riconosciuto un inquadramento superiore (parametro 205 Area Professionale II, area operativa) a partire dall'anno 2013, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, quantificate in 14.947,97 euro.
2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere dipendente della Società
[...]
con inquadramento al parametro 188, qualifica di Capo operatore, Area CP_1
professionale II. Con O.d.S. n. 203 del 27.5.2013 il ricorrente veniva nominato
“responsabile provvisorio” del magazzino di Pisa. Con O.d.S. n. 504 del
23.12.2013 l'azienda attribuiva al ricorrente il parametro 188, profilo
Pag. 3 di 20 professionale “capo operatore”. Il ricorrente spiegava che fin dal 27.05.2013 il svolgeva una pluralità di attività che imponevano il riconoscimento di Pt_1
una qualifica superiore, ovvero il parametro 205. Dal secondo semestre del 2016 il ricorrente andava anche ad affiancare il dipendente (par. 193) Parte_2
nella gestione degli acquisti dei sottoscorta presso la sede di LU. Dal medesimo periodo il ricorrente iniziava anche a svolgere l'attività di verifica capillare dei ritardi nell'evasione degli ordini da parte dei fornitori, con potere decisionale se concedere una proroga o annullare l'ordine. Detta attività veniva svolta in piena autonomia (senza alcun tipo di controllo) per tutti i tipi di ordine e in riferimento a tutti i AZ della società. Con O.d.S. n. 30 del 30.1.2017 veniva attribuita al ricorrente anche la gestione degli altri lavoratori addetti al magazzino di Pisa. Nel corso degli anni 2018 e 2019 il ricorrente, oltre che del magazzino di Pisa, si occupava anche del magazzino di LU in caso di assenza del titolare.
3. Nel ricorso si quantificava che il negli anni dal 2012 al 2020 aveva Pt_1
gestito valori di spesa superiori a 33 milioni di euro complessivi tra gasolio e ricambi. Si evidenziava, altresì, che il magazzino di Pisa era il più complesso e comportava impegni di spesa maggiori rispetto agli altri AZ. Da novembre
2019 al ricorrente veniva affidata anche la gestione del magazzino conto deposito ovvero un magazzino a sé stante, ubicato all'interno del COroparte_1
magazzino di Pisa.
4. Pertanto, le mansioni svolte in concreto dal ricorrente legittimavano il riconoscimento delle mansioni superiori (parametro 205), avendo adeguate competenze tecniche e gestionali e operando con ampi margini di discrezionalità e autonomia. Con PEC del 21.03.2020 il chiedeva al datore di lavoro il Pt_1
riconoscimento del superiore livello di inquadramento (parametro 205).
5. In data 09.06.2021 si costituiva in giudizio la parte resistente, che COroparte_1
contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
6. La resistente, in particolare, evidenziava che le due figure professionali in questione (parametro 188 e parametro 205) appartengono alla stessa area operativa (“manutenzioni impianti e officine”) e si differenziano per la tipologia
Pag. 4 di 20 dei compiti assegnati (più gestionali e meno operativi per il parametro 205) nonché per la maggiore autonomia e discrezionalità (sempre del parametro 205).
Nello specifico si evidenziava che la gestione del magazzino e del carburante erano disciplinate da procedure scritte;
pertanto, la discrezionalità del ricorrente era limitata, in quanto predeterminata.
7. La resistente, in via subordinata, eccepiva al prescrizione per i crediti maturati in data antecedente al 21.03.2015, considerato che l'atto interruttivo era da individuare nella prima lettere di richiesta dell'inquadramento superiore del
21.03.2020.
8. All'udienza del 26.01.2022 la parte ricorrente evidenziava che dal 01.11.2021 il rapporto di lavoro del ricorrente era transitato alle dipendenze di
[...]
Questo ufficio, pertanto, ex art. 107 c.p.c. disponeva la chiamata in CP_2
causa del terzo, ovvero della suddetta società.
9. In data 09.06.2021 si costituiva in giudizio che COroparte_4
riproponeva le medesime argomentazioni difensive della società COroparte_1
10. L'istruttoria è consistita nell'assunzione delle prove orali all'udienza del
22.11.2022.
11. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 10.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
12. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
13. In via preliminare deve rilevarsi come secondo l'orientamento consolidato del giudice di legittimità, al quale deve darsi continuità ex art. 118 disp. att., c.p.c., “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr., fra le tante, Cass.
Pag. 5 di 20 12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n. 6174; Cass.
27.9.2016 n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180);
4.2. si è precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio 'trifasico' non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 18943/2016 cit.)” (così, in particolare, Cass civ., 4386/2020).
14. Nel giudizio in oggetto si controverte sul fatto se, in relazione all'attività svolta dal ricorrente alle dipendenze delle società convenute, prima, COroparte_1
dopo il 01.11.2021, sia corretto il riconoscimento della COroparte_2
qualifica come parametro 188 o invece debba riconoscersi la qualifica superiore come parametro 205.
15. Al parametro 188 (capo operatori) va ricondotto il seguente il seguente profilo:
“Lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività di significativo contenuto tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso”. Al parametro 205 (capo unità tecnica) corrisponde invece il seguente profilo: “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto”.
16. Dal confronto fa le due figure professionali emerge che il parametro 205 è un dipendente che, con specifiche e adeguate competenze sia tecniche sia gestionali, gestisce un'unità operativa di tipo tecnico, godendo di discrezionalità nelle scelte e di responsabilità nel raggiungimento dei risultati, oltre ad offrire un contributo operativo diretto. Il parametro 188, che è un profilo professionale inferiore, svolge attività di significativo contenuto tecnico e operativo, avvalendosi di adeguate conoscenze e capacità professionali nonché funzioni di coordinamento di altri dipendenti, partecipando altresì alle attività del gruppo di lavoro che coordina.
17. Pertanto, ciò che caratterizza e distingue il parametro 205 rispetto al parametro
188 è la responsabilità nella gestione dell'unità operativa che coordina, ovvero la
Pag. 6 di 20 capacità e i poteri di organizzare il corretto funzionamento dell'unità operativa, effettuando scelte in autonomia e prendendo le necessarie iniziative.
18. Sotto questo profilo è da condividere l'argomentazione della parte ricorrente.
L'esistenza di protocolli o procedure che predeterminino le decisioni del dipendente non vale ad escludere il riconoscimento della qualifica in oggetto. Si tratta di disposizioni interne che vanno a guidare e limitare i profili di discrezionalità nella gestione dell'unità operativa, ma non ad eliderli. Residua sempre un margine di valutazione discrezionale legata al caso concreto che determina la responsabilità del soggetto preposto alla gestione dell'unità operativa, nel momento in cui è chiamato ad effettuare le scelte più opportune per il funzionamento della stessa e, quindi, per raggiungere gli obbiettivi prefissati.
19. Il parametro 188 ha competenze esclusivamente pratiche ed operative. Può svolgere anche attività complesse, ma mai di tipo gestionale come il parametro
205, che è sovraordinato al parametro 188 e lo dirige nello svolgimento dell'attività lavorativa.
20. Così inquadrate le due figure professionali di cui si discute, occorre ora verificare in concreto quale sia stata l'attività svolta dal ricorrente alle dipendenze delle società ricorrenti a partire dall'anno 2013.
21. Le fonti di prova che le parti hanno offerto a questo giudice ai fini della decisione sono le testimonianze assunte (5 testimoni, di cui 3 di parte ricorrente e 2 di parte resistente) e la documentazione prodotta.
22. Questi i testimoni di parte ricorrente:
a. (dipendente della società dal 1997) ha riferito che: 1) il Testimone_1
ha specifici poteri gestionali (“Posso riferire che il ricorrente si Pt_1
occupa della gestione del lavoro del personale addetto al magazzino di Pisa, provvedendo anche a riorganizzare i relativi turni in relazione alle necessità di servizio. Faccio presente che l'organizzazione officina magazzino è in stretto contatto”); 2) il ricorrente gestisce le richieste di rifornimento del materiale che provengono da plurime officine, decidendo come recuperare il pezzo necessario (“Posso confermare esaminate le richieste di rifornimento del materiale, provenienti dalle officine di Pisa, Pontedera, San Miniato e
Pag. 7 di 20 , decide se recuperare il materiale necessario presso altro Per_1
magazzino della oppure ricorrere alla procedura di acquisto. Ne CP_1
sono a conoscenza in quanto molte volte il ricorrente mi chiede le urgenze dei pezzi per l'officina, per cosa ordinare prima oppure dopo. Faccio presente che il ricorrente decide da quale magazzino interno o fornitore esterno a seconda dell'urgenza”); 3) il gestisce in autonomia i Pt_1 rapporti con i fornitori (“Posso confermare che gestisce i rapporti con i fornitori ai quali invia gli ordini di acquisto, del materiale necessario in magazzino”); 4) il ricorrente ha la piena responsabilità delle forniture di tutte le officine (“Posso confermare che valuta e verifica, assieme ai diversi responsabili delle officine di cui al punto b) prima citate, la quantità delle scorte e/o dei prodotti urgenti in magazzino”; 5) sulle forniture il Pt_1
svolge un ruolo di supervisione, verificando la qualità e la quantità dei prodotti nonché i tempi di consegna, prendendo le opportune decisioni in caso di errori, difetti o ritardi nella fornitura (“Posso confermare verifica la conformità quantitativa e qualitativa tra l'ordine e il prodotto fornito attraverso il collaudo;
posso riferire che a volte i pezzi che arrivano in officina non sono “buoni” pertanto li porto al ricorrente che provvede alla contestazione e alla sostituzione”; “Posso confermare che il ricorrente può disporre l'annullamento degli ordini per materiali non ancora consegnati nei tempi contrattuali e decidere di recuperare il materiale da fornitori che garantiscano tempi di consegna più rapidi”; “Posso confermare che il ricorrente verifica i ritardi negli ordini e valuta se concedere una proroga al fornitore oppure annullare l'ordine in corso e disporre per un nuovo ordine presso altro fornitore. Il ricorrente si occupa di questa attività sia per gli ordini dei sottoscorta, sia per tutti gli altri ordini disposti dai responsabili dei diversi AZ”); 6) il ricorrente è impegnato anche presso altre officine (“Posso riferire che il ricorrente va spesso nelle altre sedi. ADR Non ricordo da quando. Ne sono a conoscenza in quanto a volte quando chiedo del ricorrente mi viene riferito che è fuori sede”); 7) il svolge una Pt_1 pluralità di attività da cui si evince chiaramente l'esercizio di poteri di
Pag. 8 di 20 gestione (“Posso confermare che il ricorrente svolge abitualmente le seguenti mansioni: - dispone l'annullamento degli ordini, quando il fornitore non è in grado di rispettare le condizioni contrattuali nella fornitura dell'articolo richiesto, dando indicazione all'ufficio AZ coordinamento, di provvedere ad annullare il contratto riferito al medesimo fornitore e per quel determinato articolo;
- indica all'ufficio AZ coordinamento la correzione della descrizione degli articoli quando questa risulti imprecisa o non esaustiva rispetto alle caratteristiche tecniche dell'articolo, oltre all'inserimento di una nota circa le possibilità di impiego del medesimo materiale;
- evidenzia gli errori di associazione tra codici interni e codici fornitori, dando disposizione all'ufficio AZ coordinamento di provvedere alla eliminazione dell'errore secondo precise modalità operative stabilite dal ricorrente;
- indica ai vari responsabili delle officine, quali siano i ricambi adatti al caso di specie, per poi richiederne
Pa l'acquisto. Posso riferire che dopo l'avvento di si è duplicato la richiesta da parte del ricorrente di modificare gli articoli i codici interni”); 8) tali poteri decisori e di gestione riguardano anche il rifornimento di gasolio delle cisterne (“Posso confermare che da quando sono in officina il ricorrente decide in quale momento procedere ad ordinare il nuovo gasolio per rifornire le cisterne presenti nel magazzino di Pisa e tiene il relativo registro
UTF carburante. Nello svolgimento di detta mansione il ricorrente annota sul registro ogni carico e scarico di gasolio. COrolla altresì in tutti i registri UTF dell'area Pisana (Pisa, Pontedera, Volterra, ) gli Per_1 scostamenti tra l'ordinato e l'entità effettiva di gasolio, per verificare il rispetto delle tolleranze di legge, comunicando al suo superiore gerarchico gli esiti delle verifiche”; “Sono a conoscenza che gestisce l'approvvigionamento di gasolio”);
b. (dipendente della società dal 1997) ha raccontato che: 1) il Testimone_2 ha specifici poteri gestionali (“Posso confermare che il ricorrente Pt_1
si occupa della gestione del lavoro del personale addetto al magazzino di
Pisa, provvedendo anche a riorganizzare i relativi turni in relazione alle
Pag. 9 di 20 necessità di servizio”); 2) il ricorrente gestisce le richieste di rifornimento del materiale che provengono da plurime officine, decidendo come recuperare il pezzo necessario (“Posso confermare che il ricorrente esaminate le richieste di rifornimento del materiale, provenienti dalle officine di Pisa, Pontedera, San Miniato e , decide se recuperare il Per_1
materiale necessario presso altro magazzino della oppure CP_1
ricorrere alla procedura di acquisto in questo secondo caso, la sua attività consiste nel richiedere i preventivi ai fornitori, confrontarli e valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, infine confermare il relativo ordine”); 3) il gestisce in autonomia i rapporti con i fornitori Pt_1
(“Posso confermare gestisce i rapporti con i fornitori ai quali invia gli ordini di acquisto, del materiale necessario in magazzino”); 4) il ricorrente ha la piena responsabilità delle forniture di tutte le officine (“Posso confermare che valuta e verifica, assieme ai diversi responsabili delle officine prima citate, la quantità delle scorte e/o dei prodotti urgenti in magazzino”); 5) sulle forniture il svolge un ruolo di supervisione, verificando la Pt_1
qualità e la quantità dei prodotti nonché i tempi di consegna, prendendo le opportune decisioni in caso di errori, difetti o ritardi nella fornitura (“Posso confermare che verifica la conformità quantitativa e qualitativa tra l'ordine e il prodotto fornito attraverso il collaudo;
“Posso confermare che il ricorrente può disporre l'annullamento degli ordini per materiali non ancora consegnati nei tempi contrattuali e decidere di recuperare il materiale da fornitori che garantiscano tempi di consegna più rapidi;
sono a conoscenza delle esigenze tra officina e magazzino. Vedendo gli ordini vedo la data di consegna stimata. Io ho la possibilità di vedere gli ordini e quindi di vedere se è stato annullato e richiesto ad altri”; “Ho visto personalmente il ricorrente, usare le credenziali a lui assegnate dall'azienda, e procedere all'annullamento/modifica degli ordini effettuati dai responsabili degli altri
CO AZ;
“Posso confermare che il ricorrente verifica i ritardi negli ordini e valuta se concedere una proroga al fornitore oppure annullare l'ordine in corso e disporre per un nuovo ordine presso altro fornitore. Il
Pag. 10 di 20 ricorrente si occupa di questa attività sia per gli ordini dei sottoscorta, sia per tutti gli altri ordini disposti dai responsabili dei diversi AZ”;
“Posso confermare come già riferito che il ricorrente è stato dotato dall'azienda di una password di accesso al programma di gestione delle pratiche del magazzino, con la quale può autorizzare e/o annullare gli ordini riferibili a superiori gerarchici del gruppo AZ”); 6) il ricorrente è impegnato anche presso altre officine (“faccio presente che il ricorrente è stato anche in altri AZ: LU e sedi periferiche, mentre era a Pisa.
ADR Faccio presente che anche a LU procedeva per lo stesso motivo anche a LU. ADR Posso riferire che il ricorrente poteva intervenire da
Pisa per annullare e/o modificare ordini delle altre sedi, ordini effettuati anche dai superiori”; “Mi sembra di ricordare che indicò il Tes_3
ricorrente per andare a LU. Mi sembra di aver visto mail in tal senso.
ADR A LU non c'era il responsabile magazzino in quanto era andato in pensione”); 7) il svolge una pluralità di attività da cui si evince Pt_1 chiaramente l'esercizio di poteri di gestione (“il ricorrente svolge abitualmente le seguenti mansioni: - dispone l'annullamento degli ordini, quando il fornitore non è in grado di rispettare le condizioni contrattuali nella fornitura dell'articolo richiesto, dando indicazione all'ufficio AZ coordinamento, di provvedere ad annullare il contratto riferito al medesimo fornitore e per quel determinato articolo;
- indica all'ufficio AZ coordinamento la correzione della descrizione degli articoli quando questa risulti imprecisa o non esaustiva rispetto alle caratteristiche tecniche dell'articolo, oltre all'inserimento di una nota circa le possibilità di impiego del medesimo materiale;
- evidenzia gli errori di associazione tra codici interni e codici fornitori, dando disposizione all'ufficio AZ coordinamento di provvedere alla eliminazione dell'errore secondo precise modalità operative stabilite dal ricorrente;
- indica ai vari responsabili delle officine, quali siano i ricambi adatti al caso di specie, per poi richiederne l'acquisto”); 8) tali poteri decisori e di gestione riguardano anche il rifornimento di gasolio delle cisterne (“Posso confermare che il ricorrente
Pag. 11 di 20 decide in quale momento procedere ad ordinare il nuovo gasolio per rifornire le cisterne presenti nel magazzino di Pisa e tiene il relativo registro
UTF carburante. Nello svolgimento di detta mansione il ricorrente annota sul registro ogni carico e scarico di gasolio. COrolla altresì in tutti i registri UTF dell'area Pisana (Pisa, Pontedera, Volterra, ) gli Per_1 scostamenti tra l'ordinato e l'entità effettiva di gasolio, per verificare il rispetto delle tolleranze di legge, comunicando al suo superiore gerarchico gli esiti delle verifiche. Faccio presente che i ddt vengono gestiti da noi AZeri. Il ricorrente poi procede alle mansioni di cui sopra”; “Posso riferire che il ricorrente stabilisce quando effettuare il rifornimento del gasolio in base alle effettive residue giacenze. Verifica il prezzo di mercato in base ai costi ministeriali. L'ordine viene fatto in base alle esigenze”); 9) il ha potere decisorio anche in merito al pagamento delle fatture Pt_1
(“Posso confermare che il ricorrente può operare il blocco oppure lo sblocco di fatture. La contabilità riceve la fattura e deve essere verificato se il materiale è arrivato, se è o meno conforme e se è stato reso per vari motivi.
Solo dopo tali passaggi viene sbloccata la fattura da parte del ricorrente”);
c. (dipendente della società dal 1998) ha riferito che: 1) il Testimone_4 ha specifici poteri gestionali (“Posso confermare che il ricorrente Pt_1
si occupa della gestione del lavoro del personale addetto al magazzino di
Pisa, provvedendo anche a riorganizzare i relativi turni in relazione alle necessità di servizio;
posso confermare in quanto lavoravo in officina presso
Pisa. Faccio presente che ne sono a conoscenza i quanto quando ero presso l'officina di Pisa vi era uno stretto contatto tra magazzino e officina. Faccio presente che mi serviva sapere giornalmente chi era al lavoro per l'apertura del magazzino e l'attività di lavoro. Il magazzino era il mio punto di riferimento e di conseguenza il ricorrente. Il ricorrente mi riferiva o io gli domandavo come erano i turni”); 2) il ricorrente gestisce le richieste di rifornimento del materiale che provengono da plurime officine, decidendo come recuperare il pezzo necessario (“Posso riferire che il ricorrente esaminate le richieste di rifornimento del materiale, provenienti dalle
Pag. 12 di 20 officine di Pisa, Pontedera, San Miniato e , decide se recuperare il Per_1
materiale necessario presso altro magazzino della oppure CP_1
ricorrere alla procedura di acquisto (in questo secondo caso, la sua attività consiste nel richiedere i preventivi ai fornitori, confrontarli e valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, infine confermare il relativo ordine); così funzionava il sistema del quale io ne ero parte. ADR Faccio presente che il magazzino di LU del quale io ne sono responsabile funziona in tal modo”); 3) il gestisce in autonomia i rapporti con i Pt_1 fornitori (“Posso confermare che gestisce i rapporti con i fornitori ai quali invia gli ordini di acquisto, del materiale necessario in magazzino;
il ricorrente aveva accesso al sistema per fare l'ordine”); 4) il ricorrente ha la piena responsabilità delle forniture di tutte le officine (“Posso confermare che valuta e verifica, assieme ai diversi responsabili delle officine prima citate, la quantità delle scorte e/o dei prodotti urgenti in magazzino. Il sistema automaticamente segnala l'ordine da eseguire questo negli ultimi anni, ma comunque sia una parte degli ordini viene valutata tra i responsabili dell'officina e il ricorrente”); 5) sulle forniture il Pt_1
svolge un ruolo di supervisione, verificando la qualità e la quantità dei prodotti nonché i tempi di consegna, prendendo le opportune decisioni in caso di errori, difetti o ritardi nella fornitura (“Posso confermare verifica la conformità quantitativa e qualitativa tra l'ordine e il prodotto fornito attraverso il collaudo. Posso confermare che il ricorrente può disporre l'annullamento degli ordini per materiali non ancora consegnati nei tempi contrattuali e decidere di recuperare il materiale da fornitori che garantiscano tempi di consegna più rapidi. Posso confermare il ricorrente, usando le credenziali a lui assegnate dall'azienda, può procedere all'annullamento/modifica degli ordini effettuati dai responsabili degli altri AZ CTT;
faccio presente che anche io come il ricorrente potevamo lavorare anche su atri AZ. ADR Posso riferire che è successo che il ricorrente abbia annullato ordini da me fatti a LU. Ad esempio, per mia assenza, in quanto lo stesso mi sostituiva e viceversa. Poso riferire che gli
Pag. 13 di 20 ordini eseguiti ad esempio da me potevano essere modificati (richiesta di ulteriori annullare l'ordine o estendere la data di consegna tutto riferito alla esigenza del lavoro”; “Posso confermare che il ricorrente verifica i ritardi negli ordini e valuta se concedere una proroga al fornitore oppure annullare l'ordine in corso e disporre per un nuovo ordine presso altro fornitore. Il ricorrente si occupa di questa attività sia per gli ordini dei sottoscorta, sia per tutti gli altri ordini disposti dai responsabili dei diversi AZ”); 6) il ricorrente è impegnato anche presso altre officine (“Sono stato in malattia da agosto 2016 a gennaio 2017 sono comunque a conoscenza che il ricorrente è venuto a LU. Quando sono rientrato il ricorrente mi ha istruito sulla gestione non del magazzino ma nello specifico nella gestione del sottoscorta”); 7) il svolge una pluralità di attività da cui si evince Pt_1 chiaramente l'esercizio di poteri di gestione (“Posso confermare che il ricorrente svolge abitualmente le seguenti mansioni: - dispone l'annullamento degli ordini, quando il fornitore non è in grado di rispettare le condizioni contrattuali nella fornitura dell'articolo richiesto, dando indicazione all'ufficio AZ coordinamento, di provvedere ad annullare il contratto riferito al medesimo fornitore e per quel determinato articolo;
- indica all'ufficio AZ coordinamento la correzione della descrizione degli articoli quando questa risulti imprecisa o non esaustiva rispetto alle caratteristiche tecniche dell'articolo, oltre all'inserimento di una nota circa le possibilità di impiego del medesimo materiale;
- evidenzia gli errori di associazione tra codici interni e codici fornitori, dando disposizione all'ufficio AZ coordinamento di provvedere alla eliminazione dell'errore secondo precise modalità operative stabilite dal ricorrente;
- indica ai vari responsabili delle officine, quali siano i ricambi adatti al caso di specie, per poi richiederne l'acquisto , se richiesto. Normalmente lo sanno i responsabili di officina”); 8) tali poteri decisori e di gestione riguardano anche il rifornimento di gasolio delle cisterne (“Posso confermare che il ricorrente decide in quale momento procedere ad ordinare il nuovo gasolio per rifornire le cisterne presenti nel magazzino di Pisa e
Pag. 14 di 20 tiene il relativo registro UTF carburante. Nello svolgimento di detta mansione il ricorrente annota sul registro ogni carico e scarico di gasolio.
COrolla altresì in tutti i registri UTF dell'area Pisana (Pisa, Pontedera,
Volterra, ) gli scostamenti tra l'ordinato e l'entità effettiva di Per_1
gasolio, per verificare il rispetto delle tolleranze di legge, comunicando al suo superiore gerarchico gli esiti delle verifiche. Il ricorrente stabilisce quando effettuare il rifornimento del gasolio in base alle esigenze. Abbiamo azienda contrattualizzata. Il gasolio quando manca deve essere ordinato presso l'azienda contrattualizzata. Vi è una procedura en precisa. ADR Il ricorrente deve far sì che non manchi gasolio”); 9) il ha potere Pt_1 decisorio anche in merito al pagamento delle fatture (“Preciso che il ricorrente viene consultato dalla contabilità la quale blocca o sblocca la fattura. Il ricorrente segnala alla contabilità l'esigenza di dover bloccare o sbloccare le fatture. Il ricorrente non può operare autonomamente il blocco o lo sblocco. ADR Se le operazioni di presa in carico della merce nel sistema gestionale non vengono effettuate correttamente la fattura non va in pagamento” “Se il ricorrente decide di non prendere in carico la merce di conseguenza la fattura non viene pagata, in quanto la merce non risulta presa in carico in quanto merce non accettabile su decisione del ricorrente o di altri cioè di chi in quel momento prende in carico la merce, qualunque sia l'inquadramento. ADR faccio presente che vi è sempre una consultazione con il responsabile del magazzino a meno che la non conformità sia evidente”);
23. I testimoni di parte ricorrente, quindi, hanno dato ampia conferma della fondatezza della domanda di parte ricorrente. Con dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili, hanno confermato gli ampi poteri gestori esercitati dal ricorrente dal 2013 in poi, garantendo il funzionamento del magazzino a cui risulta addetto, provvedendo alle forniture necessarie e avvalendosi di piena discrezionalità. Tali poteri gestori sono stati esercitati anche in relazione ad altri AZ, come precisato dai testi.
Pag. 15 di 20 24. Anche i testimoni di parte resistente hanno sostanzialmente confermato le medesime circostanze, pur evidenziando che il ricorrente in ogni caso era vincolato dal rispetto delle procedure interne, che venivano periodicamente emesse dal datore di lavoro, e assoggettato al potere di coordinamento del capo officina, poi sostituito da un ufficio tecnico avente sede a LU. Ma il riconoscimento della qualifica superiore qui richiesta non può entrare in conflitto con l'innegabile potere del datore di lavoro di dirigere l'attività lavorativa e di fissare regole e procedure che i propri dipendenti devono osservare. Riconoscere al ricorrente la qualifica in oggetto significa attribuirgli la responsabilità di gestire e far funzionare un'unità tecnica, nel pieno rispetto delle regole e delle linee-guida predeterminate dall'imprenditore.
25. Il teste ha confermato il potere di di modificare o Testimone_5 Pt_1 annullare gli ordini (“Posso confermare in quanto mia disposizione che ogni responsabile di magazzino ha la possibilità di modificare o annullare gli ordini ai fornitori di altri colleghi, in caso di assenza (per malattia, ferie o altro) di costoro, qualora quegli ordini siano inevasi da oltre cinque giorni”), di gestire in autonomia il rifornimento di gasolio (“è prassi, alla quale il ricorrente si attiene, quella di provvedere all'ordine quando la capienza delle cisterne lo consente, per mantenere un quantitativo minimo di carburante di scorta, in funzione del consumo medio giornaliero dei bus che si riforniscono”), di organizzare il personale (“Il ricorrente si occupa della gestione del lavoro del personale addetto al magazzino di Pisa, provvedendo anche a riorganizzare i relativi turni in relazione alle necessità di servizio sulle indicazioni di necessità generale fornite da ”), di verificare i prodotti (“Confermo che verifica la Testimone_6 conformità quantitativa e qualitativa tra l'ordine e il prodotto fornito attraverso il collaudo. È la mansione del AZere”), di modificare o annullare gli ordini
(“In caso di assenza come sopra riferito il ricorrente, usando le credenziali a lui assegnate dall'azienda, può procedere all'annullamento/modifica degli ordini effettuati dai responsabili degli altri AZ CTT”), di acquistare i prodotti per l'officina (“le mansioni del ricorrente sono le seguenti: acquista il materiale necessario per l'officina. Il magazzino è a servizio totale dell'officina”). Il teste
Pag. 16 di 20 conferma che il ricorrente gestisce gli ordini del materiale (“Confermo che Tes_3
gestisce i rapporti con i fornitori ai quali invia gli ordini di acquisto, del materiale necessario in magazzino”; “Il ricorrente gestiva la struttura del magazzino tenendo i materiale con la giacenza corretta effettuava ordini sulla base delle richieste dell'officina effettuava i controlli arrivo materiale con il sistema qualità effettuava la registrazione della documentazione”; “Posso confermare che il ricorrente, usando le credenziali a lui assegnate dall'azienda, può procedere all'annullamento/modifica degli ordini effettuati dai responsabili
CO degli altri AZ di norma solo in caso di ferie o malattie dei altri responsabili”), ha la gestione dei rifornimenti di carburante (“il ricorrente stabilisce quando effettuare il rifornimento del gasolio in base alle effettive residue giacenze”).
26. Quanto emerso dalle prove orali trova conferma anche dai documenti prodotti. Le
e-mail allegate al ricorso (nn. 22-23-24) indicano come fosse il ricorrente a indicare al personale di officina quali fossero i pezzi adatti alla riparazione da effettuare. Dalle e-mail nn. 76 e 81 si evince che era il ricorrente a dire agli uffici amministrativi se un ordine fosse pagabile o meno. Va menzionato anche il doc. 2 di parte da cui risulta evidente che la procedura di magazzino del COroparte_1
2013, in quanto generica, non poteva sostituire il necessario “margine di discrezionalità” nella gestione dell'unità tecnica (magazzino).
27. Alla valutazione delle prove orali e documentali va aggiunta anche una semplice considerazione, sottolineata dalla parte ricorrente e da condividere. Il riconoscimento della qualifica superiore non può essere negato al ricorrente anche perché chi svolge la sua medesima attività presso il magazzino di LU ( Tes_4
) è stato riconosciuto come parametro 205.
[...]
28. L'art. 2103 c.c., oltre a stabilire il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per le quali è assunto, stabilisce il principio secondo cui “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore”.
Pag. 17 di 20 29. Ebbene l'esito dell'attività istruttoria consente di ritenere fondata la domanda attorea. Risulta provato che il ricorrente ha svolto per il suo datore di lavoro plurime attività non riconducili al livello riconosciuto (parametro 188), ma a un livello superiore (parametro 205). Al ricorrente, quindi, deve essere riconosciuta la qualifica superiore e le conseguenti differenze di retribuzione.
30. I conteggi di parte ricorrente sulle differenze retributive non sono stati contestati dalle società resistenti e, pertanto, devono ritenersi corretti, tenuto conto di quanto accertato e sopra indicato.
31. Va evidenziato che per le differenze retributive il ricorrente ha chiesto solamente la condanna della società riservandosi di agire nei confronti COroparte_1 dell'attuale datore di lavoro . COroparte_2
32. In ultimo deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dalle parti resistenti. Trattandosi di rapporto di lavoro subordinato ancora in essere, il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dalla data in cui cesserà
l'attività lavorativa. Pertanto, le pretese di parte ricorrente non sono affatto prescritte.
33. Sul punto è da menzionare la seguente pronuncia della Suprema Corte: “Ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, e non già alla stregua della qualificazione ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente "ex post". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la prescrizione aveva cominciato a decorrere dal momento di cessazione del rapporto, posto che la qualificazione data all'insorgenza e nella costanza di esso era stata quella di una collaborazione priva del requisito della stabilità)” (Cass. SS.UU., n.
4942/2012). Di pregio anche la seguente pronuncia della Corte d'Appello di
Roma (Sez. lavoro, sentenza n. 1311/2023): “Tutt'altra cosa è il rapporto
C intervenuto tra l'odierna appellata e caratterizzato da una serie di contratti formalmente di tipo professionale e di collaborazione coordinata e continuativa che, però, hanno dato corso, nella realtà fattuale, ad un unico contratto di lavoro
Pag. 18 di 20 a tempo indeterminato non regolarizzato e, privo, quindi, di qualsiasi stabilità
[trovando applicazione il] principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22172/2017, che ha statuito che "la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La sussistenza di una situazione di effettivo "timore" delle conseguenze associate al recesso (quale circostanza idonea a posticipare il dies a quo della data di decorrenza della prescrizione) non deve essere valutata ex post in relazione alle tutele applicabili con riferimento al rapporto di lavoro "riqualificato" (scenario ipotetico), ma deve essere analizzata ex ante, con riferimento all'effettivo grado di stabilità che connota la collaborazione autonoma (quantunque non genuina)." (conforme anche Cass. 14723/2017)”.
34. Le spese di lite fra il ricorrente e la resistente seguono la COroparte_1
soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
35. Le spese fra il ricorrente e possono essere compensate. COroparte_2
P.Q.M.
1) accerta e dichiara nei confronti di entrambe le società resistente, e COroparte_1
il diritto del ricorrente al superiore COroparte_2 Parte_1
inquadramento nel parametro 205 Area Professionale seconda, area operativa
(manutenzione, impianti ed officine CCNL di riferimento) a far data dal 27.05.2013;
2) condanna la società a pagare a favore del ricorrente COroparte_1 Parte_1
le differenze retributive per il mancato superiore inquadramento dal
[...]
27.05.2013, pari a 14.947,97 euro, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi 5.388,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
Pag. 19 di 20 4) compensa le spese di lite fra il ricorrente e COroparte_2
Pisa, 11.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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