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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 06.02.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 14.1.2025, 29.1.2025, 3.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 86/2024 R.G. Lav.
TRA
Parte_1 rappresentato e di tto, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siracusa via Bufardeci n. 3, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dai dott. Mara Caporelli, Elia Di Domenicantonio, Luca Sincini, Jessica Palestri elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell' sito in Via Controparte_1 CP_1
Ruggeri n. 5, con indicazione d cevere c ioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione 230/2023.
PAROLE CHIAVE: DECORSO DEL TERMINE ART. 14 LEGGE 689/1981.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe eccependo in via preliminare la violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 e la carenza di
1 legittimazione passiva avendo svolto funzioni di amministratore della Ri.Ma. s.r.l. soltanto dal 20.3.2012 al 18.2.2014 e dal 20.5.2019 al 4.10.2021 e non essendo stato amministratore di fatto della società negli altri periodi interessati. Nel merito ritiene che le sanzioni previste per mancata consegna del contratto di lavoro e per mancata comunicazione dell'assunzione non possano essere estese alle ipotesi di erroneità delle informazioni ivi contenute. Ritiene nel merito che, essendosi considerato lo svolgimento di 45 ore settimanali comprensive di straordinario, non era stato superato il limite delle 48 ore settimanali, né era stato violato il diritto ad un giorno di riposo settimanale;
inoltre, sostiene che non doveva essere computato il tempo per recarsi all'area adibita a luogo di lavoro, nonché quello impiegato per l'uscita. Adduce, infine, che la sanzione irrogata è eccessiva, dovendo applicarsi il cumulo previsto dall'art. 8 legge 689/1981. Costituendosi in giudizio l' evidenzia il rispetto del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 avuto rdo alla complessità dell'accertamento, la sussistenza di un'ingerenza del ricorrente nell'attività della Ri.Ma. s.r.l. tale da portare a qualificarlo come amministratore di fatto, la fondatezza nel merito delle contestazioni desunte dall'istruttoria svolta e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati, sicché chiede il rigetto dell'opposizione. La causa è stata discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. Riguardo alla violazione del termine di 90 giorni per la contestazione previsto dall'art. 14 legge 689/1981, sostiene l'ispettorato che esso decorre dalla stesura del verbale di accertamento, sicché lo stesso risulta pienamente rispettato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che questo termine debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità delle indagini. Il dies a quo decorre, infatti, non dalla data di commissione della violazione, bensì dall'esito del procedimento di accertamento (cfr. Cass. Sez. lav., sentenza 23608/2009), in quanto si deve consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata;
per tale ragione il termine di 90 giorni ai fini della notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, compreso il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (cfr. Cass. 2363/2005, 22837/2014, 3524/2019). Devono, quindi, essere prese in considerazione tutte le attività finalizzate all'accertamento, intendendo con queste sia gli atti di indagine effettuati, sia il tempo necessario all'amministrazione per esaminare in modo adeguato gli elementi già acquisiti (cfr. Cass. 7681/2014). Rilevante è il momento in cui l'autorità preposta ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, non essendo sufficiente la mera acquisizione del fatto nella sua materialità (cfr. Cass. Sez.
2. Sentenza 3043/2009).
2 Dunque, il termine decorre non dal momento in cui gli ispettori hanno notizia dell'illecito ma neppure dal momento in cui questi hanno ultimato le valutazioni degli elementi acquisiti (coincidente con la redazione del verbale di illecito amministrativo), quanto piuttosto dal momento intermedio in cui gli ispettori hanno acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile (Cass. 5467/2008). Orbene, nel caso di specie il verbale ispettivo dà conto di tutte le attività che sono state svolte dal primo accesso ispettivo (21.7.2020) sino alla redazione del verbale in data 16.12.2022, notificato al in data Parte_1
4.1.2023. Al riguardo, come chiarito anche dalla locale Corte di Appello, va
“considerato che il fatto che l'accertamento non sia sottoposto dalla legge ad un generale ed unitario limite di durata, non significa che esso possa essere protratto per un tempo spropositato ed irragionevole. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che il processo di valutazione dell'idoneità del fatto ad integrare comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, "pur non essendo assoggettato ad una durata predeterminata, deve tuttavia svolgersi entro un tempo ragionevole" (Cass.Civ., sez. I, 19/05/2004, n.9456). Spetta al giudice di merito, competente a giudicare sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, sindacare se un determinato accertamento sia avvenuto in un tempo ragionevole. Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, è compito del giudice di merito "apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione" (Cass.Civ., sez. I, 07/05/2004, n.8692; Cass.Civ., sez. I, 19/05/2000, n.6531). In altri termini, non sussistendo un'unica regola generale di durata valevole per tutti gli accertamenti, non esiste una durata standard dell'attività di verifica, superata la quale l'accertamento diventa automaticamente tardivo. Tuttavia, il tempo impiegato per l'accertamento, per essere considerato congruo, deve risultare funzionale allo svolgimento di atti istruttori necessari a riscontrare la sussistenza degli elementi dell'illecito.” (Corte di Appello di Ancona n. 386/2022 del 2.12.2022). Nel caso di specie, pur dovendo riconoscersi l'indubbia complessità dell'accertamento ispettivo da cui è scaturita l'ordinanza ingiunzione in esame, emerge dall'esame degli accertamenti compiuti che la durata complessiva è stata prossima ai tre anni ben maggiore della durata massima prevista dalla legge. Si aggiunga che all'interno di tale periodo, pur essendovi stati vari accertamenti, vi è un lasso temporale particolarmente importante tra l'acquisizione di documentazione inviata con pec del 14.1.2021 e il verbale interlocutorio del 12.10.2021 in cui non risulta compiuto alcun accertamento ispettivo, alcuna sollecitazione di invio di documentazione, alcuna indagine che giustifichi un lasso temporale di circa nove mesi, sicuramente eccessivo per la valutazione degli elementi sino a quel momento acquisiti dagli ispettori. Per completezza si dà atto che l'amministrazione convenuta indica nella
3 memoria un ulteriore atto di indagine asseritamente svolto in data 4.10.2021 in cui sono state acquisite dichiarazioni dei lavoratori della Ri.Ma. s.r.l. rinviando al documento 12 allegato alla memoria, da cui non risulta invero tale atto di indagine essendo state acquisite le prime dichiarazioni prodotte al documento 12 in data 8.11.2021 e dando atto il verbale ispettivo dell'acquisizione di dichiarazioni soltanto a partire dal 14.10.2021, sicché presumibilmente la data indicata in comparsa è un mero errore di trascrizione. Al riguardo, si ricorda che la durata dell'accertamento ispettivo finalizzato all'acquisizione dei dati non può essere dilatata dalla condotta negligente della pubblica amministrazione, sicché il compimento tardivo di atti che potevano essere compiuti tempestivamente non vale a giustificare uno spostamento del dies a quo (Cass. 5467/2008). Peraltro, poiché il legislatore ha indicato nel termine di 90 giorni il periodo ritenuto congruo per valutare gli elementi acquisiti, la richiesta di nuova documentazione o l'attivazione dell'amministrazione per acquisire nuovi dati dopo 90 giorni dall'ultimo atto istruttorio va adeguatamente motivato, dovendo in caso contrario ritenersi integrante una condotta negligente e non giustificata. Nel caso di specie, il lasso temporale intercorso nel periodo in esame non appare ragionevole in considerazione della necessità di “valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cass. ord. 3524 del 6/2/2019), considerato che per ben nove mesi non vi è stata alcuna attività né l'amministrazione ha giustificato tale lasso temporale in relazione alle specifiche necessità di ponderazione con riferimento agli elementi sino a quel momento acquisiti, atteso che la maggior parte dell'attività istruttoria si è concentrata tra l'ottobre 2021 e l'anno 2022. Giova sul punto aggiungere che il mancato invio di documentazione da parte delle società soggette ad ispezione ben può giustificare il prolungamento delle attività di indagine, purché l'amministrazione dia prova di avere adeguatamente sollecitato l'invio entro il termine dei 90 giorni imposto per la chiusura delle indagini e la contestazione dell'addebito; di tali solleciti deve essere, dunque, fornita adeguata allegazione e prova al fine di potere addebitare a responsabilità della società ispezionata il dilatamento dei tempi di accertamento. Nel caso di specie, nel verbale ispettivo viene rilevato che, nonostante ripetuti solleciti in alcuni casi le richieste sono rimaste inevase senza alcun riscontro per oltre 2 anni, ma trattasi di allegazione del tutto generica che non indica quando i solleciti sono avvenuti (al di là degli atti e dei verbali interlocutori specificamente indicati che non si collocano, però, tra il 14.1.2021 e il 12.10.2021) al fine di verificare la diligenza dell'amministrazione nel rispettare i tempi imposti per l'accertamento.
4 Si ritiene, pertanto, che il termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 non sia stato adeguatamente rispettato, con conseguente accoglimento del ricorso e assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti. 3. Regolamento delle spese di lite. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico dell'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 230/2023; 2) Condanna a rifondere in favore di le Parte_1 spese di lite che liquida in Euro 4.217,00 per compenso professionale ed Euro 759,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 15.02.2025, all'esito della trattazione scritta della controversia ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 06.02.2025. IL GIUDICE
(dr.ssa Tania De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)
5
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 06.02.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 14.1.2025, 29.1.2025, 3.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 86/2024 R.G. Lav.
TRA
Parte_1 rappresentato e di tto, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siracusa via Bufardeci n. 3, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dai dott. Mara Caporelli, Elia Di Domenicantonio, Luca Sincini, Jessica Palestri elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell' sito in Via Controparte_1 CP_1
Ruggeri n. 5, con indicazione d cevere c ioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione 230/2023.
PAROLE CHIAVE: DECORSO DEL TERMINE ART. 14 LEGGE 689/1981.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe eccependo in via preliminare la violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 e la carenza di
1 legittimazione passiva avendo svolto funzioni di amministratore della Ri.Ma. s.r.l. soltanto dal 20.3.2012 al 18.2.2014 e dal 20.5.2019 al 4.10.2021 e non essendo stato amministratore di fatto della società negli altri periodi interessati. Nel merito ritiene che le sanzioni previste per mancata consegna del contratto di lavoro e per mancata comunicazione dell'assunzione non possano essere estese alle ipotesi di erroneità delle informazioni ivi contenute. Ritiene nel merito che, essendosi considerato lo svolgimento di 45 ore settimanali comprensive di straordinario, non era stato superato il limite delle 48 ore settimanali, né era stato violato il diritto ad un giorno di riposo settimanale;
inoltre, sostiene che non doveva essere computato il tempo per recarsi all'area adibita a luogo di lavoro, nonché quello impiegato per l'uscita. Adduce, infine, che la sanzione irrogata è eccessiva, dovendo applicarsi il cumulo previsto dall'art. 8 legge 689/1981. Costituendosi in giudizio l' evidenzia il rispetto del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 avuto rdo alla complessità dell'accertamento, la sussistenza di un'ingerenza del ricorrente nell'attività della Ri.Ma. s.r.l. tale da portare a qualificarlo come amministratore di fatto, la fondatezza nel merito delle contestazioni desunte dall'istruttoria svolta e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati, sicché chiede il rigetto dell'opposizione. La causa è stata discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. Riguardo alla violazione del termine di 90 giorni per la contestazione previsto dall'art. 14 legge 689/1981, sostiene l'ispettorato che esso decorre dalla stesura del verbale di accertamento, sicché lo stesso risulta pienamente rispettato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che questo termine debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità delle indagini. Il dies a quo decorre, infatti, non dalla data di commissione della violazione, bensì dall'esito del procedimento di accertamento (cfr. Cass. Sez. lav., sentenza 23608/2009), in quanto si deve consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata;
per tale ragione il termine di 90 giorni ai fini della notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, compreso il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (cfr. Cass. 2363/2005, 22837/2014, 3524/2019). Devono, quindi, essere prese in considerazione tutte le attività finalizzate all'accertamento, intendendo con queste sia gli atti di indagine effettuati, sia il tempo necessario all'amministrazione per esaminare in modo adeguato gli elementi già acquisiti (cfr. Cass. 7681/2014). Rilevante è il momento in cui l'autorità preposta ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, non essendo sufficiente la mera acquisizione del fatto nella sua materialità (cfr. Cass. Sez.
2. Sentenza 3043/2009).
2 Dunque, il termine decorre non dal momento in cui gli ispettori hanno notizia dell'illecito ma neppure dal momento in cui questi hanno ultimato le valutazioni degli elementi acquisiti (coincidente con la redazione del verbale di illecito amministrativo), quanto piuttosto dal momento intermedio in cui gli ispettori hanno acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile (Cass. 5467/2008). Orbene, nel caso di specie il verbale ispettivo dà conto di tutte le attività che sono state svolte dal primo accesso ispettivo (21.7.2020) sino alla redazione del verbale in data 16.12.2022, notificato al in data Parte_1
4.1.2023. Al riguardo, come chiarito anche dalla locale Corte di Appello, va
“considerato che il fatto che l'accertamento non sia sottoposto dalla legge ad un generale ed unitario limite di durata, non significa che esso possa essere protratto per un tempo spropositato ed irragionevole. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che il processo di valutazione dell'idoneità del fatto ad integrare comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, "pur non essendo assoggettato ad una durata predeterminata, deve tuttavia svolgersi entro un tempo ragionevole" (Cass.Civ., sez. I, 19/05/2004, n.9456). Spetta al giudice di merito, competente a giudicare sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, sindacare se un determinato accertamento sia avvenuto in un tempo ragionevole. Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, è compito del giudice di merito "apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione" (Cass.Civ., sez. I, 07/05/2004, n.8692; Cass.Civ., sez. I, 19/05/2000, n.6531). In altri termini, non sussistendo un'unica regola generale di durata valevole per tutti gli accertamenti, non esiste una durata standard dell'attività di verifica, superata la quale l'accertamento diventa automaticamente tardivo. Tuttavia, il tempo impiegato per l'accertamento, per essere considerato congruo, deve risultare funzionale allo svolgimento di atti istruttori necessari a riscontrare la sussistenza degli elementi dell'illecito.” (Corte di Appello di Ancona n. 386/2022 del 2.12.2022). Nel caso di specie, pur dovendo riconoscersi l'indubbia complessità dell'accertamento ispettivo da cui è scaturita l'ordinanza ingiunzione in esame, emerge dall'esame degli accertamenti compiuti che la durata complessiva è stata prossima ai tre anni ben maggiore della durata massima prevista dalla legge. Si aggiunga che all'interno di tale periodo, pur essendovi stati vari accertamenti, vi è un lasso temporale particolarmente importante tra l'acquisizione di documentazione inviata con pec del 14.1.2021 e il verbale interlocutorio del 12.10.2021 in cui non risulta compiuto alcun accertamento ispettivo, alcuna sollecitazione di invio di documentazione, alcuna indagine che giustifichi un lasso temporale di circa nove mesi, sicuramente eccessivo per la valutazione degli elementi sino a quel momento acquisiti dagli ispettori. Per completezza si dà atto che l'amministrazione convenuta indica nella
3 memoria un ulteriore atto di indagine asseritamente svolto in data 4.10.2021 in cui sono state acquisite dichiarazioni dei lavoratori della Ri.Ma. s.r.l. rinviando al documento 12 allegato alla memoria, da cui non risulta invero tale atto di indagine essendo state acquisite le prime dichiarazioni prodotte al documento 12 in data 8.11.2021 e dando atto il verbale ispettivo dell'acquisizione di dichiarazioni soltanto a partire dal 14.10.2021, sicché presumibilmente la data indicata in comparsa è un mero errore di trascrizione. Al riguardo, si ricorda che la durata dell'accertamento ispettivo finalizzato all'acquisizione dei dati non può essere dilatata dalla condotta negligente della pubblica amministrazione, sicché il compimento tardivo di atti che potevano essere compiuti tempestivamente non vale a giustificare uno spostamento del dies a quo (Cass. 5467/2008). Peraltro, poiché il legislatore ha indicato nel termine di 90 giorni il periodo ritenuto congruo per valutare gli elementi acquisiti, la richiesta di nuova documentazione o l'attivazione dell'amministrazione per acquisire nuovi dati dopo 90 giorni dall'ultimo atto istruttorio va adeguatamente motivato, dovendo in caso contrario ritenersi integrante una condotta negligente e non giustificata. Nel caso di specie, il lasso temporale intercorso nel periodo in esame non appare ragionevole in considerazione della necessità di “valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cass. ord. 3524 del 6/2/2019), considerato che per ben nove mesi non vi è stata alcuna attività né l'amministrazione ha giustificato tale lasso temporale in relazione alle specifiche necessità di ponderazione con riferimento agli elementi sino a quel momento acquisiti, atteso che la maggior parte dell'attività istruttoria si è concentrata tra l'ottobre 2021 e l'anno 2022. Giova sul punto aggiungere che il mancato invio di documentazione da parte delle società soggette ad ispezione ben può giustificare il prolungamento delle attività di indagine, purché l'amministrazione dia prova di avere adeguatamente sollecitato l'invio entro il termine dei 90 giorni imposto per la chiusura delle indagini e la contestazione dell'addebito; di tali solleciti deve essere, dunque, fornita adeguata allegazione e prova al fine di potere addebitare a responsabilità della società ispezionata il dilatamento dei tempi di accertamento. Nel caso di specie, nel verbale ispettivo viene rilevato che, nonostante ripetuti solleciti in alcuni casi le richieste sono rimaste inevase senza alcun riscontro per oltre 2 anni, ma trattasi di allegazione del tutto generica che non indica quando i solleciti sono avvenuti (al di là degli atti e dei verbali interlocutori specificamente indicati che non si collocano, però, tra il 14.1.2021 e il 12.10.2021) al fine di verificare la diligenza dell'amministrazione nel rispettare i tempi imposti per l'accertamento.
4 Si ritiene, pertanto, che il termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 non sia stato adeguatamente rispettato, con conseguente accoglimento del ricorso e assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti. 3. Regolamento delle spese di lite. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico dell'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 230/2023; 2) Condanna a rifondere in favore di le Parte_1 spese di lite che liquida in Euro 4.217,00 per compenso professionale ed Euro 759,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 15.02.2025, all'esito della trattazione scritta della controversia ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 06.02.2025. IL GIUDICE
(dr.ssa Tania De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)
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