CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente
PIOMBO DOMENICO, Relatore
GALLINA CARMELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1905/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Pisa N. 70 20025 Legnano MI
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4164/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202300000064000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200029819911000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220000526182000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220008836544000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2398/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4164/2023, depositata il 27.11.2023, la CGT di I grado di Milano ha dichiarato inammissibile
(ponendo a carico del ricorrente le spese di lite) il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 06876202300000064000, notificatogli dall'AdER per il mancato versamento di tributi e sanzioni amministrative di vario genere. Il giudice di primo grado, premesso: 1) ch il ricorrente contestava la “carenza di specificità dell'atto impugnato, a causa della totale mancanza di qualsiasi riferimento all'oggetto della futura iscrizione ipotecaria”, eccependo inoltre la infondatezza nel merito delle pretese fiscali ad esso sottese, poiché “nessuno dei provvedimenti indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stato correttamente notificato presso il suo domicilio fiscale…” (essendo stati “presumibilmente…
i tentativi di notifica… fatti all'indirizzo di Indirizzo_1 in San TT LO ove ha solo la residenza civilistica mentre quella fiscale è presso il suo studio in Indirizzo_2…”, e peraltro manca la “prova che l'Agente abbia inviato la raccomandata a.r. con l'avviso del deposito dei provvedimenti oggetto della notifica nella casa comunale”); 2) che l'AdER contestava la fondatezza del ricorso, eccependo peraltro preliminarmente la “inammissibilità ed improponibilità della domanda di omessa notifica delle cartelle di pagamento per il principio del ne bis in idem” (avendo “il ricorrente… già promosso opposizione avverso diversi [atti] contenenti le medesime cartelle oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi impugnata”), nonché la “inammissibilità del ricorso ai sensi… art. 19 co. 3 e 21 d.lgs. 546/1992, poiché tardivo in punto omessa notifica delle cartelle”, e il “difetto di giurisdizione della… C.T., in favore dell'AGO” con riferimento ad alcune delle cartelle – di natura “non tributaria” - sottese all'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria;
mentre l'Ag.Entrate eccepiva, dal canto suo, la propria “carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le eccezioni relative all'avviso di accertamento e al merito delle pretese iscritte a ruolo…”; ha dichiarato il ricorso inammissibile, stante il “principio del ne bis in idem”, e cioè per la ragione (“assorbente”) che l'adita CGT “non può pronunciarsi sulla stessa materia del contendere e per le medesime cartelle i cui giudizi si sono conclusi con le relative sentenze favorevoli all'Ente” e, quindi, “su questioni già definite con sentenza”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, chiedendo annullarsi, in sua riforma, l'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria e gli atti fiscali ad essa prodromici, reiterando le eccezioni svolte in primo grado e rimaste assorbite (di “carenza di specificità dell'atto qui impugnato, a causa della totale mancanza di qualsiasi riferimento all'oggetto della minacciata futura iscrizione ipotecaria”, e di omessa corretta notifica presso il proprio domicilio fiscale – dal 2006 trasferito in Milano, Indirizzo_2 - dei provvedimenti in esso citati) ed assumendo la erroneità della decisione della CGT di I grado: 1) per “Errore di fatto. Violazione dell'art. 115 cpc”, giacché, diversamente da quanto supposto dal primo giudice, “non tutte le cartelle” a base dell'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria “erano state già indicate in
[precedenti] atti d'intimazione fiscale”, e – specificamente – “le cartelle n. 06820200029819911000 e n. 06820220000526182000, citate nel preavviso, non sono state oggetto di alcun precedente giudizio. Inoltre, la cartella n. 06820220008836544000 è stata dichiarata nulla dalla sentenza n. 2063/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia”; 2) per “Errata e falsa applicazione del principio del ne bis in idem”, mancando a tal fine il presupposto della “definitività della decisione anteriore sui medesimi fatti” (infatti “le liti anteriori coinvolgenti le stesse cartelle sono ancora sub iudice”, con conseguente non configurabilità di alcun contrasto di giudicati); 3) per “Violazione di norme costituzionali e principi fondanti dell'ordinamento giuridico (art. 24 e 113 Cost.). Lesione del diritto di difesa e del diritto di impugnare…”, avendo il primo giudice illegittimamente disconosciuto il diritto del contribuente di contestare le pretese erariali contenute nell'atto impugnato, costituente un “atto autonomo”, ancorché avente “in parte lo stesso contenuto di intimazioni anteriori”; 4) per avere “avallato” la “violazione del dovere del Fisco di agire correttamente nell'esercizio delle sue funzioni”, posta in essere nella specie attraverso la “reiterata… notifica… al ricorrente [di] atti intimatori recanti le stesse pretese, anche quando… già contestate davanti al giudice tributario”.
L'AdER si è costituita in giudizio, con atto depositato il 07.07.2024, eccependo la la inammissibilità/ improponibilità, e comunque l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto, in particolare rilevando (e producendo documentazione al riguardo): a) che il Ricorrente_1 aveva già promosso opposizione dinanzi al giudice tributario avverso diversi atti contenenti le medesime cartelle oggetto del preavviso di iscrizione ipotecaria per cui è causa, e i relativi giudizi (proposti con ricorsi iscritti ai nn. 3283/2020, 2024/2022, 4196/2022) erano stati definiti in senso sfavorevole al ricorrente;
b) il (già eccepito) difetto di giurisdizione del giudice tributario
(in favore dell'A.G.O.), ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, con riferimento a numerose cartelle indicate nell'impugnata comunicazione preventiva di ipoteca, in quanto riportanti ruoli relativi a contravvenzioni al
Codice della strada e avvisi di addebito INPS;
c) la (già eccepita) inammissibilità, in ogni caso, del ricorso introduttivo del giudizio per “violazione degli art. 19 e 21 d.lgs. 546/92”, essendo stata (come dettagliatamente descritto nell'atto di controdeduzioni) “la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria… preceduta dalla notificazione di tutte le cartelle di pagamento sottese…”; d) comunque, l'infondatezza nel merito dell'appello, considerati la rituale notifica al Ricorrente_1 di tutte le cartelle e dei successivi avvisi di intimazione e stante la completezza dell'atto impugnato (non essendo necessaria l'indicazione, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dei “beni oggetto di ipoteca”).
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Direz.prov. II Milano, con atto dep. 17.07.2024, ed ha chiesto a sua volta respingersi l'appello, rilevando che il contribuente “non propone alcuna eccezione circa il merito della pretesa” e “la pretestuosità delle avverse eccezioni... circa la errata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti” presso la sua residenza di San TT LO -in Indirizzo_1.
L'appellante ha successivamente depositato, in data 08.11.2025, una memoria illustrativa, replicando alle controdeduzioni avversarie ed insistendo per l'accoglimento del ricorso ovvero, in subordine, per l'annullamento della comunicazione impugnata nella parte riguardante i crediti tributari, in considerazione della riduzione - “sotto la soglia minima per l'iscrizione di ipoteca” - del suo debito fiscale per effetto dei pignoramenti presso terzi nel frattempo promossi dall'AdER.
In data odierna la causa, discussa in pubblica udienza, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, d.lgs. 546/1992, il difetto di giurisdizione del giudice tributario (eccepito, del resto, fin dal primo grado dall'AdER) con riferimento alla controversia riguardante la notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria che non riguardano crediti tributari, bensì sanzioni ammministrative per violazione del Codice della strada o crediti INPS, e precisamente le cartelle nn. 06820160006422904000, 06820170020783804000,
06820170034235947000, 06820180003599205000, 06820180033889810000, 06820190016308543000,
06820190027381712000, 06820190062314027000, 06820190071501316000, 06820200002856880000,
06820200061855474000, 06820210046587786000 e 06820220000526182000, nonché gli avvisi di addebito INPS nn. 36820190018547511000 e 36820220002805077000: come da tempo chiarito dalla Corte regolatrice, infatti, “la giurisdizione del giudice tributario ha ad oggetto solo crediti erariali”, e quindi, nel caso di impugnazione di una cartella esattoriale, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario deve farsi riferimento esclusivamente alla natura della pretesa in essa contenuta, a nulla rilevando che il contribuente eccepisca solo un vizio di notifica della cartella impugnata, senza censurare il merito della pretesa stessa (cfr., tra le altre, Cass.-sez.un. 30752/2018).
Ciò premesso;
pur essendo parzialmente fondate le censure mosse dall'appellante alle argomentazioni – per vero, eccessivamente succinte – poste dal giudice di primo grado a base della propria decisione, l'appello proposto dal Ricorrente_1 è destituito di fondamento.
Non merita accoglimento, anzitutto, nel suo complesso, il primo motivo di doglianza svolto dall'appellante:
è ben vero, infatti, che il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti qualora l'azione proposta per prima sia stata definita con sentenza passata in giudicato (cfr., tra le altre, Cass. 20111/2006), sicché, non avendo il Ricorrente_1 impugnato tutti gli atti prodromici
(cartelle di pagamento e/o avvisi di accertamento) cui fa riferimento il qui impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, o non essendo stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato alcuni dei ricorsi da lui proposti, con riferimento a tali atti prodromici non può ritenersi corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso del contribuente resa dal giudice di prime cure in applicazione del principio del ne bis in idem. E tuttavia, come la stessa Corte di legittimità ha avuto occasione di puntualizzare, il principio del ne bis in idem, posto dall'art. 39 c.p.c., che risponde ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale e trova applicazione anche nel processo tributario, “non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta” (v. Cass. 7813/2014 e Cass. 2064/1999). Nel caso in esame, quindi, in forza del richiamato principio del ne bis in idem, la CGT di I grado, una volta verificata la precedente impugnazione delle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria, avrebbe per ciò solo dovuto, con riferimento a queste ultime, astenersi da qualsivoglia pronuncia di merito, dovendo la stessa controversia essere decisa dal giudice preventivamente adito;
fermo restando, peraltro, il suo potere-dovere di pronunziarsi nel merito sulle contestazioni del contribuente riguardanti l'atto direttamente impugnato (e cioè il preavviso di ipoteca)
e le cartelle precedentemente non impugnate dal contribuente.
Ebbene, per quanto attiene all'avviso di iscrizione ipotecaria, l'unica eccezione sollevata dal Ricorrente_1 (ignorata dal giudice di prime cure, e reiterata in sede di gravame) riguarda la sua pretesa “carenza di specificità... a causa della totale mancanza di qualsiasi riferimento all'oggetto della minacciata futura iscrizione ipotecaria”). Tale eccezione è, tuttavia, infondata, giacché, come puntualmente obiettato dall'AdER, nessuna norma prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili che formeranno oggetto della prospettata (“minacciata”) iscrizione ipotecaria.
Per quel che riguarda, invece, le cartelle di pagamento e/o gli avvisi di accertamento su cui si basa l'avviso di iscrizione ipotecaria in questione, come dettagliatamente indicato e documentato dall'AdER fin dal primo grado del giudizio, la maggior parte di essi erano già stati impugnati dal Ricorrente_1, e i relativi giudizi hanno avuto per il contribuente esito negativo, sia in primo che (ove il contribuente abbia impugnato la sentenza della CTP) in grado di appello (cfr. sentenze n. 422/2024 di questa CGT di II grado;
n. 2670/2022 e n.
438/2023 della CTP di Milano). Queste sentenze, dato il lasso di tempo ormai trascorso dalla loro pubblicazione, devono ragionevolmente ritenersi passate in giudicato, non risultando dalla documentazione in atti che siano state oggetto di ulteriore gravame ed essendosi oltretutto l'appellante ben guardato dallo specificare (come sarebbe stato suo onere, ex art. 53 d.lgs. 546/1992) con riferimento a quali dei suddetti atti prodromici il contenzioso dinanzi al giudice tributario sia eventualmente ancora pendente. In ogni caso, riguardo a tali cartelle di pagamento, già precedentemente impugnate dinanzi al giudice tributario, vale il rilievo assorbente svolto poc'anzi circa la improcedibilità della nuova impugnazione proposta in questa sede.
Quanto alle cartelle di pagamento indicate nel preavviso di iscrizione ipotecaria che non sarebbero state da lui precedentemente impugnate, nell'atto di gravame l'appellante specifica che si tratta delle cartelle n.
06820200029819911000 e n. 06820220000526182000, mentre la cartella n. 06820220008836544000 sarebbe stata dichiarata nulla con sentenza n. 2063/2023 della CGT di II grado della Lombardia. Senonché:
a) per quanto riguarda la prima delle testé menzionate cartelle, dalla documentazione in atti essa risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 24.11.2021; b) per quanto riguarda la seconda cartella (n.
06820220000526182000), essa non riguarda tributi, ma sanzioni per violazioni del Codice della Strada, e quindi, come già rilevato, la relativa controversia eccede la giurisdizione del giudice tributario, rientrando in quella dell'A.G.O.; c) quanto, infine, alla terza cartella, non soltanto risulta anch'essa regolarmente notificata al Ricorrente_1 a mezzo PEC, in data 02.06.2022, ma, come agevolmente verificabile dalla documentazione in atti, la sentenza indicata dall'appellante (n. 2063/2023 della CGT di II grado Lombardia) non riguardava affatto la cartella n. 06820220008836544000 (né si comprende come avrebbe potuto riferirsi ad essa, dal momento che in quel giudizio la sentenza di primo grado - n. 171/2010 della CTP di Milano - era stata emessa nel 2010).
Le contestazioni svolte in linea generale dall'appellante con riferimento alle notifiche eseguite nei suoi confronti all'indirizzo di Indirizzo_1 – San TT LO sono, pertanto, irrilevanti ai fini della presente decisione, e comunque appaiono infondate, giacché dall'estratto del “cassetto fiscale” del contribuente (dal medesimo prodotto in primo grado: doc. 4) risulta che fin dal marzo 2008 il domicilio fiscale del Ricorrente_1 era appunto in Indirizzo_1 – San TT LO.
Incomprensibile risulta, d'altra parte, la censura – mossa dall'appellante alla sentenza di primo grado – di
“avalla[re]” la “violazione del dovere del Fisco di agire correttamente nell'esercizio delle sue funzioni”, posta in essere attraverso la “reiterata… notifica… al ricorrente [di] atti intimatori recanti le stesse pretese, anche quando… già contestate davanti al Giudice tributario”: il preavviso di iscrizione ipotecaria, direttamente oggetto dell'impugnazione per cui è causa, costituisce infatti null'altro che la logica conseguenza della mancata ottemperanza, da parte del contribuente, a precedenti atti impositivi ed intimazioni di pagamento.
Manifestamente destituita di fondamento è, infine, la richiesta di “annullare la comunicazione impugnata almeno… per la parte riguardante i crediti tributari”, formulata in via subordinata dall'appellante nella memoria illustrativa dell'8.11.2025 in considerazione della “riduzione del debito fiscale… sceso sotto la soglia minima per l'iscrizione di ipoteca”, dal momento che, come si evince dalla stessa memoria, la detta riduzione del debito erariale si è verificata proprio (ed esclusivamente) per effetto delle procedure esecutive instaurate dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del ZZ.
Per le ragioni esposte, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine alla controversia concernente le cartelle (dinanzi specificate) non riguardanti crediti tributari, l'appello in oggetto deve essere respinto e per l'effetto confermata, quanto al resto, la sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, spettando al giudice ordinario la cognizione della controversia, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 06820160006422904000, 06820170020783804000,
06820170034235947000, 06820180003599205000, 06820180033889810000, 06820190016308543000,
06820190027381712000, 06820190062314027000, 06820190071501316000, 06820200002856880000, 06820200061855474000, 06820210046587786000 e 06820220000526182000, nonché agli avvisi di addebito INPS nn. 36820190018547511000 e 36820220002805077000, compresi tra gli atti indicati nel contestato preavviso di iscrizione ipotecaria. Conferma nel resto l'impugnata sentenza, rigettando l'appello del contribuente. Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle controparti costituite delle spese processuali del grado, liquidate in € 7.500,00 quanto all'AdER e in € 5.700,00 quanto all'Ag. Entrate-Direz. prov. II Milano, oltre accessori di legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente
PIOMBO DOMENICO, Relatore
GALLINA CARMELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1905/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Pisa N. 70 20025 Legnano MI
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4164/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202300000064000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200029819911000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220000526182000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220008836544000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2398/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4164/2023, depositata il 27.11.2023, la CGT di I grado di Milano ha dichiarato inammissibile
(ponendo a carico del ricorrente le spese di lite) il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 06876202300000064000, notificatogli dall'AdER per il mancato versamento di tributi e sanzioni amministrative di vario genere. Il giudice di primo grado, premesso: 1) ch il ricorrente contestava la “carenza di specificità dell'atto impugnato, a causa della totale mancanza di qualsiasi riferimento all'oggetto della futura iscrizione ipotecaria”, eccependo inoltre la infondatezza nel merito delle pretese fiscali ad esso sottese, poiché “nessuno dei provvedimenti indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stato correttamente notificato presso il suo domicilio fiscale…” (essendo stati “presumibilmente…
i tentativi di notifica… fatti all'indirizzo di Indirizzo_1 in San TT LO ove ha solo la residenza civilistica mentre quella fiscale è presso il suo studio in Indirizzo_2…”, e peraltro manca la “prova che l'Agente abbia inviato la raccomandata a.r. con l'avviso del deposito dei provvedimenti oggetto della notifica nella casa comunale”); 2) che l'AdER contestava la fondatezza del ricorso, eccependo peraltro preliminarmente la “inammissibilità ed improponibilità della domanda di omessa notifica delle cartelle di pagamento per il principio del ne bis in idem” (avendo “il ricorrente… già promosso opposizione avverso diversi [atti] contenenti le medesime cartelle oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi impugnata”), nonché la “inammissibilità del ricorso ai sensi… art. 19 co. 3 e 21 d.lgs. 546/1992, poiché tardivo in punto omessa notifica delle cartelle”, e il “difetto di giurisdizione della… C.T., in favore dell'AGO” con riferimento ad alcune delle cartelle – di natura “non tributaria” - sottese all'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria;
mentre l'Ag.Entrate eccepiva, dal canto suo, la propria “carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le eccezioni relative all'avviso di accertamento e al merito delle pretese iscritte a ruolo…”; ha dichiarato il ricorso inammissibile, stante il “principio del ne bis in idem”, e cioè per la ragione (“assorbente”) che l'adita CGT “non può pronunciarsi sulla stessa materia del contendere e per le medesime cartelle i cui giudizi si sono conclusi con le relative sentenze favorevoli all'Ente” e, quindi, “su questioni già definite con sentenza”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, chiedendo annullarsi, in sua riforma, l'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria e gli atti fiscali ad essa prodromici, reiterando le eccezioni svolte in primo grado e rimaste assorbite (di “carenza di specificità dell'atto qui impugnato, a causa della totale mancanza di qualsiasi riferimento all'oggetto della minacciata futura iscrizione ipotecaria”, e di omessa corretta notifica presso il proprio domicilio fiscale – dal 2006 trasferito in Milano, Indirizzo_2 - dei provvedimenti in esso citati) ed assumendo la erroneità della decisione della CGT di I grado: 1) per “Errore di fatto. Violazione dell'art. 115 cpc”, giacché, diversamente da quanto supposto dal primo giudice, “non tutte le cartelle” a base dell'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria “erano state già indicate in
[precedenti] atti d'intimazione fiscale”, e – specificamente – “le cartelle n. 06820200029819911000 e n. 06820220000526182000, citate nel preavviso, non sono state oggetto di alcun precedente giudizio. Inoltre, la cartella n. 06820220008836544000 è stata dichiarata nulla dalla sentenza n. 2063/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia”; 2) per “Errata e falsa applicazione del principio del ne bis in idem”, mancando a tal fine il presupposto della “definitività della decisione anteriore sui medesimi fatti” (infatti “le liti anteriori coinvolgenti le stesse cartelle sono ancora sub iudice”, con conseguente non configurabilità di alcun contrasto di giudicati); 3) per “Violazione di norme costituzionali e principi fondanti dell'ordinamento giuridico (art. 24 e 113 Cost.). Lesione del diritto di difesa e del diritto di impugnare…”, avendo il primo giudice illegittimamente disconosciuto il diritto del contribuente di contestare le pretese erariali contenute nell'atto impugnato, costituente un “atto autonomo”, ancorché avente “in parte lo stesso contenuto di intimazioni anteriori”; 4) per avere “avallato” la “violazione del dovere del Fisco di agire correttamente nell'esercizio delle sue funzioni”, posta in essere nella specie attraverso la “reiterata… notifica… al ricorrente [di] atti intimatori recanti le stesse pretese, anche quando… già contestate davanti al giudice tributario”.
L'AdER si è costituita in giudizio, con atto depositato il 07.07.2024, eccependo la la inammissibilità/ improponibilità, e comunque l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto, in particolare rilevando (e producendo documentazione al riguardo): a) che il Ricorrente_1 aveva già promosso opposizione dinanzi al giudice tributario avverso diversi atti contenenti le medesime cartelle oggetto del preavviso di iscrizione ipotecaria per cui è causa, e i relativi giudizi (proposti con ricorsi iscritti ai nn. 3283/2020, 2024/2022, 4196/2022) erano stati definiti in senso sfavorevole al ricorrente;
b) il (già eccepito) difetto di giurisdizione del giudice tributario
(in favore dell'A.G.O.), ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, con riferimento a numerose cartelle indicate nell'impugnata comunicazione preventiva di ipoteca, in quanto riportanti ruoli relativi a contravvenzioni al
Codice della strada e avvisi di addebito INPS;
c) la (già eccepita) inammissibilità, in ogni caso, del ricorso introduttivo del giudizio per “violazione degli art. 19 e 21 d.lgs. 546/92”, essendo stata (come dettagliatamente descritto nell'atto di controdeduzioni) “la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria… preceduta dalla notificazione di tutte le cartelle di pagamento sottese…”; d) comunque, l'infondatezza nel merito dell'appello, considerati la rituale notifica al Ricorrente_1 di tutte le cartelle e dei successivi avvisi di intimazione e stante la completezza dell'atto impugnato (non essendo necessaria l'indicazione, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dei “beni oggetto di ipoteca”).
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Direz.prov. II Milano, con atto dep. 17.07.2024, ed ha chiesto a sua volta respingersi l'appello, rilevando che il contribuente “non propone alcuna eccezione circa il merito della pretesa” e “la pretestuosità delle avverse eccezioni... circa la errata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti” presso la sua residenza di San TT LO -in Indirizzo_1.
L'appellante ha successivamente depositato, in data 08.11.2025, una memoria illustrativa, replicando alle controdeduzioni avversarie ed insistendo per l'accoglimento del ricorso ovvero, in subordine, per l'annullamento della comunicazione impugnata nella parte riguardante i crediti tributari, in considerazione della riduzione - “sotto la soglia minima per l'iscrizione di ipoteca” - del suo debito fiscale per effetto dei pignoramenti presso terzi nel frattempo promossi dall'AdER.
In data odierna la causa, discussa in pubblica udienza, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, d.lgs. 546/1992, il difetto di giurisdizione del giudice tributario (eccepito, del resto, fin dal primo grado dall'AdER) con riferimento alla controversia riguardante la notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria che non riguardano crediti tributari, bensì sanzioni ammministrative per violazione del Codice della strada o crediti INPS, e precisamente le cartelle nn. 06820160006422904000, 06820170020783804000,
06820170034235947000, 06820180003599205000, 06820180033889810000, 06820190016308543000,
06820190027381712000, 06820190062314027000, 06820190071501316000, 06820200002856880000,
06820200061855474000, 06820210046587786000 e 06820220000526182000, nonché gli avvisi di addebito INPS nn. 36820190018547511000 e 36820220002805077000: come da tempo chiarito dalla Corte regolatrice, infatti, “la giurisdizione del giudice tributario ha ad oggetto solo crediti erariali”, e quindi, nel caso di impugnazione di una cartella esattoriale, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario deve farsi riferimento esclusivamente alla natura della pretesa in essa contenuta, a nulla rilevando che il contribuente eccepisca solo un vizio di notifica della cartella impugnata, senza censurare il merito della pretesa stessa (cfr., tra le altre, Cass.-sez.un. 30752/2018).
Ciò premesso;
pur essendo parzialmente fondate le censure mosse dall'appellante alle argomentazioni – per vero, eccessivamente succinte – poste dal giudice di primo grado a base della propria decisione, l'appello proposto dal Ricorrente_1 è destituito di fondamento.
Non merita accoglimento, anzitutto, nel suo complesso, il primo motivo di doglianza svolto dall'appellante:
è ben vero, infatti, che il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti qualora l'azione proposta per prima sia stata definita con sentenza passata in giudicato (cfr., tra le altre, Cass. 20111/2006), sicché, non avendo il Ricorrente_1 impugnato tutti gli atti prodromici
(cartelle di pagamento e/o avvisi di accertamento) cui fa riferimento il qui impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, o non essendo stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato alcuni dei ricorsi da lui proposti, con riferimento a tali atti prodromici non può ritenersi corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso del contribuente resa dal giudice di prime cure in applicazione del principio del ne bis in idem. E tuttavia, come la stessa Corte di legittimità ha avuto occasione di puntualizzare, il principio del ne bis in idem, posto dall'art. 39 c.p.c., che risponde ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale e trova applicazione anche nel processo tributario, “non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta” (v. Cass. 7813/2014 e Cass. 2064/1999). Nel caso in esame, quindi, in forza del richiamato principio del ne bis in idem, la CGT di I grado, una volta verificata la precedente impugnazione delle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria, avrebbe per ciò solo dovuto, con riferimento a queste ultime, astenersi da qualsivoglia pronuncia di merito, dovendo la stessa controversia essere decisa dal giudice preventivamente adito;
fermo restando, peraltro, il suo potere-dovere di pronunziarsi nel merito sulle contestazioni del contribuente riguardanti l'atto direttamente impugnato (e cioè il preavviso di ipoteca)
e le cartelle precedentemente non impugnate dal contribuente.
Ebbene, per quanto attiene all'avviso di iscrizione ipotecaria, l'unica eccezione sollevata dal Ricorrente_1 (ignorata dal giudice di prime cure, e reiterata in sede di gravame) riguarda la sua pretesa “carenza di specificità... a causa della totale mancanza di qualsiasi riferimento all'oggetto della minacciata futura iscrizione ipotecaria”). Tale eccezione è, tuttavia, infondata, giacché, come puntualmente obiettato dall'AdER, nessuna norma prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili che formeranno oggetto della prospettata (“minacciata”) iscrizione ipotecaria.
Per quel che riguarda, invece, le cartelle di pagamento e/o gli avvisi di accertamento su cui si basa l'avviso di iscrizione ipotecaria in questione, come dettagliatamente indicato e documentato dall'AdER fin dal primo grado del giudizio, la maggior parte di essi erano già stati impugnati dal Ricorrente_1, e i relativi giudizi hanno avuto per il contribuente esito negativo, sia in primo che (ove il contribuente abbia impugnato la sentenza della CTP) in grado di appello (cfr. sentenze n. 422/2024 di questa CGT di II grado;
n. 2670/2022 e n.
438/2023 della CTP di Milano). Queste sentenze, dato il lasso di tempo ormai trascorso dalla loro pubblicazione, devono ragionevolmente ritenersi passate in giudicato, non risultando dalla documentazione in atti che siano state oggetto di ulteriore gravame ed essendosi oltretutto l'appellante ben guardato dallo specificare (come sarebbe stato suo onere, ex art. 53 d.lgs. 546/1992) con riferimento a quali dei suddetti atti prodromici il contenzioso dinanzi al giudice tributario sia eventualmente ancora pendente. In ogni caso, riguardo a tali cartelle di pagamento, già precedentemente impugnate dinanzi al giudice tributario, vale il rilievo assorbente svolto poc'anzi circa la improcedibilità della nuova impugnazione proposta in questa sede.
Quanto alle cartelle di pagamento indicate nel preavviso di iscrizione ipotecaria che non sarebbero state da lui precedentemente impugnate, nell'atto di gravame l'appellante specifica che si tratta delle cartelle n.
06820200029819911000 e n. 06820220000526182000, mentre la cartella n. 06820220008836544000 sarebbe stata dichiarata nulla con sentenza n. 2063/2023 della CGT di II grado della Lombardia. Senonché:
a) per quanto riguarda la prima delle testé menzionate cartelle, dalla documentazione in atti essa risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 24.11.2021; b) per quanto riguarda la seconda cartella (n.
06820220000526182000), essa non riguarda tributi, ma sanzioni per violazioni del Codice della Strada, e quindi, come già rilevato, la relativa controversia eccede la giurisdizione del giudice tributario, rientrando in quella dell'A.G.O.; c) quanto, infine, alla terza cartella, non soltanto risulta anch'essa regolarmente notificata al Ricorrente_1 a mezzo PEC, in data 02.06.2022, ma, come agevolmente verificabile dalla documentazione in atti, la sentenza indicata dall'appellante (n. 2063/2023 della CGT di II grado Lombardia) non riguardava affatto la cartella n. 06820220008836544000 (né si comprende come avrebbe potuto riferirsi ad essa, dal momento che in quel giudizio la sentenza di primo grado - n. 171/2010 della CTP di Milano - era stata emessa nel 2010).
Le contestazioni svolte in linea generale dall'appellante con riferimento alle notifiche eseguite nei suoi confronti all'indirizzo di Indirizzo_1 – San TT LO sono, pertanto, irrilevanti ai fini della presente decisione, e comunque appaiono infondate, giacché dall'estratto del “cassetto fiscale” del contribuente (dal medesimo prodotto in primo grado: doc. 4) risulta che fin dal marzo 2008 il domicilio fiscale del Ricorrente_1 era appunto in Indirizzo_1 – San TT LO.
Incomprensibile risulta, d'altra parte, la censura – mossa dall'appellante alla sentenza di primo grado – di
“avalla[re]” la “violazione del dovere del Fisco di agire correttamente nell'esercizio delle sue funzioni”, posta in essere attraverso la “reiterata… notifica… al ricorrente [di] atti intimatori recanti le stesse pretese, anche quando… già contestate davanti al Giudice tributario”: il preavviso di iscrizione ipotecaria, direttamente oggetto dell'impugnazione per cui è causa, costituisce infatti null'altro che la logica conseguenza della mancata ottemperanza, da parte del contribuente, a precedenti atti impositivi ed intimazioni di pagamento.
Manifestamente destituita di fondamento è, infine, la richiesta di “annullare la comunicazione impugnata almeno… per la parte riguardante i crediti tributari”, formulata in via subordinata dall'appellante nella memoria illustrativa dell'8.11.2025 in considerazione della “riduzione del debito fiscale… sceso sotto la soglia minima per l'iscrizione di ipoteca”, dal momento che, come si evince dalla stessa memoria, la detta riduzione del debito erariale si è verificata proprio (ed esclusivamente) per effetto delle procedure esecutive instaurate dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del ZZ.
Per le ragioni esposte, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine alla controversia concernente le cartelle (dinanzi specificate) non riguardanti crediti tributari, l'appello in oggetto deve essere respinto e per l'effetto confermata, quanto al resto, la sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, spettando al giudice ordinario la cognizione della controversia, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 06820160006422904000, 06820170020783804000,
06820170034235947000, 06820180003599205000, 06820180033889810000, 06820190016308543000,
06820190027381712000, 06820190062314027000, 06820190071501316000, 06820200002856880000, 06820200061855474000, 06820210046587786000 e 06820220000526182000, nonché agli avvisi di addebito INPS nn. 36820190018547511000 e 36820220002805077000, compresi tra gli atti indicati nel contestato preavviso di iscrizione ipotecaria. Conferma nel resto l'impugnata sentenza, rigettando l'appello del contribuente. Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle controparti costituite delle spese processuali del grado, liquidate in € 7.500,00 quanto all'AdER e in € 5.700,00 quanto all'Ag. Entrate-Direz. prov. II Milano, oltre accessori di legge.