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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 2044/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2044 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. MAURICI FABRIZIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia,
VIA ROMA n.8;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in , in data 11/07/2010, il cui Pt_3 atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2010;
separati a seguito di accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data 29/01/2024;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_ Per_
“ 1. Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori,
con collocazione secondo tempi paritari presso entrambi i genitori, residenza presso la madre ed iscrizione sullo stato di famiglia della madre.
2. I genitori continueranno a praticare il sistema di alternanza nella frequentazione delle figlie, sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, secondo lo schema già allegato al piano genitoriale presentato con l'accordo di separazione (3-4; 4/3), salvo in ogni caso diverso accordo tra le parti.
Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Sett. 1 papa' mamma Mamma papà papa' mamma mamma
Sett. 2 mamma papa' Papà mamma mamma papa' papa'
Sett. 3 papa' mamma Mamma papà papa' mamma mamma
Sett. 4 mamma papa' Papà mamma mamma papa' papa'
Fermo restando che ciascun genitore deve considerarsi autonomamente responsabile della gestione del proprio tempo con le figlie, in caso di sopraggiunti impegni improrogabili o di altri motivi ostativi, il genitore che non potrà tenere con se' le figlie nel giorno di propria spettanza si impegna a comunicarlo preventivamente all'altro genitore in modo da individuare una soluzione condivisa,
preferibilmente con un preavviso di almeno 48 ore, considerando le esigenze e gli impegni delle figlie e tenendo conto altresì dei rispettivi impegni, salvo in ogni
Pag. 2 di 6 caso diverso accordo tra le parti.
Le parti concordano che le figlie ceneranno con il genitore nell'ultimo giorno di sua spettanza secondo lo schema sopra riportato, per poi essere accompagnate dopo cena, entro le ore 21, a casa dell'altro genitore.
Le parti concordano che, nel caso di modifiche della ripartizione dagli stessi definita -sempre basate sul previo accordo tra i coniugi- che alterino il criterio paritario, detto criterio dovrà essere riequilibrato tramite il recupero dei giorni a favore del coniuge penalizzato dalle modifiche stesse.
Per quanto riguarda i periodi di vacanza durante l'anno scolastico i coniugi concordano che venga applicato lo schema ordinario sopra riportato e concordano altresì che le figlie trascorrano comunque con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, il periodo dal 26 al 30 dicembre con un genitore ed il periodo dal 31 dicembre all'Epifania con l'altro genitore, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, con inversione dei periodi e dei giorni suddetti per l'anno seguente e così via secondo il criterio dell'alternanza; salvo in ogni caso diverso accordo tra le parti, nel rispetto delle esigenze dei figli e delle reciproche esigenze dei genitori.
Le figlie trascorreranno con ciascun genitore un periodo di vacanze estive di 2
(due) settimane non consecutive all'anno; i genitori si accorderanno preventivamente circa l'individuazione dei periodi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno nel rispetto delle esigenze delle figlie e delle reciproche esigenze.
3. Stante la suddivisione paritetica dei tempi di frequentazione delle figlie, ciascun
Pag. 3 di 6 genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie, ciascuno avrà un corredo di vestiario per le figlie presso la propria abitazione, con suddivisione al 60% a carico del padre e 40% a carico della madre delle spese extra-mantenimento secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Pavia, che si intende qui integralmente richiamato e approvato dalle parti.
In aggiunta al mantenimento diretto, in ragione delle attuali condizioni dei coniugi, il padre continuerà a versare alla madre a titolo di ulteriore contributo al mantenimento delle figlie l'importo mensile di Euro 400,00 (quattrocento),
ovvero Euro 200,00 (duecento) per ciascuna figlia, entro e non oltre il giorno 10
di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione sulla base della variazione degli indici Istat.
Le parti concordano che l'assegno unico per le figlie sarà a beneficio della sola madre a partire dalla sottoscrizione del presente accordo e il padre si impegna ad esperire tutte le formalità necessarie a tal fine.
4. La casa coniugale, sita in Pavia, via Cappella 3, resta assegnata all'Ing. Pt_1
come già concordato in fase di separazione consensuale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
09/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 4 di 6 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data 29/01/2024, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in il giorno Parte_1 Parte_2 Pt_3
11/07/2010 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2010);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pag. 5 di 6 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 09/10/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 2044/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2044 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. MAURICI FABRIZIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia,
VIA ROMA n.8;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in , in data 11/07/2010, il cui Pt_3 atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2010;
separati a seguito di accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data 29/01/2024;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_ Per_
“ 1. Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori,
con collocazione secondo tempi paritari presso entrambi i genitori, residenza presso la madre ed iscrizione sullo stato di famiglia della madre.
2. I genitori continueranno a praticare il sistema di alternanza nella frequentazione delle figlie, sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, secondo lo schema già allegato al piano genitoriale presentato con l'accordo di separazione (3-4; 4/3), salvo in ogni caso diverso accordo tra le parti.
Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Sett. 1 papa' mamma Mamma papà papa' mamma mamma
Sett. 2 mamma papa' Papà mamma mamma papa' papa'
Sett. 3 papa' mamma Mamma papà papa' mamma mamma
Sett. 4 mamma papa' Papà mamma mamma papa' papa'
Fermo restando che ciascun genitore deve considerarsi autonomamente responsabile della gestione del proprio tempo con le figlie, in caso di sopraggiunti impegni improrogabili o di altri motivi ostativi, il genitore che non potrà tenere con se' le figlie nel giorno di propria spettanza si impegna a comunicarlo preventivamente all'altro genitore in modo da individuare una soluzione condivisa,
preferibilmente con un preavviso di almeno 48 ore, considerando le esigenze e gli impegni delle figlie e tenendo conto altresì dei rispettivi impegni, salvo in ogni
Pag. 2 di 6 caso diverso accordo tra le parti.
Le parti concordano che le figlie ceneranno con il genitore nell'ultimo giorno di sua spettanza secondo lo schema sopra riportato, per poi essere accompagnate dopo cena, entro le ore 21, a casa dell'altro genitore.
Le parti concordano che, nel caso di modifiche della ripartizione dagli stessi definita -sempre basate sul previo accordo tra i coniugi- che alterino il criterio paritario, detto criterio dovrà essere riequilibrato tramite il recupero dei giorni a favore del coniuge penalizzato dalle modifiche stesse.
Per quanto riguarda i periodi di vacanza durante l'anno scolastico i coniugi concordano che venga applicato lo schema ordinario sopra riportato e concordano altresì che le figlie trascorrano comunque con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, il periodo dal 26 al 30 dicembre con un genitore ed il periodo dal 31 dicembre all'Epifania con l'altro genitore, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, con inversione dei periodi e dei giorni suddetti per l'anno seguente e così via secondo il criterio dell'alternanza; salvo in ogni caso diverso accordo tra le parti, nel rispetto delle esigenze dei figli e delle reciproche esigenze dei genitori.
Le figlie trascorreranno con ciascun genitore un periodo di vacanze estive di 2
(due) settimane non consecutive all'anno; i genitori si accorderanno preventivamente circa l'individuazione dei periodi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno nel rispetto delle esigenze delle figlie e delle reciproche esigenze.
3. Stante la suddivisione paritetica dei tempi di frequentazione delle figlie, ciascun
Pag. 3 di 6 genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie, ciascuno avrà un corredo di vestiario per le figlie presso la propria abitazione, con suddivisione al 60% a carico del padre e 40% a carico della madre delle spese extra-mantenimento secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Pavia, che si intende qui integralmente richiamato e approvato dalle parti.
In aggiunta al mantenimento diretto, in ragione delle attuali condizioni dei coniugi, il padre continuerà a versare alla madre a titolo di ulteriore contributo al mantenimento delle figlie l'importo mensile di Euro 400,00 (quattrocento),
ovvero Euro 200,00 (duecento) per ciascuna figlia, entro e non oltre il giorno 10
di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione sulla base della variazione degli indici Istat.
Le parti concordano che l'assegno unico per le figlie sarà a beneficio della sola madre a partire dalla sottoscrizione del presente accordo e il padre si impegna ad esperire tutte le formalità necessarie a tal fine.
4. La casa coniugale, sita in Pavia, via Cappella 3, resta assegnata all'Ing. Pt_1
come già concordato in fase di separazione consensuale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
09/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 4 di 6 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data 29/01/2024, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in il giorno Parte_1 Parte_2 Pt_3
11/07/2010 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2010);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pag. 5 di 6 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 09/10/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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