Art. 2.
Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente n. 193 del 31 luglio 1971, n. 111 del 2 maggio 1973 e n. 191 del 29 luglio 1971 e richiamati nell' articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , le misure orarie delle indennita' e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dagli impiegati civili sono rivalutate mediante applicazione alle singole voci del coefficiente 3, con arrotondamento alle lire 100 superiori.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disciplinate le modalita' di prestazione dei servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti; con lo stesso decreto verranno, altresi', semplificate le modalita' di riscossione delle indennita' e degli assegni di cui al precedente comma.
In ogni caso, le operazioni effettuate da operatori abituali dovranno essere assoggettate alla disciplina prevista dall' articolo 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389 .
Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente n. 193 del 31 luglio 1971, n. 111 del 2 maggio 1973 e n. 191 del 29 luglio 1971 e richiamati nell' articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , le misure orarie delle indennita' e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dagli impiegati civili sono rivalutate mediante applicazione alle singole voci del coefficiente 3, con arrotondamento alle lire 100 superiori.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disciplinate le modalita' di prestazione dei servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti; con lo stesso decreto verranno, altresi', semplificate le modalita' di riscossione delle indennita' e degli assegni di cui al precedente comma.
In ogni caso, le operazioni effettuate da operatori abituali dovranno essere assoggettate alla disciplina prevista dall' articolo 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389 .