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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/10/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3179/2022
Verbale di udienza del 31/10/2025
Per il sig. è presente l'avv. Anna Pampallona, la quale si riporta ai propri Parte_1 scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese diritti e onorari di causa. Insiste nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio e dunque chiede accertare e dichiarare l'invalidità del preavviso di fermo amministrativo del veicolo tg. GH 618 BM in quanto fondato su una cartella di pagamento parzialmente riformata e comunque fondata su somme non corrette.
È presente per la resistente , l'avv. Francesco Ucci, il quale Controparte_1 si riporta integralmente alla memoria difensiva e alle deduzioni ed eccezioni rassegnate nelle precedenti note e verbali d'udienza, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nella suddetta memoria con vittoria di spese da distrarsi in proprio favore quale antistatario. L'avv. Ucci impugna e contesta ogni avverso dedotto ed eccepito, chiedendo che la causa sia decisa. L'avv. Pampallona si associa.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori e chiedono di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 31/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione del 31/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3179/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Maria Stella Pampallona, costituitasi il 17/10/2025 in sostituzione del precedente difensore avv. Luigi Rinaldo, con la quale è elettivamente domiciliato in Mercogliano alla via Ramiro Marcone n. 109 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f./p.IVA indicato: ), con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Ucci, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: certificata Email_2
RESISTENTE
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.10.2022, il ricorrente in epigrafe indicato rappresentava di aver ricevuto, a mezzo PEC, in data 12.10.2022, il preavviso di fermo amministrativo n.
01280802200001262000, da effettuarsi a carico del veicolo KIA Picanto tg. GH618BM, per la somma di € 3.871,24.
Precisava che il preavviso de quo faceva riferimento all'avviso n. 31220170002019884000 con cui l' aveva richiesto il pagamento dei contributi indicati alla gestione separata per CP_3 un importo complessivo di spese oneri e sanzioni di € 3.528,48.
Rappresentava di aver impugnato il predetto avviso con ricorso innanzi al Tribunale di
Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, iscritto al R.G. n. 531/2018, definito con sentenza n. 263/2019, con cui il Tribunale, in accoglimento parziale del ricorso aveva statuito il ricalcolo delle sanzioni.
Eccepiva l'invalidità del preavviso di fermo amministrato, in quanto riferito sic et simpliciter alle somme portate nel predetto avviso di addebito senza previo ricalcolo delle sanzioni e, dunque, in spregio di quanto statuito dal Tribunale e chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. dell' , avendo la stessa emesso il fermo amministrativo Controparte_4 senza un preliminare effettivo controllo della documentazione fornita dall' CP_3
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare e cautelare, inaudita altera parte, disponga l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del fermo amministrativo;
2) in via principale: − accertare e dichiarare la invalidità del fermo amministrativo perchè fondato su cartella di pagamento parzialmente riformata ed in ogni caso in quanto fondato su somme non corrette;
− per l'effetto condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa;
− in ogni caso condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' CP_5
, eccependo l'improponibilità/inammissibilità del ricorso introduttivo per
[...] assenza di litisconsorte necessario, difetto di legittimazione passiva e violazione dell'art. 81
c.p.c.. Eccepiva, altresì, la nullità del ricorso per contrasto tra causa petendi e petitum.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) previo rigetto dell'istanza di sospensione, rigettare il ricorso introduttivo e tutte le domande ivi spiegate perché improponibili, inammissibili
e/o improcedibili per i motivi indicati in premessa;
b) in via subordinata ordinare al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sede Controparte_6 di Roma (RM), via Ciro il Grande n. 21 e sede di Avellino (AV), via Roma n. 17, C.F.
o in subordine autorizzare l' alla chiamata P.IVA_2 Controparte_1 in causa del medesimo con differimento della prima udienza di discussione per i CP_6 rilievi esposti in premessa;
c) in via più subordinata, nel merito rigettare il ricorso introduttivo e tutte le domande ivi spiegate perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. Di poi, in data 17/10/2025, per la parte ricorrente si costituiva, in sostituzione dell'originario difensore rinunciante, l'avv. Maria Stella Pampallona, la quale si riportava integralmente alle difese in atti chiedendone l'accoglimento.
Istruita documentalmente, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In punto di qualificazione dell'azione proposta, avendo l'opponente impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 01280802200001262000, la domanda va qualificata in termini di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (cfr. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019: “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.”).
4. Conseguentemente, sussiste la legittimazione esclusiva dell' Controparte_2
, giacché è il soggetto dal quale promana il preavviso di fermo del quale il
[...] ricorrente lamenta la illegittimità per vizi del preavviso stesso (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10854 del 07/05/2018, applicabile anche nelle ipotesi di preavviso di fermo amministrativo: “In tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per
l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità”).
5. Nel merito, il ricorso proposto da è fondato nei limiti dei Parte_1 quali appresso si dirà, dovendosi fare applicazione del principio della ragione più liquida.
Invero, l'atto presupposto, cioè l'avviso di addebito n. 31220170002019884000 sulla base del quale risulta emesso il preavviso di fermo impugnato, è stato oggetto di impugnazione in altro giudizio, n. 531/2018 R.G., promosso da nei confronti di e di Parte_1 CP_3
e che è stato definito in data 10/04/2019, con la sentenza n. 263/2019: tale CP_7 sentenza ha così statuito: “a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo delle sanzioni civili ai sensi dell'art. 116 comma 8 lettera a) legge 388/2000 sull'importo di euro 1.944,12, dovuti a titolo di contributi obbligatori alla gestione separata dell' di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1995 per il reddito CP_3 dichiarato per l'anno 2010; b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa le spese di giudizio”.
Il preavviso di fermo notificato al ricorrente non tiene conto di quanto statuito nella sentenza n. 263/2019 in relazione alla rideterminazione delle sanzioni, richiamando l'avviso di addebito n. 31220170002019884000 per € 3.871,24.
Nondimeno, solo in data 15 maggio 2023 l' ha disposto la sospensione del titolo CP_3 esecutivo, provvedendo a riquantificare le somme dovute a titolo di sanzioni per contribuzione 2010 non versata, (vedasi la nota Pec del 15 maggio 2023, affoliata in atti dal ricorrente, inviata dall'indirizzo t). Email_3
Conseguentemente, l'atto notificato al ricorrente, non più sorretto da un valido titolo esecutivo, deve essere annullato.
6. In conclusione, per tutti i suesposti motivi, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione.
7. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, queste vanno integralmente compensate, considerato, per un verso, che l' ha proceduto alla CP_3 sospensione del titolo esecutivo solo nelle more del presente giudizio e, per altro verso, che l' non è stata parte del giudizio di opposizione avverso Controparte_2
l'avviso di addebito.
8. Va altresì rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
Il ricorrente deduce che la condotta illecita consiste nell'aver emesso il preavviso di fermo nonostante la citata pronuncia del Tribunale di Avellino. Tuttavia, va rilevato che nulla può essere addebitato alla , la quale ha proceduto alla Controparte_2 comunicazione del preavviso in adempimento del dovere di riscuotere le somme iscritte a ruolo -in difetto di sgravio del titolo impositivo- in conformità alle previsioni di cui agli artt.
50 e 86 D.P.R. 602/1973.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così Controparte_2 provvede:
1) Annulla il preavviso di fermo n. 012800802200001262000;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Avellino, il 31/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3179/2022
Verbale di udienza del 31/10/2025
Per il sig. è presente l'avv. Anna Pampallona, la quale si riporta ai propri Parte_1 scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese diritti e onorari di causa. Insiste nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio e dunque chiede accertare e dichiarare l'invalidità del preavviso di fermo amministrativo del veicolo tg. GH 618 BM in quanto fondato su una cartella di pagamento parzialmente riformata e comunque fondata su somme non corrette.
È presente per la resistente , l'avv. Francesco Ucci, il quale Controparte_1 si riporta integralmente alla memoria difensiva e alle deduzioni ed eccezioni rassegnate nelle precedenti note e verbali d'udienza, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nella suddetta memoria con vittoria di spese da distrarsi in proprio favore quale antistatario. L'avv. Ucci impugna e contesta ogni avverso dedotto ed eccepito, chiedendo che la causa sia decisa. L'avv. Pampallona si associa.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori e chiedono di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 31/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione del 31/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3179/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Maria Stella Pampallona, costituitasi il 17/10/2025 in sostituzione del precedente difensore avv. Luigi Rinaldo, con la quale è elettivamente domiciliato in Mercogliano alla via Ramiro Marcone n. 109 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f./p.IVA indicato: ), con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Ucci, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: certificata Email_2
RESISTENTE
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.10.2022, il ricorrente in epigrafe indicato rappresentava di aver ricevuto, a mezzo PEC, in data 12.10.2022, il preavviso di fermo amministrativo n.
01280802200001262000, da effettuarsi a carico del veicolo KIA Picanto tg. GH618BM, per la somma di € 3.871,24.
Precisava che il preavviso de quo faceva riferimento all'avviso n. 31220170002019884000 con cui l' aveva richiesto il pagamento dei contributi indicati alla gestione separata per CP_3 un importo complessivo di spese oneri e sanzioni di € 3.528,48.
Rappresentava di aver impugnato il predetto avviso con ricorso innanzi al Tribunale di
Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, iscritto al R.G. n. 531/2018, definito con sentenza n. 263/2019, con cui il Tribunale, in accoglimento parziale del ricorso aveva statuito il ricalcolo delle sanzioni.
Eccepiva l'invalidità del preavviso di fermo amministrato, in quanto riferito sic et simpliciter alle somme portate nel predetto avviso di addebito senza previo ricalcolo delle sanzioni e, dunque, in spregio di quanto statuito dal Tribunale e chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. dell' , avendo la stessa emesso il fermo amministrativo Controparte_4 senza un preliminare effettivo controllo della documentazione fornita dall' CP_3
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare e cautelare, inaudita altera parte, disponga l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del fermo amministrativo;
2) in via principale: − accertare e dichiarare la invalidità del fermo amministrativo perchè fondato su cartella di pagamento parzialmente riformata ed in ogni caso in quanto fondato su somme non corrette;
− per l'effetto condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa;
− in ogni caso condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' CP_5
, eccependo l'improponibilità/inammissibilità del ricorso introduttivo per
[...] assenza di litisconsorte necessario, difetto di legittimazione passiva e violazione dell'art. 81
c.p.c.. Eccepiva, altresì, la nullità del ricorso per contrasto tra causa petendi e petitum.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) previo rigetto dell'istanza di sospensione, rigettare il ricorso introduttivo e tutte le domande ivi spiegate perché improponibili, inammissibili
e/o improcedibili per i motivi indicati in premessa;
b) in via subordinata ordinare al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sede Controparte_6 di Roma (RM), via Ciro il Grande n. 21 e sede di Avellino (AV), via Roma n. 17, C.F.
o in subordine autorizzare l' alla chiamata P.IVA_2 Controparte_1 in causa del medesimo con differimento della prima udienza di discussione per i CP_6 rilievi esposti in premessa;
c) in via più subordinata, nel merito rigettare il ricorso introduttivo e tutte le domande ivi spiegate perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. Di poi, in data 17/10/2025, per la parte ricorrente si costituiva, in sostituzione dell'originario difensore rinunciante, l'avv. Maria Stella Pampallona, la quale si riportava integralmente alle difese in atti chiedendone l'accoglimento.
Istruita documentalmente, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In punto di qualificazione dell'azione proposta, avendo l'opponente impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 01280802200001262000, la domanda va qualificata in termini di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (cfr. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019: “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.”).
4. Conseguentemente, sussiste la legittimazione esclusiva dell' Controparte_2
, giacché è il soggetto dal quale promana il preavviso di fermo del quale il
[...] ricorrente lamenta la illegittimità per vizi del preavviso stesso (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10854 del 07/05/2018, applicabile anche nelle ipotesi di preavviso di fermo amministrativo: “In tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per
l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità”).
5. Nel merito, il ricorso proposto da è fondato nei limiti dei Parte_1 quali appresso si dirà, dovendosi fare applicazione del principio della ragione più liquida.
Invero, l'atto presupposto, cioè l'avviso di addebito n. 31220170002019884000 sulla base del quale risulta emesso il preavviso di fermo impugnato, è stato oggetto di impugnazione in altro giudizio, n. 531/2018 R.G., promosso da nei confronti di e di Parte_1 CP_3
e che è stato definito in data 10/04/2019, con la sentenza n. 263/2019: tale CP_7 sentenza ha così statuito: “a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo delle sanzioni civili ai sensi dell'art. 116 comma 8 lettera a) legge 388/2000 sull'importo di euro 1.944,12, dovuti a titolo di contributi obbligatori alla gestione separata dell' di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1995 per il reddito CP_3 dichiarato per l'anno 2010; b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa le spese di giudizio”.
Il preavviso di fermo notificato al ricorrente non tiene conto di quanto statuito nella sentenza n. 263/2019 in relazione alla rideterminazione delle sanzioni, richiamando l'avviso di addebito n. 31220170002019884000 per € 3.871,24.
Nondimeno, solo in data 15 maggio 2023 l' ha disposto la sospensione del titolo CP_3 esecutivo, provvedendo a riquantificare le somme dovute a titolo di sanzioni per contribuzione 2010 non versata, (vedasi la nota Pec del 15 maggio 2023, affoliata in atti dal ricorrente, inviata dall'indirizzo t). Email_3
Conseguentemente, l'atto notificato al ricorrente, non più sorretto da un valido titolo esecutivo, deve essere annullato.
6. In conclusione, per tutti i suesposti motivi, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione.
7. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, queste vanno integralmente compensate, considerato, per un verso, che l' ha proceduto alla CP_3 sospensione del titolo esecutivo solo nelle more del presente giudizio e, per altro verso, che l' non è stata parte del giudizio di opposizione avverso Controparte_2
l'avviso di addebito.
8. Va altresì rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
Il ricorrente deduce che la condotta illecita consiste nell'aver emesso il preavviso di fermo nonostante la citata pronuncia del Tribunale di Avellino. Tuttavia, va rilevato che nulla può essere addebitato alla , la quale ha proceduto alla Controparte_2 comunicazione del preavviso in adempimento del dovere di riscuotere le somme iscritte a ruolo -in difetto di sgravio del titolo impositivo- in conformità alle previsioni di cui agli artt.
50 e 86 D.P.R. 602/1973.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così Controparte_2 provvede:
1) Annulla il preavviso di fermo n. 012800802200001262000;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Avellino, il 31/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)