Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1961, n. 340
Articolo 2
Versione
31 maggio 1961
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana, con Protocollo e Allegati, firmato a Parigi il 15 dicembre 1958.
Entrata in vigore il 31 maggio 1961