Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 28 novembre 2022
Parere definitivo 26 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00426/2025REG.PROV.COLL.
N. 00786/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Domenica Zoccali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 755/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto da -OMISSIS- avverso il decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza per ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.
2. La motivazione del provvedimento impugnato si fonda su plurimi elementi di controindicazione, riferiti alle vicende in tema di armi che avevano riguardato -OMISSIS- del ricorrente, destinatari, rispettivamente, di un divieto di detenzione di armi -OMISSIS- e di un decreto di rigetto del porto di fucile per uso caccia -OMISSIS-, nonché al rapporto di parentela con -OMISSIS-, -OMISSIS- del ricorrente, ritenuto appartenente ad una locale cosca mafiosa.
3. La decisione del T.a.r. calabrese ha disatteso le censure di eccesso di potere formulate in ricorso, evidenziando che la mancata valutazione della personalità dell’istante e del suo stato di incensuratezza non avrebbe in ogni caso potuto superare i fondati elementi sintomatici del pericolo di abuso nell’uso delle armi, costituiti dall’incontestato rapporto di parentela con i soggetti sopraindicati, destinatari di provvedimenti interdittivi in tema di armi, ovvero appartenenti alla criminalità organizzata.
4. L’appellante ha censurato la decisione sotto il profilo motivazionale, riproponendo le censure già poste a fondamento del ricorso introduttivo, ribadendo la propria estraneità rispetto alle circostanze contestate ai propri familiari, oltre alla mancata valutazione complessiva del comportamento e, dunque, dell’affidabilità del richiedente la licenza.
5. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria, per chiedere la reiezione del gravame.
6. All’udienza pubblica del 28 novembre 2024 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello non è fondato.
8. La giurisprudenza consolidata ha chiarito l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2018, n. 3502). Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, infatti, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2014 n. 2987; id., 27 ottobre 2016, n. 4518; id. 23 maggio 2017, n. 2404; id. 30 novembre 2018, n. 6812) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati.
Proprio la natura cautelare del provvedimento fa sì che lo stesso si fondi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione.
Corollario dei suddetti principi è che la valutazione fatta dall’Amministrazione debba essere sorretta da una motivazione che dia adeguato conto degli elementi concreti che, nel caso di specie, hanno determinato l’autorità prefettizia a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi fornite dall’interessato.
L’autorità prefettizia dovrà tenere in considerazione tutti gli indizi concreti dai quali emerga un’indole inaffidabile del soggetto, e questo prescindendo dall’esistenza di fatti o condotte criminose: l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico sottesa alla disciplina della sicurezza pubblica impone infatti l’adozione di misure di tutela anticipate alla commissione di fatti penalmente rilevanti, in un’ottica di prevenzione della commissione di illeciti, ma comunque postula l’esistenza di circostanze serie ed oggettivamente apprezzabili, valutate secondo i canoni della ragionevolezza e della proporzione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6457).
9. Nel caso dell’odierno giudizio, la condizione familiare dell’interessato, -OMISSIS- di un appartenete alla criminalità organizzata di stampo mafioso, -OMISSIS- di soggetti destinatari di divieti di detenzione di armi, unitamente alla -OMISSIS- ed all’assenza di una comprovata estraneità al nucleo familiare di origine, devono ritenersi elementi sintomatici sufficienti a ritenere fondato un pericolo di abuso da parte del titolare, ovvero dei soggetti che si trovano in non contestati rapporti diretti e personali con lo stesso.
Assume, in particolare, peculiare pregnanza la circostanza che l’appellante gestisca con -OMISSIS-, destinatario di divieto di detenzione di armi, un’attività -OMISSIS- per l’esercizio della quale l’appellante sostiene essere necessaria la licenza di porto di fucile per uso caccia e che anche -OMISSIS- sia stato destinatario di un respingimento del rilascio della licenza di porto di fucile, il che è stato correttamente ritenuto dal Questore sufficiente a fondare il pericolo di abuso nell’utilizzo delle armi, stante il carattere cautelativo della misura.
10. La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.
11. Le spese del grado possono essere compensate, in ragione della peculiare natura della fattispecie oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e ogni altro soggetto nominativamente indicato nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.