Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/06/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1379 /2024 da:
L'avv. SAPIENZA SILVIA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1379 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trebisacce n. 2/2024, depositata in data 2 gennaio
2024 e vertente
TRA
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Silvia Sapienza
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2/2023 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Trebisacce, con cui è stata respinta l'opposizione all'ingiunzione fiscale n. 2022/5774 di euro 663,02, avente ad oggetto le sanzioni Cds di cui ai verbali di contestazione nn. 62143M/2017, 68909M /2017 e 68963M/2017 e le relative ordinanze prefettizie confermative all'esito dei rispettivi ricorsi amministrativi.
Ha dedotto: a) la nullità della costituzione del in primo grado, in quanto, trattandosi CP_1 di giudizio ex art. 32 d. lgs. 150/11 e no n ex artt. 6 e 7 del medesimo decreto, l'Ente avrebbe sì potuto costituirsi con un delegato, ma nella persona del Sindaco e con la difesa di un avvocato;
b) l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto valide le notifiche delle ordinanze prefettizie, in quanto l'ordinanza sul verbale 62143 non è stata prodotta e la notifica delle altre due è invalida per carenza di relata e assenza della raccomandata informativa.
1
2.1. In primo luogo, con riferimento alla val idità della costituzione del in primo CP_1 grado, si osserva che “nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del - ed anche il regolamento del ma soltanto se lo statuto contenga CP_1 CP_1 un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del fermo restando che, ove una CP_1 specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del
ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, CP_1 approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” (Cass. civ., Sez. I, 22 marzo 2012, n. 4556).
Per tale ragione, è certamente possibile che lo statuto o il reg olamento comunale affidino la rappresentanza processuale ai dirigenti nei relativi settori di competenza.
Ne consegue che la parte che invochi l'invalidità della costituzione del CP_1 rappresentato da un dirigente è onerata della prova dell'insussistenza di una simile rappresentanza, onere che può essere agevolmente assolto mediante la produzione dello statuto e del regolamento comunale.
Nel caso di specie, tuttavia, parte appellante si è limitata a formulare l'eccezione, deducendo che la rappresentanza s petterebbe sempre e comunque al Sindaco, senza mai produrre lo statuto e il regolamento, l'esame dei quali sarebbe stato essenziale al fine di verificare se, nel , la rappresentanza processuale è attribuita anche ai Controparte_1 dirigenti nei relativi settori di competenza.
Quanto alla difesa da parte di un avvocato del libero foro, si osserva che la causa ha valore inferiore ad euro 1.100,00, per cui, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., la parte ha facoltà si stare in giudizio personalmente dinan zi al Giudice di Pace.
Di conseguenza, legittimamente il si è costituito senza la rappresentanza di un CP_1 avvocato.
In definitiva, il primo motivo di appello è respinto.
2.2. Passando, poi, al secondo motivo di gravame, in relazione al verbale n. 62143M/2017 si rileva che, per come eccepito dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado e per come risulta dall'esame del fascicolo d'ufficio, all'interno del quale è contenuta tutta la documentazione prodotta dal è stato depositato s oltanto il verbale medesimo e non CP_1 anche la relativa ordinanza prefettizia e la prova della sua notifica.
Pertanto, in mancanza di un'ordinanza prefettizia di rigetto del ricorso, il verbale deve intendersi annullato per silenzio assenso ex art. 204 Cds.
2.2.1. Vanno, invece, respinte le doglianze relative agli atri due verbali e alle correlate ordinanze prefettizie, queste ritualmente prodotte unitamente alle prove della loro notifica.
2 Infatti, in relazione alla carenza di relata di notifica, si ricorda che , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative (nella specie, in materia di circolazione stradale), qualora la notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione sia stata effettuata a mezzo posta da un funzionario dell'amministrazione, l'omessa stesura, sull'originale e sulla copia dell'atto, della relazione di notifica integra una mera irregolarità ed è priva di conseguenze invalidanti, specialmente quando detta notifica abbia raggiunt o il suo scopo” (Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2019, n.
10841).
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, le notifiche risultano effettuate direttamente dall'amministrazione e non da Ufficiale giudiziario, l'inesistenza della relata non pregiudica la validità della notifica.
2.2.2. Quanto, invece, alla raccomandata informativa, merita evidenziare che l'ordinanza relativa al verbale n. 68963 è stata ricevuta l'11 marzo 2019 da un incaricato della società appellante, per cui, in ogni caso, non sarebbe s tata necessaria alcuna raccomandata informativa (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2021, n. 26846, secondo cui “la raccomandata
è prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma "nel caso di notificazione alle person e giuridiche ex art. 145 c.p.c., (il destinatario) va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede (fattispecie relativa alla notifica di un verbale di accertamento di una infrazione del codice della strada;
respinta la tesi difensiva, mirata a sostenere la nullità della notificazione del verbale di accertamento in quanto effettuata a persona dipendent e della società e non al legale rappresentante)”).
Per quel che riguarda, invece l'ordinanza relativa al verbale n. 68909 (ma analoghe considerazioni valgono anche per quella relativa al verbale n. 68963), notificata per compiuta giacenza, si osserva che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “i due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n.
1. L'erroneo presupposto da cui parte il ragionamento della ricorrente è rappresentato dall'affermazione secondo cui, anche laddove la notifica del verbale di contestazione, nell'ambito della disciplina di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, avvenga a mezzo posta direttamente da parte di un funzionario, debbano applicar si le previsioni di cui alla L. n. 890 del 1982, dettate in tema di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari.
Trattasi però di conclusione chiaramente contraddetta dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente affermato che (Cass. n. 14314 del 1999) in tema di forme di notificazione di ordinanza - ingiunzione di pagamento, la L. n. 689 del 1981, art. 14, al comma 4, rinvia alle modalità previste dal codice di procedura civile, precisando, peraltro, che la notifica può essere effett uata altresì da un funzionario dell'amministrazione che ha
3 accertato la violazione contestata, così che in tale ipotesi, detto funzionario non è vincolato alle modalità di notificazione previste dal codice di rito, avendo, invece, facoltà di scelta tra
i vari mezzi previsti dalla legge, purché il procedimento adottato sia comunque riconducibile allo schema normativo che lo disciplina, dovendosi ravvisare, solo in caso contrario, inesistenza dello stesso. Ne consegue che la notificazione di ordinanza - ingiunzione sindacale eseguita, nella vicenda, dal locale Comando dei vigili urbani a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato recante l'indicazione dell'effettivo destinatario ed il domicilio, pur in assenza della compilazione della relata di notific a, prevista dal codice di rito, ove l'atto sia stato regolarmente ricevuto, in guisa da consentire all'ingiunto una tempestiva e rituale opposizione, non può comportare la inesistenza dell'atto stesso, ma, eventualmente, la sua nullità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato (in senso conforme Cass. n. 2079 del 2008; Cass. n. 10841 del 2019; Cass. n.
12320 del 2004).
In relazione all'analoga possibilità di notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi, è stato poi affermato che (Cass. n. 10131 del 2020) in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul s ervizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica” (Cass. civ., sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 41764).
In buona sostanza, anche per la notifica dei provvedimenti relativi a sanzioni amministrative trova applicazione il principi o sancito in relazione agli atti impositivi, secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario
l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883 , della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cass. civ., sez. VI, 10 aprile 2019, n. 10037).
Pertanto considerato che, come detto e confermato anche dall'appellante nell'atto di gravame
(cfr. pag. 7 atto di appello), nel caso di specie le notifiche in esame sono state effettuate mediante raccomandata ordinaria A.R., non era necessaria alcuna raccomandata informativa in caso di temporanea assenza o consegna non nelle mani del destinatario.
3. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e, per l'effetto, l'ingiunzione fiscale opposta deve essere annullata limitatamente al verbale n. 62143M/2017.
4 4. La soccombenza reciproca giustifica la co mpensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Riforma parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione fiscale opposta limitatamente al verbale n. 62143M/2017;
2. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio .
Così deciso in Castrovillari, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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