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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2024, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3238/2020 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3238/2020 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Cappella dei Parte_1
Bisi, n. 29, presso lo studio dell'avvocato Maria Sabatino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato in Sant'Antonio Abate (NA), alla via Controparte_1
Manzoni, n. 19, presso lo studio dell'avvocato Roberto D'Aniello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e riposta.
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_2 domiciliato in Ottaviano, alla via S. Michele, n. 38, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe
Cutolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e riposta.
CONVENUTO
NONCHÈ
pag. 1 , elettivamente domiciliato in Palma Campania, alla via Michele RO
Coppola, n. 41, presso lo studio dell'avvocato Arturo Rainone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e riposta.
INTERVENTORE VOLONTARIO
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_4 domiciliata in Milano, al viale Coni Zugna, n.5, presso lo studio dell'avvocato Giovanni
Roveda, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità contrattuale
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza cartolare del 24-9-2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 26-6/6-7-2020, Parte_1
CP_ evocava in giudizio e il NA , al fine di accertare e dichiarare la Controparte_1 loro piena ed esclusiva responsabilità, in solido e/o ognuno per quanto di propria competenza per i fatti ivi esposti, e sentirli, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 12.958,34, o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine deduceva: di aver svolto l'attività di agente di vendita, area manager, centro- sud Italia, per la società Stanley Black & Decker Italia s.r.l., dal 1-2-2001 (data di assunzione) fino al 29-2-2016 (data di comunicazione del licenziamento per riduzione del personale nell'ambito della procedura di mobilità ex art. 4 L. 223/1991); a seguito di tale circostanza, si rivolgeva al proprio consulente del lavoro, , conferendogli Controparte_1 mandato affinché si occupasse della presentazione della domanda di indennità di mobilità ordinaria e successivamente anche della domanda di mobilità anticipata;
non potendo provvedere direttamente alla trasmissione delle suddette domande, il si rivolgeva CP_1
CP_ al NA con sede in Santa Maria la Carità alla Via Polveriera n. 22/A, attesi anche i rapporti di collaborazione professionali esistenti tra gli stessi;
la domanda di indennità di CP_ mobilità ordinaria veniva regolarmente inviata dal NA in modalità on-line in data 18-3-2016 (prot. INPS.5101.18/03/2016.0059458), ricevendo, di conseguenza, in data 5-5-2016, un bonifico di importo pari ad euro 308,44 quale indennità di mobilità spettante per il periodo dal 23-3-2016 al 31-3-2016, per un totale di giorni nove;
la CP_ domanda di mobilità anticipata, era stata presentata dal NA in data 19-5-2016, pag. 2 prot. INPS.5101.19/05/2016.0100092; dopo aver chiesto ripetutamente informazioni al CP_ proprio consulente , veniva a conoscenza dal NA che, per Controparte_1 mero errore, il medesimo aveva inoltrato la domanda di anticipo di mobilità in modalità on-line, mentre essa doveva esser presentata in modalità cartacea all'INPS, per il tramite del Centro per l'Impiego Competente per territorio, utilizzando il modello DS21/ANT Codice
SR24; al fine di rimediare alla suddetta problematica, su suggerimento del proprio consulente , presentava la domanda di anticipo di mobilità secondo le Controparte_1 modalità richieste solo in data 4-4-2017 e, quindi, oltre il termine previsto;
a seguito di ciò, subiva un notevole danno economico, non avendo potuto percepire l'indennità; il 24-1- CP_ 2019 richiedeva il risarcimento danni dal NA che, con mail del 25-10-2019, contestava ogni addebito osservando che la richiesta doveva essere rivolta al consulente;
sussisteva la responsabilità dei convenuti.
Instauratosi il contraddittorio, contestava la domanda in rito e nel Controparte_1 merito.
In particolare, eccepiva la tardiva costituzione in giudizio dell'attore e, nel merito, contestava di aver ricevuto alcun incarico dall'attore che si era rivolto solo al NA CP_
, con sede in Santa Maria la Carità che aveva provveduto alla redazione e presentazione delle domande di indennità di mobilità ordinaria e di mobilità anticipata, inoltrando quest'ultima erroneamente con modalità on-line.
Pertanto, deducendo anche di essere assicurato per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale connessa con la qualità di consulente del lavoro con previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, chiedeva di Controparte_4 accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità della domanda e, in caso di accoglimento, condannare (propria garante per ogni Controparte_4 conseguenza onerosa del giudizio), a tenerlo indenne da ogni pregiudizievole conseguenza del giudizio. CP_ Costituitosi, il NA eccepiva la nullità della citazione e la carenza di legittimazione passiva, osservando di non aver ricevuto alcun mandato dall'attore, di cui mancava la forma ad substantiam, e di aver inoltrato, per conto dell'attore, solo la domanda di mobilità e non anche quella di “mobilità anticipata”; aggiungeva che la vicenda era relativa solo ai rapporti tra l'attore e , il quale, oltre ad aver Controparte_1 gestito la pratica erroneamente, non aveva mai fornito al patronato la documentazione utile all'inoltro della domanda oggetto di causa. pag. 3 Pertanto, chiedeva che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente estromissione, e il rigetto della domanda;
in via subordinata, in caso di condanna, l'applicazione ex art. 1710, comma 1 c.c. ai fini della quantificazione del risarcimento, oltre le spese, con attribuzione.
Autorizzata la chiamata in causa, effettuata la medesima si costituiva in giudizio
[...]
la quale aderiva alle difese del proprio assicurato, contestando anche il CP_4 quantum richiesto.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, in subordine, limitare ogni eventuale obbligazione in capo ad essa nei limiti, massimali, franchigia (euro 250,00 per ogni sinistro) e scoperti della polizza.
Si costituiva in giudizio anche , per il (soggetto RO CP_5
CP_ promotore del NA ), con sede in Santa Maria la Carità, alla via Polveriera, n.
22/A, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità della citazione;
nel merito deduceva che il patronato non aveva potuto ricevere mandato a procedere alla presentazione della domanda di mobilità anticipata non essendo di propria competenza
Pertanto, chiedeva che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente estromissione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di condanna, l'applicazione ex art. 1710, comma 1 c.c. ai fini della quantificazione del risarcimento, oltre le spese, con attribuzione.
2.1. In primo luogo, occorre sottolineare che il (soggetto promotore del CP_5
CP_ NA ), ovvero , non è stato evocato in giudizio dall'attore RO bensì è intervenuto in giudizio volontariamente, spiegando un intervento adesivo dipendente (o semplice), ex art. 105 comma 2 c.p.c., al fine di sostenere le ragioni del convenuto NA. CP_ Invero, il terzo ha evidenziato che il NA - con sede in Roma, alla via Luigi CP_ Luzzatti, 13/a - è un soggetto diverso dalla sede periferica del NA , sita in Santa
Maria la Carità, alla via Polveriera n. 22/A – che è stato evocato in giudizio -, in quanto CP_ tale sede non ha un'autonoma gestione del patronato ma è il ad avere CP_5 una convenzione con la sede nazionale del patronato, fungendo da centro raccolta, ma che non ha autonomia patrimoniale e personale e non possiede un codice fiscale ma tutto
è riferito alla sede nazionale.
Orbene, si evidenzia che in difetto di prova specifica – non fornita dalle parti -, le articolazioni locali dei NA, regionali, provinciali e zonali, pur essendo pag. 4 “funzionalmente autonome” in merito all'erogazione dei servizi assistenziali di NA nel territorio di competenza, risultano essere, tuttavia, sempre “dipendenti” dall'ente di
NA nazionale, il quale solo è munito di personalità giuridica e al quale vengono imputati (come unico centro di imputazione di diritti ed obblighi) gli effetti dell'attività compiuta dalle varie articolazioni di cui si compone.
Pertanto, è evidente che la notifica della citazione presso la sede zonale del NA
(in data 24-6-2020) deve intendersi effettuata nei confronti dello stesso soggetto costituito CP_ CP_ (NA ), e che il (soggetto promotore del NA ), ovvero CP_5
costituitosi per l'articolazione locale del - priva di soggettività RO CP_5 autonoma, come da questo sottolineato -, è un soggetto diverso.
2.2. In secondo luogo, devono essere disattese le eccezioni di rito proposte dal
NA e dall'interventore volontario, inerenti la nullità della citazione per CP_2 incertezza e indeterminatezza della domanda, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c..
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per l'erronea presentazione della domanda di anticipo di mobilità da parte del NA al quale si era rivolto il consulente del lavoro, incaricato a tal fine dall'attore.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della "causa petendi" è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti (Trib. Napoli, 6-11-2002, in Giur. di Merito, 2002, f. 6).
2.3. Priva di pregio è anche la proposta eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal e dal terzo interventore. CP_2
Secondo il convenuto, non sussiste la propria carenza di legittimazione passiva avendo inviato solo la domanda di mobilità e non anche quella di mobilità anticipata mentre il pag. 5 terzo interventore ha argomentato tale rilievo per essere un soggetto distinto dal CP_ NA sede nazionale.
Precisato che la questione posta dal NA ha ad oggetto la titolarità passiva, e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la legittimazione passiva - che, come quella attiva, deve essere valutata in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-
2016 – e che quella proposta dal terzo interventore si fonda sull'erroneo presupposto di essere stato citato in giudizio, l'eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, l'azione è stata proposta nei confronti dei convenuti per non avere adempiuto all'incarico a loro conferito per la presentazione della indennità descritta e ciò è sufficiente per ritenere questi legittimati passivamente.
2.4. Infondata è anche l'eccezione di tardiva costituzione dell'attore, formulata da
. Controparte_1
Invero, la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta nelle date del 24/26-7-2020 e del 6-
7-2020, e la costituzione dell'attore, effettuata in data 2-7-2020, è stata eseguita entro 10 giorni dalla prima notifica.
3. Nel merito, dalla espletata istruttoria è rimasto provato che , a Controparte_1
CP_ seguito dell'incarico ricevuto dall'attore, si rivolse al NA , sede di Santa Maria La
Carità, per presentare la domanda di mobilità anticipata, che veniva dal NA inoltrata telematicamente all'INPS mentre invece doveva essere presentata per il tramite del Centro per l'Impiego competente territorialmente con le forme stabilite.
Il teste – commercialista e collaboratore volontario dal 2014 presso Testimone_1 la sede del NA di Santa Maria La Carità – ha riferito che avevano ricevuto dal
, nel 2016, una richiesta di anticipo Naspi per disoccupazione (ex indennità di CP_1 disoccupazione) per conto del che avevano inviato all'INPS telematicamente Parte_1 come richiesto;
in precedenza, tra il 2016 e il 2017, il aveva inviato, per conto del CP_1
un'altra pratica per accesso all'indennità di mobilità. Parte_1
Egli ha precisato di aver conosciuto l'attore, insieme alla moglie, nel 2019 presso il
NA, dove si era recato per lamentarsi del loro operato e che per anticipo mobilità si intende una pratica che va richiesta al centro per l'impiego competente e che non può essere presentata dal NA dall'Ufficio per l'Impiego. pag. 6 Anche il teste , coniuge dell'attore ha confermato che il marito ebbe a Testimone_2 conferire l'incarico al convenuto di inoltrare le domande di mobilità ordinaria ed CP_1 anticipata, precisando di essere stata presente all'incontro, avvenuto presso lo studio del professionista sito in Gragnano alla via Castellammare;
ha aggiunto che poi avevano chiesto informazioni dal sull'esito, ricevendo da questi vaghe risposte. CP_1
Conferma e riscontro di tali circostanze è emersa dalla ricevuta di presentazione on line all'INPS, sede di Castellammare di Stabia – prodotta dall'attore - della domanda di anticipo CP_ di mobilità, presentata in data 19-5-2016 dal NA , recante protocollo n.
INPS.5101.19/05/2016.0100092, nonché dalla diffida del 5-2-2019, inviata dal legale del
NA (depositata in data 8-11-2021) nel quale veniva contestato a - Controparte_1 nella sua attività di mediazione relativa alla trasmissione dei documenti inviati - l'erronea richiesta circa la modalità di presentazione della domanda di mobilità anticipata in nome di e dalle mail di aprile/maggio 2016 (depositate da in Parte_1 Controparte_1
CP_ data 29-11-2021) da cui risulta che il NA aveva richiesto al consulente i documenti - iscrizione nelle liste di mobilità ed accoglimento della mobilità ordinaria di
- per presentare la domanda di mobilità anticipata. Parte_1
Sulla scorta di tali inequivoche e concordanti circostanze, è provato che l'attore si era rivolto al per la presentazione delle domande di indennità e che questi poi, in CP_1 esecuzione dell'incarico conferitogli, si era rivolto al NA convenuto che ha presentato telematicamente la richiesta di mobilità anticipata.
Invero, i testi hanno concordemente dichiarato che il NA aveva inviato, su richiesta del , le richieste di indennità nell'interesse dell'attore, e la circostanza che CP_1 il teste non abbia riferito espressamente anche della richiesta di mobilità anticipata Tes_1
è colmata dalla prova documentale descritta e appare giustificata dalla sua qualità di collaboratore del NA.
Tali emergenze non appaiono confutate dalle diverse dichiarazioni rese dal teste
, coniuge del convenuto che ha invece riferito che alle richieste dell'attore Testimone_3 di ottenere le prestazioni previdenziali/assistenziali di mobilità ordinaria ed anticipata, il aveva risposto che non poteva occuparsene e che aveva rifiutato ogni incarico;
la CP_1 medesima ha, però, precisato che il marito aveva poi contattato il NA per chiedere notizie sulla domanda di mobilità anticipata che serviva al per avviare l'attività di Parte_1 agente di commercio e che poi questi aveva presentato direttamente la domanda al Centro per l'Impiego. pag. 7 Tali dichiarazioni, oltre che intrinsecamente poco attendibili – per i legami parentali con il convenuto – sono smentite dalle dichiarazioni del teste , che ha invece riferito Tes_1 delle richieste formulate dal nell'interesse dell'attore per indennità di mobilità. CP_1
4. Deve, quindi, ritenersi provato che i convenuti siano responsabili dei danni subiti dall'attore, causati dalla errata presentazione della domanda, costituiti dalla mancata percezione della somma a lui spettante per la mobilità anticipata;
la domanda presentata dall'attore il 4-4-2017 nelle forme dovute – ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 17-
2-1993, n. 142, presso il Centro per l'impiego competente da parte del -, dopo il Parte_1 rigetto della prima, invero, non ha avuto buon fine poiché è stata, pacificamente (art. 115 comma 1 c.p.c.) proposta tardivamente, nulla avendo in proposito osservato le parti convenute che hanno solo contestato la misura dell'indennità richiesta ma nulla hanno replicato in ordine alla verificazione del pregiudizio.
In proposito, giova evidenziare che, da quanto emerso dalla espletata istruttoria e dalla c.t.u., è risultato che il era stato dipendente per la Black & Decker Italia s.r.l. Parte_1 dal 1-2-2001 sino al 29-2-2016, con la qualifica agente di vendita, grado qualifica impiegato esecutivo con mansione area manager, che dal 16-2-2016 aveva avviato una propria attività di lavoro autonomo con l'apertura di Partita IVA e la conseguente iscrizione presso la CCIAA competente e che, a seguito di domanda di indennità di mobilità presentata il 18-3-2026, aveva ricevuto (in data 5-5-2016) una indennità per il periodo
23/31-3-2016.
La domanda dell'attore si fonda sulla circostanza che, a causa dell'inadempimento dei convenuti, l'istanza è stata proposta tardivamente e che ciò ne abbia determinato il mancato accoglimento.
Tale circostanza, si ribadisce, non è stata contestata ma alcuna prova documentale di essa è stata fornita.
Occorre quindi stabilire se l'istanza del lavoratore in mobilità (il quale, pertanto, già fruisce della indennità di mobilità con cadenza mensile), diretta alla percezione in unica soluzione - anticipata - della stessa indennità di mobilità sia anch'essa soggetta ad autonomo termine di decadenza breve, di 60 giorni che la giurisprudenza individua per le istanze di indennità di mobilità in quello stabilito dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 – in virtù del rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del
1991 -, e che determina la decadenza dal diritto (cfr. Cass. civ., sentenza n. 10744 del 4-
4-2022; Cass. civ., sentenza n. 17404 del 29-8-2016). pag. 8 La soluzione non può che essere negativa e ciò sia perché la legge n. 223 del 1991, art. 7, nel disciplinare i casi in cui è possibile richiedere la corresponsione in via anticipata, non prevede nessun termine sia perché non è possibile neppure individuare un preciso termine a quo di decorrenza;
il che è coerente con la connotazione non autonoma della corresponsione della anticipazione della indennità di mobilità, trattandosi in realtà di una forma di differente erogazione della stessa indennità di mobilità (non più a cadenza mensile ma in unica soluzione, quale capitale utile in fase di start-up per l'intrapresa di una attività autonoma ovvero per la costituzione di una cooperativa), stante il diritto alla indennità di mobilità per il periodo massimo di 12 o 24 mesi, secondo requisito contributivo, come stabilito dalla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1.
In definitiva, ad escludere la operatività di una seconda decadenza è sufficiente considerare che a fronte della domanda di corresponsione della indennità di mobilità, era stata già riconosciuta la prestazione temporanea (il che implica la presentazione di domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla collocazione in mobilità); in tale contesto è evidente che, trattandosi di prestazione già riconosciuta, la mera richiesta di pagamento in unica soluzione (in ciò consiste l'istanza di anticipazione) della stessa indennità di mobilità non può soggiacere ad una nuova (ulteriore) decadenza.
Dispone l'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - dettato in materia di indennità di mobilità corrisposta ai lavoratori nei cui confronti sia stata attuata la procedura prevista dai precedenti articoli - che gli interessati, “che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa”, possono ottenere il pagamento dell'indennità in un'unica soluzione, previa detrazione delle mensilità già percepite.
La ratio legis di tale disposizione è stata individuata nella finalità di favorire l'occupazione (Cass. civ., 21-4-2001 n. 5951), scopo preciso perseguito dal legislatore essendo quello di avviare i lavoratori disoccupati, in luogo di un reimpiego in un rapporto di lavoro subordinato a volte di non facile reperimento, nel settore delle attività autonome e delle cooperative (Cass. civ., 20-6-2002 n. 9007).
Se tale è la finalità della norma (che - per le svolte considerazioni - non pone nessun termine per la presentazione della richiesta diretta a conseguire la corresponsione anticipata dell'indennità), si deve ritenere che la fattispecie astratta prevista dalla legge si realizzi non soltanto quando la domanda venga presentata prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare ma anche subito dopo. pag. 9 Ciò che rileva, come è comprovato dall'uso fatto dalla norma del verbo “intraprendere” in una delle sue accezioni, è che siano forniti seri elementi di fatto per dimostrare l'esercizio in concreto di una delle attività previste dalla medesima norma (autonoma o in cooperativa), secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La previsione della L. n. 223 del 1991, art. 7, in base alla quale può essere corrisposta ai lavoratori che ne facciano richiesta l'indennità di mobilità per intraprendere una attività lavorativa autonoma o associarsi in cooperativa, risponde alla “ratio” di agevolare l'inserimento nel lavoro dei lavoratori collocati in mobilità; ne consegue che l'indennità può essere richiesta non solo prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare, ma anche subito dopo aver iniziato ad intraprenderla non essendo dalla legge previsto alcun termine per la richiesta diretta a conseguire la corresponsione anticipata dell'indennità”
(Cassazione civile, sez. lav., 8-1-2003, n. 93).
Secondo la S.C., in particolare: “La previsione dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991, in base alla quale l'indennità di mobilità può essere corrisposta in unica soluzione anticipata ai lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, risponde allo scopo di favorire l'occupazione mediante avviamento dei lavoratori disoccupati in settori alternativi a quelli del lavoro subordinato;
ne consegue che la predetta anticipazione dell'indennità può essere richiesta non solo quando la domanda venga presentata prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare, ma anche subito dopo, o comunque entro un termine che faccia ragionevolmente ritenere la destinazione della prestazione all'avviamento dell'attività autonoma o in cooperativa, per esempio allorché la domanda intervenga nelle more del perfezionamento dei requisiti formali necessari per lo svolgimento di tale attività” (Cass., civ., sentenza n. 13272 del 10-9-2003).
Alla stregua di quanto ampiamente esposto, risulta evidente che la proposizione della domanda di indennità di mobilità anticipata, dopo circa un anno e due mesi dall'inizio dell'attività autonoma, abbia eziologicamente compromesso la possibilità di percezione dell'indennità, pacificamente non corrisposta.
5. Per quanto concerne la natura della responsabilità dei convenuti, essa deve ritenersi di natura contrattuale.
Risulta, invero, indubbio che a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte del consulente , le attività da questi espletate siano da ricondurre ad un Controparte_1 contratto di opera professionale (art. 2230 c.c.). pag. 10 In ragione della qualifica di consulente del lavoro e del rapporto di fiducia professionale che l'attore nutriva nei suoi confronti, era suo obbligo quello di fornire al proprio cliente le indicazioni adeguate al fine di conseguire il risultato auspicato.
In generale il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso (Cass. civ., ordinanza n. 9063 del 31-3-2023).
Per il contratto d'opera professionale in questione non è richiesta la forma scritta ma è necessario che vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale
(in genere, nella fattispecie rappresentata dal conferimento dell'incarico), e dall'accettazione (in genere espressa per fatti concludenti) del professionista, che esegue la prestazione richiesta (nel caso in esame, mediante la richiesta formulata al NA per conto dell'attore).
Del pari, la responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento
- con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza (Cass. civ., ordinanza n. 34475 del 11-12-2023).
Il conferimento di un incarico ad un istituto di patronato non richiede, ai fini della validità, la forma scritta, atteso che, in mancanza di espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali, trova applicazione il generale principio di libertà delle forme, sicché è sufficiente che tra l'istituto e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il patronato sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato (Cass. civ., ordinanza n.
16316 del 8-6-2023), che nella specie – per quanto prima esposto - sono rimasti provati.
Risultando provato il rapporto contrattuale, spettava ai convenuti l'onere della prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) che, per quanto illustrato, non hanno fornito, risultando provato, per contro, che la domanda di indennità pag. 11 di mobilità anticipata è stata erroneamente presentata dal NA a cui si era rivolto il consulente del lavoro incaricato dall'attore.
Pertanto, risulta provato l'inadempimento contrattuale dei convenuti e la loro responsabilità solidale per i danni patrimoniali subiti dall'attore subiti in conseguenza di ciò.
6. In merito al quantum debeatur, dalla espletata consulenza tecnica - depositata il 22-
5-2024 a firma del commercialista dott. , le cui conclusioni sono Persona_1 pienamente condivisibili e devono intendersi qui richiamate, in quanto immuni da censure e vizi logici, essendo fondate su un'attenta analisi delle circostanze di fatto e dei presupposti di legge sussistenti nella specie, e sulla base dell'attento esame di tutta la documentazione allegata agli atti, inclusa la perizia di parte prodotta dall'attore -, è risultato che l'indennità di mobilità anticipata, per 12 mensilità, di cui aveva diritto l'attore ammontava ad 13.196,40 lordi.
Da tale importo deve essere detratto l'importo di euro 308,44, percepito dall'attore a titolo di mobilità ordinaria, atteso che – come prima evidenziato - l'art. 7 comma 5 della legge 223/1991, stabilisce che in caso di corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, devono essere detratte le mensilità già godute.
Poiché l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa (Cass, civ., ordinanza n. 1627 del 19-1-2022; “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli….”: Cass. civ., ordinanza n. 37798 del 27-12-2022).
Applicando i criteri di rivalutazione descritti sull'importo di euro 12.887,96, la somma complessivamente dovuta ammonta ad euro 16.993,91.
pag. 12 In definitiva, in accoglimento della domanda, i convenuti vanno condannatati, in solido,
a corrispondere, in favore dell'attore, la somma di euro 16.993,91, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
7. ha contestato la domanda di manleva, proposta dal proprio Controparte_4 assicurato nei suoi confronti, eccependo di essere obbligata nei limiti, Controparte_1 condizioni, massimali, scoperti e franchigia di euro 250,00, previste dalla polizza, e – genericamente, non deducendo uno specifico fatto impeditivo – di essere obbligata nel caso sussista una situazione di fatto coperta dalla descrizione del rischio prevista da tale polizza.
Non avendo contestato l'impresa assicuratrice il rapporto assicurativo e non essendo stato eccepito alcuna ragione impeditiva della richiesta di manleva, diversa dalla descritta franchigia, in accoglimento della domanda di manleva, la chiamata in causa deve essere condannata al pagamento, in favore del convenuto, della somma di euro 16.993,91 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, con la franchigia di euro 250,00, nonché a tenere indenne il convenuto dal pagamento delle spese processuali da questi dovute.
8. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di tutte le parti soccombenti, in solido.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti di , NA , in persona del Parte_1 Controparte_1 CP_2 legale rappresentante p.t., nonché, in persona del RO Controparte_4 legale rappresentante p.t., ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e il NA , in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento, in favore di Parte_1
pag. 13 , della complessiva somma di euro 16.993,91, oltre interessi legali dalla data Parte_1 odierna sino al saldo;
B) accoglie la domanda di manleva e, per l'effetto, condanna in persona Controparte_4 del legale rappresentante p.t., ad indennizzare , in relazione a quanto Controparte_1 dovuto in favore di in forza della presente sentenza, con la Parte_1 franchigia di euro 250,00;
C) condanna , il NA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
p.t., e , in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di RO
, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Maria Sabatino, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_4 delle spese processuali in favore di , che liquida in euro 5.077,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Roberto D'Aniello ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
E) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di , NA , in Controparte_1 CP_2 persona del legale rapp.te p.t., e in persona del RO Controparte_4 legale rappresentante p.t., in solido.
Torre Annunziata, 6 dicembre 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 14
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3238/2020 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Cappella dei Parte_1
Bisi, n. 29, presso lo studio dell'avvocato Maria Sabatino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato in Sant'Antonio Abate (NA), alla via Controparte_1
Manzoni, n. 19, presso lo studio dell'avvocato Roberto D'Aniello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e riposta.
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_2 domiciliato in Ottaviano, alla via S. Michele, n. 38, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe
Cutolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e riposta.
CONVENUTO
NONCHÈ
pag. 1 , elettivamente domiciliato in Palma Campania, alla via Michele RO
Coppola, n. 41, presso lo studio dell'avvocato Arturo Rainone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e riposta.
INTERVENTORE VOLONTARIO
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_4 domiciliata in Milano, al viale Coni Zugna, n.5, presso lo studio dell'avvocato Giovanni
Roveda, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità contrattuale
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza cartolare del 24-9-2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 26-6/6-7-2020, Parte_1
CP_ evocava in giudizio e il NA , al fine di accertare e dichiarare la Controparte_1 loro piena ed esclusiva responsabilità, in solido e/o ognuno per quanto di propria competenza per i fatti ivi esposti, e sentirli, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 12.958,34, o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine deduceva: di aver svolto l'attività di agente di vendita, area manager, centro- sud Italia, per la società Stanley Black & Decker Italia s.r.l., dal 1-2-2001 (data di assunzione) fino al 29-2-2016 (data di comunicazione del licenziamento per riduzione del personale nell'ambito della procedura di mobilità ex art. 4 L. 223/1991); a seguito di tale circostanza, si rivolgeva al proprio consulente del lavoro, , conferendogli Controparte_1 mandato affinché si occupasse della presentazione della domanda di indennità di mobilità ordinaria e successivamente anche della domanda di mobilità anticipata;
non potendo provvedere direttamente alla trasmissione delle suddette domande, il si rivolgeva CP_1
CP_ al NA con sede in Santa Maria la Carità alla Via Polveriera n. 22/A, attesi anche i rapporti di collaborazione professionali esistenti tra gli stessi;
la domanda di indennità di CP_ mobilità ordinaria veniva regolarmente inviata dal NA in modalità on-line in data 18-3-2016 (prot. INPS.5101.18/03/2016.0059458), ricevendo, di conseguenza, in data 5-5-2016, un bonifico di importo pari ad euro 308,44 quale indennità di mobilità spettante per il periodo dal 23-3-2016 al 31-3-2016, per un totale di giorni nove;
la CP_ domanda di mobilità anticipata, era stata presentata dal NA in data 19-5-2016, pag. 2 prot. INPS.5101.19/05/2016.0100092; dopo aver chiesto ripetutamente informazioni al CP_ proprio consulente , veniva a conoscenza dal NA che, per Controparte_1 mero errore, il medesimo aveva inoltrato la domanda di anticipo di mobilità in modalità on-line, mentre essa doveva esser presentata in modalità cartacea all'INPS, per il tramite del Centro per l'Impiego Competente per territorio, utilizzando il modello DS21/ANT Codice
SR24; al fine di rimediare alla suddetta problematica, su suggerimento del proprio consulente , presentava la domanda di anticipo di mobilità secondo le Controparte_1 modalità richieste solo in data 4-4-2017 e, quindi, oltre il termine previsto;
a seguito di ciò, subiva un notevole danno economico, non avendo potuto percepire l'indennità; il 24-1- CP_ 2019 richiedeva il risarcimento danni dal NA che, con mail del 25-10-2019, contestava ogni addebito osservando che la richiesta doveva essere rivolta al consulente;
sussisteva la responsabilità dei convenuti.
Instauratosi il contraddittorio, contestava la domanda in rito e nel Controparte_1 merito.
In particolare, eccepiva la tardiva costituzione in giudizio dell'attore e, nel merito, contestava di aver ricevuto alcun incarico dall'attore che si era rivolto solo al NA CP_
, con sede in Santa Maria la Carità che aveva provveduto alla redazione e presentazione delle domande di indennità di mobilità ordinaria e di mobilità anticipata, inoltrando quest'ultima erroneamente con modalità on-line.
Pertanto, deducendo anche di essere assicurato per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale connessa con la qualità di consulente del lavoro con previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, chiedeva di Controparte_4 accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità della domanda e, in caso di accoglimento, condannare (propria garante per ogni Controparte_4 conseguenza onerosa del giudizio), a tenerlo indenne da ogni pregiudizievole conseguenza del giudizio. CP_ Costituitosi, il NA eccepiva la nullità della citazione e la carenza di legittimazione passiva, osservando di non aver ricevuto alcun mandato dall'attore, di cui mancava la forma ad substantiam, e di aver inoltrato, per conto dell'attore, solo la domanda di mobilità e non anche quella di “mobilità anticipata”; aggiungeva che la vicenda era relativa solo ai rapporti tra l'attore e , il quale, oltre ad aver Controparte_1 gestito la pratica erroneamente, non aveva mai fornito al patronato la documentazione utile all'inoltro della domanda oggetto di causa. pag. 3 Pertanto, chiedeva che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente estromissione, e il rigetto della domanda;
in via subordinata, in caso di condanna, l'applicazione ex art. 1710, comma 1 c.c. ai fini della quantificazione del risarcimento, oltre le spese, con attribuzione.
Autorizzata la chiamata in causa, effettuata la medesima si costituiva in giudizio
[...]
la quale aderiva alle difese del proprio assicurato, contestando anche il CP_4 quantum richiesto.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, in subordine, limitare ogni eventuale obbligazione in capo ad essa nei limiti, massimali, franchigia (euro 250,00 per ogni sinistro) e scoperti della polizza.
Si costituiva in giudizio anche , per il (soggetto RO CP_5
CP_ promotore del NA ), con sede in Santa Maria la Carità, alla via Polveriera, n.
22/A, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità della citazione;
nel merito deduceva che il patronato non aveva potuto ricevere mandato a procedere alla presentazione della domanda di mobilità anticipata non essendo di propria competenza
Pertanto, chiedeva che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente estromissione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di condanna, l'applicazione ex art. 1710, comma 1 c.c. ai fini della quantificazione del risarcimento, oltre le spese, con attribuzione.
2.1. In primo luogo, occorre sottolineare che il (soggetto promotore del CP_5
CP_ NA ), ovvero , non è stato evocato in giudizio dall'attore RO bensì è intervenuto in giudizio volontariamente, spiegando un intervento adesivo dipendente (o semplice), ex art. 105 comma 2 c.p.c., al fine di sostenere le ragioni del convenuto NA. CP_ Invero, il terzo ha evidenziato che il NA - con sede in Roma, alla via Luigi CP_ Luzzatti, 13/a - è un soggetto diverso dalla sede periferica del NA , sita in Santa
Maria la Carità, alla via Polveriera n. 22/A – che è stato evocato in giudizio -, in quanto CP_ tale sede non ha un'autonoma gestione del patronato ma è il ad avere CP_5 una convenzione con la sede nazionale del patronato, fungendo da centro raccolta, ma che non ha autonomia patrimoniale e personale e non possiede un codice fiscale ma tutto
è riferito alla sede nazionale.
Orbene, si evidenzia che in difetto di prova specifica – non fornita dalle parti -, le articolazioni locali dei NA, regionali, provinciali e zonali, pur essendo pag. 4 “funzionalmente autonome” in merito all'erogazione dei servizi assistenziali di NA nel territorio di competenza, risultano essere, tuttavia, sempre “dipendenti” dall'ente di
NA nazionale, il quale solo è munito di personalità giuridica e al quale vengono imputati (come unico centro di imputazione di diritti ed obblighi) gli effetti dell'attività compiuta dalle varie articolazioni di cui si compone.
Pertanto, è evidente che la notifica della citazione presso la sede zonale del NA
(in data 24-6-2020) deve intendersi effettuata nei confronti dello stesso soggetto costituito CP_ CP_ (NA ), e che il (soggetto promotore del NA ), ovvero CP_5
costituitosi per l'articolazione locale del - priva di soggettività RO CP_5 autonoma, come da questo sottolineato -, è un soggetto diverso.
2.2. In secondo luogo, devono essere disattese le eccezioni di rito proposte dal
NA e dall'interventore volontario, inerenti la nullità della citazione per CP_2 incertezza e indeterminatezza della domanda, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c..
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per l'erronea presentazione della domanda di anticipo di mobilità da parte del NA al quale si era rivolto il consulente del lavoro, incaricato a tal fine dall'attore.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della "causa petendi" è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti (Trib. Napoli, 6-11-2002, in Giur. di Merito, 2002, f. 6).
2.3. Priva di pregio è anche la proposta eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal e dal terzo interventore. CP_2
Secondo il convenuto, non sussiste la propria carenza di legittimazione passiva avendo inviato solo la domanda di mobilità e non anche quella di mobilità anticipata mentre il pag. 5 terzo interventore ha argomentato tale rilievo per essere un soggetto distinto dal CP_ NA sede nazionale.
Precisato che la questione posta dal NA ha ad oggetto la titolarità passiva, e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la legittimazione passiva - che, come quella attiva, deve essere valutata in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-
2016 – e che quella proposta dal terzo interventore si fonda sull'erroneo presupposto di essere stato citato in giudizio, l'eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, l'azione è stata proposta nei confronti dei convenuti per non avere adempiuto all'incarico a loro conferito per la presentazione della indennità descritta e ciò è sufficiente per ritenere questi legittimati passivamente.
2.4. Infondata è anche l'eccezione di tardiva costituzione dell'attore, formulata da
. Controparte_1
Invero, la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta nelle date del 24/26-7-2020 e del 6-
7-2020, e la costituzione dell'attore, effettuata in data 2-7-2020, è stata eseguita entro 10 giorni dalla prima notifica.
3. Nel merito, dalla espletata istruttoria è rimasto provato che , a Controparte_1
CP_ seguito dell'incarico ricevuto dall'attore, si rivolse al NA , sede di Santa Maria La
Carità, per presentare la domanda di mobilità anticipata, che veniva dal NA inoltrata telematicamente all'INPS mentre invece doveva essere presentata per il tramite del Centro per l'Impiego competente territorialmente con le forme stabilite.
Il teste – commercialista e collaboratore volontario dal 2014 presso Testimone_1 la sede del NA di Santa Maria La Carità – ha riferito che avevano ricevuto dal
, nel 2016, una richiesta di anticipo Naspi per disoccupazione (ex indennità di CP_1 disoccupazione) per conto del che avevano inviato all'INPS telematicamente Parte_1 come richiesto;
in precedenza, tra il 2016 e il 2017, il aveva inviato, per conto del CP_1
un'altra pratica per accesso all'indennità di mobilità. Parte_1
Egli ha precisato di aver conosciuto l'attore, insieme alla moglie, nel 2019 presso il
NA, dove si era recato per lamentarsi del loro operato e che per anticipo mobilità si intende una pratica che va richiesta al centro per l'impiego competente e che non può essere presentata dal NA dall'Ufficio per l'Impiego. pag. 6 Anche il teste , coniuge dell'attore ha confermato che il marito ebbe a Testimone_2 conferire l'incarico al convenuto di inoltrare le domande di mobilità ordinaria ed CP_1 anticipata, precisando di essere stata presente all'incontro, avvenuto presso lo studio del professionista sito in Gragnano alla via Castellammare;
ha aggiunto che poi avevano chiesto informazioni dal sull'esito, ricevendo da questi vaghe risposte. CP_1
Conferma e riscontro di tali circostanze è emersa dalla ricevuta di presentazione on line all'INPS, sede di Castellammare di Stabia – prodotta dall'attore - della domanda di anticipo CP_ di mobilità, presentata in data 19-5-2016 dal NA , recante protocollo n.
INPS.5101.19/05/2016.0100092, nonché dalla diffida del 5-2-2019, inviata dal legale del
NA (depositata in data 8-11-2021) nel quale veniva contestato a - Controparte_1 nella sua attività di mediazione relativa alla trasmissione dei documenti inviati - l'erronea richiesta circa la modalità di presentazione della domanda di mobilità anticipata in nome di e dalle mail di aprile/maggio 2016 (depositate da in Parte_1 Controparte_1
CP_ data 29-11-2021) da cui risulta che il NA aveva richiesto al consulente i documenti - iscrizione nelle liste di mobilità ed accoglimento della mobilità ordinaria di
- per presentare la domanda di mobilità anticipata. Parte_1
Sulla scorta di tali inequivoche e concordanti circostanze, è provato che l'attore si era rivolto al per la presentazione delle domande di indennità e che questi poi, in CP_1 esecuzione dell'incarico conferitogli, si era rivolto al NA convenuto che ha presentato telematicamente la richiesta di mobilità anticipata.
Invero, i testi hanno concordemente dichiarato che il NA aveva inviato, su richiesta del , le richieste di indennità nell'interesse dell'attore, e la circostanza che CP_1 il teste non abbia riferito espressamente anche della richiesta di mobilità anticipata Tes_1
è colmata dalla prova documentale descritta e appare giustificata dalla sua qualità di collaboratore del NA.
Tali emergenze non appaiono confutate dalle diverse dichiarazioni rese dal teste
, coniuge del convenuto che ha invece riferito che alle richieste dell'attore Testimone_3 di ottenere le prestazioni previdenziali/assistenziali di mobilità ordinaria ed anticipata, il aveva risposto che non poteva occuparsene e che aveva rifiutato ogni incarico;
la CP_1 medesima ha, però, precisato che il marito aveva poi contattato il NA per chiedere notizie sulla domanda di mobilità anticipata che serviva al per avviare l'attività di Parte_1 agente di commercio e che poi questi aveva presentato direttamente la domanda al Centro per l'Impiego. pag. 7 Tali dichiarazioni, oltre che intrinsecamente poco attendibili – per i legami parentali con il convenuto – sono smentite dalle dichiarazioni del teste , che ha invece riferito Tes_1 delle richieste formulate dal nell'interesse dell'attore per indennità di mobilità. CP_1
4. Deve, quindi, ritenersi provato che i convenuti siano responsabili dei danni subiti dall'attore, causati dalla errata presentazione della domanda, costituiti dalla mancata percezione della somma a lui spettante per la mobilità anticipata;
la domanda presentata dall'attore il 4-4-2017 nelle forme dovute – ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 17-
2-1993, n. 142, presso il Centro per l'impiego competente da parte del -, dopo il Parte_1 rigetto della prima, invero, non ha avuto buon fine poiché è stata, pacificamente (art. 115 comma 1 c.p.c.) proposta tardivamente, nulla avendo in proposito osservato le parti convenute che hanno solo contestato la misura dell'indennità richiesta ma nulla hanno replicato in ordine alla verificazione del pregiudizio.
In proposito, giova evidenziare che, da quanto emerso dalla espletata istruttoria e dalla c.t.u., è risultato che il era stato dipendente per la Black & Decker Italia s.r.l. Parte_1 dal 1-2-2001 sino al 29-2-2016, con la qualifica agente di vendita, grado qualifica impiegato esecutivo con mansione area manager, che dal 16-2-2016 aveva avviato una propria attività di lavoro autonomo con l'apertura di Partita IVA e la conseguente iscrizione presso la CCIAA competente e che, a seguito di domanda di indennità di mobilità presentata il 18-3-2026, aveva ricevuto (in data 5-5-2016) una indennità per il periodo
23/31-3-2016.
La domanda dell'attore si fonda sulla circostanza che, a causa dell'inadempimento dei convenuti, l'istanza è stata proposta tardivamente e che ciò ne abbia determinato il mancato accoglimento.
Tale circostanza, si ribadisce, non è stata contestata ma alcuna prova documentale di essa è stata fornita.
Occorre quindi stabilire se l'istanza del lavoratore in mobilità (il quale, pertanto, già fruisce della indennità di mobilità con cadenza mensile), diretta alla percezione in unica soluzione - anticipata - della stessa indennità di mobilità sia anch'essa soggetta ad autonomo termine di decadenza breve, di 60 giorni che la giurisprudenza individua per le istanze di indennità di mobilità in quello stabilito dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 – in virtù del rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del
1991 -, e che determina la decadenza dal diritto (cfr. Cass. civ., sentenza n. 10744 del 4-
4-2022; Cass. civ., sentenza n. 17404 del 29-8-2016). pag. 8 La soluzione non può che essere negativa e ciò sia perché la legge n. 223 del 1991, art. 7, nel disciplinare i casi in cui è possibile richiedere la corresponsione in via anticipata, non prevede nessun termine sia perché non è possibile neppure individuare un preciso termine a quo di decorrenza;
il che è coerente con la connotazione non autonoma della corresponsione della anticipazione della indennità di mobilità, trattandosi in realtà di una forma di differente erogazione della stessa indennità di mobilità (non più a cadenza mensile ma in unica soluzione, quale capitale utile in fase di start-up per l'intrapresa di una attività autonoma ovvero per la costituzione di una cooperativa), stante il diritto alla indennità di mobilità per il periodo massimo di 12 o 24 mesi, secondo requisito contributivo, come stabilito dalla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1.
In definitiva, ad escludere la operatività di una seconda decadenza è sufficiente considerare che a fronte della domanda di corresponsione della indennità di mobilità, era stata già riconosciuta la prestazione temporanea (il che implica la presentazione di domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla collocazione in mobilità); in tale contesto è evidente che, trattandosi di prestazione già riconosciuta, la mera richiesta di pagamento in unica soluzione (in ciò consiste l'istanza di anticipazione) della stessa indennità di mobilità non può soggiacere ad una nuova (ulteriore) decadenza.
Dispone l'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - dettato in materia di indennità di mobilità corrisposta ai lavoratori nei cui confronti sia stata attuata la procedura prevista dai precedenti articoli - che gli interessati, “che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa”, possono ottenere il pagamento dell'indennità in un'unica soluzione, previa detrazione delle mensilità già percepite.
La ratio legis di tale disposizione è stata individuata nella finalità di favorire l'occupazione (Cass. civ., 21-4-2001 n. 5951), scopo preciso perseguito dal legislatore essendo quello di avviare i lavoratori disoccupati, in luogo di un reimpiego in un rapporto di lavoro subordinato a volte di non facile reperimento, nel settore delle attività autonome e delle cooperative (Cass. civ., 20-6-2002 n. 9007).
Se tale è la finalità della norma (che - per le svolte considerazioni - non pone nessun termine per la presentazione della richiesta diretta a conseguire la corresponsione anticipata dell'indennità), si deve ritenere che la fattispecie astratta prevista dalla legge si realizzi non soltanto quando la domanda venga presentata prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare ma anche subito dopo. pag. 9 Ciò che rileva, come è comprovato dall'uso fatto dalla norma del verbo “intraprendere” in una delle sue accezioni, è che siano forniti seri elementi di fatto per dimostrare l'esercizio in concreto di una delle attività previste dalla medesima norma (autonoma o in cooperativa), secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La previsione della L. n. 223 del 1991, art. 7, in base alla quale può essere corrisposta ai lavoratori che ne facciano richiesta l'indennità di mobilità per intraprendere una attività lavorativa autonoma o associarsi in cooperativa, risponde alla “ratio” di agevolare l'inserimento nel lavoro dei lavoratori collocati in mobilità; ne consegue che l'indennità può essere richiesta non solo prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare, ma anche subito dopo aver iniziato ad intraprenderla non essendo dalla legge previsto alcun termine per la richiesta diretta a conseguire la corresponsione anticipata dell'indennità”
(Cassazione civile, sez. lav., 8-1-2003, n. 93).
Secondo la S.C., in particolare: “La previsione dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991, in base alla quale l'indennità di mobilità può essere corrisposta in unica soluzione anticipata ai lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, risponde allo scopo di favorire l'occupazione mediante avviamento dei lavoratori disoccupati in settori alternativi a quelli del lavoro subordinato;
ne consegue che la predetta anticipazione dell'indennità può essere richiesta non solo quando la domanda venga presentata prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare, ma anche subito dopo, o comunque entro un termine che faccia ragionevolmente ritenere la destinazione della prestazione all'avviamento dell'attività autonoma o in cooperativa, per esempio allorché la domanda intervenga nelle more del perfezionamento dei requisiti formali necessari per lo svolgimento di tale attività” (Cass., civ., sentenza n. 13272 del 10-9-2003).
Alla stregua di quanto ampiamente esposto, risulta evidente che la proposizione della domanda di indennità di mobilità anticipata, dopo circa un anno e due mesi dall'inizio dell'attività autonoma, abbia eziologicamente compromesso la possibilità di percezione dell'indennità, pacificamente non corrisposta.
5. Per quanto concerne la natura della responsabilità dei convenuti, essa deve ritenersi di natura contrattuale.
Risulta, invero, indubbio che a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte del consulente , le attività da questi espletate siano da ricondurre ad un Controparte_1 contratto di opera professionale (art. 2230 c.c.). pag. 10 In ragione della qualifica di consulente del lavoro e del rapporto di fiducia professionale che l'attore nutriva nei suoi confronti, era suo obbligo quello di fornire al proprio cliente le indicazioni adeguate al fine di conseguire il risultato auspicato.
In generale il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso (Cass. civ., ordinanza n. 9063 del 31-3-2023).
Per il contratto d'opera professionale in questione non è richiesta la forma scritta ma è necessario che vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale
(in genere, nella fattispecie rappresentata dal conferimento dell'incarico), e dall'accettazione (in genere espressa per fatti concludenti) del professionista, che esegue la prestazione richiesta (nel caso in esame, mediante la richiesta formulata al NA per conto dell'attore).
Del pari, la responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento
- con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza (Cass. civ., ordinanza n. 34475 del 11-12-2023).
Il conferimento di un incarico ad un istituto di patronato non richiede, ai fini della validità, la forma scritta, atteso che, in mancanza di espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali, trova applicazione il generale principio di libertà delle forme, sicché è sufficiente che tra l'istituto e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il patronato sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato (Cass. civ., ordinanza n.
16316 del 8-6-2023), che nella specie – per quanto prima esposto - sono rimasti provati.
Risultando provato il rapporto contrattuale, spettava ai convenuti l'onere della prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) che, per quanto illustrato, non hanno fornito, risultando provato, per contro, che la domanda di indennità pag. 11 di mobilità anticipata è stata erroneamente presentata dal NA a cui si era rivolto il consulente del lavoro incaricato dall'attore.
Pertanto, risulta provato l'inadempimento contrattuale dei convenuti e la loro responsabilità solidale per i danni patrimoniali subiti dall'attore subiti in conseguenza di ciò.
6. In merito al quantum debeatur, dalla espletata consulenza tecnica - depositata il 22-
5-2024 a firma del commercialista dott. , le cui conclusioni sono Persona_1 pienamente condivisibili e devono intendersi qui richiamate, in quanto immuni da censure e vizi logici, essendo fondate su un'attenta analisi delle circostanze di fatto e dei presupposti di legge sussistenti nella specie, e sulla base dell'attento esame di tutta la documentazione allegata agli atti, inclusa la perizia di parte prodotta dall'attore -, è risultato che l'indennità di mobilità anticipata, per 12 mensilità, di cui aveva diritto l'attore ammontava ad 13.196,40 lordi.
Da tale importo deve essere detratto l'importo di euro 308,44, percepito dall'attore a titolo di mobilità ordinaria, atteso che – come prima evidenziato - l'art. 7 comma 5 della legge 223/1991, stabilisce che in caso di corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, devono essere detratte le mensilità già godute.
Poiché l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa (Cass, civ., ordinanza n. 1627 del 19-1-2022; “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli….”: Cass. civ., ordinanza n. 37798 del 27-12-2022).
Applicando i criteri di rivalutazione descritti sull'importo di euro 12.887,96, la somma complessivamente dovuta ammonta ad euro 16.993,91.
pag. 12 In definitiva, in accoglimento della domanda, i convenuti vanno condannatati, in solido,
a corrispondere, in favore dell'attore, la somma di euro 16.993,91, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
7. ha contestato la domanda di manleva, proposta dal proprio Controparte_4 assicurato nei suoi confronti, eccependo di essere obbligata nei limiti, Controparte_1 condizioni, massimali, scoperti e franchigia di euro 250,00, previste dalla polizza, e – genericamente, non deducendo uno specifico fatto impeditivo – di essere obbligata nel caso sussista una situazione di fatto coperta dalla descrizione del rischio prevista da tale polizza.
Non avendo contestato l'impresa assicuratrice il rapporto assicurativo e non essendo stato eccepito alcuna ragione impeditiva della richiesta di manleva, diversa dalla descritta franchigia, in accoglimento della domanda di manleva, la chiamata in causa deve essere condannata al pagamento, in favore del convenuto, della somma di euro 16.993,91 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, con la franchigia di euro 250,00, nonché a tenere indenne il convenuto dal pagamento delle spese processuali da questi dovute.
8. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di tutte le parti soccombenti, in solido.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti di , NA , in persona del Parte_1 Controparte_1 CP_2 legale rappresentante p.t., nonché, in persona del RO Controparte_4 legale rappresentante p.t., ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e il NA , in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento, in favore di Parte_1
pag. 13 , della complessiva somma di euro 16.993,91, oltre interessi legali dalla data Parte_1 odierna sino al saldo;
B) accoglie la domanda di manleva e, per l'effetto, condanna in persona Controparte_4 del legale rappresentante p.t., ad indennizzare , in relazione a quanto Controparte_1 dovuto in favore di in forza della presente sentenza, con la Parte_1 franchigia di euro 250,00;
C) condanna , il NA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
p.t., e , in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di RO
, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Maria Sabatino, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_4 delle spese processuali in favore di , che liquida in euro 5.077,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Roberto D'Aniello ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
E) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di , NA , in Controparte_1 CP_2 persona del legale rapp.te p.t., e in persona del RO Controparte_4 legale rappresentante p.t., in solido.
Torre Annunziata, 6 dicembre 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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