Art. 13.
Dopo l'articolo 91, e' inserito il seguente:
"Art. 91-bis - (Partecipazione a consorzi e a societa' di ricerca).
- Le universita' possono partecipare a consorzi o a societa' di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651 , a condizione che:
a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;
b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalita' di carattere scientifico;
c) sia assicurata la partecipazione paritaria della universita', nell'impostazione dei programmi di ricerca;
d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla meta' da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;
e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle universita' di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad universita' siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da queste destinati a fini di ricerca.
La partecipazione dell'universita' e' deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori".
Dopo l'articolo 91, e' inserito il seguente:
"Art. 91-bis - (Partecipazione a consorzi e a societa' di ricerca).
- Le universita' possono partecipare a consorzi o a societa' di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651 , a condizione che:
a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;
b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalita' di carattere scientifico;
c) sia assicurata la partecipazione paritaria della universita', nell'impostazione dei programmi di ricerca;
d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla meta' da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;
e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle universita' di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad universita' siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da queste destinati a fini di ricerca.
La partecipazione dell'universita' e' deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori".