Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 446
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa notifica

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto la ricorrente non ha fornito prova della corretta notifica dell'atto impugnato alla controparte, avendo prodotto copia di una notifica inviata a un comune diverso da quello resistente.

  • Rigettato
    Spese legali

    La mancata partecipazione al giudizio della parte intimata esime la Corte dalla liquidazione delle spese a carico della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 446
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 446
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo