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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/06/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4957/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 giugno 2025 ad ore 12:11 innanzi alla dott.ssa Cristina Bandiera, sono comparsi:
Per 'avv. COSMA ROBERTO. Parte_1
Per , l'avv. GHIRARDI NARCISO. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il difensore di parte attrice precisa le conclusioni come in atti di citazione, si riporta integralmente agli atti depositati.
Il difensore di parte convenuta, nel merito, si riporta alla memoria n. 1 e in via istruttoria alle memorie nn.
2 e 3 già depositate. Evidenzia che parte attrice non è riuscita a fornire alcuna prova a supporto delle proprie allegazioni essendo decaduta dalla richiesta di prova avendo prodotto tardivamente la memoria n. 2
e che le prove raccolte nell'istruttoria hanno evidenziando l'infondatezza delle domande avversarie.
Sottolinea che le risposte fornite da controparte in sede di interpello sono incompatibili con la versione fornita nell'atto di citazione e nell'atp precedente, in particolare: al capitolo 7 dove dice per la prima volta di non aver mai visto il progetto preliminare, e al capitolo 26 dove asserisce per la prima volta di essere stato all'estero. Quanto ai testi, sottolinea che quelli di parte attrice non hanno saputo riferire nulla e che i propri testi hanno confermato le propri allegazioni.
Il difensore di parte attrice, evidenzia che in base all'istruttoria svolta – anche in sede di atp -, le richieste formulate dalla propria assistita sono risultate fondate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 12:25.
***
Alle ore 18:30 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Cristina Bandiera, all'udienza del 26.6.2025, esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio iscritto al R.G. n. 4957/2022 promosso da:
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. COSMA Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO
- attore - contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. GHIRARDI CP_1 C.F._1
NARCISO;
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità professionale;
CONCLUSIONI: come all'udienza del 26.06.2025;
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
NEL MERITO:
IN PRINCIPALITA' Accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa la responsabilità professionale del sig.
in relazione ai vizi e difetti di progettazione e/o realizzazione dell'impianto fotovoltaico di proprietà della CP_1 così come individuati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. RG Parte_1
4603/2021 del Tribunale di Treviso e per l'effetto condannarsi il sig. al pagamento in favore dell'odierna CP_1 attrice dell'importo di € 6.949,54 o quella diversa somma maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Condannarsi il sig. al pagamento proporzionale all'accertato grado CP_1 di responsabilità di tutte le spese di lite, comprese le spese ed i compensi liquidati in favore del TU ER SO
, relative alla fase di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°RG 4603/2021 del Tribunale di Treviso.
[...]
2 IN OGNI CASO:
Spese e compensi professionali di lite interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si riserva di formulare le istanze istruttorie nei termini di legge, anche in relazione alle difese avversarie”.
Per parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO: dichiararsi, per le ragioni di cui in premessa, la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, n. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c.
NEL MERITO: dichiararsi, per le causali in premessa, inammissibile o improponibile e comunque infondate le domande avversarie sia sull'an, sia sul quantum e dichiararsi in ogni caso l'assenza di responsabilità in capo al convenuto.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venga ravvisata una qualche responsabilità in capo al convenuto, accertarsi comunque il concorso della stessa società attrice nella produzione dell'evento e/o nell'aggravamento del danno e, per l'effetto, previa riduzione del ristoro ad essa spettante ex art. 1227, comma 1, e/o, comma 2, c.c., limitarsi
l'entità del risarcimento secondo quanto risulterà di giustizia. Con vittoria di spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva, si allegano i seguenti documenti:
1) Atto di citazione notificato;
2) 3) Relazione preliminare;
4) Progetto esecutivo”. Parte_2
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato in data 5.08.2022 la ditta con sede in Parte_1
Negrisia di Ponte di Piave (TV), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , Parte_1 conveniva in giudizio il sig. al quale era stato affidato il compito di progettare e realizzare CP_1 un impianto fotovoltaico presso la sede commerciale della ditta, per chiederne la condanna al risarcimento del danno a titolo di responsabilità professionale per l'inesatta realizzazione dell'impianto stesso.
L'attore esponeva di aver coinvolto per la realizzazione dell'impianto, a partire dall'anno 2012, i seguenti soggetti: il sig. , referente commerciale della società per la fornitura dei CP_2 Parte_2 pannelli;
il sig. per la realizzazione del progetto e per l'espletamento delle pratiche CP_1 necessarie all'ottenimento degli incentivi statali collegati all'impianto; infine, il sig. titolare CP_3 dell'omonima ditta individuale, per i lavori di installazione dell'impianto.
In data 13.05.2013 la ditta presentava richiesta di iscrizione al Registro fotovoltaico, Parte_1 rendendo la dovuta dichiarazione che l'impianto era stato realizzato con componenti originarie da paesi membri dell'UE/SEE.
In data 19.02.2014 la stessa ditta procedeva alla richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti dedicate a tali tipi di impianti, facendo altresì richiesta per il riconoscimento dei relativi premi previsti dalla
3 legge.
Successivamente, l'ente preposto GSE rilevava gravi irregolarità riguardanti l'effettiva provenienza dei moduli di marca “Lenus Solar” utilizzati per la realizzazione dell'impianto.
Pertanto, il sig. incaricava un diverso tecnico - l'Ing. - di verificare lo stato Pt_1 Persona_2 dell'impianto, la sua corretta progettazione e l'efficienza dell'impianto stesso.
L'ing. rilevava che l'impianto esprimeva una capacità di produzione energetica ridotta perché Per_2 alcuni pannelli erano stati posati in modo non del tutto efficiente rispetto all' esposizione ai raggi solari e perché era stato installato un trasformatore di isolamento non necessario.
Il tecnico stimava, rispettivamente, una perdita energetica del 20% dovuta all'ombreggiamento e del 2% dovuta al trasformatore.
L'imperizia nella realizzazione dell'impianto, oltre a causare una ridotta capacità produttiva dello stesso, determinava altresì la decadenza del diritto alle incentivazioni previste dalla legge.
Dopo aver avviato infruttuosamente procedura di negoziazione assistita, la ditta adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo accertamento tecnico preventivo, che veniva iscritto al n. R.G. 4603/2021, nel corso del quale veniva nominato quale C.T.U. il perito . SO
Dalla relazione emergeva una difformità tra progetto originario e realizzazione dell'impianto e l'installazione di un trasformatore di diversa potenza rispetto a quanto previsto nel progetto, con conseguente perdita di performance dell'impianto.
L'attore esponeva che il C.T.U. quantificava un danno complessivo di € 6.949,54.
Secondo l'attore, dalla C.T.U. emergeva che la responsabilità di tale danno fosse imputabile al sig.
responsabile della progettazione/realizzazione dell'impianto fotovoltaico. CP_1
Parte attrice chiedeva, pertanto, la condanna del sig. al pagamento della somma quantificata dal CP_1
C.T.U. in sede di a.t.p.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le deduzioni di parte attorea, eccependo in CP_1 primo luogo l'indeterminatezza e nullità dell'atto di citazione per non aver controparte indicato il titolo a fondamento dell'azione, e in secondo luogo l'inammissibilità della domanda per assenza di responsabilità per quanto ascrittogli.
Esponeva che l'incarico ricevuto si limitava a quello di redigere un progetto per l'installazione dell'impianto, alla cura delle pratiche relative alla connessione e all'allacciamento dello stesso alla rete elettrica, alla richiesta di registrazione presso il portale del GSE e all'ammissione alle tariffe incentivanti.
A detta del convenuto, l'incarico non comprendeva né il controllo sulla realizzazione dell'impianto né
l'espletamento delle pratiche volte all'ottenimento degli incentivi statali.
Riferiva che la posa dell'impianto era stata originariamente prevista in una posizione diversa da quella in cui veniva infine installato.
4 Tuttavia, l'opzione iniziale veniva scartata dall'attore per esigenze di contenimento dei costi, poiché avrebbe comportato spese più elevate dovute alla costruzione di un sistema perimetrale di sicurezza.
Aggiungeva che l'installazione del trasformatore era stata voluta dallo stesso . Pt_1
Ad ogni modo contestava le deduzioni del TU in sede di a.t.p., rivendicando, diversamente, l'utilità tecnica del dispositivo, osservando, peraltro, che nonostante fosse stata prospettata in passato la possibilità di rimuovere il trasformatore il sig. avesse comunque preferito mantenerlo. Pt_1
Riferiva, inoltre, che l'installazione subiva un'ulteriore modifica (peggiorativa) a causa del fatto che il sig.
aveva acquistato autonomamente del materiale diverso rispetto a quello indicato. Pt_1
L'attore veniva pertanto informato personalmente nel corso di un sopralluogo delle possibili soluzioni da adottare e dei rischi connessi dall'utilizzo del materiale impropriamente acquistato, ad esito del quale acconsentiva alla posa dei pannelli come poi effettivamente installati.
Ferme le eccezioni sollevate, con note scritte del 10/02/2023 parte convenuta offriva a controparte, a soli fini transattivi e/o conciliativi, la somma di € 4.000,00, a saldo e stralcio, il tutto a spese compensate.
La proposta non veniva accettata dall'attore.
A seguito della prima udienza, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice fissava nuova udienza all'8.2.2024 ai sensi dell'art. 127 ter, concedendo termine per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 23.2.2024 rinviava la causa all'udienza del 7.11.2024 per interrogatorio formale ed escussione testi.
Il Giudice ritenuta accoglibile la richiesta delle parti di procedere all'escussione testimoniale di un ulteriore teste per parte rinviava la causa per tale incombente al 6.2.2025.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.2.2025, vista la concorde richiesta delle parti di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la stessa accoglibile risultando la causa matura per la decisione, visto l'art. 281sexies c.p.c., il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 26.6.2025.
* * *
- Prima di affrontare la questione nel merito deve essere preliminarmente circoscritto l'ambito della domanda di parte attrice.
- L'attore ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità del sig. in relazione ai vizi e difetti CP_1 di progettazione e/o realizzazione dell'impianto fotovoltaico, domandando la somma di € 6.949,54 a titolo di risarcimento danni, “così come individuati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. RG
4603/2021 del Tribunale di Treviso”.
- Sul punto va osservato che in tale sede il TU (p. 45 relazione) escludeva la responsabilità del progettista per l'installazione dell'impianto, attribuendo la ridotta capacità produttiva dell'impianto allo stesso attore, il quale avrebbe acquistato in proprio materiali non idonei alla realizzazione del progetto iniziale,
5 costringendo l'installatore e il progettista a trovare una soluzione alternativa (meno efficiente) per la posa dell'impianto (cfr.: “Ritengo che al ricorrente debbano essere ricondotte le minori performance per ombreggiamento…”;
Ritengo che il progettista si sia trovato a gestire una situazione sulla quale non poteva aver controllo…”; “Non ritengo che possano essere addebitate lui le responsabilità suggerite dal consulente della ditta ”). Pt_1
- Il C.T.U. prospettava nei confronti del convenuto solamente una responsabilità per l'inserimento del trasformatore (“che rappresenta più costi che benefici”, p. 45), quantificando il danno subito dall'attore nella somma di € 6.949,54, per spese di acquisto del trasformatore, costi legati al consumo energetico assorbito dallo stesso, perdite di performance causate all'impianto, nonché per oneri legati alla futura rimozione del dispositivo in parola.
- Pertanto, riconducendosi testualmente nelle proprie conclusioni ai vizi e difetti di progettazione e/o realizzazione “così come individuati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo” ed avendo domandato quale risarcimento del danno la stessa cifra quantificata dal TU rispetto ai soli danni prodotti dal trasformatore, la domanda di parte attrice deve considerarsi circoscritta per relationem ai soli danni eventualmente patiti a causa della scelta di installazione del dispositivo stesso.
- Ciò consente di escludere dalla trattazione della presente causa le questioni riguardanti la responsabilità circa la scelta della posizione in cui installare l'impianto, e la relativa responsabilità per i danni sofferti dall'attore a causa del parziale ombreggiamento dell'installazione.
- Infatti, l'attore non ha avanzato alcuna diversa quantificazione nei confronti del convenuto in ordine ai danni subiti dall'inefficiente installazione dell'impianto.
- Di conseguenza, nonostante quanto rilevato dall'attore in premessa, la domanda di parte attrice deve essere considerata solo in relazione ai danni asseritamente patiti dall'installazione del trasformatore, essendo indeterminata e non quantificata nel resto.
- Pertanto, è dirimente stabilire se l'installazione dello stesso sia stata prevista dal progettista o se sia stata voluta da parte attrice (come sostenuto dal sig. . CP_1
- Sul punto va rilevato che la relazione tecnica preliminare redatta dal sig. (doc. 3 parte CP_1 convenuta) indica nel progetto iniziale dell'impianto (cfr. “schema unifilare dell'impianto”, p. 12) l'inserimento di un trasformatore di 40 kVA.
- L'impegno assunto dal sig. è giuridicamente qualificabile come contratto di prestazione d'opera CP_1 intellettuale (art. 2230), nel caso di specie per attività di progettazione dell'impianto fotovoltaico, a cui non si applica l'esclusione di responsabilità prevista dall'art. 2236, essendo tale deroga circoscritta ai casi di risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, da intendersi come caratterizzati da straordinarietà e particolare eccezionalità.
- Al contrario, il caso in esame rientra nell'ambito di progettazioni ordinarie di impianti comuni, non connotati da eccezionalità e straordinarietà.
6 - Pertanto, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale trova applicazione anche nel caso di colpa lieve.
- L'art. 1176, comma 2, c.c. dispone che la diligenza dell'adempimento deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata.
- La norma, quindi, impone al professionista un impegno superiore rispetto a quello del comune debitore, poiché si richiede una diligenza particolarmente qualificata dall'osservanza di apposite regole e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività richiesta.
- In tal caso, l'obbligazione assunta dal sig. per la sua particolarità, può essere ricondotta CP_1 all'ambito delle c.d. obbligazioni di risultato, dato che l'interesse dell'attore è rappresentato dall'aspettativa di una progettazione di un impianto efficiente.
- Pertanto, nel caso specifico, rispetto all'inefficienza prodotta dall'installazione del trasformatore all'intero impianto, il sig. potrà essere considerato esente da responsabilità solo laddove sia raggiunta la CP_1 prova che l'installazione del dispositivo sia stata espressamente richiesta dal committente.
- In assenza di tale prova, data la tecnicità della materia, la scelta di installazione del dispositivo deve essere logicamente imputata al professionista che ha elaborato il progetto.
- Va peraltro rammentato che anche in caso di scelta effettuata dal committente l'esclusione della responsabilità del convenuto potrà essere riconosciuta solo se l'installazione del dispositivo – ancorché inefficiente - risulti avere comunque qualche altro tipo di utilità, anche di natura semplicemente precauzionale o protettiva, come nel caso in esame.
- Ciò premesso, parte convenuta ha sostenuto che l'inserimento del trasformatore nel progetto sia stato, in realtà, voluto dal committente.
- Si tratta, tuttavia, di mera affermazione di parte, sfornita di alcun riscontro probatorio.
- In via presuntiva, come già detto, la responsabilità della scelta di installazione del dispositivo va ricondotta al soggetto autore del progetto.
- È presunzione generale, infatti, che nella prassi il committente si rivolga al professionista per incaricarlo a svolgere un'attività che riguardi l'uso e le conoscenze tecniche di particolari competenze di cui il primo è sprovvisto.
- Si presume, infatti, e non è diversamente provato, che il sig. non avesse alcuna conoscenza Pt_1 tecnica della materia tale da istruire con precisione il progettista sulle specifiche tecniche desiderate per la realizzazione dell'impianto.
- Il convenuto ha inoltre sostenuto di aver prospettato al sig. di eliminare il trasformatore, e tale Pt_1 circostanza ha costituito anche capitolo di prova testimoniale (sub. 32).
- Tuttavia, oltre ad essere mera affermazione di parte non confermata da alcun teste (neppure dal dipendente dello studio, sig. , cfr. sub.32 verbale del 7.2.2024) va rilevato che il convenuto ha Pt_3
7 riferito tale fatto all'agosto del 2017, quando il non era ragionevolmente a conoscenza Pt_1 dell'inutilità del dispositivo, dato che la prima relazione tecnica che ha messo in luce tale aspetto per la prima volta è stata quella del ing. redatta in epoca successiva, precisamente il 28.9.2020 (ad Persona_2 esito del sopralluogo effettuato in data 25.8.2020).
- Tanto premesso, non può escludersi che il sig. abbia ordinato personalmente i materiali Pt_1 necessari, effettuando al fornitore un ordine difforme rispetto ai materiali indicati dal progettista e dal costruttore dell'impianto.
- La circostanza è avvallata dal TU in sede di a.t.p.
- Si tratta di affermazione condivisibile per le seguenti ragioni:
a) la posa dell'impianto è stata effettuata in una posizione diversa rispetto a quella prevista dal progetto iniziale (p. 15 relazione a.t.p.);
b) il sistema di fissaggio utilizzato e l'inclinazione dei moduli fotovoltaici risultano difformi da quanto indicato nel progetto e rispetto a quanto depositato presso il GSE (p. 16);
c) tale predisposizione dei moduli è compatibile con l'utilizzo di strutture di sostegno diverse da quelle rappresentate nel progetto (p. 17);
d) l'utilizzo di tali sostegni, di ingombro maggiore, ha determinato un'occupazione maggiore del solaio, costringendo l'installatore e il progettista a optare per una diversa sistemazione dei moduli;
e) dal sopralluogo dell'impianto è stato accertato che è stato installato un trasformatore di potenza apparente di 50 kVA, anziché di 40 kVA, come previsto da progetto.
f) Il teste dipendente della ditta fornitrice dei pannelli sentito sul punto, ha CP_2 Parte_2 confermato che l'ordine del materiale, tra cui il trasformatore di 50kVA, è stato fatto di propria iniziativa da
, ed acquistato dopo essere stato valutato personalmente dallo stesso (cfr. verbale 6.2.2025, sub. Pt_1
19-20).
- La presenza di tali indici, pertanto, induce a ritenere che tra la redazione del progetto e l'installazione dell'impianto sia intervenuto un fattore sopravvenuto che ha indotto le parti a modificare i propositi iniziali.
- Tale fattore è verosimilmente riconducibile, per quanto detto, all'autonoma iniziativa del sig. , Pt_1 che ha costretto le parti a procedere diversamente.
- Al contrario, parte attrice ha negato di aver proceduto autonomamente, affermando di essersi limitata ad acquistare i materiali su indicazione del progettista.
- A riprova di ciò ha allegato uno scambio di comunicazioni e-mail tenute con lo studio (doc. 11 CP_1
“copia comunicazioni mail”).
- Tuttavia, da quanto allegato la circostanza non risulta provata, in quanto vi è solo un generico riferimento ai materiali da acquistare per il fissaggio dei moduli, ma nella comunicazione non emerge che sia stato
8 indicato al sig. di acquistare scocche porta moduli in luogo dei supporti triangolari modello REU Pt_1
420015 previsti dal progetto iniziale.
- Può dirsi pertanto verosimile che la scelta dei materiali sia stata effettuata – in difformità – dallo stesso
Parte_1
- Correttamente, dunque, nel calcolo del risarcimento del danno spettante all'attore il TU ha proceduto a scomputare dalla voce di danno legata al costo dell'apparecchiatura € 300,00, quale differenza imputabile al per aver acquistato un dispositivo più costoso di quello in realtà indicato dal convenuto. Pt_1
- Ciò premesso, l'iniziativa di nell'acquisto dei materiali non esclude la responsabilità del Pt_1 progettista per l'inserimento a progetto di un trasformatore inutile.
- Il computo del C.T.U., al quale si ritiene di aderire integralmente, ha tenuto in debito conto tutte le voci di danno riconducibili al danno emergente subito dall'attore dall'installazione del dispositivo, tra cui, correttamente anche gli oneri legati alla sua rimozione, per un totale di € 6.949,54.
- Va pertanto affermata la responsabilità da parte del sig. per l'inserimento nel progetto del CP_1 trasformatore, a causa della sua inutilità, provata dal fatto che – come evidenziato dal TU – si tratta di dispositivo non richiesto dalla normativa di settore (in particolare dall'art.
8.4.4.1. norma CEI 0-21, edizione 2012) qualora vi sia già un sistema di protezione “sensibile alla componente continua della corrente immessa in rete”; requisito soddisfatto già dall'impianto dotato di inverter idonei a limitare la componente continua.
- La normativa, infatti, prevede alternativamente (“oppure”), e non cumulativamente, l'installazione di un trasformatore o di una diversa funzione di protezione. La presenza di entrambi, come nel caso di specie, costituisce un'inutile duplicazione di costo (cfr. p. 25 TU).
- L'installazione del trasformatore di separazione galvanica ha pertanto ridotto le prestazioni dell'impianto, con danno nei confronti dell'attore per un maggior assorbimento di energia e per riduzione dell'efficienza dell'impianto.
- Sussiste pertanto responsabilità del convenuto per non aver osservato la diligenza richiesta in esecuzione del suo mandato professionale, in particolare per negligenza e/o imperizia, non avendo consultato o correttamente considerato la normativa di settore che esclude la contemporanea presenza dei dispositivi sopra citati, rendendo del tutto superflua l'installazione del trasformatore.
- Per quanto detto, si condanna il sig. a risarcire la somma di € CP_1 Parte_1
6.949,54 per i costi inutilmente affrontati da quest'ultimo a causa dell'installazione del dispositivo.
***
- Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e ss. mod. come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e delle questioni trattate – sostanzialmente sovrapponibili a quelle del giudizio per A.T.P., i cui compensi vengono del pari liquidati in questa sede -, oltre che della vicinanza allo scaglione più basso rispetto a quello di riferimento, determinato
9 in base all'importo per cui è stata accolta la domanda.
Le spese della c.t.u. svolta nell'ambito del procedimento per A.t.p. devono essere poste a carico del convenuto in misura della metà in virtù della soccombenza dello stesso e considerato che solo parte di quanto al quesito in quella sede formulato ha formato oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna del convenuto a restituire a parte attrice la metà delle spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
Infatti, le spese legali del giudizio così come quelle del procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ. ordinariamente devono seguire il criterio della soccombenza: le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. vanno liquidate nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. civ. Sez. II Ord., 27/10/2023, n. 29850).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigettata o assorbita, così provvede:
− accoglie la domanda di e condanna al pagamento nei Parte_1 CP_1 suoi confronti della somma di € 6.949,54, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
− condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in € CP_1
264,00 per anticipazioni, in € 2.600,00 per compensi, oltre il 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
− condanna a rimborsare a le spese del giudizio per CP_1 Parte_1 accertamento tecnico preventivo R.G. 4603/2021 dell'intestato Tribunale che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali 15 %, IVA e CPA come per legge;
− pone definitivamente a carico di la metà delle spese della c.t.u. espletata nel giudizio CP_1
R.G. 4603/2021 dell'intestato Tribunale, nella misura già liquidata, nonché la metà delle spese di c.t.p. sostenute da parte attrice (debitamente documentate), con condanna alla restituzione di quanto a tal fine anticipato dalla stessa.
Così deciso a Treviso, 26/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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