Articolo 214 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 213Articolo 215
Versione
12 maggio 1963
Art. 214. Le entrate dell'Istituto agronomico per la
Africa italiana accertate nell'esercizio fi-
nanziario 1943-44, per la competenza propria
dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei
conti, in .................................... L. 1.421.131,51 delle quali furono riscosse .................. " 1.386.131,51
------------------ e rimasero da riscuotere ..................... L. 35.009 -
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963