Ordinanza cautelare 28 settembre 2021
Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 15/09/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00971/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Cuva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo DE, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 27/04/2021 - Fasc. -OMISSIS-/Area1/Antimafia/White List adottata dalla FE di DE - Ufficio Territoriale del Governo in data 27/04/2021 e notificato in data 04/05/2021, con il quale è stata disposta la revoca dell'iscrizione della ditta ricorrente dalla "Whitelist post sisma" di DE recante prot. -OMISSIS- in data 18/01/2018 e contestuale adozione dell'informativa antimafia con valore interdittivo;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo DE e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.8.2021 e munito di istanza cautelare, la società -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento di data 27.4.2021 con cui la FE di DE ha disposto la revoca dell’iscrizione della società medesima dalla “ White list post sisma ” di DE con contestuale adozione dell’informativa antimafia con valore interdittivo.
Il provvedimento impugnato è sostanzialmente fondato su una interdittiva antimafia emessa dalla Questura di AN del 2.3.2021 con contestuale revoca della precedente iscrizione alla white list di AN; in tale provvedimento (fondato su un sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., sequestro confermato dal GIP il 17.2.2021) è posto in rilievo il ruolo centrale esercitato da -OMISSIS-, socio e Presidente del CdA della -OMISSIS-, in favore del sodalizio criminale ivi indicato e connesso a cosche calabresi.
Dopo un’ampia premessa in punto di fatto, la ricorrente ha lamentato, in sintesi, i seguenti vizi: “ 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 39 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nullità ai sensi dell’art. 21 – septies Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per manifesta abnormità e illogicità del provvedimento impugnato per contrasto con il giudicato amministrativo formatosi tra le parti ”; il provvedimento prefettizio sarebbe illegittimo in quanto adottato in violazione del giudicato del 2017 di annullamento di precedente interdittiva antimafia, assunto dalla FE di AN nel 2014 e sostanzialmente relativo ai medesimi fatti; “ 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per travisamento de1 presupposti di fatto. Eccesso di potere per abnormità ed illogicità in assenza dei presupposti per l'adozione dell'interdizione prefettizia antimafia. Difetto di motivazione ”; l’atto gravato sarebbe inficiato da manifesta abnormità, travisamento dei presupposti di fatto e manifesta irrazionalità; dal sequestro preventivo d’urgenza e dalla convalida del GIP del 2021, riportati nell’atto impugnato, così come dai precedenti atti investigativi non emergerebbe alcun elemento indiziario a carico di -OMISSIS-; il semplice legame di parentela o la semplice conoscenza non sarebbero sufficienti a supportare i presupposti dell’interdittiva; non vi sarebbe alcun coinvolgimento di tipo economico/imprenditoriale del -OMISSIS-; “ 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Eccesso di potere per adozione dell'informativa antimafia in assenza di uno specifico ed adeguato quadro indiziario. Eccesso di potere per manifesta abnormità e irrazionalità del provvedimento impugnato. Difetto di motivazione. Irragionevolezza ed illogicità della motivazione ”; gli elementi valorizzati dalla FE non sarebbero rivelatori o sintomatici di un rischio di condizionamento mafioso; non sarebbe dimostrato un contatto significativo dei ricorrenti con il mondo criminale; “ 4. Assenza di alcuna traccia di comunanza o di avvicinamento di interessi economici con soggetti malavitosi. Difetto di motivazione ”; l’atto gravato sarebbe illegittimo anche per la mancanza di circostanze, anche indiziarie, atte a dimostrare un collegamento effettivo o una comunanza di interessi tra la -OMISSIS-e le società esponenti del clan malavitoso.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, previa puntuale contestazione delle censure avversarie, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 28 settembre 2021, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato; il Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto il gravame proposto dalla ricorrente, confermando il rigetto della domanda cautelare.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, assunta alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025, è stato disposto un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione resistente, ordinando alla stessa di chiarire “ se il provvedimento interdittivo antimafia della FE di AN del 2.3.2021 -Fasc. -OMISSIS-/Antimafia-Area I, richiamato e posto a fondamento del provvedimento della FE di DE oggetto del presente giudizio, sia stato impugnato in sede giurisdizionale, producendo in questa sede le relative sentenze (di primo e di secondo grado) ”.
In data 7.3.2025 l’Amministrazione resistente, in adempimento alla suddetta ordinanza istruttoria, ha depositato la sentenza n. -OMISSIS- del TAR Lombardina, sede di Brescia, con cui è stato respinto il ricorso proposto da -OMISSIS-contro il provvedimento della FE di AN del 2.03.2021 di cancellazione della ricorrente dall’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a condizionamenti mafiosi (c.d. “white list”) e contestuale adozione di informativa interdittiva antimafia e la successiva sentenza n.-OMISSIS- del Consiglio di Stato che ha confermato la pronuncia di primo grado.
Alla pubblica udienza dell’11 giugno 20325, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Anche alla luce degli esiti del disposto incombente istruttorio, il Collegio ritiene di confermare quanto già sommariamente delibato in sede cautelare in ordine alla infondatezza del ricorso, potendosi prescindere dall’esame dell’eccezione in rito sollevata dalla difesa erariale.
In linea generale, va ricordato che, secondo costante e condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la c.d. interdittiva antimafia “per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, tra loro connessi, in base ai quali non sia illogico né inattendibile dedurre la sussistenza di un collegamento tra il soggetto colpito e le organizzazioni mafiose o, quantomeno, un condizionamento da parte di queste ultime. Pertanto, ai fini dell'adozione dell'interdittiva, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico discrezionale - sia deducibile il pericolo d'ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza in collegamento con gli altri” (in tal senso TAR Campania, Napoli, sez. I, 24 febbraio 2023, n. 1220 , che richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 520/2019; id., n. 2324/2022; n. 5019/2011; n. 5130/2011; n. 254/2012; n. 1240/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 4208/2012; n. 1329/2013; sez. VI, n. 4119/2013; sez. III, n.-OMISSIS-4/2013; n. 4527/2015; n. 5437/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017 ).
In tal senso, è stato invero rilevato che gli accertamenti svolti dal Prefetto afferiscono, in via prioritaria, all’attività di prevenzione volta a contrastare “ab initio” l’ingerenza della criminalità organizzata in attività imprenditoriali, ciò a prescinderne da eventuali provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria, atteso che un diverso comportamento del Prefetto verrebbe a vanificare l’efficacia del disciplina normativa applicabile, segnatamente la sussistenza o meno di “tentativi di infiltrazione mafiosa” (art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011), atteso che comprovati ed accertati comportamenti, sanzionabili ai sensi della normativa penale, costituiscono oggetto di esclusivo sindacato della competente autorità giudiziaria. Del resto, nell’ambito della prevenzione, il relativo procedimento è svincolato dall’accertamento rigoroso della prova, ben potendo lo stesso basarsi esclusivamente su indizi, nel mentre resta attribuita all’autorità giudiziaria l’esclusiva competenza sull’accertamento della responsabilità penale, di carattere personale, derivante dalla commissione di un fatto di reato (in tal senso TAR Campania, Napoli, n. 1220/2023 cit .). Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che “gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione” ( Consiglio di Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 ).
Tanto premesso in linea generale, il primo motivo di ricorso, inerente l’asserita violazione del giudicato del 2017, non può trovare accoglimento.
In disparte il rilievo (su cui si tornerà in seguito) che il provvedimento in questa sede gravato integra un atto consequenziale e sostanzialmente vincolato (in mancanza di manifeste e oggettive sopravvenienze) rispetto all’interdittiva antimafia emessa, poco più di un mese prima (il 2.3.2021), dalla FE di AN, l’avvenuto annullamento di un precedente provvedimento interdittivo (peraltro, risalente all’anno 2014) non preclude, ovviamente, all’Amministrazione di eseguire ulteriori accertamenti e di procedere all’adozione di nuovi provvedimenti sulla base di una riconsiderazione del quadro indiziario, proprio alla luce di nuovi elementi emersi o nuove e sopravvenute evidenze. Tanto è vero che, in relazione all’annullamento dell’interdittiva emessa nel 2014, lo stesso Consiglio di Stato invocato dalla parte ricorrente, nel rilevare che la revoca dell’iscrizione dalla “white list” non fosse suffragata da idonea motivazione, ha fatto salvo “ l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti ove nuovi accertamenti degli organi territoriali di polizia conducano la FE (…) a non inserire l’impresa appellata nella propria white list ” (Consiglio di Stato, n. 5129/2017), nuovi accertamenti che sono stati effettivamente posti in essere e che hanno permesso di raccogliere nuovi e ulteriori elementi idonei a supportare l’adozione dei provvedimenti oggi contestati dalla società ricorrente.
Il primo motivo va, dunque, respinto.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che attengono al merito della questione e che, per quanto formalmente distinti, possono essere scrutinati unitamente essendo all’evidenza connessi sotto il profilo logico-giuridico, risultano destituiti di fondamento.
Come detto, il provvedimento in questa sede impugnato trova sostanziale fondamento nel precedente provvedimento, di data 2.3.2021, della FE di AN di cancellazione della società ricorrente dalla “white list”, con contestuale adozione dell’informazione antimafia con valore interdittivo. Più nello specifico, l’impugnato provvedimento della FE di DE, relativo alla revoca dell’iscrizione dalla “White list post sisma”, ha riproposto, letteralmente, gli stessi elementi, evidenze, accertamenti che la FE di AN ha posto a base del proprio provvedimento interdittivo antimafia. Dunque, i due provvedimenti sono legati da un rapporto di presupposizione, nell’ambito del quale quello assunto dalla FE di AN assume la valenza di presupposto, per quanto autonomo, rispetto a quello adottato dalla FE di DE (e in questa sede impugnato). Tanto è vero che ove il provvedimento impugnato in questa sede dovesse essere ritenuto illegittimo e, quindi, annullato, si verificherebbe l’irragionevole conseguenza che la società ricorrente sarebbe nuovamente iscritta nella “White list post sisma” di DE, pur rimanendo confermata l’interdittiva della FE di AN che, come noto, riveste un’efficacia preclusiva di valenza generale su tutto il territorio nazionale.
Le conclusioni a cui è giunto il Prefetto di AN sono state, dunque, recepite “ per relationem ” dalla FE di DE, che le ha valutate coerenti e documentalmente supportate, oltre che compatibili con il complessivo quadro indiziario. Né la FE di DE ha rilevato, nello stretto lasso temporale intercorso tra i due provvedimenti (2.3.2021 quello di AN, 27.4.2021 quello di DE), elementi nuovi o diversi, idonei a mutare il quadro complessivo di riferimento.
Tanto chiarito e passando all’esame più strettamente di merito dei presupposti a supporto del provvedimento gravato, deve rilevarsi che gli stessi hanno già superato il vaglio giurisdizionale in quanto l’interdittiva adottata dalla FE di AN (e posta a base di quella qui impugnata) è stata ritenuta legittima sia dal TAR Lombardia –Brescia sia, in sede di appello, dal Consiglio di Stato con sentenza n.-OMISSIS-, depositata in giudizio dalla difesa erariale in adempimento dell’incombente istruttorio disposto da questo Tribunale.
In particolare, per quanto in questa sede rileva, il Consiglio di Stato, dopo aver puntualmente ripercorso le articolate motivazioni poste a base del provvedimento interdittivo di AN (pedissequamente trascritte nel provvedimento assunto dalla FE di DE), ha tra l’altro osservato che “ risulta evidente dalla semplice lettura degli atti che il Prefetto ha fondato il nuovo esercizio della funzione sulle rilevanti sopravvenienze del 2021, ha tenuto debitamente e compiutamente conto delle pregresse vicende amministrative che avevano riguardato l’impresa deducente e, lungi dal riproporle acriticamente, come ipotizzato nelle censure di parte appellante, le ha correttamente riconsiderate inserendole nel nuovo, più ampio contesto d’indagine (<le vicende evidenziate nei più volte richiamati Provvedimenti dell’A.G. aggiungono numerosi, ulteriori tasselli rispetto agli elementi informativi sui quali si era fondato il precedente provvedimento prefettizio>) , fornendo una ricostruzione complessiva della posizione dell’amministratore della società ricorrente rispetto a quegli ambienti malavitosi dai quali proveniva il pericolo concreto e attuale di condizionamento. Con l’ulteriore chiarificazione che gli episodi e le vicende precedenti, già esaminati in passato, non cessano di avere una loro rilevanza e di poter esprimere un loro significato sol perché già giudicati insufficienti in precedenza, poiché, come tipicamente avviene nelle dinamiche evolutive della criminalità organizzata nella sua progressiva penetrazione nel tessuto economico e sociale preso di mira, ben può accadere, come è avvenuto nella fattispecie, che quei medesimi episodi già emersi in passato, collegati a successive e ulteriori vicende e/o collocati nel contesto di un più ampio quadro investigativo, possano assumere una valenza nuova e assumere un significato maggiore e diverso, perciò idoneo a sorreggere un giudizio disegno opposto rispetto a quello emerso in precedenza ”. Tali ultime argomentazioni, pienamente condivisibili e dalle quali non vi è evidentemente ragione per discostarsi, confermano, sotto un ulteriore e autonomo profilo, l’infondatezza delle censure di parte ricorrente secondo la quale i presupposti su cui si fonda l’interdittiva qui impugnata sarebbero gli stessi di quella annullata nel 2017.
Ancora con riferimento ai presupposti per l’adozione dell’interdittiva, il Consiglio di Stato ha, altresì, evidenziato che “ la motivazione del provvedimento prefettizio dimostra in modo evidente i rilevanti episodi espressivi di una oggettiva contiguità del presidente del consiglio di amministrazione e socio della società istante rispetto ai sopra indicati ambienti malavitosi, ciò che è in sé sufficiente a inverare quei presupposti di esposizione, di permeabilità e dunque di pericolo di condizionamento delle attività d’impresa rispetto agli interessi illeciti della criminalità organizzata, senza che occorra la dimostrazione di singoli, specifici fatti (ad es., appalti, commesse pubbliche, rilascio di atti ) ”, aggiungendo che “ nel caso in esame (…) concorrono, a sostegno della razionalità delle conclusioni ostative cui è pervenuta l’Autorità prefettizia, i plurimi elementi indiziari e sintomatici, sopra in sintesi ripercorsi (ma analiticamente esposti e valutati nel provvedimento impugnato), (…) tutti convergenti in modo non illogico nella direzione di far ritenere che la ritenuta contiguità del sig. -OMISSIS- con cosche di ‘ndrangheta localmente attive rendesse <più probabile che non> la permeabilità della società alle medesime organizzazioni malavitose, considerato il ruolo decisivo nella conduzione aziendale rivestito dal predetto -OMISSIS-(al momento della emissione dell’informativa interdittiva antimafia presidente del consiglio di amministrazione della società ricorrente e titolare di un terzo della quota del capitale sociale, suddiviso in parti uguali con i fratelli) ”.
In definitiva, l’informativa con valore interdittivo assunta dalla FE di AN ha superato, con riferimento agli elementi posti a base della sua adozione, il vaglio di legittimità del giudice amministrativo, con la conseguenza che anche il provvedimento in questa sede gravato –che replica pedissequamente quello adottato dalla FE di AN, non essendo, medio tempore , intervenuti nuovi elementi o sopravvenienze, come sopra già chiarito – risulta adeguatamente motivato e fondato su idonei presupposti, che integrano i requisiti richiesti dalla disciplina di settore, sopra sinteticamente delineata, per l’adozione della c.d. “interdittiva antimafia”. Sotto tale ultimo profilo, invero, il Collegio non vede ragioni per discostarsi da quanto autorevolmente evidenziato dal giudice d’appello nella ricordata pronuncia n.-OMISSIS-.
Pertanto, le plurime censure articolate in ricorso, inerenti i presupposti del provvedimento impugnato e gli elementi indiziari in esso valorizzati dalla FE, si dimostrano del tutto infondate.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00); oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutti gli altri soggetti e gli atti citati.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mara Bertagnolli, Presidente FF
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Mara Bertagnolli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.