Articolo 10 della Legge 21 agosto 1949, n. 730
Articolo 9
Versione
21 ottobre 1949
Art. 10.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 aprile 1949.

Entrata in vigore il 21 ottobre 1949