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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/02/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 21 febbraio 2025
Nella causa per opposizione all'esecuzione promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. R. Marzo come da Parte_1
mandato in atti contro
– – Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
– – , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Giurgola come da mandato in atti
[...]
nonchè
– Controparte_7 Controparte_8
nonchè
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_9
difesa dall'Avv. F. Fanigliuolo nonchè
CP_10
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 30.04.2024, regolarmente notificato, il sig. Parte_1
ha provveduto alla riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione
[...]
RGE 1062/2023 R.G.E.M. giusta ordinanza del 15-01-2024, comunicata dalla competente Cancelleria a mezzo p.e.c. in data 16-01-2024, con la quale il GE rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed assegnava gg. 30 per l'introduzione della fase di merito.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.07.2024, si costituivano in giudizio i sigg.ri , , Controparte_1 Controparte_8 Controparte_5 CP_3
, e per contestare le avverse deduzioni ed
[...] Controparte_4 Controparte_2
eccezione e chiedere il rigetto della proposta opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.09.2024, si costituiva in giudizio per contestare le avverse deduzioni ed eccezione e chiedere il rigetto della CP_9
proposta opposizione.
Preliminarmente occorre decidere in ordine alla eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dai sigg.ri . CP_1
L'eccezione è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Il Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., all'esito dell'udienza camerale, nella quale viene delibata la istanza di sospensione del processo esecutivo, fissa un termine perentorio per la introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito.
Il termine per introdurre il giudizio di merito è definito espressamente dalla legge come perentorio, e decorre nonostante la concessione della ordinanza di sospensione o in caso di diniego della sospensione ed anche in pendenza del reclamo.
Deve, pertanto, essere condiviso il principio statuito dalla giurisprudenza di
2 legittimità, e condiviso dalla dottrina, secondo cui “in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al giudice dell'esecuzione, all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuta a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo”. ( in tal senso Cass. 5 maggio 2016, n. 8957
e Corte di appello di Catanzaro n1368/22, Tribunale di Marsala Tribunale di Marsala,
11 luglio 2023 – Giudice Monica D'Angelo).
Tornando al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che il giudizio di merito della opposizione all'esecuzione è stato introdotto tardivamente ovvero oltre il termine perentorio di gg 30 assegnato dal GE con la ordinanza del 16.01.2024.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia
Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la inammissibilità della opposizione promossa dal sig. Parte_1
;
[...]
2) Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
di , , Controparte_1 Controparte_6 Controparte_4 CP_5
, , che si liquidano in complessive
[...] Controparte_3 Controparte_2
€ 3200,00 (visto l'art 4 comma 2 DM 55/14), di cui € 3.200,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
nonché a favore di in persona del suo legale rappresentante pro CP_9
3 tempore, che si liquidano in complessive € 1.700,00, di cui € 1700,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge
.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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