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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/11/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Alessandra Piliego - Presidente
2) Dott. Oronzo Putignano - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 08.4.2025 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 1124/2024 R.G. promosso da nato a [...] l'[...] e residente in [...]
n. 17, Cod.Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Piero Bottalico C.F._1
(Cod.Fisc. ) e dall'Avv. Giuseppina Bruno (Cod.Fisc. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Valenzano alla via Bari n. 351, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma III, allegato alla Comparsa di costituzione di nuovo difensore in appello;
contro
nata a [...] il [...] e residente in Valenzano (BA) alla Controparte_1 via Marie Curie n. 66, Cod.Fisc. , rappresentata e difesa nel giudizio di primo C.F._4 grado dall'Avv Francesco Albanese ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Bari alla via
Putignani n. 185, in virtù di procura ad litem allegata alla Comparsa di costituzione e risposta in appello;
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza dell'08.4.2025 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con sentenza definitiva n. 639/2024 emessa l'08.02.2024 nel procedimento di scioglimento del matrimonio rubricato al n. 10411/2018 R.G. ad istanza di il Tribunale Controparte_1
1 di Bari, Sezione Prima Civile “...1. revoca a far data dal mese di febbraio 2023 l'assegno di mantenimento provvisoriamente posto a carico del convenuto;
2. revoca a far data dal mese di novembre 2021 il contributo paterno in favore del figlio;
3. compensa integralmente tra le Per_1 parti le spese processuali”.
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Bitonto il 29.11.1982, dalla cui unione sono nati i figli (il 14.6.1983), Per_2
(il 06.11.1990) e (il 15.7.1999) ma sono addivenuti a separazione consensuale Per_3 Per_1 omologata dal Tribunale di Bari con decreto del 21.11.2017, depositato il 05.12.2017, le cui condizioni hanno previsto l'obbligo mensile a carico del marito di corrispondere Euro 1.800,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre e di corrispondere direttamente ad , ancora studente Per_1 economicamente non autosufficiente, il contributo di Euro 500,00. Maturate le condizioni di legge, con ricorso depositato il 13.7.2018 la si è rivolta al Tribunale di Bari per la Controparte_1 declaratoria di scioglimento del matrimonio e, rappresentando la invariata situazione economica dei coniugi, ha chiesto la conferma dei provvedimenti adottati in sede separativa.
1.2 In quella sede il sig. si è costituito non opponendosi alla pronuncia sullo status, Parte_1 ma ha chiesto la revoca sia del mantenimento in favore della che del figlio CP_1 Per_1 ormai da tempo economicamente autosufficiente. All'udienza dell'08.11.2018, il Presidente ha confermato i provvedimenti adottati in sede separativa non essendo intervenuti mutamenti nella condizione economica dei coniugi. In ossequio all'invito presidenziale, e per quanto qui rileva, la ha formulato proposta conciliativa del 16.12.2019 con la quale ha prospettato di CP_1 rinunciare all'assegno divorzile qualora l' avesse restituito il terreno su cui insiste Pt_1
l'autolavaggio gestito dalla AR Self Service di VI AR & C. sas, concessogli in comodato d'uso e sito in Bari alla via Fanelli n. 222. Nel prosieguo, è stata emessa sentenza parziale sullo status in data 27.02.2019 ed espletata attività istruttoria attraverso l'interrogatorio formale delle parti;
all'esito il Tribunale ha reso la sentenza in epigrafe. Va precisato, altresì, che l' ha Pt_1 promosso sub procedimento per la revoca o, in subordine, per la sostanziale modifica dell'assegno di mantenimento adducendo asserite nuove circostanze modificative della propria condizione economica, rigettato dal Tribunale con ordinanza del 24.5.2023.
2.1 L ha proposto il presente gravame chiedendo alla Corte di “...- Revocare l'assegno Parte_1 di divorzio in favore della sig.ra con decorrenza dalla data della domanda formulata CP_1 dal sig. nel giudizio di primo grado, ossia dal mese di dicembre 2018, e per l'effetto Pt_1 condannare la alla ripetizione di quanto nelle more percepito sino al febbraio 2023 ed CP_1 all'esito dei giudizi esecutivi avviati in danno di pari ad € 67.984,77; - revocare il Pt_1 contributo al mantenimento in favore del figlio con decorrenza dalla data della domanda Per_1 formulata nel giudizio di primo grado, ossia dal mese di dicembre 2018 oppure, in via subordinata, quantomeno a far data dal gennaio 2020, data della formale assunzione;
- condannare in ogni caso la sig.ra al pagamento di spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio, oltre CP_1
2 accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
2.2 Con il primo motivo ha censurato l'errata valutazione dei fatti di causa da parte del Tribunale che ha revocato l'assegno provvisorio divorzile sull'erroneo presupposto che esso avesse Pt_1 accettato la proposta transattiva formulata dalla coniuge già il 16.12.2019 e ribadita all'udienza del
16.3.2023. Nello specifico, in quest'ultima udienza la ha dato atto dell'avvenuto CP_1 rilascio (a seguito di esecuzione forzata) del terreno di sua proprietà sul quale insiste l'autolavaggio e, di conseguenza, del verificarsi delle condizioni indicate nella sua proposta conciliativa, sicché ha dichiarato la disponibilità a consensualizzare la separazione alle condizioni ivi indicate, senza oneri economici a carico del resistente a decorre dal mese di febbraio 2023. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella detta udienza i difensori dell hanno chiesto un brevissimo Pt_1 rinvio al fine di valutare la predetta dichiarazione, pur precisando che la composizione della lite avrebbe dovuto riguardare anche la posizione del figlio già da tempo economicamente Per_1 indipendente;
e, pertanto, la proposta della è da considerarsi rifiutata, come evincibile CP_1 dalla circostanza che gli stessi difensori all'udienza successiva del 20.4.2023 hanno insistito per l'accoglimento delle proprie istanze. In sostanza, secondo l' non è intervenuto alcun accordo Pt_1 transattivo tra le parti in corso di causa né vi è stata “sostanziale accettazione” della proposta conciliativa formulata dalla CP_1
2.3 Con il secondo motivo l ha censurato la carenza e/o illogicità della motivazione in Pt_1
ordine alla decorrenza della revoca del contributo al mantenimento di non già a far data dalla Per_1 domanda bensì a far tempo dal mese di novembre 2021, ovverosia da quando la in sede CP_1 di interrogatorio formale ha riconosciuto che il giovane, ancorché residente presso di lei, lavorava nell'autolavaggio del marito e percepiva reddito autonomo. Ad avviso dell'appellante, la circostanza de qua emersa all'udienza del 18.11.2021 si riferisce, in realtà, ad un arco temporale antecedente e riconducibile all'epoca in cui ha avuto inizio il giudizio di primo grado, atteso che dal Per_1 raggiungimento della maggiore età ha collaborato con i fratelli e nella gestione Per_2 Per_3 dell'impresa di questi ultimi ricevendone un corrispettivo in denaro, mentre a partire dal 11.01.2020 è stato assunto con contratto di lavoro subordinato.
3.1.1 Costituendosi in giudizio la sig.ra ha chiesto il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata;
con vittoria delle spese di lite. A suo avviso, il Tribunale ha correttamente valutato le vicende processuali, esaminando tutte le circostanze oggetto di discussione in sede di contraddittorio nonché considerando il comportamento processuale delle parti. Sul presupposto di fatto dalla “sostanziale accettazione” della proposta conciliativa formulata dalla il CP_1 primo giudice ha disposto la revoca dell'assegno muliebre a far tempo dal mese di febbraio 2023 allorquando, ottenuto il rilascio forzoso dell'immobile sito in Bari alla via Fanelli n. 222, si sono verificate le condizioni di cui alla detta proposta. Ha comunque rilevato l'infondatezza delle domande, peraltro nuove, formulate dall'appellante nel presente grado di giudizio per le motivazioni già illustrate in prime cure e per la sussistenza del suo diritto a percepire l'assegno divorzile.
3 3.1.2 In proposito, la ha ribadito di aver richiesto con il ricorso introduttivo la CP_1 conferma delle statuizioni economiche concordate, pochi mesi prima, con la convenzione di separazione a cagione della invariata condizione economico-patrimoniale di entrambi i coniugi e della sussistenza del suo diritto a percepire l'assegno provvisorio divorzile in virtù del principio della solidarietà post-coniugale e in presenza degli indicatori che soddisfano sia il criterio assistenziale
(condizioni e reddito dei coniugi) che quello compensativo (legato al contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune) dell'emolumento. Con riguardo a tale ultimo aspetto, la ha riportato l'excursus CP_1 delle vicende economiche e patrimoniali che hanno riguardato i coniugi, risalenti sia ad epoca antecedente la separazione che successiva;
inoltre, ha elencato i numerosi procedimenti giudiziari promossi dall nei suoi confronti e in danno dei figli che nel tempo hanno sostenuto la Parte_1 genitrice. Per contro, negli scritti successivi l'appellante ha assunto analoga iniziativa fornendo una rappresentazione degli eventi alquanto difforme.
3.2 Circa secondo motivo di gravame, la ha precisato che a far tempo dalla CP_1 sottoscrizione della convenzione di separazione l' non ha versato alcunché in favore del Parte_1 figlio né questi ha mai richiesto l'adempimento, così rinunciando di fatto al proprio diritto di Per_1 credito e al mantenimento, sicchè la doglianza dell'appellante risulterebbe pleonastica e finalizzata a costringere la ex moglie a difendersi in sede giudiziaria. A suo avviso, il primo giudice ha fatto buon governo dei principi regolatori della materia disponendo la revoca del contributo al mantenimento di a far data dal mese di novembre 2021, allorquando la ha espressamente Per_1 CP_1 riconosciuto che il giovane, ancorché residente presso di lei, lavorava presso l'autolavaggio del marito e percepiva reddito autonomo;
di ciò ha fornito motivazione all'esito del vaglio di tutte le risultanze processuali, indicando gli elementi sui quali ha fondato il suo convincimento, l'iter seguito nella loro valutazione e nelle conclusioni ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Infine, ha aggiunto che l'appellante, a prescindere dalla dedotta assunzione, non ha dimostrato di aver effettivamente corrisposto la retribuzione mensile in favore di con pagamenti tracciabili e di averlo reso economicamente Per_1 autosufficiente sin dal mese di gennaio 2020.
4.1 La trattazione nel merito si è svolta in prima comparizione nella camera di consiglio del
24.10.2024 cui ha fatto seguito l'udienza dell'08.4.2025 celebrata con modalità “cartolare” a mezzo il deposito di Note di trattazione scritta con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il
Collegio ha riservato la decisione previa concessione dei termini per deposito di scritti conclusionali e repliche.
4.2 Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha formulato parere di accoglimento del ricorso.
5.1 Nel merito, il primo motivo di appello risulta infondato. A parere della Corte, il primo giudice correttamente ha valutato le emergenze istrut torie e ha applicato la normativa in materia, anche alla luce dei consolidati principi di legittimità. E' noto che l'assegno divorzile è disciplinato dall'art. 5
4 della L. 898/1970 secondo cui il Tribunale, nel pronunciare la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno di esse alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della solidarietà post-coniugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Di recente, l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza SS.UU. n. 18287/2018 ha valorizzato la funzione compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto, il Tribunale chiamato ad adottare la decisione sul punto, è tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà e auto-responsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici conseguenti allo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà il diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il
Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che abbiano comportato la modifica delle determinazioni ivi assunte (Corte di Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
Ebbene, nella fattispecie in esame all'udienza dell'08.11.2018 il Presidente ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando le statuizioni della separazione consensuale omologate in data
21.11.2017 dando atto che medio tempore la condizione economico-patrimoniale non aveva subito modifiche: non consta che l ha proposto specifico reclamo alla Corte di Appello Parte_1 avverso l'ordinanza presidenziale per sostenere, nello specifico, la mancanza ab origine dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno provvisorio divorzile. Da tanto deriva l'infondatezza del rilievo qui sollevato dall'appellante atteso che lo stesso circa un anno prima aveva Parte_1 scientemente e liberamente concordato con la coniuge i patti della separazione consensuale, tra cui il mantenimento muliebre: conseguentemente, la revoca del mantenimento non può farsi decorrere dalla domanda bensì dalla sostanziale rinuncia da parte della Infatti, la successiva fase di CP_1 merito ha portato a evidenza la sola dichiarazione resa dall'interessata in sede di interpello formale,
5 che rappresenta l'elemento dirimente delle questioni che qui rilevano ed è stata opportunamente valorizzata del primo giudice: l'avvenuto rilascio forzoso del terreno con il sovrastante impianto di autolavaggio ha determinato la condizione perchè potesse concretizzarsi la proposta conciliativa formulata dalla in data 16.12.2019 (e riproposta all'udienza del 16.3.2023) così CP_1 fornendo al Tribunale gli elementi idonei a decidere la revoca del mantenimento sia muliebre che in favore di . La Corte condivide, in proposito, la prognosi di “sostanziale accettazione” che il Per_1 primo giudice ha attribuito all il quale si era espresso nel senso che l'eventuale adesione Pt_1 sarebbe stata possibile a condizione che venisse definita anche la questione relativa al mantenimento del figlio : ebbene, ciò è avvenuto con il riconoscimento materno della raggiunta autonomia Per_1 economica del giovane.
5.2.1 Riguardo l'aspetto economico relativo al figlio , l'art. 30 della Costituzione sancisce il Per_1 dovere genitoriale di mantenere, istruire ed educare i figli minorenni e anche maggiorenni non economicamente autosufficienti, anche se nati fuori dal matrimonio ed indipendentemente dell'effettuato, o meno, riconoscimento. Inoltre, l'art. 147 Cod.Civ. impone ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis Cod.Civ. che contempla espressamente il diritto in tal senso dei figli. Questo diritto/dovere persiste inalterato alla fine della relazione sentimentale tra i genitori, nonché successivamente alla loro separazione e per un periodo di tempo indeterminato sino a che i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e non viene meno con il raggiungimento della maggiore età e con il compimento degli studi universitari. Il dovere de quo impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.Civ. Sez. I, 22.3.2005 n. 6197; Cass.Civ., Sez. I,
24.02.2006 n. 4203). La corretta determinazione del concorso di ciascun genitore negli oneri finanziari è parametrata, secondo il disposto dell'art. 148 Cod.Civ., non solo dalle rispettive sostanze ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali, oltre che delle risorse economiche individuali.
5.2.2 Anche per tale questione occorre prendere le mosse dalla convenzione di separazione omologata dal Tribunale con decreto del 21.11.2017, depositato il 05.12.2017, con la quale i coniugi hanno concordato che il padre versasse mensilmente la somma di Euro 500,00 direttamente al figlio a titolo di contribuzione al mantenimento. Orbene, riguardo la decorrenza della revoca la giurisprudenza di merito ha affermato che “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché
6 rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione” (Tribunale di La Spezia, sentenza 20.7.2023; conforme Corte di Appello di Torino, sentenza 06.12.2024). Nel caso di specie, l' ha sostenuto che il figlio Parte_1
gode di autosufficienza economica già da molto tempo avendo lavorato sin dalla maggiore Per_1 età presso l'autolavaggio dei fratelli e, successivamente, essendo stato assunto presso la società amministrata dal genitore a far data dal marzo 2020; mentre la che aveva richiesto con CP_1 il ricorso introduttivo la conferma del mantenimento in favore del figlio, in sede di interpello formale ha dichiarato che il figlio svolge attività lavorativa e percepisce reddito. Dunque, non vi è più contestazione sulla debenza sicchè correttamente il primo giudice ha disposto la revoca del mantenimento, bensì sulla decorrenza. Orbene, al di là delle prospettazioni temporali paterne, in atti non si rinviene documentazione relativa alla assunzione lavorativa del giovane bensì il prospetto di busta paga del mese di agosto 2021 e, comunque, non vi è luogo a disporre la decorrenza della revoca de qua in epoca antecedente la domanda giudiziale in tal senso proposta da Controparte_2 nell'atto di costituzione in prime cure.
6.1 Alla luce di quanto sopra, l'appello proposto da merita accoglimento in parte qua Parte_1 relativamente alla decorrenza della revoca del mantenimento a favore del figlio . Per_1
6.2 In considerazione del complessivo esito della lite e del parziale accoglimento del gravame, la
Corte dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
7. Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità 228/12).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1) accoglie per quanto di ragione il gravame proposto da e per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della sentenza appella, revoca a far data dalla domanda il contributo paterno in favore del figlio
; 2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente tra le parti le Per_1 spese di lite del presente grado;
4) dà atto della non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
25.9.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Alessandra Piliego
7
8
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Alessandra Piliego - Presidente
2) Dott. Oronzo Putignano - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 08.4.2025 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 1124/2024 R.G. promosso da nato a [...] l'[...] e residente in [...]
n. 17, Cod.Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Piero Bottalico C.F._1
(Cod.Fisc. ) e dall'Avv. Giuseppina Bruno (Cod.Fisc. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Valenzano alla via Bari n. 351, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma III, allegato alla Comparsa di costituzione di nuovo difensore in appello;
contro
nata a [...] il [...] e residente in Valenzano (BA) alla Controparte_1 via Marie Curie n. 66, Cod.Fisc. , rappresentata e difesa nel giudizio di primo C.F._4 grado dall'Avv Francesco Albanese ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Bari alla via
Putignani n. 185, in virtù di procura ad litem allegata alla Comparsa di costituzione e risposta in appello;
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza dell'08.4.2025 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con sentenza definitiva n. 639/2024 emessa l'08.02.2024 nel procedimento di scioglimento del matrimonio rubricato al n. 10411/2018 R.G. ad istanza di il Tribunale Controparte_1
1 di Bari, Sezione Prima Civile “...1. revoca a far data dal mese di febbraio 2023 l'assegno di mantenimento provvisoriamente posto a carico del convenuto;
2. revoca a far data dal mese di novembre 2021 il contributo paterno in favore del figlio;
3. compensa integralmente tra le Per_1 parti le spese processuali”.
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Bitonto il 29.11.1982, dalla cui unione sono nati i figli (il 14.6.1983), Per_2
(il 06.11.1990) e (il 15.7.1999) ma sono addivenuti a separazione consensuale Per_3 Per_1 omologata dal Tribunale di Bari con decreto del 21.11.2017, depositato il 05.12.2017, le cui condizioni hanno previsto l'obbligo mensile a carico del marito di corrispondere Euro 1.800,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre e di corrispondere direttamente ad , ancora studente Per_1 economicamente non autosufficiente, il contributo di Euro 500,00. Maturate le condizioni di legge, con ricorso depositato il 13.7.2018 la si è rivolta al Tribunale di Bari per la Controparte_1 declaratoria di scioglimento del matrimonio e, rappresentando la invariata situazione economica dei coniugi, ha chiesto la conferma dei provvedimenti adottati in sede separativa.
1.2 In quella sede il sig. si è costituito non opponendosi alla pronuncia sullo status, Parte_1 ma ha chiesto la revoca sia del mantenimento in favore della che del figlio CP_1 Per_1 ormai da tempo economicamente autosufficiente. All'udienza dell'08.11.2018, il Presidente ha confermato i provvedimenti adottati in sede separativa non essendo intervenuti mutamenti nella condizione economica dei coniugi. In ossequio all'invito presidenziale, e per quanto qui rileva, la ha formulato proposta conciliativa del 16.12.2019 con la quale ha prospettato di CP_1 rinunciare all'assegno divorzile qualora l' avesse restituito il terreno su cui insiste Pt_1
l'autolavaggio gestito dalla AR Self Service di VI AR & C. sas, concessogli in comodato d'uso e sito in Bari alla via Fanelli n. 222. Nel prosieguo, è stata emessa sentenza parziale sullo status in data 27.02.2019 ed espletata attività istruttoria attraverso l'interrogatorio formale delle parti;
all'esito il Tribunale ha reso la sentenza in epigrafe. Va precisato, altresì, che l' ha Pt_1 promosso sub procedimento per la revoca o, in subordine, per la sostanziale modifica dell'assegno di mantenimento adducendo asserite nuove circostanze modificative della propria condizione economica, rigettato dal Tribunale con ordinanza del 24.5.2023.
2.1 L ha proposto il presente gravame chiedendo alla Corte di “...- Revocare l'assegno Parte_1 di divorzio in favore della sig.ra con decorrenza dalla data della domanda formulata CP_1 dal sig. nel giudizio di primo grado, ossia dal mese di dicembre 2018, e per l'effetto Pt_1 condannare la alla ripetizione di quanto nelle more percepito sino al febbraio 2023 ed CP_1 all'esito dei giudizi esecutivi avviati in danno di pari ad € 67.984,77; - revocare il Pt_1 contributo al mantenimento in favore del figlio con decorrenza dalla data della domanda Per_1 formulata nel giudizio di primo grado, ossia dal mese di dicembre 2018 oppure, in via subordinata, quantomeno a far data dal gennaio 2020, data della formale assunzione;
- condannare in ogni caso la sig.ra al pagamento di spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio, oltre CP_1
2 accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
2.2 Con il primo motivo ha censurato l'errata valutazione dei fatti di causa da parte del Tribunale che ha revocato l'assegno provvisorio divorzile sull'erroneo presupposto che esso avesse Pt_1 accettato la proposta transattiva formulata dalla coniuge già il 16.12.2019 e ribadita all'udienza del
16.3.2023. Nello specifico, in quest'ultima udienza la ha dato atto dell'avvenuto CP_1 rilascio (a seguito di esecuzione forzata) del terreno di sua proprietà sul quale insiste l'autolavaggio e, di conseguenza, del verificarsi delle condizioni indicate nella sua proposta conciliativa, sicché ha dichiarato la disponibilità a consensualizzare la separazione alle condizioni ivi indicate, senza oneri economici a carico del resistente a decorre dal mese di febbraio 2023. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella detta udienza i difensori dell hanno chiesto un brevissimo Pt_1 rinvio al fine di valutare la predetta dichiarazione, pur precisando che la composizione della lite avrebbe dovuto riguardare anche la posizione del figlio già da tempo economicamente Per_1 indipendente;
e, pertanto, la proposta della è da considerarsi rifiutata, come evincibile CP_1 dalla circostanza che gli stessi difensori all'udienza successiva del 20.4.2023 hanno insistito per l'accoglimento delle proprie istanze. In sostanza, secondo l' non è intervenuto alcun accordo Pt_1 transattivo tra le parti in corso di causa né vi è stata “sostanziale accettazione” della proposta conciliativa formulata dalla CP_1
2.3 Con il secondo motivo l ha censurato la carenza e/o illogicità della motivazione in Pt_1
ordine alla decorrenza della revoca del contributo al mantenimento di non già a far data dalla Per_1 domanda bensì a far tempo dal mese di novembre 2021, ovverosia da quando la in sede CP_1 di interrogatorio formale ha riconosciuto che il giovane, ancorché residente presso di lei, lavorava nell'autolavaggio del marito e percepiva reddito autonomo. Ad avviso dell'appellante, la circostanza de qua emersa all'udienza del 18.11.2021 si riferisce, in realtà, ad un arco temporale antecedente e riconducibile all'epoca in cui ha avuto inizio il giudizio di primo grado, atteso che dal Per_1 raggiungimento della maggiore età ha collaborato con i fratelli e nella gestione Per_2 Per_3 dell'impresa di questi ultimi ricevendone un corrispettivo in denaro, mentre a partire dal 11.01.2020 è stato assunto con contratto di lavoro subordinato.
3.1.1 Costituendosi in giudizio la sig.ra ha chiesto il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata;
con vittoria delle spese di lite. A suo avviso, il Tribunale ha correttamente valutato le vicende processuali, esaminando tutte le circostanze oggetto di discussione in sede di contraddittorio nonché considerando il comportamento processuale delle parti. Sul presupposto di fatto dalla “sostanziale accettazione” della proposta conciliativa formulata dalla il CP_1 primo giudice ha disposto la revoca dell'assegno muliebre a far tempo dal mese di febbraio 2023 allorquando, ottenuto il rilascio forzoso dell'immobile sito in Bari alla via Fanelli n. 222, si sono verificate le condizioni di cui alla detta proposta. Ha comunque rilevato l'infondatezza delle domande, peraltro nuove, formulate dall'appellante nel presente grado di giudizio per le motivazioni già illustrate in prime cure e per la sussistenza del suo diritto a percepire l'assegno divorzile.
3 3.1.2 In proposito, la ha ribadito di aver richiesto con il ricorso introduttivo la CP_1 conferma delle statuizioni economiche concordate, pochi mesi prima, con la convenzione di separazione a cagione della invariata condizione economico-patrimoniale di entrambi i coniugi e della sussistenza del suo diritto a percepire l'assegno provvisorio divorzile in virtù del principio della solidarietà post-coniugale e in presenza degli indicatori che soddisfano sia il criterio assistenziale
(condizioni e reddito dei coniugi) che quello compensativo (legato al contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune) dell'emolumento. Con riguardo a tale ultimo aspetto, la ha riportato l'excursus CP_1 delle vicende economiche e patrimoniali che hanno riguardato i coniugi, risalenti sia ad epoca antecedente la separazione che successiva;
inoltre, ha elencato i numerosi procedimenti giudiziari promossi dall nei suoi confronti e in danno dei figli che nel tempo hanno sostenuto la Parte_1 genitrice. Per contro, negli scritti successivi l'appellante ha assunto analoga iniziativa fornendo una rappresentazione degli eventi alquanto difforme.
3.2 Circa secondo motivo di gravame, la ha precisato che a far tempo dalla CP_1 sottoscrizione della convenzione di separazione l' non ha versato alcunché in favore del Parte_1 figlio né questi ha mai richiesto l'adempimento, così rinunciando di fatto al proprio diritto di Per_1 credito e al mantenimento, sicchè la doglianza dell'appellante risulterebbe pleonastica e finalizzata a costringere la ex moglie a difendersi in sede giudiziaria. A suo avviso, il primo giudice ha fatto buon governo dei principi regolatori della materia disponendo la revoca del contributo al mantenimento di a far data dal mese di novembre 2021, allorquando la ha espressamente Per_1 CP_1 riconosciuto che il giovane, ancorché residente presso di lei, lavorava presso l'autolavaggio del marito e percepiva reddito autonomo;
di ciò ha fornito motivazione all'esito del vaglio di tutte le risultanze processuali, indicando gli elementi sui quali ha fondato il suo convincimento, l'iter seguito nella loro valutazione e nelle conclusioni ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Infine, ha aggiunto che l'appellante, a prescindere dalla dedotta assunzione, non ha dimostrato di aver effettivamente corrisposto la retribuzione mensile in favore di con pagamenti tracciabili e di averlo reso economicamente Per_1 autosufficiente sin dal mese di gennaio 2020.
4.1 La trattazione nel merito si è svolta in prima comparizione nella camera di consiglio del
24.10.2024 cui ha fatto seguito l'udienza dell'08.4.2025 celebrata con modalità “cartolare” a mezzo il deposito di Note di trattazione scritta con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il
Collegio ha riservato la decisione previa concessione dei termini per deposito di scritti conclusionali e repliche.
4.2 Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha formulato parere di accoglimento del ricorso.
5.1 Nel merito, il primo motivo di appello risulta infondato. A parere della Corte, il primo giudice correttamente ha valutato le emergenze istrut torie e ha applicato la normativa in materia, anche alla luce dei consolidati principi di legittimità. E' noto che l'assegno divorzile è disciplinato dall'art. 5
4 della L. 898/1970 secondo cui il Tribunale, nel pronunciare la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno di esse alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della solidarietà post-coniugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Di recente, l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza SS.UU. n. 18287/2018 ha valorizzato la funzione compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto, il Tribunale chiamato ad adottare la decisione sul punto, è tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà e auto-responsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici conseguenti allo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà il diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il
Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che abbiano comportato la modifica delle determinazioni ivi assunte (Corte di Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
Ebbene, nella fattispecie in esame all'udienza dell'08.11.2018 il Presidente ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando le statuizioni della separazione consensuale omologate in data
21.11.2017 dando atto che medio tempore la condizione economico-patrimoniale non aveva subito modifiche: non consta che l ha proposto specifico reclamo alla Corte di Appello Parte_1 avverso l'ordinanza presidenziale per sostenere, nello specifico, la mancanza ab origine dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno provvisorio divorzile. Da tanto deriva l'infondatezza del rilievo qui sollevato dall'appellante atteso che lo stesso circa un anno prima aveva Parte_1 scientemente e liberamente concordato con la coniuge i patti della separazione consensuale, tra cui il mantenimento muliebre: conseguentemente, la revoca del mantenimento non può farsi decorrere dalla domanda bensì dalla sostanziale rinuncia da parte della Infatti, la successiva fase di CP_1 merito ha portato a evidenza la sola dichiarazione resa dall'interessata in sede di interpello formale,
5 che rappresenta l'elemento dirimente delle questioni che qui rilevano ed è stata opportunamente valorizzata del primo giudice: l'avvenuto rilascio forzoso del terreno con il sovrastante impianto di autolavaggio ha determinato la condizione perchè potesse concretizzarsi la proposta conciliativa formulata dalla in data 16.12.2019 (e riproposta all'udienza del 16.3.2023) così CP_1 fornendo al Tribunale gli elementi idonei a decidere la revoca del mantenimento sia muliebre che in favore di . La Corte condivide, in proposito, la prognosi di “sostanziale accettazione” che il Per_1 primo giudice ha attribuito all il quale si era espresso nel senso che l'eventuale adesione Pt_1 sarebbe stata possibile a condizione che venisse definita anche la questione relativa al mantenimento del figlio : ebbene, ciò è avvenuto con il riconoscimento materno della raggiunta autonomia Per_1 economica del giovane.
5.2.1 Riguardo l'aspetto economico relativo al figlio , l'art. 30 della Costituzione sancisce il Per_1 dovere genitoriale di mantenere, istruire ed educare i figli minorenni e anche maggiorenni non economicamente autosufficienti, anche se nati fuori dal matrimonio ed indipendentemente dell'effettuato, o meno, riconoscimento. Inoltre, l'art. 147 Cod.Civ. impone ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis Cod.Civ. che contempla espressamente il diritto in tal senso dei figli. Questo diritto/dovere persiste inalterato alla fine della relazione sentimentale tra i genitori, nonché successivamente alla loro separazione e per un periodo di tempo indeterminato sino a che i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e non viene meno con il raggiungimento della maggiore età e con il compimento degli studi universitari. Il dovere de quo impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.Civ. Sez. I, 22.3.2005 n. 6197; Cass.Civ., Sez. I,
24.02.2006 n. 4203). La corretta determinazione del concorso di ciascun genitore negli oneri finanziari è parametrata, secondo il disposto dell'art. 148 Cod.Civ., non solo dalle rispettive sostanze ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali, oltre che delle risorse economiche individuali.
5.2.2 Anche per tale questione occorre prendere le mosse dalla convenzione di separazione omologata dal Tribunale con decreto del 21.11.2017, depositato il 05.12.2017, con la quale i coniugi hanno concordato che il padre versasse mensilmente la somma di Euro 500,00 direttamente al figlio a titolo di contribuzione al mantenimento. Orbene, riguardo la decorrenza della revoca la giurisprudenza di merito ha affermato che “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché
6 rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione” (Tribunale di La Spezia, sentenza 20.7.2023; conforme Corte di Appello di Torino, sentenza 06.12.2024). Nel caso di specie, l' ha sostenuto che il figlio Parte_1
gode di autosufficienza economica già da molto tempo avendo lavorato sin dalla maggiore Per_1 età presso l'autolavaggio dei fratelli e, successivamente, essendo stato assunto presso la società amministrata dal genitore a far data dal marzo 2020; mentre la che aveva richiesto con CP_1 il ricorso introduttivo la conferma del mantenimento in favore del figlio, in sede di interpello formale ha dichiarato che il figlio svolge attività lavorativa e percepisce reddito. Dunque, non vi è più contestazione sulla debenza sicchè correttamente il primo giudice ha disposto la revoca del mantenimento, bensì sulla decorrenza. Orbene, al di là delle prospettazioni temporali paterne, in atti non si rinviene documentazione relativa alla assunzione lavorativa del giovane bensì il prospetto di busta paga del mese di agosto 2021 e, comunque, non vi è luogo a disporre la decorrenza della revoca de qua in epoca antecedente la domanda giudiziale in tal senso proposta da Controparte_2 nell'atto di costituzione in prime cure.
6.1 Alla luce di quanto sopra, l'appello proposto da merita accoglimento in parte qua Parte_1 relativamente alla decorrenza della revoca del mantenimento a favore del figlio . Per_1
6.2 In considerazione del complessivo esito della lite e del parziale accoglimento del gravame, la
Corte dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
7. Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità 228/12).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1) accoglie per quanto di ragione il gravame proposto da e per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della sentenza appella, revoca a far data dalla domanda il contributo paterno in favore del figlio
; 2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente tra le parti le Per_1 spese di lite del presente grado;
4) dà atto della non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
25.9.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Alessandra Piliego
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