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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/08/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 2455/2022 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Parte_1
Serino e Marco Lo Giudice ed elettivamente domiciliato presso il loro domicilio digitale e Email_1 Email_2
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, CP_2
comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa Daniela Bruno, funzionario del
[...]
, – Controparte_1 Controparte_3
ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_4
– sito in in Via S. Lorenzon. 312/G;
[...] CP_4
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza cautelare, depositato in data 30.08.2022, il ricorrente , Parte_1
premesso di aver presentato in data 12.05.2022 domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 2022/2023 - Provincia di profilo di assistente tecnico - e di aver dichiarato, tra l'altro, CP_4
di aver maturato un periodo di servizio pari a 27 mesi, deduceva che erroneamente il , con decreto del 01.08.2022, lo escludeva CP_1
dalle suddette graduatorie non provvedendo alla valutazione dei servizi riconosciuti giuridicamente a seguito di contenzioso conclusosi con verbale di conciliazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “in via cautelare e d'urgenza ed inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti: Disapplicare e/o comunque dichiarare illegittimo il decreto di esclusione dalle graduatorie permanenti ATA per la provincia di CP_4
in relazione al profilo di assistente tecnico;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella Graduatoria permanente ATA per la provincia di in virtù del servizio maturato per il profilo di CP_4
Assistente Tecnico;
Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella graduatoria permanente e a partecipare alle immissioni in ruolo. nel merito: Disapplicare e/o comunque dichiarare illegittimo il decreto di esclusione dalle graduatorie permanenti ATA per la provincia di in relazione al profilo di CP_4
assistente tecnico;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella Graduatoria permanente ATA per la provincia di CP_4
in virtù del servizio maturato per il profilo di Assistente Tecnico Per
l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella graduatoria permanente e a partecipare alle immissioni in ruolo
Condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per fattane anticipazione” (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione per la fase di merito del 12.05.2023, si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Accolta l'istanza cautelare con ordinanza del 01.06.2023, la causa istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 16.04.2025 per il deposito di note.
*** ** *** Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte resistente sulla sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente il cui servizio effettivo pari a 24 mesi è stato correttamente valutato relativamente alla graduatoria ATA permanente per l'a.s. 2023/2024, ottenendo così quanto richiesto in seno all'odierno giudizio.
Deduce, inoltre, l'Amministrazione resistente che, nonostante la legittima esclusione del ricorrente dalla graduatoria ATA permanente per l'a.s. 2022/2023, lo stesso abbia comunque lavorato senza soluzione di continuità quale supplente dal 01.09.2022 al 30.06.2023, con conseguente percezione della retribuzione e maturazione del relativo punteggio.
Ebbene, tali eccezioni non possono trovare accoglimento radicandosi l'interesse ad agire del ricorrente nell'ottenimento di un'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di assistente tecnico, con decorrenza giuridica già dall'a.s. 2022/2023, oggetto di prima domanda di inserimento /aggiornamento della graduatoria permanente ATA.
*** ** ***
Nel merito, il ricorso è fondato.
Nella disamina della controversia all'esame, occorre prendere le mosse dal bando di concorso del 07.04.2022 con cui il Direttore Generale dell' ha indetto per l'a.s. Controparte_3
2021/2022 un concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti utili per l'a.s. 2022/2023 per il profilo di assistente tecnico, di cui all'art. 554 del d.lvo n. 297/94 e dell'O.M. n.
21/09.
Ai fini, dunque, dell'accesso alle suddette graduatorie e ai sensi e per gli effetti dell'art 2.2 del predetto bando “Per essere ammessi al concorso
i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi;
le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro
a tempo parziale si computa per intero (1); b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale
(D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale
A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1); c) ai fini di cui alle precedenti lettere a)
e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti
a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.
6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000; d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico “ e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti
Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo
297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”».
Ai fini del computo dei servizi interamente valutabili, è dirimente la nota del n. 1293 del 22.02.2012, che - tenuto conto del nuovo CP_5
CCNL - scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il
27.11.2007 che ha modificato i titoli di studio per l'accesso ai profili professionali del personale ATA - è intervenuta al fine di riformulare l'attuale O.M. 21/09 (espressamente richiamata dal bando di concorso in oggetto) che, rispetto alla precedente O.M. 91/04, prende in considerazione i nuovi titoli di studio richiesti per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, così come individuati dall'art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il
25.07.2008.
Orbene, con tale nota il , pertanto, tenendo conto delle CP_1
sequenze contrattuali succedutesi nel tempo, ha ritenuto utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti tra i quali rientra al punto 4 “Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554
D.L.vo 297/94”, disponendo espressamente in relazione ai “periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 d.l.vo 297/94” sono, infine, computabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole”.
La formulazione delle disposizioni in commento consente, dunque, di ritenere che i servizi riconosciuti giuridicamente a seguito di contenzioso conclusosi definitivamente con la sottoscrizione dei verbali di conciliazione debbano essere computati, al pari delle sentenze definitive (avendone il medesimo valore giuridico), ai fini del calcolo del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554
D.lvo 297/94.
Al ricorrente, pertanto, deve essere riconosciuto il relativo servizio e, per l'effetto, va ordinato al convenuto di correggere la CP_1
graduatoria e di adottare tutti i provvedimenti conseguenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e dichiara che il ricorrente , Parte_1
ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti ATA
2022/2023 della Provincia di ha diritto al CP_4
riconoscimento da parte del Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, del servizio
[...]
maturato per il profilo di Assistente Tecnico in forza dei verbali di conciliazione giudiziale dallo stesso sottoscritti, con l'adozione da parte del convenuto di tutti i provvedimenti CP_1
conseguenti;
- Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, CP_1
che quantifica complessivamente in €. 2.900,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., e distrae in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso, il 04.08.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 2455/2022 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Parte_1
Serino e Marco Lo Giudice ed elettivamente domiciliato presso il loro domicilio digitale e Email_1 Email_2
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, CP_2
comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa Daniela Bruno, funzionario del
[...]
, – Controparte_1 Controparte_3
ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_4
– sito in in Via S. Lorenzon. 312/G;
[...] CP_4
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza cautelare, depositato in data 30.08.2022, il ricorrente , Parte_1
premesso di aver presentato in data 12.05.2022 domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 2022/2023 - Provincia di profilo di assistente tecnico - e di aver dichiarato, tra l'altro, CP_4
di aver maturato un periodo di servizio pari a 27 mesi, deduceva che erroneamente il , con decreto del 01.08.2022, lo escludeva CP_1
dalle suddette graduatorie non provvedendo alla valutazione dei servizi riconosciuti giuridicamente a seguito di contenzioso conclusosi con verbale di conciliazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “in via cautelare e d'urgenza ed inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti: Disapplicare e/o comunque dichiarare illegittimo il decreto di esclusione dalle graduatorie permanenti ATA per la provincia di CP_4
in relazione al profilo di assistente tecnico;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella Graduatoria permanente ATA per la provincia di in virtù del servizio maturato per il profilo di CP_4
Assistente Tecnico;
Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella graduatoria permanente e a partecipare alle immissioni in ruolo. nel merito: Disapplicare e/o comunque dichiarare illegittimo il decreto di esclusione dalle graduatorie permanenti ATA per la provincia di in relazione al profilo di CP_4
assistente tecnico;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella Graduatoria permanente ATA per la provincia di CP_4
in virtù del servizio maturato per il profilo di Assistente Tecnico Per
l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella graduatoria permanente e a partecipare alle immissioni in ruolo
Condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per fattane anticipazione” (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione per la fase di merito del 12.05.2023, si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Accolta l'istanza cautelare con ordinanza del 01.06.2023, la causa istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 16.04.2025 per il deposito di note.
*** ** *** Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte resistente sulla sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente il cui servizio effettivo pari a 24 mesi è stato correttamente valutato relativamente alla graduatoria ATA permanente per l'a.s. 2023/2024, ottenendo così quanto richiesto in seno all'odierno giudizio.
Deduce, inoltre, l'Amministrazione resistente che, nonostante la legittima esclusione del ricorrente dalla graduatoria ATA permanente per l'a.s. 2022/2023, lo stesso abbia comunque lavorato senza soluzione di continuità quale supplente dal 01.09.2022 al 30.06.2023, con conseguente percezione della retribuzione e maturazione del relativo punteggio.
Ebbene, tali eccezioni non possono trovare accoglimento radicandosi l'interesse ad agire del ricorrente nell'ottenimento di un'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di assistente tecnico, con decorrenza giuridica già dall'a.s. 2022/2023, oggetto di prima domanda di inserimento /aggiornamento della graduatoria permanente ATA.
*** ** ***
Nel merito, il ricorso è fondato.
Nella disamina della controversia all'esame, occorre prendere le mosse dal bando di concorso del 07.04.2022 con cui il Direttore Generale dell' ha indetto per l'a.s. Controparte_3
2021/2022 un concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti utili per l'a.s. 2022/2023 per il profilo di assistente tecnico, di cui all'art. 554 del d.lvo n. 297/94 e dell'O.M. n.
21/09.
Ai fini, dunque, dell'accesso alle suddette graduatorie e ai sensi e per gli effetti dell'art 2.2 del predetto bando “Per essere ammessi al concorso
i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi;
le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro
a tempo parziale si computa per intero (1); b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale
(D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale
A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1); c) ai fini di cui alle precedenti lettere a)
e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti
a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.
6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000; d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico “ e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti
Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo
297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”».
Ai fini del computo dei servizi interamente valutabili, è dirimente la nota del n. 1293 del 22.02.2012, che - tenuto conto del nuovo CP_5
CCNL - scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il
27.11.2007 che ha modificato i titoli di studio per l'accesso ai profili professionali del personale ATA - è intervenuta al fine di riformulare l'attuale O.M. 21/09 (espressamente richiamata dal bando di concorso in oggetto) che, rispetto alla precedente O.M. 91/04, prende in considerazione i nuovi titoli di studio richiesti per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, così come individuati dall'art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il
25.07.2008.
Orbene, con tale nota il , pertanto, tenendo conto delle CP_1
sequenze contrattuali succedutesi nel tempo, ha ritenuto utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti tra i quali rientra al punto 4 “Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554
D.L.vo 297/94”, disponendo espressamente in relazione ai “periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 d.l.vo 297/94” sono, infine, computabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole”.
La formulazione delle disposizioni in commento consente, dunque, di ritenere che i servizi riconosciuti giuridicamente a seguito di contenzioso conclusosi definitivamente con la sottoscrizione dei verbali di conciliazione debbano essere computati, al pari delle sentenze definitive (avendone il medesimo valore giuridico), ai fini del calcolo del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554
D.lvo 297/94.
Al ricorrente, pertanto, deve essere riconosciuto il relativo servizio e, per l'effetto, va ordinato al convenuto di correggere la CP_1
graduatoria e di adottare tutti i provvedimenti conseguenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e dichiara che il ricorrente , Parte_1
ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti ATA
2022/2023 della Provincia di ha diritto al CP_4
riconoscimento da parte del Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, del servizio
[...]
maturato per il profilo di Assistente Tecnico in forza dei verbali di conciliazione giudiziale dallo stesso sottoscritti, con l'adozione da parte del convenuto di tutti i provvedimenti CP_1
conseguenti;
- Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, CP_1
che quantifica complessivamente in €. 2.900,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., e distrae in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso, il 04.08.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo