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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 33781 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2024 vertente
T R A in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1
pro tempore, ing. e elettivamente Parte_2 Parte_2
domiciliati in Roma, alla piazza Buenos Aires n. 14, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Graziani che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
E in persona del procuratore Controparte_1
speciale, dott. , elettivamente domiciliata in Roma, alla via Controparte_2
Antonio Bosio n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Luconi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Viterbo e per l'effetto integralmente revocare il decreto ingiuntivo in data 4 giugno 2024, n. 7112 (20492/2024
1 R.G.). Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale se ne dichiara antistatario”.
Per l'opposta: “… In via preliminare: in rito, rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dagli opponenti perché inammissibile in quanto incompleta e, quindi, inefficace;
nel merito: - concedere con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo nr. 7112/2024 (n. R.G. 20492/2024) del Tribunale di Roma, emesso il 4/6/2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- provvedere, altresì, alla correzione del decreto ingiuntivo opposto, limitando l'ingiunzione di pagamento nei confronti del garante
all'importo di € 105.000,00, pari al massimale garantito;
- in Parte_2
subordine, laddove il Tribunale ritenesse di non procedere alla correzione del decreto ingiuntivo, si chiede che sia emessa ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. dell'importo di € 105.000,00 nei confronti del sig. non avendo il Parte_2 medesimo svolto contestazioni all'ammontare del credito ingiunto e alla sua formazione;
- nel caso di mancata concessione della provvisoria esecuzione, fissare il termine ai fini dell'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 4 del d.lgvo 28/2010; in via principale e nel merito: - respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: - nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo fosse revocato, condannare l'opponente al pagamento della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi come da domanda e fino al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 17 luglio 2024, la soc.
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 7112/2024, emesso da questo Tribunale in data 4 giugno 2024 su istanza della soc. Controparte_1
con il quale era stato loro ingiunto – la prima quale debitrice principale, il secondo quale fideiussore – il pagamento della somma di €500.060,05#, oltre interessi moratori legali e spese della procedura monitoria, a titolo di
2 residuo rimborso di un finanziamento chirografario nonché a titolo di saldo passivo di un rapporto di conto corrente;
• che a sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto che: a) il decreto ingiuntivo era nullo siccome emesso da un giudice privo di competenza territoriale, spettando questa al Tribunale di Viterbo, Ufficio nel cui circondario era compreso il Comune in cui aveva sede la società opponente;
b) il decreto ingiuntivo era stato emesso in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto, sebbene la ricorrente avesse chiesto emettersi a carico di Parte_2 un'ingiunzione di pagamento nella misura di €105.000,00, pari all'importo massimo da lui garantito, il giudice della fase monitoria aveva pronunciato ingiunzione per l'importo complessivo di €500.060,05 a danni di entrambi gli ingiunti;
c) la pretesa creditoria della controparte era sfornita di adeguata prova, non potendo all'uopo ritenersi sufficiente l'estratto conto ex art. 50 t.u.b. depositato nella fase monitoria, che infatti risultava sottoscritto da un soggetto privo del potere di rendere l'attestazione di conformità prevista dal menzionato articolo di legge;
d) il documento informatico contenente gli estratti conto periodici, depositato dalla banca unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, era anch'esso privo di efficacia probatoria sia perché, non essendovi apposta una firma digitale, non soddisfaceva il requisito della forma scritta di cui all'art. 2702 c.c., sia perché, anche volendolo qualificare come riproduzione meccanica ai sensi dell'art. 2712 c.c., i dati in esso rappresentati dovevano considerarsi disconosciuti;
• che la soc. costituitasi in giudizio, Controparte_1
ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto pertanto il rigetto;
• considerato che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
è inammissibile in quanto la competenza per territorio di Parte_1
questo Tribunale è stata contestata solo sotto il profilo del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c. mentre nulla l'opponente
3 ha dedotto in merito al forum contractus e al forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c. – applicabile nella specie trattandosi di causa avente ad oggetto diritti di obbligazione – così restando radicata la competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato
(cfr. Cass., 5.5.2003, n. 9192; Cass., 22.11.2007, n. 24277; Cass.,
21.7.2011, n. 15996);
• considerato che, avendo prodotto copia del contratto di finanziamento da cui deriva il diritto del mutante al pagamento delle relative rate (v. doc. 3 fascicolo monitorio) e avendo allegato l'avvenuto inadempimento della mutuataria e del suo garante, la soc. Controparte_1
ha adeguatamente assolto l'onere probatorio e di allegazione su di essa gravante al fine di ottenere una pronuncia condannatoria verso i debitori solidali, quantomeno con riguardo al rapporto di mutuo (cfr. Cass., sez. un, 30.10.2001, n. 13533 secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento);
• che, venendo in rilievo un contratto di mutuo e non già un diverso rapporto bancario in cui l'evoluzione dei saldi dipende da una molteplicità di movimentazioni di accredito e addebito svolgentisi nel tempo, l'onere della prova a carico del mutante è di per sé assolto sulla base dei principi testé descritti, non essendo necessario il deposito di estratto conto analitico ed essendo altresì irrilevante la produzione dell'atto ex art. 50 t.u.b., ciò che rende ininfluenti le obiezioni attoree in merito all'assenza di poteri in capo a chi vi ha apposto la relativa certificazione;
• che, con riguardo al credito fondato sul rapporto di conto corrente, il relativo saldo passivo trova puntuale riscontro negli estratti conto analitici
4 depositati dalla banca nella fase monitoria (v. doc. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo);
• che le contestazioni di natura formale mosse dagli opponenti rispetto al documento informatico contenente gli estratti conto analitici sono infondate e vanno disattese giacché: i) il fatto che il documento in questione sia sprovvisto di firma digitale e non possa avere gli effetti propri della scrittura privata ex art. 2702 c.c. non impedisce che lo stesso abbia però l'efficacia propria delle riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c.; ii) il disconoscimento dei dati riportatati negli estratti conto è stato formulato dagli opponenti in modo del tutto generico, senza in alcun modo indicare i profili di difformità di tali dati rispetto alle scritturazioni del conto, ciò in spregio al disposto dell'art. 2712 c.c. che, sia pure implicitamente, richiede che il disconoscimento si traduca in contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite (v. Cass., 29.1.2024, n.
2607);
• considerato inoltre che, come si può desumere da un'interpretazione complessiva del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, la somma che ha formato oggetto di ingiunzione di pagamento nei confronti di
[...]
ammonta ad €105.000,00 (oltre spese di lite), essendo evidente Parte_2 che il richiamo contenuto nel decreto alle “causali di cui al ricorso” si riferisca anche all'ammontare massimo dell'importo garantito dal fideiussore, entro il quale la banca ricorrente ha espressamente limitato la propria pretesa creditoria verso il predetto (sulla necessità di interpretare il contenuto del decreto ingiuntivo sulla scorta di quanto dedotto e richiesto nel ricorso monitorio cfr. Cass., 30.3.2022, n. 10230);
• considerato infine che, come riconosciuto dalla stessa banca nella propria prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., in relazione al credito derivante dal finanziamento chirografario è intervenuto, nel dicembre
2024, il pagamento, da parte del Fondo di garanzia PMI per il tramite del della somma di €335.652,24: pagamento del Controparte_3
5 coobbligato solidale che determina una parziale estinzione del credito azionato dalla società ingiungente;
• che, in relazione a tale pagamento intervenuto in corso di causa, questo giudice, pur non ignorando l'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali sul punto, ritiene di aderire all'indirizzo per il quale il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto;
cosicché, quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, il provvedimento non va revocato e devono porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento – di cui deve comunque darsi formalmente atto in sentenza – se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo (cfr. Cass., 12.12.1998, n. 12521);
• ritenuto pertanto che, in applicazione delle dette coordinate ermeneutiche,
l'opposizione debba essere rigettata, pur dovendosi dare atto dell'avvenuto pagamento da parte del quale Controparte_3
coobbligato rispetto al contratto di finanziamento, della somma di
€335.652,24 che va a deconto dell'esposizione debitoria degli opponenti,
e pur essendo opportuno precisare come sopra l'esatta portata dell'ingiunzione di pagamento pronunciata a danno di Parte_2
• e che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla soc. e da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
7112/2024, così provvede:
1. - rigetta l'opposizione, dando atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa, da parte del , della somma di €335.652,24 Controparte_3
che deve imputarsi a deconto dell'importo di cui al decreto ingiuntivo e
6 precisando che l'ingiunzione di pagamento a danno di va Parte_2
intesa nei limiti dell'importo di €105.000,00;
2. - condanna la soc. e al pagamento in solido, in Parte_1 Parte_2
favore della soc. delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi €7.500,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 27 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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