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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5545/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 30.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 5545/2021, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Cimino Luigi e Mariafrancesca Calabrini;
-ricorrente- contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marino
Alessandra e Canzoneri Maria Clara;
-resistente-
e nei confronti di
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempre, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaezza
Livia;
-litisconsorte necessario-
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.9.2021 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di aver svolto mansioni superiori ascrivibili al parametro 230 del CCNL
1 applicato al rapporto e chiedendo accertarsi il diritto ad ottenere il relativo trattamento economico e giuridico o quello proprio di uno dei profili professionali intermedi indicati in ricorso, oltre al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto, con la condanna della datrice di lavoro anche al pagamento dei contributi sulle differenze retributive dovute.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto:
- di essere stato assunto con inquadramento nel parametro 158 del CCNL di riferimento;
- di aver subìto nel 2002 un infortunio per il quale era stato dichiarato inidoneo alle mansioni di guida, circostanza cui era conseguito il reinquadramento nel parametro 100 con la qualifica di Ausiliario Generico;
- di aver sottoscritto con l' in data 30.6.2011 un verbale di accordo sindacale CP_1 con cui gli venivano affidate e riconosciute mansioni e compiti propri del profilo di Operatore
d'Ufficio, parametro 130, con diritto al relativo inquadramento non appena fossero state rimosse ragioni ostative che impedivano al datore di lavoro di procedere a nuove assunzioni;
-che tale inquadramento non gli era tuttavia mai stato attribuito;
- di avere concretamente svolto, a partire dal giungo 2018, mansioni di coordinamento dell'attività gestionale dell'intero settore amministrativo della Struttura Nord Orientale di
Catania, consistenti nell'attività di gestione del personale, paghe, infortuni, visite mediche, cassa, CIG, subentrando nella posizione del dipendente posto in quiescenza, Pt_2 inquadrato nel parametro 193;
- di essersi occupato, a far data dal 4.3.2021, del coordinamento dell'intera Struttura
Nord Orientale di Catania, per essere cessato l'incarico del precedente Capo Unità-par. 230 affidato all'Ing. , trasferito ad altra area e non sostituito;
Per_1
- di avere pertanto svolto a decorrere dal 4.3.2021 mansioni equivalenti al parametro
230 - Capo Unità tecnica/amministrativa e, comunque, a decorrere dal giugno 2018, mansioni equivalenti al parametro 205 - Coordinatore d'ufficio o, in subordine, ai parametri immediatamente inferiori e intermedi.
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il ricorrente, a far data dal 4/03/2021 (OdS del 4/03/2021 all. n. 12) ha diritto a ricevere il trattamento economico e giuridico di cui al parametro 230 di Capo unità tecnica amm.tiva,
Area professionale prima del CCNL Autoferrotranvieri allegato;
- ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto, a decorrere dal mese di giugno 2018,
o a decorrere dalla diversa data ritenuta di giustizia, a ricevere il trattamento economico e
2 giuridico proprio del 'Coordinatore d'Ufficio, parametro 205 Area professionale seconda,
Area Amministrazione e Servizi, del C.C.N.L. di categoria;
ovvero, in via subordinata, del parametro 193 di 'Specialista tecnico-amministrativo', Area professionale seconda, Area
Operativa Amministrazione e Servizi;
ovvero, in via ulteriormente gradata, del parametro 175 di 'Collaboratore d'ufficio', Area professionale terza;
ovvero, in via ulteriormente gradata, del parametro 140/155 di 'Operatore Qualificato d'Ufficio', Area professionale terza;
ovvero, in via ulteriormente gradata, nel parametro 130 di Operatore d'Ufficio, Area professionale terza;
- e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive determinate dalla differenza fra la retribuzione effettivamente percepita e quella che il ricorrente avrebbe dovuto percepire in ragione del superiore inquadramento giuridico, nella misura che verrà determinata dal Consulente Tecnico d'Ufficio la cui nomina si chiede sin da adesso o comunque nella misura ritenuta di giustizia;
- condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, a versare i contributi sulle differenze retributive ai fini pensionistici;
- condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento della somma integrativa del trattamento di fine rapporto in ragione della maggiore retribuzione cui avrebbe avuto diritto.
1.1. Si è costituita in giudizio la società convenuta, la quale ha preliminarmente rilevato la contemporanea pendenza tra le medesime parti di altro giudizio (R.G. 2713/2019) nel quale il ricorrente aveva chiesto, tra l'altro, accertarsi l'inquadramento superiore nel parametro 193 per le mansioni svolte a decorrere dal 2012; la resistente ha pertanto chiesto dichiararsi inammissibile la domanda proposta nel presente giudizio per il periodo dal giugno 2018 alla data di deposito del primo ricorso.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza delle condizioni speciali di cui all'art. 18 R.D.
148/1931 e, comunque, l'impossibilità per l' di procedere ad assunzioni o progressioni di CP_1 carriera del personale in ragione delle preclusioni derivanti dalla normativa regionale della
Regione Sicilia che prevede il blocco delle assunzioni nei confronti delle società a partecipazione pubblica. Ha poi eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste e ha contestato la riconducibilità delle mansioni svolte ai parametri professionali invocati dal ricorrente. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3 1.2. Il procedimento è stato assegnato alla scrivente a seguito della immissione in servizio presso l'ufficio, avvenuta in data 30.11.2022.
Con note di trattazione scritta del 24.11.2022 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato di rinunciare parzialmente alle domande formulate, dichiarando di “ridurre il periodo dedotto in giudizio per lo svolgimento di mansioni ascrivibili al parametro 193 di
Specialista tecnico amministrativo dal giugno 2018 fino alla data di deposito del ricorso chiedendo a codesto Tribunale adito di ritenere e dichiarare che il sig. ha Parte_1 svolto mansioni ascrivibili al parametro 193 di Specialista tecnico amministrativo a far data dal 12/03/2019 fino alla data di deposito del ricorso introduttivo, e per l'effetto, condannare Cont l' al pagamento delle differenze retributive per il detto periodo, rinunciando dunque alla domanda di inquadramento nel par. 193 proposta per il periodo giugno 2018 fino al
12/03/2019, oggetto appunto di diverso giudizio RG 2713/2019”.
In ragione della domanda di condanna al versamento della contribuzione dovuta, con ordinanza del 5.12.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , CP_2 costituitosi in giudizio il 17.7.2023, il quale ha chiesto “pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio, tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle CP_2 sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
La causa è stata istruita mediante prove orali.
1.3. In data 20.02.2025 è stata pronunciata sentenza non definitiva con la quale, in accoglimento parziale del ricorso, l'intestato Tribunale ha così statuito: “dichiara inammissibile la domanda nella parte in cui si riferisce al periodo intercorrente dal giugno 2018 al 9.3.2021; dichiara il diritto di all'inquadramento nella qualifica di “Specialista Parte_1 tecnico/amministrativo (par 193)” ai sensi dell'art. 18 All. A) al R.D. 148/1931 decorso il semestre di legge dalla data di assegnazione delle relative mansioni (11.11.2019); condanna
l' al pagamento dei contributi previdenziali omessi in Controparte_1 relazione alle superiori mansioni svolte, nei limiti della prescrizione, come accertato nel presente giudizio;
rigetta nel resto il ricorso;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione degli importi dovuti;
spese al definitivo”.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo onde espletare apposita consulenza tecnico contabile per la determinazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente.
4 All'esito dell'udienza di discussione del 30.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. senza opposizione delle parti, viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e parte resistente, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Tenuto conto di quanto accertato con la sentenza non definitiva, è stato conferito mandato al consulente contabile nominato dall'Ufficio al fine di indicare “...le somme spettanti
a parte ricorrente a titolo di differenze retributive per le mansioni di Specialista Tecnico
Amministrativo (par 193) del CCNL Autoferrotranvieri, svolte a decorrere dal 11.11.2019, autorizzando fin d'ora il consulente ad acquisire le buste paga e la documentazione necessaria
a procedere al suddetto accertamento contabile (cfr. Cass. S.U. n. 3086/2022)” (cfr. ordinanza del 20.2.2025).
Il consulente nominato, acquisite le buste paga del ricorrente per il periodo lavorativo dal 2019 al 2021, ha provveduto all'individuazione degli emolumenti corrisposti nel corso del rapporto come risultanti dai prospetti paga, determinando poi le corrispondenti voci stipendiali commisurate al parametro 193 del CCNL;
con metodologia di calcolo corretta e immune da censure, tenuto conto delle risposte offerte alle osservazioni formulate dalla parte resistente1, il consulente ha quindi quantificato le differenze retributive maturate per il periodo dall'11 novembre 2019 al 31 dicembre 2021 come segue: € 7.314,23 per retribuzione minima, € 147,94 per contingenza, € 713,70 per T.D.R., € 1.573,88 per scatti di anzianità, € 3.710,79 per 1 Si riportano le risposte offerte dal CTU alle osservazioni critiche di parte: “In data 8 giugno 2025 ho ricevuto le osservazioni di parte, Avv. Maria Clara Canzoneri nella qualità di procuratore costituito di : “Proceduto CP_1 all' esame dello schema delle buste paga di cui alla pag. 6 della bozza in esame, si riti roso rilevare quanto segue: - erronea indicazione dei valori della colonna “contingenza” da una lettura dei dati riportati nella colonna contingenza tutti i valori ivi indicati, eccezion fatta per quello afferente al solo mese di novembre 2019, risultano essere errati;
- erronea indicazione dei valori della colonna “straordinario” la colonna che riporta i dati afferenti lo straordinario al 50% è errata posto che non è prevista una voce di straordinario al 50 %, bensì una “trasferta al 50%”. Stante quanto sopra risulta conseguentemente errato, e dunque da riquantificare, il corrispettivo importo per dovuto indicato nello schema generale delle voci stipendiali riportato a pag.7; - erronea indicazione dei valori della colonna “minimo” al mese di novembre 2019, l'importo del valore ''minimo'' non è riproporzionato all' 11 novembre, come di contro risulta per il dovuto per lo stesso mese a pag.7 della . Conseguentemente risultano da riproporzionare anche Pt_3 gli altri elementi della retribuzione.” In riferimento alla prima osservazione (Erroneo calcolo della contingenza), segnalo che nel primo schema di pagina 7 (Schema delle buste paga) ho indicato i dati riportati nelle buste paga già presenti in atti, mentre nel secondo schema ho riportato il valore della contingenza come da CCNL di riferimento e da tabelle retributive rapportate agli anni di riferimento ed al parametro 193 come da richiesta del Giudice. Pertanto non rilevo alcun calcolo errato relativo alla Contingenza. In relazione alla indicazione della voce “straordinario al 50%” si fa riferimento sempre allo schema delle buste paga, dove risulta solo un'ora da quantificare nel mese di gennaio 2020, che ho prontamente modificato sia nello schema di busta paga che nello schema di generale adeguato al parametro 193 come da richiesta del Giudice, indicando la corretta denominazione “Diaria intera 50%” non ritenendo necessaria la modifica di importi o altro. In relazione all'ultima osservazione ritengo corretto lo schema generale delle voci stipendiali adeguando il tutto al parametro 193 di pagina 8, mentre ho adeguato il mese di novembre 2019 di busta paga così da avere il giusto parallelismo tra busta paga e calcolo con il paramento 193.” (cfr. pag. 5 e 6 della relazione di CTU depositata in data 18.6.2025).
5 straordinari 10%, € 72,94 per diaria intera 50%, € 891,45 per tredicesima mensilità, € 1.086,69 per quattordicesima mensilità ed € 1.377,03 per TFR, giungendo alla quantificazione dell'ammontare complessivo di € 17.046,84 (pag. 9 della relazione di consulenza).
Pur dovendo ritenersi le singole voci correttamente calcolate, anche in ragione dell'assenza di specifiche censure delle parti sul punto, osserva il Tribunale che l'ammontare complessivo indicato dal consulente appare inficiato da un errore aritmetico di calcolo, atteso che la somma delle singole voci differenziali, di cui alla terza tabella a pag. 9 della relazione, è pari ad € 16.888,65 e non ad € 17.046,84.
Al suddetto importo va peraltro detratto l'ammontare delle differenze maturate per i mesi da ottobre a dicembre 2021, pur calcolate dal consulente, le quali tuttavia esulano dell'oggetto del presente giudizio, che deve intendersi limitato ai soli crediti spettanti fino alla data di deposito del ricorso. Devono altresì escludersi dal quantum dovuto gli importi calcolati a titolo di TFR, i quali non possono essere riconosciuti nel presente giudizio dal momento che non vi è prova della cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, con conseguente inesigibilità del relativo credito. Ne discende che dall'ammontare di € 16.888,65 vanno detratte le differenze retributive imputate a TFR, pari ad € 1.377,03, nonché le differenze retributive tra quanto spettante e quanto percepito per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2021, pari ad €
1.842,44 (importo determinato sottraendo gli importi totali mensili indicati nella tabella
“schema generale buste paga” da quelli indicati nello “schema generale delle voci” adeguate al parametro 193, al netto delle quote di TFR).
3. Alla stregua di quanto precede, l' deve Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore di dell'importo complessivo di Parte_1
€ 13.669,18 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 429 co. 3 c.p.c.
3.1. In merito alla quantificazione degli interessi, non può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di parametrarne la quantificazione al saggio previsto per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 1284 co. 4 c.c. (cfr. note di trattazione scritta del 26.6.2025).
Si ritiene, a riguardo, che la previsione dell'art. 429 co. 3 c.p.c., laddove stabilisce che con la pronuncia di condanna il giudice debba determinare “oltre gli interessi nella misura legale” anche “il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito”, costituisca norma speciale che integra di per sé un deterrente all'inadempimento attraverso la previsione di cumulo (peraltro con pronuncia d'ufficio) della rivalutazione e degli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata, condizione che assolve
6 ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante patito dal lavoratore in ragione dell'inadempimento. L'esistenza di un regime tipico volto ad assicurare tutela alla posizione del lavoratore creditore, con funzione anche deterrente nei riguardi del datore di lavoro, induce ad escludere che nel concetto di “misura legale” cui rimanda l'art. 429
c.p.c. possano includersi il saggio di interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., la cui applicabilità va invece esclusa ai crediti di lavoro oggetto di causa.
In tal senso si è peraltro di recente pronunciata la Suprema Corte che, con sentenza n.
11343/2025 ha osservato che “se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già "penalizzante" per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi "punitivi" (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.
Dunque, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico”. (cfr. Corte Cass. cit. in motivazione, §
30).
La misura degli interessi va pertanto rapportata al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1
c.c.
4. Le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e la società resistente seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014
(come modificato ex D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa determinato in ragione del decisum e delle fasi del giudizio svolte, avuto riguardo ai parametri minimi per quanto attiene alle fasi di studio e introduttiva e ai parametri medi per quanto attiene alla fase istruttoria (per la quale sono state tenute numerose udienze per l'assunzione della prova orale)
e decisoria (che si è articolata in due momenti, con pronuncia di sentenza non definitiva e di successiva sentenza definitiva). Va disposta la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari (cfr. note del 14.10.2024).
Le spese di lite vanno invece compensate nei rapporti tra la società resistente e l' CP_2 tenuto conto della posizione processuale dell'istituto e della limitata portata assunta dalla pretesa contributiva nell'economia del giudizio.
7 Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della società convenuta.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5545/2021 così statuisce: condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della complessiva somma di € 13.669,18 oltre rivalutazione monetaria e interessi Parte_1 legali ex art. 429 co. 3 c.p.c.; condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 4.539,00 oltre IVA, CPA e spese Parte_1 forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Cimino Luigi e Mariafrancesca Calabrini dichiaratisi antistatari;
compensa le spese di lite tra l e;
CP_1 CP_2 condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1
C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Catania, 01/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 30.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 5545/2021, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Cimino Luigi e Mariafrancesca Calabrini;
-ricorrente- contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marino
Alessandra e Canzoneri Maria Clara;
-resistente-
e nei confronti di
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempre, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaezza
Livia;
-litisconsorte necessario-
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.9.2021 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di aver svolto mansioni superiori ascrivibili al parametro 230 del CCNL
1 applicato al rapporto e chiedendo accertarsi il diritto ad ottenere il relativo trattamento economico e giuridico o quello proprio di uno dei profili professionali intermedi indicati in ricorso, oltre al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto, con la condanna della datrice di lavoro anche al pagamento dei contributi sulle differenze retributive dovute.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto:
- di essere stato assunto con inquadramento nel parametro 158 del CCNL di riferimento;
- di aver subìto nel 2002 un infortunio per il quale era stato dichiarato inidoneo alle mansioni di guida, circostanza cui era conseguito il reinquadramento nel parametro 100 con la qualifica di Ausiliario Generico;
- di aver sottoscritto con l' in data 30.6.2011 un verbale di accordo sindacale CP_1 con cui gli venivano affidate e riconosciute mansioni e compiti propri del profilo di Operatore
d'Ufficio, parametro 130, con diritto al relativo inquadramento non appena fossero state rimosse ragioni ostative che impedivano al datore di lavoro di procedere a nuove assunzioni;
-che tale inquadramento non gli era tuttavia mai stato attribuito;
- di avere concretamente svolto, a partire dal giungo 2018, mansioni di coordinamento dell'attività gestionale dell'intero settore amministrativo della Struttura Nord Orientale di
Catania, consistenti nell'attività di gestione del personale, paghe, infortuni, visite mediche, cassa, CIG, subentrando nella posizione del dipendente posto in quiescenza, Pt_2 inquadrato nel parametro 193;
- di essersi occupato, a far data dal 4.3.2021, del coordinamento dell'intera Struttura
Nord Orientale di Catania, per essere cessato l'incarico del precedente Capo Unità-par. 230 affidato all'Ing. , trasferito ad altra area e non sostituito;
Per_1
- di avere pertanto svolto a decorrere dal 4.3.2021 mansioni equivalenti al parametro
230 - Capo Unità tecnica/amministrativa e, comunque, a decorrere dal giugno 2018, mansioni equivalenti al parametro 205 - Coordinatore d'ufficio o, in subordine, ai parametri immediatamente inferiori e intermedi.
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il ricorrente, a far data dal 4/03/2021 (OdS del 4/03/2021 all. n. 12) ha diritto a ricevere il trattamento economico e giuridico di cui al parametro 230 di Capo unità tecnica amm.tiva,
Area professionale prima del CCNL Autoferrotranvieri allegato;
- ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto, a decorrere dal mese di giugno 2018,
o a decorrere dalla diversa data ritenuta di giustizia, a ricevere il trattamento economico e
2 giuridico proprio del 'Coordinatore d'Ufficio, parametro 205 Area professionale seconda,
Area Amministrazione e Servizi, del C.C.N.L. di categoria;
ovvero, in via subordinata, del parametro 193 di 'Specialista tecnico-amministrativo', Area professionale seconda, Area
Operativa Amministrazione e Servizi;
ovvero, in via ulteriormente gradata, del parametro 175 di 'Collaboratore d'ufficio', Area professionale terza;
ovvero, in via ulteriormente gradata, del parametro 140/155 di 'Operatore Qualificato d'Ufficio', Area professionale terza;
ovvero, in via ulteriormente gradata, nel parametro 130 di Operatore d'Ufficio, Area professionale terza;
- e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive determinate dalla differenza fra la retribuzione effettivamente percepita e quella che il ricorrente avrebbe dovuto percepire in ragione del superiore inquadramento giuridico, nella misura che verrà determinata dal Consulente Tecnico d'Ufficio la cui nomina si chiede sin da adesso o comunque nella misura ritenuta di giustizia;
- condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, a versare i contributi sulle differenze retributive ai fini pensionistici;
- condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento della somma integrativa del trattamento di fine rapporto in ragione della maggiore retribuzione cui avrebbe avuto diritto.
1.1. Si è costituita in giudizio la società convenuta, la quale ha preliminarmente rilevato la contemporanea pendenza tra le medesime parti di altro giudizio (R.G. 2713/2019) nel quale il ricorrente aveva chiesto, tra l'altro, accertarsi l'inquadramento superiore nel parametro 193 per le mansioni svolte a decorrere dal 2012; la resistente ha pertanto chiesto dichiararsi inammissibile la domanda proposta nel presente giudizio per il periodo dal giugno 2018 alla data di deposito del primo ricorso.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza delle condizioni speciali di cui all'art. 18 R.D.
148/1931 e, comunque, l'impossibilità per l' di procedere ad assunzioni o progressioni di CP_1 carriera del personale in ragione delle preclusioni derivanti dalla normativa regionale della
Regione Sicilia che prevede il blocco delle assunzioni nei confronti delle società a partecipazione pubblica. Ha poi eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste e ha contestato la riconducibilità delle mansioni svolte ai parametri professionali invocati dal ricorrente. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3 1.2. Il procedimento è stato assegnato alla scrivente a seguito della immissione in servizio presso l'ufficio, avvenuta in data 30.11.2022.
Con note di trattazione scritta del 24.11.2022 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato di rinunciare parzialmente alle domande formulate, dichiarando di “ridurre il periodo dedotto in giudizio per lo svolgimento di mansioni ascrivibili al parametro 193 di
Specialista tecnico amministrativo dal giugno 2018 fino alla data di deposito del ricorso chiedendo a codesto Tribunale adito di ritenere e dichiarare che il sig. ha Parte_1 svolto mansioni ascrivibili al parametro 193 di Specialista tecnico amministrativo a far data dal 12/03/2019 fino alla data di deposito del ricorso introduttivo, e per l'effetto, condannare Cont l' al pagamento delle differenze retributive per il detto periodo, rinunciando dunque alla domanda di inquadramento nel par. 193 proposta per il periodo giugno 2018 fino al
12/03/2019, oggetto appunto di diverso giudizio RG 2713/2019”.
In ragione della domanda di condanna al versamento della contribuzione dovuta, con ordinanza del 5.12.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , CP_2 costituitosi in giudizio il 17.7.2023, il quale ha chiesto “pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio, tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle CP_2 sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
La causa è stata istruita mediante prove orali.
1.3. In data 20.02.2025 è stata pronunciata sentenza non definitiva con la quale, in accoglimento parziale del ricorso, l'intestato Tribunale ha così statuito: “dichiara inammissibile la domanda nella parte in cui si riferisce al periodo intercorrente dal giugno 2018 al 9.3.2021; dichiara il diritto di all'inquadramento nella qualifica di “Specialista Parte_1 tecnico/amministrativo (par 193)” ai sensi dell'art. 18 All. A) al R.D. 148/1931 decorso il semestre di legge dalla data di assegnazione delle relative mansioni (11.11.2019); condanna
l' al pagamento dei contributi previdenziali omessi in Controparte_1 relazione alle superiori mansioni svolte, nei limiti della prescrizione, come accertato nel presente giudizio;
rigetta nel resto il ricorso;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione degli importi dovuti;
spese al definitivo”.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo onde espletare apposita consulenza tecnico contabile per la determinazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente.
4 All'esito dell'udienza di discussione del 30.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. senza opposizione delle parti, viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e parte resistente, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Tenuto conto di quanto accertato con la sentenza non definitiva, è stato conferito mandato al consulente contabile nominato dall'Ufficio al fine di indicare “...le somme spettanti
a parte ricorrente a titolo di differenze retributive per le mansioni di Specialista Tecnico
Amministrativo (par 193) del CCNL Autoferrotranvieri, svolte a decorrere dal 11.11.2019, autorizzando fin d'ora il consulente ad acquisire le buste paga e la documentazione necessaria
a procedere al suddetto accertamento contabile (cfr. Cass. S.U. n. 3086/2022)” (cfr. ordinanza del 20.2.2025).
Il consulente nominato, acquisite le buste paga del ricorrente per il periodo lavorativo dal 2019 al 2021, ha provveduto all'individuazione degli emolumenti corrisposti nel corso del rapporto come risultanti dai prospetti paga, determinando poi le corrispondenti voci stipendiali commisurate al parametro 193 del CCNL;
con metodologia di calcolo corretta e immune da censure, tenuto conto delle risposte offerte alle osservazioni formulate dalla parte resistente1, il consulente ha quindi quantificato le differenze retributive maturate per il periodo dall'11 novembre 2019 al 31 dicembre 2021 come segue: € 7.314,23 per retribuzione minima, € 147,94 per contingenza, € 713,70 per T.D.R., € 1.573,88 per scatti di anzianità, € 3.710,79 per 1 Si riportano le risposte offerte dal CTU alle osservazioni critiche di parte: “In data 8 giugno 2025 ho ricevuto le osservazioni di parte, Avv. Maria Clara Canzoneri nella qualità di procuratore costituito di : “Proceduto CP_1 all' esame dello schema delle buste paga di cui alla pag. 6 della bozza in esame, si riti roso rilevare quanto segue: - erronea indicazione dei valori della colonna “contingenza” da una lettura dei dati riportati nella colonna contingenza tutti i valori ivi indicati, eccezion fatta per quello afferente al solo mese di novembre 2019, risultano essere errati;
- erronea indicazione dei valori della colonna “straordinario” la colonna che riporta i dati afferenti lo straordinario al 50% è errata posto che non è prevista una voce di straordinario al 50 %, bensì una “trasferta al 50%”. Stante quanto sopra risulta conseguentemente errato, e dunque da riquantificare, il corrispettivo importo per dovuto indicato nello schema generale delle voci stipendiali riportato a pag.7; - erronea indicazione dei valori della colonna “minimo” al mese di novembre 2019, l'importo del valore ''minimo'' non è riproporzionato all' 11 novembre, come di contro risulta per il dovuto per lo stesso mese a pag.7 della . Conseguentemente risultano da riproporzionare anche Pt_3 gli altri elementi della retribuzione.” In riferimento alla prima osservazione (Erroneo calcolo della contingenza), segnalo che nel primo schema di pagina 7 (Schema delle buste paga) ho indicato i dati riportati nelle buste paga già presenti in atti, mentre nel secondo schema ho riportato il valore della contingenza come da CCNL di riferimento e da tabelle retributive rapportate agli anni di riferimento ed al parametro 193 come da richiesta del Giudice. Pertanto non rilevo alcun calcolo errato relativo alla Contingenza. In relazione alla indicazione della voce “straordinario al 50%” si fa riferimento sempre allo schema delle buste paga, dove risulta solo un'ora da quantificare nel mese di gennaio 2020, che ho prontamente modificato sia nello schema di busta paga che nello schema di generale adeguato al parametro 193 come da richiesta del Giudice, indicando la corretta denominazione “Diaria intera 50%” non ritenendo necessaria la modifica di importi o altro. In relazione all'ultima osservazione ritengo corretto lo schema generale delle voci stipendiali adeguando il tutto al parametro 193 di pagina 8, mentre ho adeguato il mese di novembre 2019 di busta paga così da avere il giusto parallelismo tra busta paga e calcolo con il paramento 193.” (cfr. pag. 5 e 6 della relazione di CTU depositata in data 18.6.2025).
5 straordinari 10%, € 72,94 per diaria intera 50%, € 891,45 per tredicesima mensilità, € 1.086,69 per quattordicesima mensilità ed € 1.377,03 per TFR, giungendo alla quantificazione dell'ammontare complessivo di € 17.046,84 (pag. 9 della relazione di consulenza).
Pur dovendo ritenersi le singole voci correttamente calcolate, anche in ragione dell'assenza di specifiche censure delle parti sul punto, osserva il Tribunale che l'ammontare complessivo indicato dal consulente appare inficiato da un errore aritmetico di calcolo, atteso che la somma delle singole voci differenziali, di cui alla terza tabella a pag. 9 della relazione, è pari ad € 16.888,65 e non ad € 17.046,84.
Al suddetto importo va peraltro detratto l'ammontare delle differenze maturate per i mesi da ottobre a dicembre 2021, pur calcolate dal consulente, le quali tuttavia esulano dell'oggetto del presente giudizio, che deve intendersi limitato ai soli crediti spettanti fino alla data di deposito del ricorso. Devono altresì escludersi dal quantum dovuto gli importi calcolati a titolo di TFR, i quali non possono essere riconosciuti nel presente giudizio dal momento che non vi è prova della cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, con conseguente inesigibilità del relativo credito. Ne discende che dall'ammontare di € 16.888,65 vanno detratte le differenze retributive imputate a TFR, pari ad € 1.377,03, nonché le differenze retributive tra quanto spettante e quanto percepito per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2021, pari ad €
1.842,44 (importo determinato sottraendo gli importi totali mensili indicati nella tabella
“schema generale buste paga” da quelli indicati nello “schema generale delle voci” adeguate al parametro 193, al netto delle quote di TFR).
3. Alla stregua di quanto precede, l' deve Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore di dell'importo complessivo di Parte_1
€ 13.669,18 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 429 co. 3 c.p.c.
3.1. In merito alla quantificazione degli interessi, non può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di parametrarne la quantificazione al saggio previsto per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 1284 co. 4 c.c. (cfr. note di trattazione scritta del 26.6.2025).
Si ritiene, a riguardo, che la previsione dell'art. 429 co. 3 c.p.c., laddove stabilisce che con la pronuncia di condanna il giudice debba determinare “oltre gli interessi nella misura legale” anche “il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito”, costituisca norma speciale che integra di per sé un deterrente all'inadempimento attraverso la previsione di cumulo (peraltro con pronuncia d'ufficio) della rivalutazione e degli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata, condizione che assolve
6 ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante patito dal lavoratore in ragione dell'inadempimento. L'esistenza di un regime tipico volto ad assicurare tutela alla posizione del lavoratore creditore, con funzione anche deterrente nei riguardi del datore di lavoro, induce ad escludere che nel concetto di “misura legale” cui rimanda l'art. 429
c.p.c. possano includersi il saggio di interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., la cui applicabilità va invece esclusa ai crediti di lavoro oggetto di causa.
In tal senso si è peraltro di recente pronunciata la Suprema Corte che, con sentenza n.
11343/2025 ha osservato che “se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già "penalizzante" per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi "punitivi" (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.
Dunque, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico”. (cfr. Corte Cass. cit. in motivazione, §
30).
La misura degli interessi va pertanto rapportata al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1
c.c.
4. Le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e la società resistente seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014
(come modificato ex D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa determinato in ragione del decisum e delle fasi del giudizio svolte, avuto riguardo ai parametri minimi per quanto attiene alle fasi di studio e introduttiva e ai parametri medi per quanto attiene alla fase istruttoria (per la quale sono state tenute numerose udienze per l'assunzione della prova orale)
e decisoria (che si è articolata in due momenti, con pronuncia di sentenza non definitiva e di successiva sentenza definitiva). Va disposta la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari (cfr. note del 14.10.2024).
Le spese di lite vanno invece compensate nei rapporti tra la società resistente e l' CP_2 tenuto conto della posizione processuale dell'istituto e della limitata portata assunta dalla pretesa contributiva nell'economia del giudizio.
7 Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della società convenuta.
P.Q.M
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Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5545/2021 così statuisce: condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della complessiva somma di € 13.669,18 oltre rivalutazione monetaria e interessi Parte_1 legali ex art. 429 co. 3 c.p.c.; condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 4.539,00 oltre IVA, CPA e spese Parte_1 forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Cimino Luigi e Mariafrancesca Calabrini dichiaratisi antistatari;
compensa le spese di lite tra l e;
CP_1 CP_2 condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1
C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Catania, 01/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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