Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00939/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01386/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2021, proposto da
BE IN, ME IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Giordani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grezzana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Sorpresa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego alla domanda di Permesso in Sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01 inerente una tettoia ed un muro di arredamento in Località Menomale di Rosaro. P.E. n. 095/PC/2021 datato 20.8.2021 e notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grezzana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4-bis, c.p..a..;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Con il ricorso in esame gli odierni ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Comune di Grezzana di diniego dell’accertamento di conformità richiesto ai sensi dell’art. 36 T.U. Edilizia inerente una tettoia ed un muro di arredamento in Località Menomale di Rosaro, motivato dalla mancata prova della realizzazione ante 1967 e dall’esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta.
Il manufatto in questione di dimensioni 8,00 x 5,65 mt. altezza 3,20 mt e volume di 144,64 mc. risulta realizzato in area rurale in parte in area di proprietà dei ricorrenti (fg. 26 m.n. 227) ed in parte (m.n. 213) in area demaniale.
A sostegno del ricorso ha dedotto motivi così riassumibili:
I)Violazione di legge per errata applicazione dell'art. 9 bis DPR 380/2001 - eccesso di potere per illogicità-erroneità insufficienza della motivazione – difetto di istruttoria –comunque presenza di causa civile per la declaratoria di usucapione per possesso antecedente il '67 del manufatto: la realizzazione in epoca precedente al 1º settembre 1967 (in cui la c.d. legge-ponte n. 765 del 1967, ha introdotto l'obbligo generalizzato di preventivo titolo autorizzatorio per la realizzazione di opere in qualsiasi parte del territorio comunale e, quindi, anche al di fuori del perimetro del centro urbano) potrebbe essere fornita anche con dichiarazioni sostitutive in assenza di altri elementi; sarebbe violato l'art. 9 bis DPR 380/2001 sullo stato legittimo degli immobili; l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della pendenza di causa civile per l’accertamento dell’acquisto da parte dei ricorrenti per usucapione dell’area demaniale su cui insiste parte del fabbricato.
II) Eccesso di potere per illogicità-erroneità- insufficienza della motivazione – errata identificazione di un vincolo correlato a fasce di rispetto stradale – mancanza del presupposto della richiesta di realizzazione di nuova costruzione trattandosi di manutenzione straordinaria di manufatto presente ante '67 – mancanza di vincolo stradale sul mappale 213 trattandosi di relitto stradale: l’intervento in questione sarebbe di mera manutenzione straordinaria a preesistente tettoria ante 67 non sottoposta al vincolo della fascia di rispetto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Grezzana eccependo l’infondatezza dei motivi “ex adverso” dedotti evidenziando in sintesi la volumetria del manufatto (144,64 mc) l’insufficienza delle dichiarazioni sostitutive e la provenienza del vincolo di inedificabilità dall’adiacente strada comunale.
All’udienza di smaltimento del 27 maggio 2025, uditi i difensori di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Grezzana ha rigettato l’istanza dei ricorrenti volta alla sanatoria ex art. 36 T.U. Edilizia di una tettoia ed un muro di arredamento in Località Menomale di Rosaro.
Ad avviso dei ricorrenti il manufatto in questione sarebbe sanabile sia in quanto realizzato prima della data di entrata in vigore (1º settembre 1967) della c.d. legge-ponte, legge n. 765 del 1967, che come è noto ha introdotto l'obbligo generalizzato di preventivo titolo autorizzatorio per la realizzazione di opere in qualsiasi parte del territorio comunale e, quindi, anche al di fuori del perimetro del centro urbano; per tanto il manufatto non sarebbe abusivo. Negano inoltre la sussistenza del vincolo di inedificabilità assoluta indicato nell’impugnato diniego quale elemento ostativo alla sanatoria.
2.- Il ricorso è infondato e va respinto.
3.- Quanto al primo motivo di gravame la giurisprudenza è del tutto pacifica nell’affermare che l'onere probatorio relativo all'epoca di realizzazione di un'opera in data antecedente a quella fissata dalla singola legge come termine ultimo per ottenere il condono grava sul privato che lo richiede. La stessa deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l'altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate ( ex multis T.A.R. Campania Napoli sez. III, 1 ottobre 2024, n.5166; Consiglio di Stato sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6925, T.A.R. Veneto sez. II, 10 novembre 2021, n. 1360).
Come rilavato dalla difesa comunale parte ricorrente avrebbe potuto comunque fornire ulteriori elementi probatori quali documentazione fotografica aerea e/o immagini tratte da Google Maps, le quali invece sono state depositate dall’Amministrazione (doc. nn. 14, 15 e 16) e dimostrano l’esistenza del manufatto in questione solo dal mese di luglio 2016.
Ne consegue che i ricorrenti non hanno fornito alcuna valida prova (a loro carico) della data di realizzazione del manufatto in epoca anteriore al 1967, che dunque assume carattere abusivo poiché per dimensioni e caratteristiche costruttive doveva essere realizzato previa autorizzazione edilizia quale edificio di “nuova costruzione”.
4.- Anche il secondo motivo è privo di pregio.
Come condivisibilmente rilevato dalla difesa comunale la pendenza di causa civile avente ad oggetto l’accertamento dell’acquisto per usucapione della porzione di terreno su cui insiste parte del manufatto abusivo è del tutto irrilevante in questo giudizio, derivando il vincolo di inedificabilità assoluta dall’adiacente strada comunale di cui all’art. 19 NTA del PAT, elemento sicuramente ostativo alla sanatoria di cui all’art. 36 T.U. Edilizia.
5.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Grezzana, in misura di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Andrea Orlandi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO