Articolo 31 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979
Articolo 30Articolo 32
Versione
2 febbraio 1983
Art. 31.
Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:
1) Golfo di Portofino;
2) Cinque Terre;
3) Secche della Meloria;
4) Arcipelago Toscano;
5) Isole Pontine;
6) Isola di Ustica;
7) Isole Eolie;
8) Isole Egadi;
9) Isole Ciclopi;
10) Porto Cesareo;
11) Torre Guaceto;
12) Isole Tremiti;
13) Golfo di Trieste;
14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;
15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
16) Capo Caccia, Isola Piana;
17) Isole Pelagie;
18) Punta Campanella;
19) Capo Rizzuto;
20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1983
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