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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2024, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 43434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43434/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv.to D'AVELLO DANIELA, con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07.03.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 21.06.1993 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
C) Quale elemento funzionale nonché condizione essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor si obbliga a trasferire, alla signora , che accetta, senza Parte_1 Parte_2 corrispettivo, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, il 50% del diritto di proprietà superficiaria per la durata di 99 anni a partire dal 29/12/2000, sulla porzione immobiliare da cielo a seminterrato, avente accesso da via Marino Dalmonte n. 3 pedonale e n. 1 carrabile (che costituiva la casa familiare), distribuita sui piani seminterrato, terra e primo, collegati fra loro da scala interna e composta: al piano terra da soggiorno, cucina, bagno, terrazzo, vano centrale termica e annessa corte esclusiva;
al piano primo da tre camere, disimpegno, bagno e terrazzo;
al piano seminterrato da cantina, intercapedine e autorimessa della consistenza di 53mq con autonoma rampa di accesso direttamente dalla via Marino Dalmonte.
In relazione al trasferimento della quota dell'immobile sopra descritto le parti a sensi dell'art 19 D.L. n
78/2010 concordemente dichiarano quanto segue:
pagina 1 di 4 1. IDENTIFICAZIONE: Detta porzione immobiliare è posta tra i seguenti confini: via Marino Dalmonte, unità immobiliari aventi accesso dai civici nn. 5 e 187 di detta via, salvo altri e censita al Catasto
Fabbricati di Roma, correttamente intestata a e al foglio 30, particella 333, Parte_1 Parte_2 subalterni 4 e 8 graffati, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 7, superficie catastale 142mq totale escluse aree scoperte: 120mq, rendita catastale euro 976,10, via Marino Dalmonte n. 3, piano T-1-
S1 (l'appartamento) e al foglio 30, particella 333, subalterno 12, zona censuaria 6, categoria C/6, classe
11, 53 mq, superficie catastale totale: 59mq, rendita catastale euro 183,39, via Marino Dalmonte n. 1, piano S1 (l'autorimessa).
I coniugi dichiarano che le unità immobiliari sono conformi ai dati catastali sopra indicati e che le planimetrie allegate al rogito di provenienza e depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari oggetto del presente verbale.
2. PROVENIENZA: La quota del 50% ciascuno del diritto di proprietà superficiaria per la durata di anni
99, a partire dal 29/12/2000, sulla porzione immobiliare sopra descritta, è pervenuta al signor Parte_1
e alla signora per Atto di Assegnazione di alloggi ai soci da parte della società cooperativa Parte_2
a mutualità prevalente in data 13/05/2015, con atto Notarile Organizzazione_1
Repertorio n. 16757 raccolta 10865 dott.ssa Notaio in Roma, registrato a Roma-4 il Persona_1
19/05/2015 al n. 11453 serie 1T e trascritto a Roma-1 il 20/05/2015 al n. 49492 r.g. e al n. 36449 r.p.
Per l'acquisto della porzione immobiliare l'assegnatario e il coniuge in comunione dei beni Parte_1
si sono accollati la quota n. 9 del mutuo concesso alla Cooperativa dalla Parte_2 Controparte_1
per la somma di euro 56.310,14.
[...]
In data 20/09/2023 i coniugi hanno transatto la posizione debitoria creatasi a seguito dei mancati pagamenti delle rate del finanziamento ipotecario citato e, pertanto, entro i termini di legge, , CP_2
e per essa si è impegnata a cancellare l'ipoteca a favore di Organizzazione_2
, (già oggi surrogata Organizzazione_3 Organizzazione_4 nelle ragioni del credito da ) ai sensi dell'art. 40-bis TUB 385/93, che, ad oggi è in corso di CP_2 cancellazione.
3. SITUAZIONE URBANISTICA: Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive proroghe e modifiche, la parte che trasferisce la quota di diritto superficiario di cui è titolare dichiara: che l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione edilizia 209/C rilasciata dal Comune di Roma in data 1/03/2000 prot. N. 75936/1990 il cui fine lavori è avvenuto in data 15/05/2003.
4. CONVENZIONE – AGIBILITÀ – IMPIANTI – ATTESTATO ENERGETICO. Quanto sopra descritto verrà trasferito:
- nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura;
- con ogni accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva inerente, anche se qui non specificata;
- con i diritti gli obblighi inerenti al condominio in oggetto a norma di legge e con la comproprietà delle parti comuni;
- con tutti i patti, clausole e condizioni e limitazioni di cui alla convenzione a rogito notaio Persona_2 di Roma del 29/12/2000 rep. 61930 per la concessione del diritto di superfice da parte del di Pt_3
Roma, ben conosciuta alla comproprietaria e che forma parte integrante e sostanziale del Parte_2
pagina 2 di 4 presente atto, obbligandosi sin d'ora per sé ed aventi causa a rispettarla e a non usare e disporre della porzione immobiliare in contrasto con le prescrizioni dello stesso atto di concessione e delle leggi richiamate;
- libero da qualsiasi vincolo, privilegio, trascrizione od iscrizione pregiudizievole salva l'ipoteca in corso di cancellazione;
- con protocollo n. QI/2015/43634 in data 16/03/2015 è stata presentata a Roma Capitale domanda per ottenere il certificato di agibilità;
- sulla unità immobiliare, sino ad oggi, non sono state apportate né sono in corso opere per le quali si renda necessaria concessione o autorizzazione in sanatoria;
- la signora , già comproprietaria è consapevole dello stato degli impianti di cui è dotata Parte_2
l'unità immobiliare ed è in possesso dell'Attestato di Certificazione Energetica dell'8/04/2015 redatto dal
Perito Industriale Edile iscritto all'albo di Roma al n. 1467. Persona_3
D) La casa familiare, costituita da detto immobile sito in Roma, via Marino Dalmonte n. 3, pertanto, resta assegnata alla moglie, con quanto in essa contenuto, il signor ha già provveduto a ritirare i Parte_1 propri effetti personali;
E) Il padre corrisponderà alla madre un contributo per il mantenimento della Parte_1 Parte_2 figlia , maggiorenne non ancora autosufficiente, in quanto studentessa universitaria, la quale Per_4 vive stabilmente con la madre, nella misura di euro 150,00 mensili. I genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate. Tali spese seguono la definizione e ripartizione così come statuita dal Tribunale di Roma con il protocollo d'intesa del 17/12/2014;
F) L'automobile Ford Ecosport targata GG892YW acquistata in costanza di matrimonio in comunione dei beni ed intestata al marito , resta di esclusiva proprietà del medesimo;
l'automobile Hyundai Parte_1
i20 targata EN507NW acquistata in costanza di matrimonio in comunione dei beni ed intestata alla moglie
, resta di esclusiva proprietà della medesima. Parte_2
Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.
All'udienza del 07.03.2024, che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti /e della figlia ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Ercolano il 21.06.1993, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
pagina 3 di 4 2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Ercolano (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto 99, parte II, serie A);
3. spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 07/03/2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria Di Giulio dott.ssa Marta Ienzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43434/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv.to D'AVELLO DANIELA, con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07.03.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 21.06.1993 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
C) Quale elemento funzionale nonché condizione essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor si obbliga a trasferire, alla signora , che accetta, senza Parte_1 Parte_2 corrispettivo, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, il 50% del diritto di proprietà superficiaria per la durata di 99 anni a partire dal 29/12/2000, sulla porzione immobiliare da cielo a seminterrato, avente accesso da via Marino Dalmonte n. 3 pedonale e n. 1 carrabile (che costituiva la casa familiare), distribuita sui piani seminterrato, terra e primo, collegati fra loro da scala interna e composta: al piano terra da soggiorno, cucina, bagno, terrazzo, vano centrale termica e annessa corte esclusiva;
al piano primo da tre camere, disimpegno, bagno e terrazzo;
al piano seminterrato da cantina, intercapedine e autorimessa della consistenza di 53mq con autonoma rampa di accesso direttamente dalla via Marino Dalmonte.
In relazione al trasferimento della quota dell'immobile sopra descritto le parti a sensi dell'art 19 D.L. n
78/2010 concordemente dichiarano quanto segue:
pagina 1 di 4 1. IDENTIFICAZIONE: Detta porzione immobiliare è posta tra i seguenti confini: via Marino Dalmonte, unità immobiliari aventi accesso dai civici nn. 5 e 187 di detta via, salvo altri e censita al Catasto
Fabbricati di Roma, correttamente intestata a e al foglio 30, particella 333, Parte_1 Parte_2 subalterni 4 e 8 graffati, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 7, superficie catastale 142mq totale escluse aree scoperte: 120mq, rendita catastale euro 976,10, via Marino Dalmonte n. 3, piano T-1-
S1 (l'appartamento) e al foglio 30, particella 333, subalterno 12, zona censuaria 6, categoria C/6, classe
11, 53 mq, superficie catastale totale: 59mq, rendita catastale euro 183,39, via Marino Dalmonte n. 1, piano S1 (l'autorimessa).
I coniugi dichiarano che le unità immobiliari sono conformi ai dati catastali sopra indicati e che le planimetrie allegate al rogito di provenienza e depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari oggetto del presente verbale.
2. PROVENIENZA: La quota del 50% ciascuno del diritto di proprietà superficiaria per la durata di anni
99, a partire dal 29/12/2000, sulla porzione immobiliare sopra descritta, è pervenuta al signor Parte_1
e alla signora per Atto di Assegnazione di alloggi ai soci da parte della società cooperativa Parte_2
a mutualità prevalente in data 13/05/2015, con atto Notarile Organizzazione_1
Repertorio n. 16757 raccolta 10865 dott.ssa Notaio in Roma, registrato a Roma-4 il Persona_1
19/05/2015 al n. 11453 serie 1T e trascritto a Roma-1 il 20/05/2015 al n. 49492 r.g. e al n. 36449 r.p.
Per l'acquisto della porzione immobiliare l'assegnatario e il coniuge in comunione dei beni Parte_1
si sono accollati la quota n. 9 del mutuo concesso alla Cooperativa dalla Parte_2 Controparte_1
per la somma di euro 56.310,14.
[...]
In data 20/09/2023 i coniugi hanno transatto la posizione debitoria creatasi a seguito dei mancati pagamenti delle rate del finanziamento ipotecario citato e, pertanto, entro i termini di legge, , CP_2
e per essa si è impegnata a cancellare l'ipoteca a favore di Organizzazione_2
, (già oggi surrogata Organizzazione_3 Organizzazione_4 nelle ragioni del credito da ) ai sensi dell'art. 40-bis TUB 385/93, che, ad oggi è in corso di CP_2 cancellazione.
3. SITUAZIONE URBANISTICA: Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive proroghe e modifiche, la parte che trasferisce la quota di diritto superficiario di cui è titolare dichiara: che l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione edilizia 209/C rilasciata dal Comune di Roma in data 1/03/2000 prot. N. 75936/1990 il cui fine lavori è avvenuto in data 15/05/2003.
4. CONVENZIONE – AGIBILITÀ – IMPIANTI – ATTESTATO ENERGETICO. Quanto sopra descritto verrà trasferito:
- nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura;
- con ogni accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva inerente, anche se qui non specificata;
- con i diritti gli obblighi inerenti al condominio in oggetto a norma di legge e con la comproprietà delle parti comuni;
- con tutti i patti, clausole e condizioni e limitazioni di cui alla convenzione a rogito notaio Persona_2 di Roma del 29/12/2000 rep. 61930 per la concessione del diritto di superfice da parte del di Pt_3
Roma, ben conosciuta alla comproprietaria e che forma parte integrante e sostanziale del Parte_2
pagina 2 di 4 presente atto, obbligandosi sin d'ora per sé ed aventi causa a rispettarla e a non usare e disporre della porzione immobiliare in contrasto con le prescrizioni dello stesso atto di concessione e delle leggi richiamate;
- libero da qualsiasi vincolo, privilegio, trascrizione od iscrizione pregiudizievole salva l'ipoteca in corso di cancellazione;
- con protocollo n. QI/2015/43634 in data 16/03/2015 è stata presentata a Roma Capitale domanda per ottenere il certificato di agibilità;
- sulla unità immobiliare, sino ad oggi, non sono state apportate né sono in corso opere per le quali si renda necessaria concessione o autorizzazione in sanatoria;
- la signora , già comproprietaria è consapevole dello stato degli impianti di cui è dotata Parte_2
l'unità immobiliare ed è in possesso dell'Attestato di Certificazione Energetica dell'8/04/2015 redatto dal
Perito Industriale Edile iscritto all'albo di Roma al n. 1467. Persona_3
D) La casa familiare, costituita da detto immobile sito in Roma, via Marino Dalmonte n. 3, pertanto, resta assegnata alla moglie, con quanto in essa contenuto, il signor ha già provveduto a ritirare i Parte_1 propri effetti personali;
E) Il padre corrisponderà alla madre un contributo per il mantenimento della Parte_1 Parte_2 figlia , maggiorenne non ancora autosufficiente, in quanto studentessa universitaria, la quale Per_4 vive stabilmente con la madre, nella misura di euro 150,00 mensili. I genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate. Tali spese seguono la definizione e ripartizione così come statuita dal Tribunale di Roma con il protocollo d'intesa del 17/12/2014;
F) L'automobile Ford Ecosport targata GG892YW acquistata in costanza di matrimonio in comunione dei beni ed intestata al marito , resta di esclusiva proprietà del medesimo;
l'automobile Hyundai Parte_1
i20 targata EN507NW acquistata in costanza di matrimonio in comunione dei beni ed intestata alla moglie
, resta di esclusiva proprietà della medesima. Parte_2
Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.
All'udienza del 07.03.2024, che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti /e della figlia ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Ercolano il 21.06.1993, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
pagina 3 di 4 2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Ercolano (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto 99, parte II, serie A);
3. spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 07/03/2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria Di Giulio dott.ssa Marta Ienzi
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