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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13888/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13888/2024 tra
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1 Parte_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 13 gennaio 2025 ore 12.14 innanzi al dott. Jessica Mariani, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per l'avv. Controparte_2
PERGAMI FEDERICO
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da atti depositati in via telematica:
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale per inesistenza del contratto tra le parti, pronunciandola in favore del Tribunale di Latina nel cui circondario ha sede la società opposta che non ha mai sottoscritto alcun contratto con la società opposta, dove sarebbe sorta ed andrebbe eseguita la presunta obbligazione, disponendo per la declaratoria di nullità del decreto opposto;
2. In accoglimento della presente opposizione, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, dichiararlo nullo, annullabile e/o inefficace, per tutti i motivi indicati in narrativa (nullità ed inefficacia dell'accordo, inesistenza della prestazione).
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis: - previe le declaratorie del caso in rito e in merito;
- rigettata ogni diversa e/o contraria istanza ed effettuato ogni e più opportuno accertamento in fatto e in diritto;
- previa declaratoria di non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate, così giudicare: In via principale e nel merito: per le ragioni tutte di cui in narrativa, rigettare e respingere l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, perché inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, nonché rigettare e respingere le domande tutte formulate dalla opponente pagina 1 di 8 nei confronti di , perché inammissibili e, in ogni Parte_1 Controparte_2 caso, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 2721/2024 del Tribunale di Milano per €. 24.330,66, emettendo ogni declaratoria conseguente. *** Nel merito, in ogni caso: per le ragioni tutte di cui in narrativa, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'importo di Parte_1
€. 24.330,66, oltre interessi di mora e rivalutazione come per legge o di quella somma, maggiore o minore, che emergerà all'esito dell'eventuale istruttoria o, in ogni caso, in via equitativa, per i motivi tutti di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente. *** In via istruttoria: dato atto che la natura documentale della presente controversia, che è idonea ad essere decisa ex art. 281 sexies cpc., con discussione orale, senza lo svolgimento di istruttoria, in quanto, controparte, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non ha formulato mezzi istruttori a sostegno della propria tesi difensiva, né ha depositato alcuna memoria istruttoria. Per la sola denegata e non creduta ipotesi di articolazione di mezzi istruttori da parte di formula ogni e Parte_1 Controparte_2 più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche per testimoni e a prova contraria. *** In ogni caso: =) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
=) con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA nelle rispettive aliquote di legge ex DM. 55/2014; =) con condanna della debitrice, ex art. 96 cpc., al pagamento di un importo non inferiore ad €. 5.000,00 per le ragioni tutte di cui in narrativa ovvero in quella somma maggiore e/o minore che sarà liquidata dal Tribunale, anche in via equitativa, emettendo ogni conseguente declaratoria
L'avv. Pergami si riporta ai propri scritti difensivi, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Jessica Mariani
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Jessica Mariani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13888/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MUSTO PASQUALE. elettivamente domiciliata in VIA G.B. VICO 45 04100 LATINA presso il difensore avv. MUSTO PASQUALE;
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PERGAMI FEDERICO e dell'avv. POTOTSCHNIG P.IVA_2
CRISTINA, elettivamente domiciliata in MILANO 20122 PIAZZETTA GUASTALLA 15 presso i difensori avv. PERGAMI FEDERICO e POTOTSCHNIG CRISTINA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società ha Parte_1
convenuto in giudizio la società , opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2721/04 Controparte_2 emesso dal Tribunale di Milano che le ha ingiunto il pagamento di € 24.330,66, oltre interessi dalla domanda e spese del procedimento monitorio, a saldo delle fatture n. 3059369253 del 30.11.2021, n.
3059373474 del 31.01.2022, n. 3059373475 del 31.01.2022, n. 3059384723 del 30.06.2022, n.
3059409794 del 31.05.2023 e n. 3059412238 per un totale di €. 64.026,19 (cfr. docc.ti da 1 a 6 fascicolo monitorio), dedotti gli acconti versati per totali €. 39.695,53
L'opponente ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ritenendo competente il Tribunale di Latina quale foro in cui avrebbe dovuto essere eseguita l'obbligazione, avendo l'opposta sede in Cisterna di Latina via Appia km 57.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della pretesa monitoria contestando il mancato ordine e la mancata fornitura della merce di cui alle fatture 3059409794 e 3059412238. pagina 3 di 8 Secondo l'opponente l'inesistenza di un contratto tra le parti, l'inesistenza di una pattuizione economica certa delle prestazioni asseritamente rese dalla opposta, l'evidente indeterminatezza del credito, determinerebbe l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 cpc e quindi la necessità della sua revoca.
La società si è costituita ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_2 dedotto, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, a saldo della fattura di cui all'ingiunzione.
Nel merito parte opposta ha precisato che la merce di cui alle fatture azionate è stata regolarmente ordinata dalla opponente e regolarmente consegnata alla medesima, senza che la stessa abbia mai contestato alcunché.
Alla prima udienza, rimessa la decisione sulla competenza territoriale unitamente al merito, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto non risultando l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
ritenuta di natura documentale la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Precisate le conclusioni la causa perviene alla decisione.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente.
L'opponente ha contestato la competenza del Tribunale di Milano ritenendo competente il Tribunale di
Latina, ove avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione, avendo l'opponente sede a Latina.
L'eccezione è infondata: l'art. 20 c.p.c. prevede quale foro facoltativo, la competenza territoriale del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, e nella specie il
Tribunale di Milano è competente quale giudice del luogo dove deve eseguirsi la prestazione ai sensi dell'art. 1182 c.c..
In particolare il forum destinatae solutionis corrisponde al luogo di residenza o della sede del creditore, essendo dedotta in giudizio un'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, che è determinata secondo la domanda spiegata dall'opposta (cfr Cass. civ. sez. VI n.10837/11 e Cass. civ. sez. III n.12455/10) e che deve essere adempiuta al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma III c.c..
Nella specie, il creditore è una persona giuridica ed il domicilio coincide con quello della sua sede legale che è in Milano (Mi), come indicato in atti.
Si aggiunga anche che, trattandosi di una vendita di merce con pagamento non contestuale (ndr nelle fatture è prevista la scadenza del pagamento a 90gg fine mese netto), trova applicazione anche la pagina 4 di 8 disposizione dell'art.1498 c.c. a norma del quale “se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”. (cfr da doc.1 a doc. 6)
Sul punto la Cassazione : “Ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore, per cui ai sensi dell'art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna;
ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore. Pertanto, nel caso in cui, il pagamento sia previsto successivamente alla consegna della merce e il venditore abbia agito in via giudiziale per ottenere l'adempimento all'obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio dell'art. 1498, comma 3, c.c., ossia nel domicilio del venditore.” (Cass. ordinanza n 19894 del 2020).
Nel merito l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata.
Parte opponente afferma di non aver mai ordinato la merce di cui alle fatture 3059409794 e
3059412238 e che la stessa non sarebbe mai stata consegnata. (cfr atto di citazione pag.3)
Parte opposta ha, invece, fornito la prova documentale dell'avvenuto ordine di tutta la merce ordinata dall'opponente.
Nello specifico, la merce di cui alle fatture nn.3059384723 del 30.06.2022, 3059409794 del 31.05.2023
e 3059412238 del 30.06.2023 (prodotte, rispettivamente, quali documenti nn. 4, 5 e 6 in via monitoria) risulta regolarmente ordinata da tramite posta elettronica. Pt_1
Sono state prodotte:
- mail del 07.04.22 (ore 14.18) inviata da con la quale il sig. dell'ufficio Pt_1 Parte_3 acquisti (indirizzo mail: chiedeva espressamente a di “[…] mettere Email_1 CP_2
in ordine per i primi di maggio n. 12 pneumatici 385/55 R 22.5 con cerchio in acciaio off set 120.
Grazie” (doc. 1);
- mail del 26.04.23 (ore 9.48), con la quale il medesimo sig. dell'ufficio acquisti Parte_3
(indirizzo mail: chiedeva espressamente a di “[…] mettere Pt_1 Email_1 CP_2
in ordine le seguenti ruote: - N° 27 Pneumatici 245/70 R19.5 con cerchio in Parte_4
acciaio per gemellato a 8 fori - N° 13 Pneumatici 265/70 R19.5 con cerchio in Persona_1
pagina 5 di 8 acciaio per gemellato a 8 fori - N° 9 Pneumatici 315/80 R22.5 con cerchio per gemellato […]” (doc.
2).
Le fatture n. 3059384723 del 30.06.2022, n. 3059409794 del 31.05.2023 e n. 3059412238 del
30.06.2023 (docc.ti 4, 5 e 6 fascicolo monitorio), come da specifica annotazione presente su tali documenti riportano espressamente il riferimento a “ vs. ordine: MAIL 07/04”, (doc.a da 1 a doc.4) nonché a: “ vs. ordine: Mail del 26/04”. (doc.5-6)
Parte opposta ha altresì prodotto in giudizio sub docc.ti 3, 4 e 5 anche le bolle di consegna/documenti di trasporto riferibili alle singole fatture di cui ai docc.ti 4, 5 e 6 del fascicolo monitorio, che attestano la regolare consegna a del materiale ivi indicato e in precedenza dalla stessa ordinato, Pt_1
segnatamente.
Nello specifico risultano agli atti:
-doc. 3: bolla di consegna n. 3024259758 del 14.6.2022 (ordine 7.4.2022), relativa alla fattura n.
3059384723 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio);
-doc. 4: bolla di consegna n. 3024628816 del 17.5.2023 (ordine 26.4.2023), relativa alla fattura n.
3059409794 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio);
-doc. 5: bolla di consegna n. 3024149126 del 5.6.2023 (ordine 26.4.2023), relativa alla fattura n.
3059412238 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio).
Tali documenti riportano in calce la sottoscrizione (con il timbro della società debitrice) del magazziniere di Tercam -sig. Bassetti- deputato alla ricezione merce della sede di via Appia Cisterna di
Latina, a fronte della regolare ricezione delle commesse
Parte opposta ha offerto così prova documentale del titolo posto a fondamento della propria domanda, ossia il rapporto contrattuale sorto e adempiuto, e l'inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali assunti.
È stato così assolto l'onere probatorio su di essa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa vantata.
Per contro, l'opponente non hanno dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Per i motivi suesposti l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo, deve essere confermato.
Parimenti dovrà essere accolta la condanna ex art. 96 cpc avanzata dall'opposta, essendo l'azione promossa dall'opponente temeraria, poichè priva sin dal principio di qualsiasi fondamento, avendo abusato del diritto d'azione, vista la mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessaria per rendersi conto dell'infondatezza della propria azione e per valutare le conseguenze dei propri atti.
pagina 6 di 8 In particolare si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato : “che l'art. 96 III comma cpc risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione
e di difesa, si servano dello strumento processuali a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.”
Il comportamento processuale osservato dall'opposta rientra tra le condotte censurabili d'ufficio di cui alla richiamata giurisprudenza.
Per tali ragioni si stima equo condannare l'opposta a pagare all'opponente ex art. 96 cpc la somma di euro 1.000,00, pari a circa la metà delle spese di giustizia liquidate, oltre al pagamento di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96 cpc ultimo comma.
In merito alle spese del giudizio le stesse sono regolate a mente degli artt. 91 e ss. cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
Le spese di lite di questo giudizio seguono pertanto la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, reputando congrui i parametri minimi delle quattro fasi del processo, per complessivi € 2.540,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'attrice
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2721/24 già esecutivo;
pagina 7 di 8 - Condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore dell'opposta ex art. 96 terzo comma cpc;
- Condanna l'opponente al pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96 ultimo comma cpc;
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
2.540,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 13 gennaio 2025
Il Giudice dott. Jessica Mariani
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13888/2024 tra
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1 Parte_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 13 gennaio 2025 ore 12.14 innanzi al dott. Jessica Mariani, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per l'avv. Controparte_2
PERGAMI FEDERICO
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da atti depositati in via telematica:
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale per inesistenza del contratto tra le parti, pronunciandola in favore del Tribunale di Latina nel cui circondario ha sede la società opposta che non ha mai sottoscritto alcun contratto con la società opposta, dove sarebbe sorta ed andrebbe eseguita la presunta obbligazione, disponendo per la declaratoria di nullità del decreto opposto;
2. In accoglimento della presente opposizione, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, dichiararlo nullo, annullabile e/o inefficace, per tutti i motivi indicati in narrativa (nullità ed inefficacia dell'accordo, inesistenza della prestazione).
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis: - previe le declaratorie del caso in rito e in merito;
- rigettata ogni diversa e/o contraria istanza ed effettuato ogni e più opportuno accertamento in fatto e in diritto;
- previa declaratoria di non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate, così giudicare: In via principale e nel merito: per le ragioni tutte di cui in narrativa, rigettare e respingere l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, perché inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, nonché rigettare e respingere le domande tutte formulate dalla opponente pagina 1 di 8 nei confronti di , perché inammissibili e, in ogni Parte_1 Controparte_2 caso, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 2721/2024 del Tribunale di Milano per €. 24.330,66, emettendo ogni declaratoria conseguente. *** Nel merito, in ogni caso: per le ragioni tutte di cui in narrativa, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'importo di Parte_1
€. 24.330,66, oltre interessi di mora e rivalutazione come per legge o di quella somma, maggiore o minore, che emergerà all'esito dell'eventuale istruttoria o, in ogni caso, in via equitativa, per i motivi tutti di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente. *** In via istruttoria: dato atto che la natura documentale della presente controversia, che è idonea ad essere decisa ex art. 281 sexies cpc., con discussione orale, senza lo svolgimento di istruttoria, in quanto, controparte, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non ha formulato mezzi istruttori a sostegno della propria tesi difensiva, né ha depositato alcuna memoria istruttoria. Per la sola denegata e non creduta ipotesi di articolazione di mezzi istruttori da parte di formula ogni e Parte_1 Controparte_2 più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche per testimoni e a prova contraria. *** In ogni caso: =) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
=) con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA nelle rispettive aliquote di legge ex DM. 55/2014; =) con condanna della debitrice, ex art. 96 cpc., al pagamento di un importo non inferiore ad €. 5.000,00 per le ragioni tutte di cui in narrativa ovvero in quella somma maggiore e/o minore che sarà liquidata dal Tribunale, anche in via equitativa, emettendo ogni conseguente declaratoria
L'avv. Pergami si riporta ai propri scritti difensivi, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Jessica Mariani
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Jessica Mariani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13888/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MUSTO PASQUALE. elettivamente domiciliata in VIA G.B. VICO 45 04100 LATINA presso il difensore avv. MUSTO PASQUALE;
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PERGAMI FEDERICO e dell'avv. POTOTSCHNIG P.IVA_2
CRISTINA, elettivamente domiciliata in MILANO 20122 PIAZZETTA GUASTALLA 15 presso i difensori avv. PERGAMI FEDERICO e POTOTSCHNIG CRISTINA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società ha Parte_1
convenuto in giudizio la società , opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2721/04 Controparte_2 emesso dal Tribunale di Milano che le ha ingiunto il pagamento di € 24.330,66, oltre interessi dalla domanda e spese del procedimento monitorio, a saldo delle fatture n. 3059369253 del 30.11.2021, n.
3059373474 del 31.01.2022, n. 3059373475 del 31.01.2022, n. 3059384723 del 30.06.2022, n.
3059409794 del 31.05.2023 e n. 3059412238 per un totale di €. 64.026,19 (cfr. docc.ti da 1 a 6 fascicolo monitorio), dedotti gli acconti versati per totali €. 39.695,53
L'opponente ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ritenendo competente il Tribunale di Latina quale foro in cui avrebbe dovuto essere eseguita l'obbligazione, avendo l'opposta sede in Cisterna di Latina via Appia km 57.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della pretesa monitoria contestando il mancato ordine e la mancata fornitura della merce di cui alle fatture 3059409794 e 3059412238. pagina 3 di 8 Secondo l'opponente l'inesistenza di un contratto tra le parti, l'inesistenza di una pattuizione economica certa delle prestazioni asseritamente rese dalla opposta, l'evidente indeterminatezza del credito, determinerebbe l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 cpc e quindi la necessità della sua revoca.
La società si è costituita ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_2 dedotto, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, a saldo della fattura di cui all'ingiunzione.
Nel merito parte opposta ha precisato che la merce di cui alle fatture azionate è stata regolarmente ordinata dalla opponente e regolarmente consegnata alla medesima, senza che la stessa abbia mai contestato alcunché.
Alla prima udienza, rimessa la decisione sulla competenza territoriale unitamente al merito, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto non risultando l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
ritenuta di natura documentale la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Precisate le conclusioni la causa perviene alla decisione.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente.
L'opponente ha contestato la competenza del Tribunale di Milano ritenendo competente il Tribunale di
Latina, ove avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione, avendo l'opponente sede a Latina.
L'eccezione è infondata: l'art. 20 c.p.c. prevede quale foro facoltativo, la competenza territoriale del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, e nella specie il
Tribunale di Milano è competente quale giudice del luogo dove deve eseguirsi la prestazione ai sensi dell'art. 1182 c.c..
In particolare il forum destinatae solutionis corrisponde al luogo di residenza o della sede del creditore, essendo dedotta in giudizio un'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, che è determinata secondo la domanda spiegata dall'opposta (cfr Cass. civ. sez. VI n.10837/11 e Cass. civ. sez. III n.12455/10) e che deve essere adempiuta al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma III c.c..
Nella specie, il creditore è una persona giuridica ed il domicilio coincide con quello della sua sede legale che è in Milano (Mi), come indicato in atti.
Si aggiunga anche che, trattandosi di una vendita di merce con pagamento non contestuale (ndr nelle fatture è prevista la scadenza del pagamento a 90gg fine mese netto), trova applicazione anche la pagina 4 di 8 disposizione dell'art.1498 c.c. a norma del quale “se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”. (cfr da doc.1 a doc. 6)
Sul punto la Cassazione : “Ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore, per cui ai sensi dell'art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna;
ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore. Pertanto, nel caso in cui, il pagamento sia previsto successivamente alla consegna della merce e il venditore abbia agito in via giudiziale per ottenere l'adempimento all'obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio dell'art. 1498, comma 3, c.c., ossia nel domicilio del venditore.” (Cass. ordinanza n 19894 del 2020).
Nel merito l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata.
Parte opponente afferma di non aver mai ordinato la merce di cui alle fatture 3059409794 e
3059412238 e che la stessa non sarebbe mai stata consegnata. (cfr atto di citazione pag.3)
Parte opposta ha, invece, fornito la prova documentale dell'avvenuto ordine di tutta la merce ordinata dall'opponente.
Nello specifico, la merce di cui alle fatture nn.3059384723 del 30.06.2022, 3059409794 del 31.05.2023
e 3059412238 del 30.06.2023 (prodotte, rispettivamente, quali documenti nn. 4, 5 e 6 in via monitoria) risulta regolarmente ordinata da tramite posta elettronica. Pt_1
Sono state prodotte:
- mail del 07.04.22 (ore 14.18) inviata da con la quale il sig. dell'ufficio Pt_1 Parte_3 acquisti (indirizzo mail: chiedeva espressamente a di “[…] mettere Email_1 CP_2
in ordine per i primi di maggio n. 12 pneumatici 385/55 R 22.5 con cerchio in acciaio off set 120.
Grazie” (doc. 1);
- mail del 26.04.23 (ore 9.48), con la quale il medesimo sig. dell'ufficio acquisti Parte_3
(indirizzo mail: chiedeva espressamente a di “[…] mettere Pt_1 Email_1 CP_2
in ordine le seguenti ruote: - N° 27 Pneumatici 245/70 R19.5 con cerchio in Parte_4
acciaio per gemellato a 8 fori - N° 13 Pneumatici 265/70 R19.5 con cerchio in Persona_1
pagina 5 di 8 acciaio per gemellato a 8 fori - N° 9 Pneumatici 315/80 R22.5 con cerchio per gemellato […]” (doc.
2).
Le fatture n. 3059384723 del 30.06.2022, n. 3059409794 del 31.05.2023 e n. 3059412238 del
30.06.2023 (docc.ti 4, 5 e 6 fascicolo monitorio), come da specifica annotazione presente su tali documenti riportano espressamente il riferimento a “ vs. ordine: MAIL 07/04”, (doc.a da 1 a doc.4) nonché a: “ vs. ordine: Mail del 26/04”. (doc.5-6)
Parte opposta ha altresì prodotto in giudizio sub docc.ti 3, 4 e 5 anche le bolle di consegna/documenti di trasporto riferibili alle singole fatture di cui ai docc.ti 4, 5 e 6 del fascicolo monitorio, che attestano la regolare consegna a del materiale ivi indicato e in precedenza dalla stessa ordinato, Pt_1
segnatamente.
Nello specifico risultano agli atti:
-doc. 3: bolla di consegna n. 3024259758 del 14.6.2022 (ordine 7.4.2022), relativa alla fattura n.
3059384723 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio);
-doc. 4: bolla di consegna n. 3024628816 del 17.5.2023 (ordine 26.4.2023), relativa alla fattura n.
3059409794 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio);
-doc. 5: bolla di consegna n. 3024149126 del 5.6.2023 (ordine 26.4.2023), relativa alla fattura n.
3059412238 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio).
Tali documenti riportano in calce la sottoscrizione (con il timbro della società debitrice) del magazziniere di Tercam -sig. Bassetti- deputato alla ricezione merce della sede di via Appia Cisterna di
Latina, a fronte della regolare ricezione delle commesse
Parte opposta ha offerto così prova documentale del titolo posto a fondamento della propria domanda, ossia il rapporto contrattuale sorto e adempiuto, e l'inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali assunti.
È stato così assolto l'onere probatorio su di essa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa vantata.
Per contro, l'opponente non hanno dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Per i motivi suesposti l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo, deve essere confermato.
Parimenti dovrà essere accolta la condanna ex art. 96 cpc avanzata dall'opposta, essendo l'azione promossa dall'opponente temeraria, poichè priva sin dal principio di qualsiasi fondamento, avendo abusato del diritto d'azione, vista la mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessaria per rendersi conto dell'infondatezza della propria azione e per valutare le conseguenze dei propri atti.
pagina 6 di 8 In particolare si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato : “che l'art. 96 III comma cpc risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione
e di difesa, si servano dello strumento processuali a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.”
Il comportamento processuale osservato dall'opposta rientra tra le condotte censurabili d'ufficio di cui alla richiamata giurisprudenza.
Per tali ragioni si stima equo condannare l'opposta a pagare all'opponente ex art. 96 cpc la somma di euro 1.000,00, pari a circa la metà delle spese di giustizia liquidate, oltre al pagamento di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96 cpc ultimo comma.
In merito alle spese del giudizio le stesse sono regolate a mente degli artt. 91 e ss. cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
Le spese di lite di questo giudizio seguono pertanto la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, reputando congrui i parametri minimi delle quattro fasi del processo, per complessivi € 2.540,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'attrice
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2721/24 già esecutivo;
pagina 7 di 8 - Condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore dell'opposta ex art. 96 terzo comma cpc;
- Condanna l'opponente al pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96 ultimo comma cpc;
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
2.540,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 13 gennaio 2025
Il Giudice dott. Jessica Mariani
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