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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/06/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1637 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA di , in persona del legale rappresentante, Parte_1 Parte_2 nonchè , e , rappresentati e difesi, Parte_2 Parte_3 Parte_4 giusta delega agli atti, dall'avv. Silvana Cerminara, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Viale Pier Maria Rossi n. 22
attori-opponenti
e in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega agli Controparte_1 atti, dall'avv. Giovanna Garrone del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Linda Chiari, in Parma, vicolo San Tiburzio n. 3
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate nel termine di sessanta giorni prima dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_5
, e hanno proposto opposizione avverso il Parte_2 Parte_3 Parte_4 decreto ingiuntivo n. 376/2023, emesso dal Tribunale di Parma in data 7 marzo 2023, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di euro 30.773,61, di Controparte_1 cui alle fatture nn. 1270/22, 1541/22, 1921/22, 1/2022, 9729/22, oltre interessi e spese di procedura, somma dovuta in parte a titolo di corrispettivo per la fornitura di farina di girasole estera proteica ad
1 uso zootecnico ed in parte a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento della merce fornita.
A sostegno della spiegata opposizione, gli opponenti hanno preliminarmente eccepito l'incompetenza del Giudice Ordinario, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in violazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di vendita intercorso tra le parti, con cui era stata deferita alla Camera arbitrale del
Commercio dei cereali e dei semi di Genova la soluzione di qualsiasi divergenza che tra le stesse sarebbe eventualmente insorta.
Nel merito, gli opponenti hanno contestato la fondatezza della pretesa creditoria avversaria, eccependo ex art. 1460 cc l'inadempimento dell'opposta alle pattuizioni contrattuali, non avendo rispettato né i tempi di consegna della merce né le quantità concordate, Controparte_1 costringendo così ad acquistare da terzi la farina di girasole ad un prezzo maggiore. Parte_1
In particolare, gli opponenti hanno allegato che si era impegnata a fornire a Controparte_1
nell'arco di tempo compreso tra settembre 2021- giugno 2022, una quantità Parte_1
pari a 250/300 tonnellate (ad opzione del venditore) di farina di girasole, al prezzo di euro
269,00/TM. Le parti avevano stabilito che la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire nella misura di un camion al mese, per un quantitativo compreso tra 25 e 30 tonnellate mensili, ad opzione del venditore.
A dire degli opponenti, il mancato saldo delle fatture nn. 1270/22, 1541/22 e 1921/22 era giustificato dal fatto che fin da subito, si era resa inadempiente agli obblighi Controparte_1 contrattualmente assunti. Infatti, nell'anno 2021 aveva provveduto alla consegna Controparte_1
di un solo camion di merce, nel mese di ottobre 2021, per un quantitativo di 27,91 tonnellate. A causa di ciò, ra stata costretta ad approvvigionarsi da terzi, pagando per la fornitura Parte_1
della merce un prezzo medio superiore rispetto a quello concordato con (euro 311,50 a CP_1
tonnellata per il mese di settembre;
euro 334,00 a tonnellata per il mese di novembre;
euro 330,00 a tonnellata per il mese di dicembre 2021).
Nei primi due mesi dell'anno 2022, aveva, invece, rispettato gli impegni assunti. CP_1
Infatti, in data 18 gennaio 2022 aveva consegnato a un camion Controparte_1 Parte_1
contenente 25,81 tonnellate di farina di girasole. Nel mese di febbraio 2022, la venditrice aveva addirittura effettuato tre diverse forniture per un totale di 82,86 tonnellate (e precisamente in data 2 febbraio 2022 per 27,97 tm;
in data 10 febbraio 2022 per 27,54 tm;
in data 21 febbraio 2022 per
27,35 tm) e aveva emesso le fatture nn. 1270/2022, 1541/2022 e 1921/2022, che la società opponente non aveva saldato, sollevando l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.
2 Successivamente, da marzo 2022 sino a giugno 2022, si era resa nuovamente CP_1
inadempiente, in quanto non aveva effettuato più alcuna consegna, costringendo ancora una volta a rivolgersi ad altri fornitori per l'acquisto della merce, che era stata pagata ad un Parte_1
prezzo maggiore.
Ciò esposto, gli opponenti hanno sostenuto di aver legittimamente rifiutato il pagamento delle fatture nn. 1270/22, 1541/22, 1921/22, affermando di aver subito, a causa delle condotte tenute da
, un danno rappresentato dalla differenza tra il prezzo che avrebbe Controparte_1 Parte_1
dovuto pagare in virtù del contratto concluso (euro 269,00/tm) e quello maggiore che invece è stata costretta a sostenere, per una spesa complessiva di euro 33.989,67, comprensiva di Iva al 10%.
Inoltre, gli opponenti hanno contestato la fondatezza del credito azionato da con le CP_1 fatture n. 1/22 del 21 marzo 2022 per l'importo di euro 4.653,21 e n. 9720/22 del 24 ottobre 2022 per l'importo di euro 1.602,12, relative ad interessi di mora, asserendo che nessun ritardato pagamento poteva essere imputato a e dovendosi, al contrario, ritenere Parte_1
inadempiente la venditrice, la quale non aveva rispettato né i tempi né le modalità di consegna concordate in sede di stipulazione contrattuale.
Tanto premesso, , , Parte_5 Parte_2
e , oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, hanno Parte_3 Parte_4 formulato domanda riconvenzionale, chiedendo che, accertato l'inadempimento contrattuale di e il danno patrimoniale subito da pari ad euro 33.989,67, la società CP_1 Parte_1
opposta fosse condannata al pagamento in favore di della somma di euro 9.471,39, Parte_1 somma residuante all'esito della compensazione tra il credito vantato dalla società ingiungente (pari a euro 24.518,28) e la somma spettante alla società opponente a titolo di risarcimento danni (pari a euro 33.989,67).
Hanno chiesto, infine, la condanna di al pagamento di una somma equitativamente Controparte_1 determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante, contestando in fatto e in diritto l'opposizione proposta e chiedendo - previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., o, in subordine, previa pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'intera somma ingiunta - la conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto all'eccezione di carattere pregiudiziale sollevata dagli opponenti, relativa alla nullità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola compromissoria, l'opposta ne ha contestato la fondatezza, rilevando che il contratto di compravendita stipulato tra le parti faceva espresso richiamo al contratto tipo n. 36 della Camera Arbitrale dei Cereali e Semi di Genova e alle condizioni unificate dello stesso, ove all'art. XX era previsto che “il ricorso al giudice ordinario è
3 ammesso solo per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione”.
Nella specie, la merce di cui alle fatture oggetto di ingiunzione era stata regolarmente ricevuta, sicché il ricorso al Tribunale di Parma era perfettamente legittimo.
Nel merito, ha allegato di essere creditrice nei confronti degli opponenti della somma CP_1 ingiunta, posto che nonostante i solleciti inoltrati, non aveva provveduto al saldo Parte_1 delle fatture azionate in via monitoria. Pertanto, in data 30 marzo 2022 essa aveva invocato la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti, in applicazione dell'art. XV, alinea
3, delle Condizioni Generali di contratto, sospendendo la fornitura di merce nei mesi successivi, da marzo 2022 a giugno 2022.
Circa gli asseriti inadempimenti ad essa imputati, ha contestato la ricostruzione CP_1 avversaria, sostenendo di aver tentato, nel mese di settembre 2021, la consegna della merce presso la sede di ma di non essere riuscita a consegnare la farina, a causa del rifiuto Parte_1 espresso dalla società opponente. Quest'ultima, infatti, non aveva accettato la merce inviata, tant'è che il camion, con il relativo carico, trascorso il termine di sosta contrattualmente previsto (pari a due ore), era stato deviato verso un altro cliente, con costi a carico di essa opposta.
Quanto poi alla merce relativa al mese di ottobre 2021, l'avvenuta consegna della farina era pacificamente riconosciuta dalla controparte.
Relativamente alle successive consegne relative ai mesi di novembre e dicembre 2021, nonché ai mesi di gennaio e febbraio 2022, ha sostenuto di averle tutte correttamente eseguite, CP_1 come comprovato dalle fatture e dai relativi DDT prodotti in atti (novembre 2021-fattura n.
648/2022; dicembre 2021- fattura n. 1270/22; gennaio 2022- fattura n. 1541/22; febbraio 2022 - fattura n. 1921/22).
La società opposta ha, infine, ammesso di aver sospeso le forniture a partire dal mese di marzo
2022, precisando che tale sua condotta era comunque giustificata dal mancato pagamento da parte di elle fatture n. 1270/22, n. 1541/22 e n. 1921/22. Parte_1
si è opposta, pertanto, all'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dagli CP_1 opponenti, asserendo che la scelta di di rivolgersi ad altri fornitori non poteva Parte_1 ritenersi attribuibile ad asserite sue condotte inadempienti.
Con ordinanza riservata del 20 marzo 2024, il Giudice, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di carattere pregiudiziale di nullità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola compromissoria, ha accolto parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti e contestualmente ha rigettato le istanze ex artt. 648 c.p.c. e 183 ter c.p.c. avanzate da CP_1
[...]
4 La causa, istruita documentalmente, nonché mediante l'assunzione delle prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025, previa assegnazione del termini di legge ex art. 189 cpc.
****
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che l'opposizione sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, come già precisato nell'ordinanza in data 20 marzo 2024, l'eccezione sollevata da parte opponente di nullità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola di arbitrato irrituale appare manifestamente infondata, posto che le condizioni generali di contratto, espressamente richiamate nel corpo del contratto di vendita intercorso tra le parti, oltre a prevedere all'art. XVIII una clausola arbitrale, del medesimo tenore di quella contenuta nel contratto di vendita (secondo cui la risoluzione di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del contratto e all'esecuzione dello stesso deve essere deferita ad arbitrato irrituale), all'art. XX stabiliscono che è comunque ammesso il ricorso al Giudice ordinario “per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione”. Nella specie, il ricorso monitorio è stato presentato proprio per ottenere sia il pagamento delle tre forniture effettuate nel mese di febbraio 2022, con riferimento alle quali non risulta formulata dall'opponente alcuna contestazione in ordine alla qualità della merce, sia per ottenere il pagamento degli interessi moratori a seguito del ritardato pagamento delle forniture di cui alle fatture n. 648/2022, n. 1270/2022, n. 1541/2022 e n. 1921/2022, con riferimento alle quali non risultano mosse contestazioni. Invero, le contestazioni sollevate da parte opponente non attengono alle forniture ricevute, quanto piuttosto alla mancata esecuzione delle altre forniture concordate.
Deve, inoltre, ribadirsi la validità di siffatta clausola arbitrale, pure in assenza di una specifica approvazione per iscritto. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la clausola compromissoria deve essere redatta per iscritto a pena di nullità solo quando l'arbitrato abbia per oggetto controversie relative a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, mentre, quando esso abbia ad oggetto controversie relative ad altri rapporti, il conferimento del mandato agli arbitri dev'essere soltanto provato per iscritto, secondo le regole dettate dall'art. 1967 c.c.: la prova scritta può essere costituita da una qualsiasi attestazione scritta dell'esistenza del mandato compromissorio, anche se successiva alla pattuizioni ed a carattere meramente ricognitivo, purché attribuibile alle parti.
Inoltre, va considerato che la mancata specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, come è avvenuto nel caso di specie, non determina la sua invalidità, dovendo escludersi che tale clausola rientri tra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, a norma degli
5 artt. 1341 e 1342 c.c., non avendo contenuto derogativo della competenza del giudice ordinario, a differenza di quella per arbitrato rituale, anche nel caso in cui la disciplina del procedimento arbitrale sia stabilita con rinvio ad un regolamento non contenuto nel contratto, ma approntato da terzi e da intendere recepito nel contratto stesso in forza di tale rinvio, con conseguente onere di entrambe le parti di informarsene e di acquisirne conoscenza, equivalendo siffatta recezione alla materiale trascrizione del documento (v. Cass. n. 10240 del 1992).
Passando ad esaminare il merito della controversia, come è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore e conseguentemente è tenuto a provare l'effettiva sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato monitoriamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass. 7510/14; Cass. 807/99); l'opponente, invece, è convenuto in senso sostanziale e, pertanto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Ord. 13240/19, Cass.2421/06; Cass. 24815/05).
Nella specie, è pacifico, oltre che documentalmente riscontrabile, che e Parte_1 in data 17 marzo 2021 hanno concluso, tramite il mediatore professionale Controparte_1 [...]
, il contratto di compravendita n. 21/51805 in virtù del quale Controparte_2 CP_1 si è impegnata a fornire a nel periodo da settembre 2021 a giugno 2022,
[...] Parte_1 farina di girasole estera proteica ad uno zootecnico, nelle quantità e con le modalità specificamente concordate in sede di pattuizione. In particolare, la società venditrice avrebbe dovuto consegnare a
, nell'arco di 10 mesi, dal mese di settembre 2021 a giugno 2022, una quantità di farina CP_1 di girasole pari a complessive 250/300 tonnellate, ad opzione del venditore, al prezzo di euro 269,00
a tonnellata, Iva esclusa. Inoltre, le consegne sarebbero dovute avvenire mensilmente e in particolare nella misura di un camion al mese per un quantitativo compreso tra le 25 e le 30 tonnellate mensili, sempre ad opzione del venditore.
Le predette condizioni contrattuali hanno trovato puntuale riscontro anche nelle testimonianze rese da , agronomo e mediatore professionale, e da , dipendente Testimone_1 Testimone_2 contabile di . CP_1
Risulta, altresì, non contestato che non ha provveduto al saldo delle fatture nn. Parte_1
1270/22, 1541/22 e 1921/22, il cui pagamento è stato poi oggetto di ingiunzione. non ha negato l'esistenza del credito azionato in via monitoria dalla controparte, Parte_1 relativo alla fornitura di farina di girasole, ma ha contestato la pretesa avversaria, lamentando l'inadempimento dell'opposta agli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti, a causa della mancata consegna, nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2021 e nei successivi mesi di marzo, aprile,
6 maggio e giugno 2022, del quantitativo concordato di farina. A tal proposito, ha Parte_1 allegato di essere stata costretta, a fronte di tale inadempimento, ad acquistare la stessa merce da terzi, ad un prezzo superiore rispetto a quello pattuito con . CP_1
Ebbene, al fine di vagliare la fondatezza della spiegata opposizione, occorre ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti successivamente alla conclusione del contratto.
Come innanzi detto, a far tempo dal mese di settembre 2021 avrebbe dovuto inviare a CP_1 un camion di farina al mese, consegnando all'acquirente il quantitativo di merce Parte_1 concordato (25/30 tonnellate al mese di farina di girasole).
Risulta documentalmente provato, nonché confermato dai testi escussi, che , nel corso CP_1 del 2021, si è limitata a consegnare un unico camion di farina nel mese di ottobre 2021 per un quantitativo di 29,91 tonnellate (v. doc. 7 fascicolo opponenti: documento di trasporto n. 14225 del
29 ottobre 2021), merce che risulta regolarmente pagata da a fronte della fattura n. Parte_1
13764 del 29 ottobre 2021 (docc. 2 fascicolo opponenti). Il teste , escusso a prova Testimone_2 contraria sui capitoli articolati da parte opponente, in risposta al cap. e) (“vero che per tutto l'anno
2021 consegnava un solo camion nel mese di ottobre 2021 per un quantitativo di CP_1
27910 kg, ovvero 27,91 tm”) ha confermato la circostanza.
Invece, per quanto riguarda le consegne relative ai mesi di settembre, novembre e dicembre 2021, le parti hanno fornito ricostruzioni tra loro discordanti.
In particolare, quanto al mese di settembre 2021, ha sostenuto di non essere riuscita ad CP_1 effettuare la consegna della merce, a causa del rifiuto opposto da Quest'ultima ha, Parte_1 invece, asserito che la merce relativa al mese di settembre sarebbe stata portata presso la propria sede con grande ritardo, soltanto nel mese di ottobre 2021, quando essa si era ormai già approvvigionata da terzi.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti, ed in particolare dalle comunicazioni intercorse via mail tra le parti, emerge che in data 17 settembre 2021 ha chiesto a Parte_1
informazioni circa la data di consegna della merce relativa al mese di settembre, CP_1 avvertendola della necessità di essere avvisata con una settimana di anticipo rispetto alla data di ricevimento della merce. ha riscontrato tale mail, rispondendo di non essere in grado al CP_1 momento di consegnare il camion di farina di girasole (v. doc. 18 fascicolo opponenti).
La merce relativa al mese di settembre 2021 è stata portata presso lo stabilimento dell'opponente solo in data 7 ottobre 2021. In difetto del necessario preavviso, ha legittimamente Parte_1 rifiutato lo scarico della merce, non avendo nel proprio stabilimento lo spazio sufficiente per la conservazione della farina, che, a quel punto, è stata deviata da verso un altro cliente CP_1
(v. doc. 19 fascicolo opponente).
7 Tali circostanze sono state confermate anche dal teste il quale ha riferito: “si, è vero che Tes_1 rifiutava la consegna in mancanza del preavviso contrattuale da parte di Parte_1
Controparte_1
Neppure con riferimento alle forniture di novembre e dicembre 2021 vi è prova in atti dell'avvenuta consegna della merce. Anzi è documentalmente provato che il 15 dicembre 2021 e il 22 dicembre
2021 ha sollecitato ad eseguire le consegne pattuite (v. docc. 24-25 Parte_1 CP_1 fascicolo opponenti). La mancata consegna della merce trova ulteriore riscontro anche nella comunicazione trasmessa a da in data 14 gennaio 2022, con cui il CP_1 CP_2 mediatore ha contestato alla venditrice il fatto di aver consegnato “solo un camion del contratto in oggetto”, con ciò chiaramente riferendosi al camion inviato a ottobre 2021 (v. doc. 4 fascicolo opponenti).
, al fine di dimostrare l'avvenuta fornitura della merce relativa ai mese di novembre e di CP_1 dicembre 2021, ha affermato di avere effettuato tali consegne se pure con ritardo. In particolare, ha dedotto di aver effettuato una consegna nel mese di gennaio 2022 e tre diverse consegne nel mese di febbraio 2022, due delle quali si riferivano alla merce che avrebbe dovuto consegnare nei mesi precedenti e segnatamente ha allegato che:
- la fattura n. 648 del 19 gennaio 2022 riguardava la consegna di merce riferita al mese di novembre
2021;
- la fattura n. 1270 del 2 febbraio 2022 (DDT in data 2 febbraio 2022) riguardava la consegna di merce riferita al mese di dicembre 2021;
- la fattura n. 1541 del 10 febbraio 2022 (DDT in data 10 febbraio 2022) riguardava la consegna di merce riferita al mese di gennaio 2022;
- la fattura n. 1921 del 21 febbraio 2022 (DDT in data 21 febbraio 2022) riguardava la consegna di merce riferita al mese di febbraio 2022.
Rileva il Giudicante che ha tenuto un comportamento manifestamente violativo degli CP_1 accordi contrattuali raggiunti, avendo consegnato la merce con notevole ritardo (v. DDT: doc. 1 fascicolo monitorio), senza rispettare le modalità e i tempi contrattualmente pattuiti.
Sul punto, i documenti di trasporto in atti sconfessano le dichiarazioni rese dal teste Tes_2
, il quale, interrogato sul cap. 2) di parte opposta “vero che in esecuzione dei conclusi
[...] contratti di vendita, la merce di cui alle fatture n. 1270/2022, n. 1541/2022 e 1921/2022 azionate nel ricorso per decreto ingiuntivo che mi si rammostrano venne regolarmente consegnata alla
, ha risposto affermativamente, aggiungendo: “erano tre D.D.T. diversi perché le Parte_1 consegne avvennero in tre giorni diversi di dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022”.
8 Tale dichiarazione, oltre a collidere con la documentazione versata in atti ed in particolare con le date riportate nei richiamati documenti di trasporto, appare altresì poco coerente sia con i solleciti di consegna che ha rivolto a a dicembre 2021, sia con la comunicazione Parte_1 CP_1 trasmessa il 14 gennaio 2022 da , precedentemente richiamata. CP_2
In conclusione, sulla base della documentazione in atti deve affermarsi che : Controparte_1
- a settembre 2021 non ha effettuato alcuna consegna;
- a ottobre 2021 ha consegnato 29,91 tonnellate di farina;
- a novembre e dicembre 2021 non ha effettuato alcuna consegna;
- a gennaio 2022 ha consegnato 25,81 tonnellate di farina, che legittimamente ha Parte_1 imputato alla quota del mese corrente, saldando il pagamento;
- a febbraio 2022 ha effettuato tre forniture, il 2 febbraio 2022 per 27,97 tm, il 10 febbraio 2022 per
27,54 tm e il 21 febbraio 2022 per 27,35 tm, per un totale di 82,86 tonnellate, ben superiore al quantitativo mensile pattuito in sede di stipula.
A fronte della mancata puntuale consegna della merce, per non venire meno agli accordi assunti con i propri clienti finali, ha dovuto acquistare la farina di girasole da altri fornitori, Parte_1 sostenendo maggiori esborsi e ha, pertanto, ritenuto di dover sospendere il pagamento delle tre fatture emesse da nel mese di febbraio 2022, per un importo complessivo di euro CP_1
24.518,28.
Dai documenti in atti emerge che , in data 18 marzo 2022, ha messo in mora la società CP_1 opponente, sollecitando il pagamento delle fatture n. 1270/2022, n. 1541/2022 e 1921/2022 (v. doc.
5 fascicolo opposta). Con successiva mail del 30 marzo 2022, ha nuovamente CP_1 contestato il mancato pagamento delle fatture, comunicando di ritenere il contratto risolto, così come previsto nelle condizioni generali di contratto. A partire dal mese di marzo 2022 CP_1 non ha più effettuato alcuna consegna della merce.
Ciò posto, occorre evidenziare che, nell'indagine sull'inadempienza contrattuale, il Giudice è chiamato ad effettuare una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti, in modo da stabilire quale di essi si sia reso responsabile delle trasgressioni che, per numero o per gravità ovvero per entrambe le cause, si rivelino idonee a turbare il sinallagma contrattuale (Cass. n.
28391 del 2020).
Nella specie, occorre innanzitutto valutare se, a fronte della mancata puntuale consegna, nei termini contrattualmente pattuiti, della merce relativa ai mesi di settembre, novembre e dicembre 2021, possa ritenersi legittimo il rifiuto espresso da di pagare la merce ricevuta nel mese Parte_1 di febbraio 2022, per un totale di 82,86 tonnellate e per un valore di euro 24.518,28.
9 Occorre poi valutare se sia legittimo il successivo comportamento tenuto da , la quale, a CP_1 fronte dell'atteggiamento insolvente di ha ritenuto di dover interrompere la Parte_1 fornitura delle merce per i mesi successivi (da marzo a giugno 2022).
Sotto il primo profilo, l'inadempimento imputabile a (ossia la mancata puntuale CP_1 consegna della merce relativa ai mesi di settembre, novembre e dicembre 2021) non si presenta idoneo a giustificare l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente e il conseguente mancato pagamento della somma di euro 24.518,28, dovuta quale corrispettivo per la merce ricevuta nel mese di febbraio 2022. E' infatti noto che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda sul necessario presupposto della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutarsi non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva derivante dal concreto assetto di interessi predisposto dai contraenti.
Nella specie, a fronte del danno patito da che risulta quantificabile, per le Parte_1 ragioni di seguito indicate, in euro 4.712,00, oltre Iva al 10%, appare illegittimo il mancato pagamento da parte della predetta società della considerevole somma di euro 24.518,28.
Ai fini della quantificazione del danno subito da occorre rilevare che, per il mese di Parte_1 settembre 2021, ha acquistato da terzi la farina di girasole proteico al prezzo medio Parte_1 di euro 311,50 (cfr. fatture di acquisto per il periodo di riferimento allegate al doc. 3 del fascicolo di parte opponente), importo superiore quindi al prezzo di euro 269,00/TM pattuito con , CP_1
con un conseguente maggiore esborso di euro 62,50 a tonnellata.
Per il mese di novembre 2021 ha acquistato da terzi farina di girasole proteico al Parte_1 prezzo medio di euro 334,00 (cfr. fatture di acquisto per il periodo di riferimento allegate al doc. 3 del fascicolo di parte opponente), sostenendo quindi un maggiore esborso di euro 65,00 a tonnellata, rispetto al prezzo di euro 269,00/TM pattuito con CP_1
Per il mese di dicembre 2021 ha acquistato da terzi la farina di girasole proteico, Parte_1 sostenendo un prezzo medio di euro 330,00 (cfr. fatture di acquisto per il periodo di riferimento allegate al doc. 3 del fascicolo di parte opponente), con un maggiore esborso di euro 61,00 a tonnellata, rispetto al prezzo di euro 269,00/TM pattuito con . CP_1
Posto che il quantitativo mensile di farina che avrebbe dovuto fornire a CP_1 CP_3 doveva oscillare tra un minimo di 25 tonnellate e un massimo di 30 tonnellate (a scelta della stessa società venditrice, ossia di ), il danno subito dalla società opposta può essere così CP_1 quantificato, prendendo come base di calcolo il quantitativo minimo che doveva essere oggetto della fornitura:
-euro 1.562,50 nel mese di settembre 2021 (euro 62,50 x 25 tonnellate);
10 - euro 1.625,00 nel mese di novembre 2021 (euro 65 x 25 tonnellate);
- euro 1.525,00 nel mese di dicembre 2021 (euro 61 x 25 tonnellate).
Tenuto conto della modesta entità dei maggiori esborsi sostenuti, pari ad euro 4.712,00, oltre Iva al
10%, è evidente che non avrebbe potuto e dovuto sottrarsi al pagamento del prezzo Parte_1 relativo alla merce ricevuta nel mese di febbraio 2022, pari alla considerevole somma di euro
24.518,28, ma al più avrebbe potuto portare in detrazione dalla somma dalla medesima dovuta, a titolo di prezzo, i maggiori costi sostenuti per l'acquisto della farina da terzi.
Per contro, appare giustificato e legittimo ai sensi dell'art. 1460 c.c. il comportamento tenuto da successivamente al rifiuto di pagamento espresso da Infatti, CP_1 Parte_1
- avvalendosi anche della facoltà, riconosciuta al venditore dalle condizioni generali CP_1 del contratto di vendita (v. art. XV: doc. 4 fascicolo opposta), di sospendere le successive forniture
“in caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamento scaduti per forniture di merce” - ha sospeso le ulteriori consegne, relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2022.
Da ciò consegue che la spiegata opposizione è solo in parte fondata, potendo riconoscersi a favore di un risarcimento danni nei limiti della somma di euro 4.712,00, oltre IVA al 10%, Parte_1 per un totale di euro 5.183,20.
Ciò precisato, occorre rilevare che ha azionato il ricorso monitorio non solo al fine di CP_1 ottenere il saldo degli importi indicati nelle tre fatture emesse a febbraio 2022, ma anche per ingiungere a il pagamento degli importi indicati nelle fatture n. 1/2022 del 21 marzo Parte_1
2022 e n. 9720/22 del 24 ottobre 2022, aventi ad oggetto gli interessi di mora per ritardati pagamenti.
In particolare, tramite la fattura n. 1/2022 l'opposta ha addebitato a la somma di Parte_1 euro 4.653,21, a titolo di “interessi di mora ritardato pagamento su ns fatture dalla data 1/1/2020 alla data 31/12/2021”. Gli opponenti hanno fortemente contestato tale fattura, rilevando non solo che il periodo indicato nella fattura non corrisponde a quello di vigenza del contratto, il quale ha avuto esecuzione a partire da settembre 2021, ma anche che da settembre 2021 a dicembre 2021 non vi è stato alcun ritardato pagamento da parte per cui non risulta fondata la Parte_1 decorrenza di interessi moratori. Ritiene, pertanto, il Giudicante che le contestazioni sollevate dagli opponenti siano fondate, con la conseguenza che la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, sulla base della predetta fattura, appare infondata.
A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento alla fattura n. 9720/22 del 24 ottobre
2022 dell'importo di euro 1.602,12, somma richiesta a titolo di interessi moratori, calcolati al tasso del 12%, in base al D.Lgs. n. 192/2012, interessi maturati a causa del ritardato pagamento delle fatture n. 648/2022, n. 1270/2022, n 1541/2022, n. 1921/2022.
11 E' pacifico che non abbia provveduto al saldo delle fatture n. 1270/2022, n CP_3
1541/2022, n. 1921/2022 che sono state oggetto di ingiunzione. Così come è documentalmente provato che abbia provveduto solo in data 24 febbraio 2022, e quindi con ritardo Parte_1 rispetto alla scadenza (vd doc. 7 fascicolo opponente), al pagamento della fattura n. 648/2022 del 19 gennaio 2022.
Gli interessi richiesti risultano correttamente calcolati al tasso del 12% in base al D.Lgs 231/2002
(come modificato dal D. Lgs n. 192/2012), posto che detta normativa prevede per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari il tasso di interesse di mora al 12%, al fine di incentivare i pagamenti tempestivi e tutelare le imprese del settore alimentare.
Dalla suesposte considerazioni discende che l'opposizione deve essere solo in parte accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La pretesa creditoria avanzata da può trovare, infatti, riconoscimento nei limiti della CP_1 complessiva somma di euro 26.120,40 (euro 24.518,28 + euro 1.602,12).
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, quest'ultima può opporre in compensazione l'importo di euro 5.183,20, pari ai maggiori esborsi sostenuti nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2021 per l'acquisto della farina di girasole. Venendo qui in rilievo un debito di valore (in quanto conseguenza dell'inadempimento contrattuale di ), va applicata sul predetto importo la rivalutazione monetaria (secondo CP_1 gli ultimi indici Istat disponibili), a decorrere dall'ultimo esborso sostenuto da per CP_3
l'acquisto da terzi della farina (dicembre 2021) e fino all'odierna pronuncia, in modo tale da renderne “attuale” il valore.
Il valore attuale del credito risarcitorio di dunque pari ad euro 5.919,21. Parte_1
Il credito residuo in favore dell'opposta va quindi determinato come segue, tenendo conto della natura e dell'entità delle reciproche poste creditorie sopra individuate e dei principi che regolano la compensazione.
L'art. 1242, comma 1 c.c. prevede che la compensazione estingua i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Va peraltro considerato che il credito riconosciuto in favore dell'opponente ha carattere risarcitorio (da inadempimento contrattuale). Come è noto, tale tipo di posta attiva si trasforma in credito pecuniario per effetto e dal momento della quantificazione giudiziale. Ne consegue che la sua estinzione per compensazione, in ragione della coesistenza con il credito pecuniario del danneggiante verso il danneggiato, può verificarsi, ai sensi dell'art. 1243, esclusivamente alla data di detta liquidazione giudiziale e con riferimento alla somma da essa risultante. E' pertanto preclusa ogni possibilità di far retroagire la compensazione medesima a data anteriore a quella della pronuncia giudiziale (cfr. Cass. 95/1114).
12 L'importo di euro 5.919,21 che precede, deve quindi essere portato in compensazione sulla somma ancora dovuta a favore della società opposta alla data odierna, pari a euro 26.120,40.
In definitiva, operata la compensazione, l'importo del credito vantato da è pari ad euro CP_1
20.201,19, cui vanno aggiunti gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 25 ottobre 2022. Infatti, nella fattura n. 9720/2022 risultano già conteggiati gli interessi moratori, maturati alla data del 24 ottobre 2022 sugli importi portati dalle fatture nn. 648/2022, 1270/2022, n
1541/2022, n. 1921/2022.
Le spese di lite, comprensive anche di quelle della fase monitoria, sono liquidate come da dispositivo e vengono poste a carico degli opponenti, tenuto conto della sostanziale soccombenza dei medesimi. L'accoglimento parziale delle ragioni degli opponenti giustifica peraltro la parziale compensazione delle spese nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_5
, nonchè da , e e, per l'effetto,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 revoca il decreto ingiuntivo 376/2023, emesso da questo Tribunale in data 7 marzo 2023.
2) Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni, avanzata in via riconvenzionale, da e quantifica in euro 5.919,21 il credito risarcitorio vantato da quest'ultima. Parte_1
3) Dichiara che è creditrice della somme di euro 26.120,40 nei confronti di Controparte_1
e, disposta la compensazione tra le rispettive poste creditorie vantate dalle parti, Parte_1 condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta , dell'importo di euro Controparte_1
20.201,19, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 25/10/2022.
4) Condanna gli opponenti al rimborso, in favore dell'opposta , delle spese di lite, Controparte_1 comprensive anche di quelle della fase monitoria, che, operata la compensazione nella misura di un terzo, si liquidano in euro 97,00 per spese ed in euro 3.760,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 6 giugno 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1637 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA di , in persona del legale rappresentante, Parte_1 Parte_2 nonchè , e , rappresentati e difesi, Parte_2 Parte_3 Parte_4 giusta delega agli atti, dall'avv. Silvana Cerminara, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Viale Pier Maria Rossi n. 22
attori-opponenti
e in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega agli Controparte_1 atti, dall'avv. Giovanna Garrone del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Linda Chiari, in Parma, vicolo San Tiburzio n. 3
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate nel termine di sessanta giorni prima dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_5
, e hanno proposto opposizione avverso il Parte_2 Parte_3 Parte_4 decreto ingiuntivo n. 376/2023, emesso dal Tribunale di Parma in data 7 marzo 2023, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di euro 30.773,61, di Controparte_1 cui alle fatture nn. 1270/22, 1541/22, 1921/22, 1/2022, 9729/22, oltre interessi e spese di procedura, somma dovuta in parte a titolo di corrispettivo per la fornitura di farina di girasole estera proteica ad
1 uso zootecnico ed in parte a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento della merce fornita.
A sostegno della spiegata opposizione, gli opponenti hanno preliminarmente eccepito l'incompetenza del Giudice Ordinario, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in violazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di vendita intercorso tra le parti, con cui era stata deferita alla Camera arbitrale del
Commercio dei cereali e dei semi di Genova la soluzione di qualsiasi divergenza che tra le stesse sarebbe eventualmente insorta.
Nel merito, gli opponenti hanno contestato la fondatezza della pretesa creditoria avversaria, eccependo ex art. 1460 cc l'inadempimento dell'opposta alle pattuizioni contrattuali, non avendo rispettato né i tempi di consegna della merce né le quantità concordate, Controparte_1 costringendo così ad acquistare da terzi la farina di girasole ad un prezzo maggiore. Parte_1
In particolare, gli opponenti hanno allegato che si era impegnata a fornire a Controparte_1
nell'arco di tempo compreso tra settembre 2021- giugno 2022, una quantità Parte_1
pari a 250/300 tonnellate (ad opzione del venditore) di farina di girasole, al prezzo di euro
269,00/TM. Le parti avevano stabilito che la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire nella misura di un camion al mese, per un quantitativo compreso tra 25 e 30 tonnellate mensili, ad opzione del venditore.
A dire degli opponenti, il mancato saldo delle fatture nn. 1270/22, 1541/22 e 1921/22 era giustificato dal fatto che fin da subito, si era resa inadempiente agli obblighi Controparte_1 contrattualmente assunti. Infatti, nell'anno 2021 aveva provveduto alla consegna Controparte_1
di un solo camion di merce, nel mese di ottobre 2021, per un quantitativo di 27,91 tonnellate. A causa di ciò, ra stata costretta ad approvvigionarsi da terzi, pagando per la fornitura Parte_1
della merce un prezzo medio superiore rispetto a quello concordato con (euro 311,50 a CP_1
tonnellata per il mese di settembre;
euro 334,00 a tonnellata per il mese di novembre;
euro 330,00 a tonnellata per il mese di dicembre 2021).
Nei primi due mesi dell'anno 2022, aveva, invece, rispettato gli impegni assunti. CP_1
Infatti, in data 18 gennaio 2022 aveva consegnato a un camion Controparte_1 Parte_1
contenente 25,81 tonnellate di farina di girasole. Nel mese di febbraio 2022, la venditrice aveva addirittura effettuato tre diverse forniture per un totale di 82,86 tonnellate (e precisamente in data 2 febbraio 2022 per 27,97 tm;
in data 10 febbraio 2022 per 27,54 tm;
in data 21 febbraio 2022 per
27,35 tm) e aveva emesso le fatture nn. 1270/2022, 1541/2022 e 1921/2022, che la società opponente non aveva saldato, sollevando l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.
2 Successivamente, da marzo 2022 sino a giugno 2022, si era resa nuovamente CP_1
inadempiente, in quanto non aveva effettuato più alcuna consegna, costringendo ancora una volta a rivolgersi ad altri fornitori per l'acquisto della merce, che era stata pagata ad un Parte_1
prezzo maggiore.
Ciò esposto, gli opponenti hanno sostenuto di aver legittimamente rifiutato il pagamento delle fatture nn. 1270/22, 1541/22, 1921/22, affermando di aver subito, a causa delle condotte tenute da
, un danno rappresentato dalla differenza tra il prezzo che avrebbe Controparte_1 Parte_1
dovuto pagare in virtù del contratto concluso (euro 269,00/tm) e quello maggiore che invece è stata costretta a sostenere, per una spesa complessiva di euro 33.989,67, comprensiva di Iva al 10%.
Inoltre, gli opponenti hanno contestato la fondatezza del credito azionato da con le CP_1 fatture n. 1/22 del 21 marzo 2022 per l'importo di euro 4.653,21 e n. 9720/22 del 24 ottobre 2022 per l'importo di euro 1.602,12, relative ad interessi di mora, asserendo che nessun ritardato pagamento poteva essere imputato a e dovendosi, al contrario, ritenere Parte_1
inadempiente la venditrice, la quale non aveva rispettato né i tempi né le modalità di consegna concordate in sede di stipulazione contrattuale.
Tanto premesso, , , Parte_5 Parte_2
e , oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, hanno Parte_3 Parte_4 formulato domanda riconvenzionale, chiedendo che, accertato l'inadempimento contrattuale di e il danno patrimoniale subito da pari ad euro 33.989,67, la società CP_1 Parte_1
opposta fosse condannata al pagamento in favore di della somma di euro 9.471,39, Parte_1 somma residuante all'esito della compensazione tra il credito vantato dalla società ingiungente (pari a euro 24.518,28) e la somma spettante alla società opponente a titolo di risarcimento danni (pari a euro 33.989,67).
Hanno chiesto, infine, la condanna di al pagamento di una somma equitativamente Controparte_1 determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante, contestando in fatto e in diritto l'opposizione proposta e chiedendo - previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., o, in subordine, previa pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'intera somma ingiunta - la conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto all'eccezione di carattere pregiudiziale sollevata dagli opponenti, relativa alla nullità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola compromissoria, l'opposta ne ha contestato la fondatezza, rilevando che il contratto di compravendita stipulato tra le parti faceva espresso richiamo al contratto tipo n. 36 della Camera Arbitrale dei Cereali e Semi di Genova e alle condizioni unificate dello stesso, ove all'art. XX era previsto che “il ricorso al giudice ordinario è
3 ammesso solo per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione”.
Nella specie, la merce di cui alle fatture oggetto di ingiunzione era stata regolarmente ricevuta, sicché il ricorso al Tribunale di Parma era perfettamente legittimo.
Nel merito, ha allegato di essere creditrice nei confronti degli opponenti della somma CP_1 ingiunta, posto che nonostante i solleciti inoltrati, non aveva provveduto al saldo Parte_1 delle fatture azionate in via monitoria. Pertanto, in data 30 marzo 2022 essa aveva invocato la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti, in applicazione dell'art. XV, alinea
3, delle Condizioni Generali di contratto, sospendendo la fornitura di merce nei mesi successivi, da marzo 2022 a giugno 2022.
Circa gli asseriti inadempimenti ad essa imputati, ha contestato la ricostruzione CP_1 avversaria, sostenendo di aver tentato, nel mese di settembre 2021, la consegna della merce presso la sede di ma di non essere riuscita a consegnare la farina, a causa del rifiuto Parte_1 espresso dalla società opponente. Quest'ultima, infatti, non aveva accettato la merce inviata, tant'è che il camion, con il relativo carico, trascorso il termine di sosta contrattualmente previsto (pari a due ore), era stato deviato verso un altro cliente, con costi a carico di essa opposta.
Quanto poi alla merce relativa al mese di ottobre 2021, l'avvenuta consegna della farina era pacificamente riconosciuta dalla controparte.
Relativamente alle successive consegne relative ai mesi di novembre e dicembre 2021, nonché ai mesi di gennaio e febbraio 2022, ha sostenuto di averle tutte correttamente eseguite, CP_1 come comprovato dalle fatture e dai relativi DDT prodotti in atti (novembre 2021-fattura n.
648/2022; dicembre 2021- fattura n. 1270/22; gennaio 2022- fattura n. 1541/22; febbraio 2022 - fattura n. 1921/22).
La società opposta ha, infine, ammesso di aver sospeso le forniture a partire dal mese di marzo
2022, precisando che tale sua condotta era comunque giustificata dal mancato pagamento da parte di elle fatture n. 1270/22, n. 1541/22 e n. 1921/22. Parte_1
si è opposta, pertanto, all'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dagli CP_1 opponenti, asserendo che la scelta di di rivolgersi ad altri fornitori non poteva Parte_1 ritenersi attribuibile ad asserite sue condotte inadempienti.
Con ordinanza riservata del 20 marzo 2024, il Giudice, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di carattere pregiudiziale di nullità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola compromissoria, ha accolto parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti e contestualmente ha rigettato le istanze ex artt. 648 c.p.c. e 183 ter c.p.c. avanzate da CP_1
[...]
4 La causa, istruita documentalmente, nonché mediante l'assunzione delle prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025, previa assegnazione del termini di legge ex art. 189 cpc.
****
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che l'opposizione sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, come già precisato nell'ordinanza in data 20 marzo 2024, l'eccezione sollevata da parte opponente di nullità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola di arbitrato irrituale appare manifestamente infondata, posto che le condizioni generali di contratto, espressamente richiamate nel corpo del contratto di vendita intercorso tra le parti, oltre a prevedere all'art. XVIII una clausola arbitrale, del medesimo tenore di quella contenuta nel contratto di vendita (secondo cui la risoluzione di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del contratto e all'esecuzione dello stesso deve essere deferita ad arbitrato irrituale), all'art. XX stabiliscono che è comunque ammesso il ricorso al Giudice ordinario “per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione”. Nella specie, il ricorso monitorio è stato presentato proprio per ottenere sia il pagamento delle tre forniture effettuate nel mese di febbraio 2022, con riferimento alle quali non risulta formulata dall'opponente alcuna contestazione in ordine alla qualità della merce, sia per ottenere il pagamento degli interessi moratori a seguito del ritardato pagamento delle forniture di cui alle fatture n. 648/2022, n. 1270/2022, n. 1541/2022 e n. 1921/2022, con riferimento alle quali non risultano mosse contestazioni. Invero, le contestazioni sollevate da parte opponente non attengono alle forniture ricevute, quanto piuttosto alla mancata esecuzione delle altre forniture concordate.
Deve, inoltre, ribadirsi la validità di siffatta clausola arbitrale, pure in assenza di una specifica approvazione per iscritto. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la clausola compromissoria deve essere redatta per iscritto a pena di nullità solo quando l'arbitrato abbia per oggetto controversie relative a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, mentre, quando esso abbia ad oggetto controversie relative ad altri rapporti, il conferimento del mandato agli arbitri dev'essere soltanto provato per iscritto, secondo le regole dettate dall'art. 1967 c.c.: la prova scritta può essere costituita da una qualsiasi attestazione scritta dell'esistenza del mandato compromissorio, anche se successiva alla pattuizioni ed a carattere meramente ricognitivo, purché attribuibile alle parti.
Inoltre, va considerato che la mancata specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, come è avvenuto nel caso di specie, non determina la sua invalidità, dovendo escludersi che tale clausola rientri tra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, a norma degli
5 artt. 1341 e 1342 c.c., non avendo contenuto derogativo della competenza del giudice ordinario, a differenza di quella per arbitrato rituale, anche nel caso in cui la disciplina del procedimento arbitrale sia stabilita con rinvio ad un regolamento non contenuto nel contratto, ma approntato da terzi e da intendere recepito nel contratto stesso in forza di tale rinvio, con conseguente onere di entrambe le parti di informarsene e di acquisirne conoscenza, equivalendo siffatta recezione alla materiale trascrizione del documento (v. Cass. n. 10240 del 1992).
Passando ad esaminare il merito della controversia, come è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore e conseguentemente è tenuto a provare l'effettiva sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato monitoriamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass. 7510/14; Cass. 807/99); l'opponente, invece, è convenuto in senso sostanziale e, pertanto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Ord. 13240/19, Cass.2421/06; Cass. 24815/05).
Nella specie, è pacifico, oltre che documentalmente riscontrabile, che e Parte_1 in data 17 marzo 2021 hanno concluso, tramite il mediatore professionale Controparte_1 [...]
, il contratto di compravendita n. 21/51805 in virtù del quale Controparte_2 CP_1 si è impegnata a fornire a nel periodo da settembre 2021 a giugno 2022,
[...] Parte_1 farina di girasole estera proteica ad uno zootecnico, nelle quantità e con le modalità specificamente concordate in sede di pattuizione. In particolare, la società venditrice avrebbe dovuto consegnare a
, nell'arco di 10 mesi, dal mese di settembre 2021 a giugno 2022, una quantità di farina CP_1 di girasole pari a complessive 250/300 tonnellate, ad opzione del venditore, al prezzo di euro 269,00
a tonnellata, Iva esclusa. Inoltre, le consegne sarebbero dovute avvenire mensilmente e in particolare nella misura di un camion al mese per un quantitativo compreso tra le 25 e le 30 tonnellate mensili, sempre ad opzione del venditore.
Le predette condizioni contrattuali hanno trovato puntuale riscontro anche nelle testimonianze rese da , agronomo e mediatore professionale, e da , dipendente Testimone_1 Testimone_2 contabile di . CP_1
Risulta, altresì, non contestato che non ha provveduto al saldo delle fatture nn. Parte_1
1270/22, 1541/22 e 1921/22, il cui pagamento è stato poi oggetto di ingiunzione. non ha negato l'esistenza del credito azionato in via monitoria dalla controparte, Parte_1 relativo alla fornitura di farina di girasole, ma ha contestato la pretesa avversaria, lamentando l'inadempimento dell'opposta agli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti, a causa della mancata consegna, nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2021 e nei successivi mesi di marzo, aprile,
6 maggio e giugno 2022, del quantitativo concordato di farina. A tal proposito, ha Parte_1 allegato di essere stata costretta, a fronte di tale inadempimento, ad acquistare la stessa merce da terzi, ad un prezzo superiore rispetto a quello pattuito con . CP_1
Ebbene, al fine di vagliare la fondatezza della spiegata opposizione, occorre ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti successivamente alla conclusione del contratto.
Come innanzi detto, a far tempo dal mese di settembre 2021 avrebbe dovuto inviare a CP_1 un camion di farina al mese, consegnando all'acquirente il quantitativo di merce Parte_1 concordato (25/30 tonnellate al mese di farina di girasole).
Risulta documentalmente provato, nonché confermato dai testi escussi, che , nel corso CP_1 del 2021, si è limitata a consegnare un unico camion di farina nel mese di ottobre 2021 per un quantitativo di 29,91 tonnellate (v. doc. 7 fascicolo opponenti: documento di trasporto n. 14225 del
29 ottobre 2021), merce che risulta regolarmente pagata da a fronte della fattura n. Parte_1
13764 del 29 ottobre 2021 (docc. 2 fascicolo opponenti). Il teste , escusso a prova Testimone_2 contraria sui capitoli articolati da parte opponente, in risposta al cap. e) (“vero che per tutto l'anno
2021 consegnava un solo camion nel mese di ottobre 2021 per un quantitativo di CP_1
27910 kg, ovvero 27,91 tm”) ha confermato la circostanza.
Invece, per quanto riguarda le consegne relative ai mesi di settembre, novembre e dicembre 2021, le parti hanno fornito ricostruzioni tra loro discordanti.
In particolare, quanto al mese di settembre 2021, ha sostenuto di non essere riuscita ad CP_1 effettuare la consegna della merce, a causa del rifiuto opposto da Quest'ultima ha, Parte_1 invece, asserito che la merce relativa al mese di settembre sarebbe stata portata presso la propria sede con grande ritardo, soltanto nel mese di ottobre 2021, quando essa si era ormai già approvvigionata da terzi.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti, ed in particolare dalle comunicazioni intercorse via mail tra le parti, emerge che in data 17 settembre 2021 ha chiesto a Parte_1
informazioni circa la data di consegna della merce relativa al mese di settembre, CP_1 avvertendola della necessità di essere avvisata con una settimana di anticipo rispetto alla data di ricevimento della merce. ha riscontrato tale mail, rispondendo di non essere in grado al CP_1 momento di consegnare il camion di farina di girasole (v. doc. 18 fascicolo opponenti).
La merce relativa al mese di settembre 2021 è stata portata presso lo stabilimento dell'opponente solo in data 7 ottobre 2021. In difetto del necessario preavviso, ha legittimamente Parte_1 rifiutato lo scarico della merce, non avendo nel proprio stabilimento lo spazio sufficiente per la conservazione della farina, che, a quel punto, è stata deviata da verso un altro cliente CP_1
(v. doc. 19 fascicolo opponente).
7 Tali circostanze sono state confermate anche dal teste il quale ha riferito: “si, è vero che Tes_1 rifiutava la consegna in mancanza del preavviso contrattuale da parte di Parte_1
Controparte_1
Neppure con riferimento alle forniture di novembre e dicembre 2021 vi è prova in atti dell'avvenuta consegna della merce. Anzi è documentalmente provato che il 15 dicembre 2021 e il 22 dicembre
2021 ha sollecitato ad eseguire le consegne pattuite (v. docc. 24-25 Parte_1 CP_1 fascicolo opponenti). La mancata consegna della merce trova ulteriore riscontro anche nella comunicazione trasmessa a da in data 14 gennaio 2022, con cui il CP_1 CP_2 mediatore ha contestato alla venditrice il fatto di aver consegnato “solo un camion del contratto in oggetto”, con ciò chiaramente riferendosi al camion inviato a ottobre 2021 (v. doc. 4 fascicolo opponenti).
, al fine di dimostrare l'avvenuta fornitura della merce relativa ai mese di novembre e di CP_1 dicembre 2021, ha affermato di avere effettuato tali consegne se pure con ritardo. In particolare, ha dedotto di aver effettuato una consegna nel mese di gennaio 2022 e tre diverse consegne nel mese di febbraio 2022, due delle quali si riferivano alla merce che avrebbe dovuto consegnare nei mesi precedenti e segnatamente ha allegato che:
- la fattura n. 648 del 19 gennaio 2022 riguardava la consegna di merce riferita al mese di novembre
2021;
- la fattura n. 1270 del 2 febbraio 2022 (DDT in data 2 febbraio 2022) riguardava la consegna di merce riferita al mese di dicembre 2021;
- la fattura n. 1541 del 10 febbraio 2022 (DDT in data 10 febbraio 2022) riguardava la consegna di merce riferita al mese di gennaio 2022;
- la fattura n. 1921 del 21 febbraio 2022 (DDT in data 21 febbraio 2022) riguardava la consegna di merce riferita al mese di febbraio 2022.
Rileva il Giudicante che ha tenuto un comportamento manifestamente violativo degli CP_1 accordi contrattuali raggiunti, avendo consegnato la merce con notevole ritardo (v. DDT: doc. 1 fascicolo monitorio), senza rispettare le modalità e i tempi contrattualmente pattuiti.
Sul punto, i documenti di trasporto in atti sconfessano le dichiarazioni rese dal teste Tes_2
, il quale, interrogato sul cap. 2) di parte opposta “vero che in esecuzione dei conclusi
[...] contratti di vendita, la merce di cui alle fatture n. 1270/2022, n. 1541/2022 e 1921/2022 azionate nel ricorso per decreto ingiuntivo che mi si rammostrano venne regolarmente consegnata alla
, ha risposto affermativamente, aggiungendo: “erano tre D.D.T. diversi perché le Parte_1 consegne avvennero in tre giorni diversi di dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022”.
8 Tale dichiarazione, oltre a collidere con la documentazione versata in atti ed in particolare con le date riportate nei richiamati documenti di trasporto, appare altresì poco coerente sia con i solleciti di consegna che ha rivolto a a dicembre 2021, sia con la comunicazione Parte_1 CP_1 trasmessa il 14 gennaio 2022 da , precedentemente richiamata. CP_2
In conclusione, sulla base della documentazione in atti deve affermarsi che : Controparte_1
- a settembre 2021 non ha effettuato alcuna consegna;
- a ottobre 2021 ha consegnato 29,91 tonnellate di farina;
- a novembre e dicembre 2021 non ha effettuato alcuna consegna;
- a gennaio 2022 ha consegnato 25,81 tonnellate di farina, che legittimamente ha Parte_1 imputato alla quota del mese corrente, saldando il pagamento;
- a febbraio 2022 ha effettuato tre forniture, il 2 febbraio 2022 per 27,97 tm, il 10 febbraio 2022 per
27,54 tm e il 21 febbraio 2022 per 27,35 tm, per un totale di 82,86 tonnellate, ben superiore al quantitativo mensile pattuito in sede di stipula.
A fronte della mancata puntuale consegna della merce, per non venire meno agli accordi assunti con i propri clienti finali, ha dovuto acquistare la farina di girasole da altri fornitori, Parte_1 sostenendo maggiori esborsi e ha, pertanto, ritenuto di dover sospendere il pagamento delle tre fatture emesse da nel mese di febbraio 2022, per un importo complessivo di euro CP_1
24.518,28.
Dai documenti in atti emerge che , in data 18 marzo 2022, ha messo in mora la società CP_1 opponente, sollecitando il pagamento delle fatture n. 1270/2022, n. 1541/2022 e 1921/2022 (v. doc.
5 fascicolo opposta). Con successiva mail del 30 marzo 2022, ha nuovamente CP_1 contestato il mancato pagamento delle fatture, comunicando di ritenere il contratto risolto, così come previsto nelle condizioni generali di contratto. A partire dal mese di marzo 2022 CP_1 non ha più effettuato alcuna consegna della merce.
Ciò posto, occorre evidenziare che, nell'indagine sull'inadempienza contrattuale, il Giudice è chiamato ad effettuare una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti, in modo da stabilire quale di essi si sia reso responsabile delle trasgressioni che, per numero o per gravità ovvero per entrambe le cause, si rivelino idonee a turbare il sinallagma contrattuale (Cass. n.
28391 del 2020).
Nella specie, occorre innanzitutto valutare se, a fronte della mancata puntuale consegna, nei termini contrattualmente pattuiti, della merce relativa ai mesi di settembre, novembre e dicembre 2021, possa ritenersi legittimo il rifiuto espresso da di pagare la merce ricevuta nel mese Parte_1 di febbraio 2022, per un totale di 82,86 tonnellate e per un valore di euro 24.518,28.
9 Occorre poi valutare se sia legittimo il successivo comportamento tenuto da , la quale, a CP_1 fronte dell'atteggiamento insolvente di ha ritenuto di dover interrompere la Parte_1 fornitura delle merce per i mesi successivi (da marzo a giugno 2022).
Sotto il primo profilo, l'inadempimento imputabile a (ossia la mancata puntuale CP_1 consegna della merce relativa ai mesi di settembre, novembre e dicembre 2021) non si presenta idoneo a giustificare l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente e il conseguente mancato pagamento della somma di euro 24.518,28, dovuta quale corrispettivo per la merce ricevuta nel mese di febbraio 2022. E' infatti noto che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda sul necessario presupposto della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutarsi non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva derivante dal concreto assetto di interessi predisposto dai contraenti.
Nella specie, a fronte del danno patito da che risulta quantificabile, per le Parte_1 ragioni di seguito indicate, in euro 4.712,00, oltre Iva al 10%, appare illegittimo il mancato pagamento da parte della predetta società della considerevole somma di euro 24.518,28.
Ai fini della quantificazione del danno subito da occorre rilevare che, per il mese di Parte_1 settembre 2021, ha acquistato da terzi la farina di girasole proteico al prezzo medio Parte_1 di euro 311,50 (cfr. fatture di acquisto per il periodo di riferimento allegate al doc. 3 del fascicolo di parte opponente), importo superiore quindi al prezzo di euro 269,00/TM pattuito con , CP_1
con un conseguente maggiore esborso di euro 62,50 a tonnellata.
Per il mese di novembre 2021 ha acquistato da terzi farina di girasole proteico al Parte_1 prezzo medio di euro 334,00 (cfr. fatture di acquisto per il periodo di riferimento allegate al doc. 3 del fascicolo di parte opponente), sostenendo quindi un maggiore esborso di euro 65,00 a tonnellata, rispetto al prezzo di euro 269,00/TM pattuito con CP_1
Per il mese di dicembre 2021 ha acquistato da terzi la farina di girasole proteico, Parte_1 sostenendo un prezzo medio di euro 330,00 (cfr. fatture di acquisto per il periodo di riferimento allegate al doc. 3 del fascicolo di parte opponente), con un maggiore esborso di euro 61,00 a tonnellata, rispetto al prezzo di euro 269,00/TM pattuito con . CP_1
Posto che il quantitativo mensile di farina che avrebbe dovuto fornire a CP_1 CP_3 doveva oscillare tra un minimo di 25 tonnellate e un massimo di 30 tonnellate (a scelta della stessa società venditrice, ossia di ), il danno subito dalla società opposta può essere così CP_1 quantificato, prendendo come base di calcolo il quantitativo minimo che doveva essere oggetto della fornitura:
-euro 1.562,50 nel mese di settembre 2021 (euro 62,50 x 25 tonnellate);
10 - euro 1.625,00 nel mese di novembre 2021 (euro 65 x 25 tonnellate);
- euro 1.525,00 nel mese di dicembre 2021 (euro 61 x 25 tonnellate).
Tenuto conto della modesta entità dei maggiori esborsi sostenuti, pari ad euro 4.712,00, oltre Iva al
10%, è evidente che non avrebbe potuto e dovuto sottrarsi al pagamento del prezzo Parte_1 relativo alla merce ricevuta nel mese di febbraio 2022, pari alla considerevole somma di euro
24.518,28, ma al più avrebbe potuto portare in detrazione dalla somma dalla medesima dovuta, a titolo di prezzo, i maggiori costi sostenuti per l'acquisto della farina da terzi.
Per contro, appare giustificato e legittimo ai sensi dell'art. 1460 c.c. il comportamento tenuto da successivamente al rifiuto di pagamento espresso da Infatti, CP_1 Parte_1
- avvalendosi anche della facoltà, riconosciuta al venditore dalle condizioni generali CP_1 del contratto di vendita (v. art. XV: doc. 4 fascicolo opposta), di sospendere le successive forniture
“in caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamento scaduti per forniture di merce” - ha sospeso le ulteriori consegne, relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2022.
Da ciò consegue che la spiegata opposizione è solo in parte fondata, potendo riconoscersi a favore di un risarcimento danni nei limiti della somma di euro 4.712,00, oltre IVA al 10%, Parte_1 per un totale di euro 5.183,20.
Ciò precisato, occorre rilevare che ha azionato il ricorso monitorio non solo al fine di CP_1 ottenere il saldo degli importi indicati nelle tre fatture emesse a febbraio 2022, ma anche per ingiungere a il pagamento degli importi indicati nelle fatture n. 1/2022 del 21 marzo Parte_1
2022 e n. 9720/22 del 24 ottobre 2022, aventi ad oggetto gli interessi di mora per ritardati pagamenti.
In particolare, tramite la fattura n. 1/2022 l'opposta ha addebitato a la somma di Parte_1 euro 4.653,21, a titolo di “interessi di mora ritardato pagamento su ns fatture dalla data 1/1/2020 alla data 31/12/2021”. Gli opponenti hanno fortemente contestato tale fattura, rilevando non solo che il periodo indicato nella fattura non corrisponde a quello di vigenza del contratto, il quale ha avuto esecuzione a partire da settembre 2021, ma anche che da settembre 2021 a dicembre 2021 non vi è stato alcun ritardato pagamento da parte per cui non risulta fondata la Parte_1 decorrenza di interessi moratori. Ritiene, pertanto, il Giudicante che le contestazioni sollevate dagli opponenti siano fondate, con la conseguenza che la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, sulla base della predetta fattura, appare infondata.
A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento alla fattura n. 9720/22 del 24 ottobre
2022 dell'importo di euro 1.602,12, somma richiesta a titolo di interessi moratori, calcolati al tasso del 12%, in base al D.Lgs. n. 192/2012, interessi maturati a causa del ritardato pagamento delle fatture n. 648/2022, n. 1270/2022, n 1541/2022, n. 1921/2022.
11 E' pacifico che non abbia provveduto al saldo delle fatture n. 1270/2022, n CP_3
1541/2022, n. 1921/2022 che sono state oggetto di ingiunzione. Così come è documentalmente provato che abbia provveduto solo in data 24 febbraio 2022, e quindi con ritardo Parte_1 rispetto alla scadenza (vd doc. 7 fascicolo opponente), al pagamento della fattura n. 648/2022 del 19 gennaio 2022.
Gli interessi richiesti risultano correttamente calcolati al tasso del 12% in base al D.Lgs 231/2002
(come modificato dal D. Lgs n. 192/2012), posto che detta normativa prevede per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari il tasso di interesse di mora al 12%, al fine di incentivare i pagamenti tempestivi e tutelare le imprese del settore alimentare.
Dalla suesposte considerazioni discende che l'opposizione deve essere solo in parte accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La pretesa creditoria avanzata da può trovare, infatti, riconoscimento nei limiti della CP_1 complessiva somma di euro 26.120,40 (euro 24.518,28 + euro 1.602,12).
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, quest'ultima può opporre in compensazione l'importo di euro 5.183,20, pari ai maggiori esborsi sostenuti nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2021 per l'acquisto della farina di girasole. Venendo qui in rilievo un debito di valore (in quanto conseguenza dell'inadempimento contrattuale di ), va applicata sul predetto importo la rivalutazione monetaria (secondo CP_1 gli ultimi indici Istat disponibili), a decorrere dall'ultimo esborso sostenuto da per CP_3
l'acquisto da terzi della farina (dicembre 2021) e fino all'odierna pronuncia, in modo tale da renderne “attuale” il valore.
Il valore attuale del credito risarcitorio di dunque pari ad euro 5.919,21. Parte_1
Il credito residuo in favore dell'opposta va quindi determinato come segue, tenendo conto della natura e dell'entità delle reciproche poste creditorie sopra individuate e dei principi che regolano la compensazione.
L'art. 1242, comma 1 c.c. prevede che la compensazione estingua i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Va peraltro considerato che il credito riconosciuto in favore dell'opponente ha carattere risarcitorio (da inadempimento contrattuale). Come è noto, tale tipo di posta attiva si trasforma in credito pecuniario per effetto e dal momento della quantificazione giudiziale. Ne consegue che la sua estinzione per compensazione, in ragione della coesistenza con il credito pecuniario del danneggiante verso il danneggiato, può verificarsi, ai sensi dell'art. 1243, esclusivamente alla data di detta liquidazione giudiziale e con riferimento alla somma da essa risultante. E' pertanto preclusa ogni possibilità di far retroagire la compensazione medesima a data anteriore a quella della pronuncia giudiziale (cfr. Cass. 95/1114).
12 L'importo di euro 5.919,21 che precede, deve quindi essere portato in compensazione sulla somma ancora dovuta a favore della società opposta alla data odierna, pari a euro 26.120,40.
In definitiva, operata la compensazione, l'importo del credito vantato da è pari ad euro CP_1
20.201,19, cui vanno aggiunti gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 25 ottobre 2022. Infatti, nella fattura n. 9720/2022 risultano già conteggiati gli interessi moratori, maturati alla data del 24 ottobre 2022 sugli importi portati dalle fatture nn. 648/2022, 1270/2022, n
1541/2022, n. 1921/2022.
Le spese di lite, comprensive anche di quelle della fase monitoria, sono liquidate come da dispositivo e vengono poste a carico degli opponenti, tenuto conto della sostanziale soccombenza dei medesimi. L'accoglimento parziale delle ragioni degli opponenti giustifica peraltro la parziale compensazione delle spese nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_5
, nonchè da , e e, per l'effetto,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 revoca il decreto ingiuntivo 376/2023, emesso da questo Tribunale in data 7 marzo 2023.
2) Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni, avanzata in via riconvenzionale, da e quantifica in euro 5.919,21 il credito risarcitorio vantato da quest'ultima. Parte_1
3) Dichiara che è creditrice della somme di euro 26.120,40 nei confronti di Controparte_1
e, disposta la compensazione tra le rispettive poste creditorie vantate dalle parti, Parte_1 condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta , dell'importo di euro Controparte_1
20.201,19, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 25/10/2022.
4) Condanna gli opponenti al rimborso, in favore dell'opposta , delle spese di lite, Controparte_1 comprensive anche di quelle della fase monitoria, che, operata la compensazione nella misura di un terzo, si liquidano in euro 97,00 per spese ed in euro 3.760,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 6 giugno 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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