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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 1148 /2025 R.V.G. 1148/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1148/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
69, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Battipaglia, all so lo studio dell'avv. Stefano Benincasa dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di cessazione Controparte_1 Parte_1 de l sponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in data 11 settembre 2005 nel Comune di Sorrento (NA) e che dalla loro unione era nata la FI (07.07.2010). Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa cronol. 4238/2017 del 12.07.2017, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto e alle note di udienza del 24.06.2025, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) Gli istanti dichiarano di essere entrambi auto sufficienti (la SI.ra in Pt_2 quanto percettrice di rendite patrimoniali;
il SI. quale re CP_1 associato c/o l'Università degli Studi di Salerno), documentazione reddituale ed ipo-catastale che si allega al presente ricorso, non necessitando vicendevolmente di alcun obbligo di mantenimento.
2) Il signor -a propria cura e spese- ha acquistato un'altra Controparte_1 abitazione, s via Luigi Cacciatore n.42, dove risiede, in accordo con la sig.ra , insieme anche alla FI minore : ciò per esigenze Pt_1 Per_1 familiari e la ve di entrambi i coniugi e, comunq etto dell'interesse prevalente della minore.
3) La FI , ai sensi dell'art. 155 c.c., viene affidata ad entrambi i Per_1 genitori - con domicilio privilegiato presso il padre – i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, condividendone le relative e/o consequenziali responsabilità. Entrambi i genitori manterranno il diritto/dovere di vigilare sulla educazione e istruzione della FI. Le decisioni di maggiore interesse per , relative all'istruzione, all'educazione e alla Per_1 salute verranno, quindi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, considerando sempre prevalente il suo interesse. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice competente ai sensi dell'art.337 ter cod. civ.; per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della FI con sé.
4) Considerati gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della FI , la Per_1 stessa risiederà prevalentemente dal padre.
5) La madre potrà tenere con sé la FI, sempre in considerazione dei suddetti impegni:
- due pomeriggi ogni settimana, in giorni e orari compatibili con le esigenze di studio e svolgimento dei compiti scolastici della FI (studente di liceo scientifico), con rientro a casa del padre entro le ore 22:30.
- a fine settimana alternati, dalle 17:00 del venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle 22:30, quando la riaccompagnerà a casa del padre. Qualora, per motivi eccezionali e/o sopravvenuti, uno dei genitori non sia disponibile a tenere la FI nel fine settimana di sua competenza, avviserà l'altro genitore con congruo anticipo. L'altro genitore garantirà, in tal caso, il recupero del fine settimana perso, rinunciando, a sua scelta, a uno dei due fine settimana di sua competenza successivi;
- la metà delle vacanze scolastiche natalizie, in modo da permettere alla FI di trascorrere la giornata di Capodanno con la madre e viceversa con il padre l'anno successivo;
con l'impegno di far trascorrere il giorno di Natale sempre con la madre, mentre il giorno della Vigilia (24 Dicembre) con il padre;
la metà delle vacanze pasquali, in modo da permettere alla FI di trascorrere il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre o con il padre ad anni alterni;
- alla conclusione del periodo scolastico fino alla fine del mese di Luglio, in assenza di ulteriori impegni della FI, mediante una turnazione concordata con il padre con sufficiente anticipo, tale da fornire una gestione equilibrata dei tempi (es: mezza giornata ogni giorno, giorni alterni, etc.);
- nel mese di Agosto, 15 gg consecutivi, alternando, in assenza di accordi specifici, la prima e la seconda quindicina del mese. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori i quali potranno concordare modalità, giorni e orari differenti, nel pieno rispetto delle esigenze della minore e di un giusto equilibrio nella ripartizione dell'affido condiviso.
6) Le parti concordano nel determinare che ciascun genitore sarà tenuto a provvedere direttamente al mantenimento della FI nei periodi di rispettiva permanenza.
7) Ciascun genitore provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie anticipate dall'altro per la FI e precedentemente concordate, previa esibizione della relativa documentazione fiscale di sostegno. Verranno considerate straordinarie a titolo esemplificativo: a) le spese mediche non coperte dal SSN rappresentate da interventi, visite specialistiche, spese odontoiatriche, presidi medici, quali lenti o apparecchi, ticket, i farmaci prescritti dal medico per patologie importanti. Sono escluse dal rimborso le spese per prodotti farmaceutici di uso corrente, quali farmaci da banco e farmaci - anche se prescritti dal medico - del tipo sciroppo, aspirina, e simili, ritenendosi spese ordinarie;
b) le spese per l'istruzione e per la formazione scolastica ed extra scolastica: es. iscrizione alla scuola o università e relative rette, le spese scolastiche per tasse, libri, viaggi d'istruzione, attività extra-curricolari, abbonamenti per i trasporti pubblici, eventuali spese per il mantenimento fuori sede (nell'eventualità si concordasse tale scelta per gli studi universitari); c) le spese per lo sport e il tempo libero (comprensive di rette, attrezzature e spese di trasferta), previamente concordate. I genitori divideranno, per le quote di spettanza, gli originali di tutta la documentazione medica - sanitaria - scolastica - sportiva pagata pro quota entro l'anno in cui sono effettuate, per consentire a ciascuna parte di portare in detrazione o deduzione fiscale le relative quote delle spese, laddove possibile.
8) La madre concorrerà in egual misura con il padre ad ogni decisione (anche di carattere economico) riguardante la crescita, l'istruzione e, più in generale, la formazione della FI , che per l'effetto verrà assunta in quanto Per_1 concordata da entrambi i;
fatto salvo, in caso di disaccordo, quanto previsto all'art.3.
9) La SI.ra , abilitata alla professione di avvocato, dichiara di non Parte_1 esercitare a lavorativa, pur avendone capacità, ma di essere economicamente indipendente in ragione dei proventi derivanti dai frutti degli immobili di sua proprietà; di talché alcuna corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore verrà corrisposta dal SI. . Controparte_1
10) Laddove intervenissero modifiche significative economiche dell'uno o dell'altro genitore, non a carattere temporaneo ed indipendenti dall'esercizio della reciproca capacità lavorativa, gli stessi concorderanno tra di loro le opportune modifiche alle condizioni quì rappresentate nelle forme di cui all'art.473 bis.29 cpc.
11) Ad eccezione di quanto sopra, ogni altro rapporto economico è stato regolato in precedenza tra le parti, che non hanno null'altro da richiedere o pretendere l'una nei confronti dell'altra a nessun titolo. Devono essere compute le formalità di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11 settembre 2005 nel Comune di Sorrento (NA) tra , nata a [...] il Parte_1
10.10.1969, C.F.: e nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
14.09.1971, C.F.: tr Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S 05, Atto n. 165, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorrento (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa CP_2
Camilla Scarpa.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1148/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
69, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Battipaglia, all so lo studio dell'avv. Stefano Benincasa dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di cessazione Controparte_1 Parte_1 de l sponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in data 11 settembre 2005 nel Comune di Sorrento (NA) e che dalla loro unione era nata la FI (07.07.2010). Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa cronol. 4238/2017 del 12.07.2017, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto e alle note di udienza del 24.06.2025, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) Gli istanti dichiarano di essere entrambi auto sufficienti (la SI.ra in Pt_2 quanto percettrice di rendite patrimoniali;
il SI. quale re CP_1 associato c/o l'Università degli Studi di Salerno), documentazione reddituale ed ipo-catastale che si allega al presente ricorso, non necessitando vicendevolmente di alcun obbligo di mantenimento.
2) Il signor -a propria cura e spese- ha acquistato un'altra Controparte_1 abitazione, s via Luigi Cacciatore n.42, dove risiede, in accordo con la sig.ra , insieme anche alla FI minore : ciò per esigenze Pt_1 Per_1 familiari e la ve di entrambi i coniugi e, comunq etto dell'interesse prevalente della minore.
3) La FI , ai sensi dell'art. 155 c.c., viene affidata ad entrambi i Per_1 genitori - con domicilio privilegiato presso il padre – i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, condividendone le relative e/o consequenziali responsabilità. Entrambi i genitori manterranno il diritto/dovere di vigilare sulla educazione e istruzione della FI. Le decisioni di maggiore interesse per , relative all'istruzione, all'educazione e alla Per_1 salute verranno, quindi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, considerando sempre prevalente il suo interesse. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice competente ai sensi dell'art.337 ter cod. civ.; per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della FI con sé.
4) Considerati gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della FI , la Per_1 stessa risiederà prevalentemente dal padre.
5) La madre potrà tenere con sé la FI, sempre in considerazione dei suddetti impegni:
- due pomeriggi ogni settimana, in giorni e orari compatibili con le esigenze di studio e svolgimento dei compiti scolastici della FI (studente di liceo scientifico), con rientro a casa del padre entro le ore 22:30.
- a fine settimana alternati, dalle 17:00 del venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle 22:30, quando la riaccompagnerà a casa del padre. Qualora, per motivi eccezionali e/o sopravvenuti, uno dei genitori non sia disponibile a tenere la FI nel fine settimana di sua competenza, avviserà l'altro genitore con congruo anticipo. L'altro genitore garantirà, in tal caso, il recupero del fine settimana perso, rinunciando, a sua scelta, a uno dei due fine settimana di sua competenza successivi;
- la metà delle vacanze scolastiche natalizie, in modo da permettere alla FI di trascorrere la giornata di Capodanno con la madre e viceversa con il padre l'anno successivo;
con l'impegno di far trascorrere il giorno di Natale sempre con la madre, mentre il giorno della Vigilia (24 Dicembre) con il padre;
la metà delle vacanze pasquali, in modo da permettere alla FI di trascorrere il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre o con il padre ad anni alterni;
- alla conclusione del periodo scolastico fino alla fine del mese di Luglio, in assenza di ulteriori impegni della FI, mediante una turnazione concordata con il padre con sufficiente anticipo, tale da fornire una gestione equilibrata dei tempi (es: mezza giornata ogni giorno, giorni alterni, etc.);
- nel mese di Agosto, 15 gg consecutivi, alternando, in assenza di accordi specifici, la prima e la seconda quindicina del mese. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori i quali potranno concordare modalità, giorni e orari differenti, nel pieno rispetto delle esigenze della minore e di un giusto equilibrio nella ripartizione dell'affido condiviso.
6) Le parti concordano nel determinare che ciascun genitore sarà tenuto a provvedere direttamente al mantenimento della FI nei periodi di rispettiva permanenza.
7) Ciascun genitore provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie anticipate dall'altro per la FI e precedentemente concordate, previa esibizione della relativa documentazione fiscale di sostegno. Verranno considerate straordinarie a titolo esemplificativo: a) le spese mediche non coperte dal SSN rappresentate da interventi, visite specialistiche, spese odontoiatriche, presidi medici, quali lenti o apparecchi, ticket, i farmaci prescritti dal medico per patologie importanti. Sono escluse dal rimborso le spese per prodotti farmaceutici di uso corrente, quali farmaci da banco e farmaci - anche se prescritti dal medico - del tipo sciroppo, aspirina, e simili, ritenendosi spese ordinarie;
b) le spese per l'istruzione e per la formazione scolastica ed extra scolastica: es. iscrizione alla scuola o università e relative rette, le spese scolastiche per tasse, libri, viaggi d'istruzione, attività extra-curricolari, abbonamenti per i trasporti pubblici, eventuali spese per il mantenimento fuori sede (nell'eventualità si concordasse tale scelta per gli studi universitari); c) le spese per lo sport e il tempo libero (comprensive di rette, attrezzature e spese di trasferta), previamente concordate. I genitori divideranno, per le quote di spettanza, gli originali di tutta la documentazione medica - sanitaria - scolastica - sportiva pagata pro quota entro l'anno in cui sono effettuate, per consentire a ciascuna parte di portare in detrazione o deduzione fiscale le relative quote delle spese, laddove possibile.
8) La madre concorrerà in egual misura con il padre ad ogni decisione (anche di carattere economico) riguardante la crescita, l'istruzione e, più in generale, la formazione della FI , che per l'effetto verrà assunta in quanto Per_1 concordata da entrambi i;
fatto salvo, in caso di disaccordo, quanto previsto all'art.3.
9) La SI.ra , abilitata alla professione di avvocato, dichiara di non Parte_1 esercitare a lavorativa, pur avendone capacità, ma di essere economicamente indipendente in ragione dei proventi derivanti dai frutti degli immobili di sua proprietà; di talché alcuna corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore verrà corrisposta dal SI. . Controparte_1
10) Laddove intervenissero modifiche significative economiche dell'uno o dell'altro genitore, non a carattere temporaneo ed indipendenti dall'esercizio della reciproca capacità lavorativa, gli stessi concorderanno tra di loro le opportune modifiche alle condizioni quì rappresentate nelle forme di cui all'art.473 bis.29 cpc.
11) Ad eccezione di quanto sopra, ogni altro rapporto economico è stato regolato in precedenza tra le parti, che non hanno null'altro da richiedere o pretendere l'una nei confronti dell'altra a nessun titolo. Devono essere compute le formalità di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11 settembre 2005 nel Comune di Sorrento (NA) tra , nata a [...] il Parte_1
10.10.1969, C.F.: e nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
14.09.1971, C.F.: tr Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S 05, Atto n. 165, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorrento (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa CP_2
Camilla Scarpa.