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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/06/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio di primo grado (proposto cumulativamente con domanda di separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis.49. c.p.c.) iscritto al n. 2321/2023 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. VETRARI BARBARA giusta delega in atti, Parte_1
presso il cui studio in VIA BASTIONI MAGGIORI 11 in 39042 BRESSANONE ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; CP_1
- parte convenuta, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate da parte ricorrente all'udienza del 14/05/2025: Parte_1
“Il procuratore di parte ricorrente si richiama alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo;
chiede pertanto che venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio, con condanna alle spese ed onorari di lite.”
pagina 1 di 3 e dal Pubblico Ministero in data 16-19/05/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 05/07/2023, depositato in data 24/07/2023, la parte ricorrente
[...]
ha adito il Tribunale di Bolzano proponendo domanda di separazione giudiziale Parte_1
cumulativamente a domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49. c.p.c.; il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 13/03/2024. Con sentenza n. 379/2024 di data 18/03/2024 (pubblicata in data
25/03/2024) questo Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale delle parti. La detta sentenza
è passata in giudicato. Il presente procedimento è stato, quindi, proseguito ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio, formulata dalla parte ricorrente, è fondata e va pertanto accolta, per le seguenti ragioni:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 26/01/2023 a Ortisei (BZ), trascritto presso lo stato civile del Comune di Ortisei (BZ);
- dal matrimonio non sono nati figli;
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (violenza perpetrata dal marito a danno della moglie);
- in data 18/03/2024 è stata – come già sopra rilevato – pronunciata la separazione giudiziale tra le parti, sentenza passata in giudicato;
la domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio è, quindi, procedibile (cfr. art. 473 bis.49. c.p.c);
- dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n.
898, testo attuale, poiché risulta che le parti dalla loro separazione pronunciata con la sopra richiamata sentenza di separazione passata in giudicato, e quindi da oltre i termini minimi richiesti dalla legge, non hanno mai più ripreso a convivere;
- risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
3. In considerazione dell'esito della vertenza e constatato che la parte convenuta non comparendo non si è opposta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, nulla va disposto sulle spese di lite della fase procedimentale riguardante il divorzio che restano dunque a carico della parte ricorrente (cfr. Cass.
12/05/2011 n. 10445).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita,
pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ortisei (BZ) il 26/01/2023 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...] CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortisei (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte I, dell'anno 2023 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, il 19/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio di primo grado (proposto cumulativamente con domanda di separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis.49. c.p.c.) iscritto al n. 2321/2023 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. VETRARI BARBARA giusta delega in atti, Parte_1
presso il cui studio in VIA BASTIONI MAGGIORI 11 in 39042 BRESSANONE ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; CP_1
- parte convenuta, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate da parte ricorrente all'udienza del 14/05/2025: Parte_1
“Il procuratore di parte ricorrente si richiama alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo;
chiede pertanto che venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio, con condanna alle spese ed onorari di lite.”
pagina 1 di 3 e dal Pubblico Ministero in data 16-19/05/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 05/07/2023, depositato in data 24/07/2023, la parte ricorrente
[...]
ha adito il Tribunale di Bolzano proponendo domanda di separazione giudiziale Parte_1
cumulativamente a domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49. c.p.c.; il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 13/03/2024. Con sentenza n. 379/2024 di data 18/03/2024 (pubblicata in data
25/03/2024) questo Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale delle parti. La detta sentenza
è passata in giudicato. Il presente procedimento è stato, quindi, proseguito ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio, formulata dalla parte ricorrente, è fondata e va pertanto accolta, per le seguenti ragioni:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 26/01/2023 a Ortisei (BZ), trascritto presso lo stato civile del Comune di Ortisei (BZ);
- dal matrimonio non sono nati figli;
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (violenza perpetrata dal marito a danno della moglie);
- in data 18/03/2024 è stata – come già sopra rilevato – pronunciata la separazione giudiziale tra le parti, sentenza passata in giudicato;
la domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio è, quindi, procedibile (cfr. art. 473 bis.49. c.p.c);
- dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n.
898, testo attuale, poiché risulta che le parti dalla loro separazione pronunciata con la sopra richiamata sentenza di separazione passata in giudicato, e quindi da oltre i termini minimi richiesti dalla legge, non hanno mai più ripreso a convivere;
- risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
3. In considerazione dell'esito della vertenza e constatato che la parte convenuta non comparendo non si è opposta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, nulla va disposto sulle spese di lite della fase procedimentale riguardante il divorzio che restano dunque a carico della parte ricorrente (cfr. Cass.
12/05/2011 n. 10445).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita,
pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ortisei (BZ) il 26/01/2023 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...] CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortisei (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte I, dell'anno 2023 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, il 19/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3