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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 5333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5333 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di udienza di discussione del 01/07/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9467/2025 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. ARCIUOLO Parte_1 C.F._1 SALVATORE presso il cui studio in Acerra elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.4.25 parte istante proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002282905, notificata in data 13.03.2025, e relativa a omessi versamenti delle ritenute effettuate nei mesi da dicembre 2018 a settembre 2019. A fondamento della domanda, eccepiva in via preliminare l'omessa notifica degli atti di accertamento e la maturata decadenza per violazione dei termini prescritti dalla Legge 689/1981; nel merito, eccepiva la prescrizione del credito ex art. 28 della L. 689/1981 (che prevede il termine perentorio di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione); la sproporzione tra l'importo della sanzione ingiunta e quello delle violazioni contestate. Costituitasi parte convenuta, la stessa evidenziava l'infondatezza del ricorso, deducendo l'avvenuta notifica degli atti prodromici ed il mancato decorso del termine di prescrizione.
Preliminarmente va rilevato come non vi è contestazione dell'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, bensì si assume l'omessa notifica degli atti di accertamento ad essa sottostanti, con conseguente maturata decadenza per violazione dei termini prescritti dall'art. 14 della Legge 689/1981. Orbene, quest'ultimo - Protocollo .5100.11/10/2021.0902809 – dal numero della AR CP_1 786041261175 – risulta notificato il 4.11.21, laddove l'accertamento ha riguardo ad omessi versamenti delle ritenute effettuate nei mesi da dicembre 2018 a settembre 2019, dunque oltre il termine di legge. Avuto pertanto riguardo al principio della ragione più liquida, l'opposizione risulta pertanto fondata dovendosi ritenere allo stato degli atti che la sanzione amministrativa si sia estinta, stante il dettato dell'art. 14 della legge 689/1981 – nella formulazione applicabile ratione temporis - a mente del quale: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Avendo il datore di lavoro l'obbligo di inviare la comunicazione all' ogni mese, l'accertamento risulta dunque notificato oltre il Pt_2 CP_1 termine di gg. 90 dal momento in cui l' è entrato in possesso dei dati da cui evincere la CP_1 violazione sanzionabile. D'altro canto l' non ha allegato prima ancora che provato, che, nel caso di specie, particolari CP_1 esigenze abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, essendosi resi necessari, dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro e i conseguenti inviti a regolarizzare, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione. A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (cfr. Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011; 9311/2007). Nel caso di specie non è stata neppure adombrata da parte dell' la sussistenza di una situazione CP_1 che presentava peculiarità tali da richiedere accertamenti o approfondimenti aggiuntivi e/o complessi che giustificassero una dilatazione dei tempi di verifica. L'opposizione conclusivamente va accolta. Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: a) accoglie l'opposizione e dichiara l'estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria riportata nell'Ordinanza Ingiunzione opposta n. OI-002282905; b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi CP_1
€.1.310,00, oltre €. 98,00 per esborsi, ed oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con attribuzione. Napoli 01.07.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di udienza di discussione del 01/07/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9467/2025 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. ARCIUOLO Parte_1 C.F._1 SALVATORE presso il cui studio in Acerra elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.4.25 parte istante proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002282905, notificata in data 13.03.2025, e relativa a omessi versamenti delle ritenute effettuate nei mesi da dicembre 2018 a settembre 2019. A fondamento della domanda, eccepiva in via preliminare l'omessa notifica degli atti di accertamento e la maturata decadenza per violazione dei termini prescritti dalla Legge 689/1981; nel merito, eccepiva la prescrizione del credito ex art. 28 della L. 689/1981 (che prevede il termine perentorio di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione); la sproporzione tra l'importo della sanzione ingiunta e quello delle violazioni contestate. Costituitasi parte convenuta, la stessa evidenziava l'infondatezza del ricorso, deducendo l'avvenuta notifica degli atti prodromici ed il mancato decorso del termine di prescrizione.
Preliminarmente va rilevato come non vi è contestazione dell'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, bensì si assume l'omessa notifica degli atti di accertamento ad essa sottostanti, con conseguente maturata decadenza per violazione dei termini prescritti dall'art. 14 della Legge 689/1981. Orbene, quest'ultimo - Protocollo .5100.11/10/2021.0902809 – dal numero della AR CP_1 786041261175 – risulta notificato il 4.11.21, laddove l'accertamento ha riguardo ad omessi versamenti delle ritenute effettuate nei mesi da dicembre 2018 a settembre 2019, dunque oltre il termine di legge. Avuto pertanto riguardo al principio della ragione più liquida, l'opposizione risulta pertanto fondata dovendosi ritenere allo stato degli atti che la sanzione amministrativa si sia estinta, stante il dettato dell'art. 14 della legge 689/1981 – nella formulazione applicabile ratione temporis - a mente del quale: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Avendo il datore di lavoro l'obbligo di inviare la comunicazione all' ogni mese, l'accertamento risulta dunque notificato oltre il Pt_2 CP_1 termine di gg. 90 dal momento in cui l' è entrato in possesso dei dati da cui evincere la CP_1 violazione sanzionabile. D'altro canto l' non ha allegato prima ancora che provato, che, nel caso di specie, particolari CP_1 esigenze abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, essendosi resi necessari, dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro e i conseguenti inviti a regolarizzare, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione. A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (cfr. Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011; 9311/2007). Nel caso di specie non è stata neppure adombrata da parte dell' la sussistenza di una situazione CP_1 che presentava peculiarità tali da richiedere accertamenti o approfondimenti aggiuntivi e/o complessi che giustificassero una dilatazione dei tempi di verifica. L'opposizione conclusivamente va accolta. Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: a) accoglie l'opposizione e dichiara l'estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria riportata nell'Ordinanza Ingiunzione opposta n. OI-002282905; b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi CP_1
€.1.310,00, oltre €. 98,00 per esborsi, ed oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con attribuzione. Napoli 01.07.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Roberta Manzon