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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/03/2024, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1338/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1338/2021
FRA
MARINO Pt_1
E
COMUNE DEL Pt_2 Pt_3
Oggi 04/03/2024 alle ore 11,00 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte attrice: l'avv. CICALA DAVID
Per parte convenuta: l'avv. PERUGINI MARIO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Cicala si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e riportate nella comparsa conclusionale e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. Perugini rassegna le proprie conclusioni come da memoria di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura alle parti alle ore 18,00 all'esito della camera di consiglio.
Il GOT
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1338/2021 promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. David Cicala, Parte_4 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno, via Alessandria, 12/c, in virtù di procura in atti
ATTORE
contro
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Mario Perugini del Foro di Macerata, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: accertamento diritto c.a.s.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_4 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, A) In via principale, ritenuta la propria giurisdizione e accertata l'illegittimità della nota prot.4783 del 7.5.2021, accertare negativamente il diritto del alla restituzione della somma complessiva di €.20.206,67 Controparte_2
erogata in favore del sig. a titolo di C.A.S.; B) In via ulteriore, accertare il diritto del Parte_4
pagina 2 di 7 sig. alla corresponsione delle somme ottenute a titolo di C.A.S. sulla base di Parte_4
un'interpretazione estensiva della normativa di riferimento in materia;
C) In via subordinata, nella
denegata ipotesi di riconoscimento del diritto del alla restituzione delle somme, ordinare CP_2
all'Amministrazione di eseguire una nuova valutazione relativa all'importo da restituire, stante
l'oggettiva incertezza normativa fino alla data di entrata in vigore dell'O.C.D.P.C. n.614/2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostegno della domanda deduceva l'attore che:
- con atto di cui al prot.7260 del 18.9.2016, il sig. provvedeva a presentare domanda per Parte_4
l'ottenimento del C.A.S. in quanto l'immobile di residenza era stato sottoposto a misura di sgombero per inagibilità, dichiarando di aver provveduto a trovare autonoma sistemazione presso il domicilio della sua compagna a Roma in Via Pietro Davanzo, n.81;
- in seguito dell'emanazione dell'ordinanza del C.D.P.C. del 12.11.2019, n.614 - con la quale venivano introdotti ulteriori requisiti per il mantenimento del diritto alla percezione del C.A.S., istituendo peraltro il potere di verifica e di accertamento in capo ai Comuni delle condizioni per l'erogazione del contributo
- il presentava dichiarazione di cui all'art.1, co.9 dell'O.C.D.P.C. 614/2019 per l'attestazione dei Pt_4
requisiti;
- successivamente, in data 15.12.2020, il Comune di avviava il procedimento di controllo dei CP_2
requisiti in capo al sig. intimando a tal fine la presentazione di prospetto riepilogativo dei Pt_4
consumi mensili di utenze dell'immobile al quale si riferiva la concessione del C.A.S. del periodo gennaio 2015-dicembre 2017;
- il riscontrava solo parzialmente la richiesta dell'ente fornendo i consumi di acqua e gas, Pt_4
trovandosi nella materiale impossibilità di fornire i consumi luce (per irreperibilità delle fatture) e per omesso riscontro da parte del gestore della predetta fornitura;
- con nota prot.2345 del 3.3.2021, il Comune di comunicava la cessazione del diritto al CP_2
contributo per l'autonoma sistemazione in favore dell'attore per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.1, comma 9 dell'O.C.D.P.C. n. 614/2019.
- con nota prot. 4015 del 15.4.2021 la stessa Amministrazione comunicava preavviso di diniego ai sensi dell'art.10-bis L.241/1990 della “istanza del Cas per le motivazioni indicate con la precisazione che la
pagina 3 di 7 S.V. dovrà restituire la somma complessiva di €.20.206,67 di cui €.20.146,88 quale capitale ed euro
60,09 quale interesse legale” e il presentava osservazioni alla suddetta nota per ribadire che egli Pt_4
si trovava al momento del sisma nella condizione di “pendolare” in quanto, lavorando a tempo indeterminato a Roma presso la ditta rientrava presso la sua residenza per trascorrere ad Org_1
tutti i fine settimana ed i giorni festivi;
Controparte_2
- con nota prot.4783 del 7.5.2021 il respingendo le osservazioni presentate dal sig. Controparte_2
disponeva, con provvedimento finale di diniego, “il rigetto della richiesta formulata con Pt_4
prot.11409 del 21.11.2016 tesa al riconoscimento e successiva erogazione del contributo per l'autonoma
sistemazione per mancanza del requisito della dimora stabile e continuativa nell'immobile sito ad
, Frazione Trisungo n.144 dichiarato inagibile per effetto del sisma” e “la Controparte_2
restituzione di tutto quanto percepito a titolo di Contributo di ; Organizzazione_2
- il diniego era illegittimo per una serie di motivi.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di per chiedere il rigetto della Controparte_2
domanda, deducendo in particolare l'insussistenza del diritto al CAS del nucleo familiare dell'attore per mancanza del requisito della dimora stabile e continuativa nell'immobile in questione.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova per testi;
dopodiché, precisate le conclusioni all'odierna udienza svolta con modalità da remoto, a seguito di discussione orale, viene pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui viene data lettura.
Le domande sono infondate e vanno, quindi, respinte.
Va premesso che l'art. 3 della ordinanza n. 388 del Capo del Dipartimento della Protezione civile prevede che “
1. I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione
ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di €
600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione;….
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono
concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non
pagina 4 di 7 si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra
sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza”.
La disposizione prevede, quindi, come fatto costitutivo del diritto, la residenza principale, abituale, continuativa e stabile, al momento del sisma, nell'immobile oggetto del provvedimento di sgombero e,
con il richiamo espresso ai concetti di principalità, abitualità, continuatività, stabilità, rimanda al concetto codicistico di residenza, intesa quale dimora abituale nell'immobile oggetto di effettivo e primario uso abitativo. La finalità del diritto al contributo è quella di garantire le esigenze abitative per quei soggetti che sono rimasti privi, a causa del sisma, di un immobile da destinare in tal senso e consente a coloro che al momento del sisma dimoravano in maniera abituale e continuativa in una abitazione dichiarata inagibile di consentirgli di trovare autonomamente una sistemazione abitativa e non quella di ristorare la perdita di un bene non destinato a soddisfare il bisogno abitativo primario.
Inoltre, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche,
assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale
(Cassazione n. 19387/2017).
Orbene alla luce di quanto sopra, parte attrice, nel contestare il provvedimento emesso dal Comune di in data 7.5.2021 - con il quale veniva revocato il Cas già concesso sulla relativa Controparte_2
domanda presentata in data 21.11.2016, con conseguente recupero della somma erogata, a titolo provvisorio, di € 20.206,67 - ha l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del contributo e, nel caso in esame, la dimora stabile, prima del sisma, del nucleo familiare nell'immobile ove percepiva il CAS e, comunque, di aver lasciato l'immobile ove era posta la propria dimora in precedenza.
Ma essa non ha fornito in maniera inoppugnabile e certa la prova di cui era onerata.
In particolare, l'attore, non ha fornito all'amministrazione la documentazione da essa richiesta in relazione ai consumi di energia elettrica, asserendo di aver smarrito la stessa e di averne fatto istanza al proprio gestore, senza successo.
pagina 5 di 7 Tuttavia non ha depositato neppure in giudizio, oltre alla documentazione attestante i predetti consumi o l'asserita risposta del gestore, neppure i documenti relativi alle altre utenze domestiche per i periodi/anni antecedenti al sisma del 2016.
Essi sono indispensabili, in quanto dati oggettivi non contestabili, quali requisiti fattuali attestanti la dimora abituale dell'attore ai fini della concessione del contributo, per comprovare quantomeno la presenza del presso l'immobile in questione prima del sisma, come dedotto. Pt_4
È evidente come unitariamente solo le bollette di luce, acqua e gas riferite ad una complessiva gestione domestica possano fornire un quadro esauriente sulla presenza continuativa e stabile dell'attore nell'immobile indicato come propria dimora abituale, mentre non basta la sola residenza anagrafica ai fini delle esenzioni fiscali e analogicamente nel caso de quo (così, fra tante, sentenza Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli, Sezione XIII, n. 7835 del 16.11.2020 con riferimento all'IMU e sentenzxa Cass. Civ., Sez. VI, n. 14793 del 7.6.2018 con riferimento all'agevolazione prima casa).
Peraltro non può essere condiviso l'assunto di parte attrice secondo il quale con l'ordinanza C.D.P.C. del
12.11.2019, n.614, sono stati modificati i requisiti per l'assegnazione del contributo in parola. La prima normativa del 2016 cit. ha riconosciuto il diritto al contributo di autonoma sistemazione ad ogni componente del nucleo familiare “abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione” che, a causa dell'evento sismico in questione, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata. Deve quindi trattarsi della “abitazione principale, abituale e continuativa” del nucleo familiare e l'ordinanza n.
614/2019 ha soltanto specificato detta nozione, riconoscendo ai fini della dimora, “un lasso temporale
non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie, nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti”.
Pertanto detta Ordinanza ribadisce soltanto che deve trattarsi del luogo in cui la persona abita normalmente, ponendo in rilievo la nozione fattuale e sostanziale di abitazione principale e non quella meramente formale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti in considerazione della novità delle questioni frutto di interpretazioni giuridiche della normativa di settore
P. Q. M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
b) per l'effetto, conferma il provvedimento del Comune di del prot. n. 4783 del Controparte_2
7.5.2021;
c) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 4 marzo 2024
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1338/2021
FRA
MARINO Pt_1
E
COMUNE DEL Pt_2 Pt_3
Oggi 04/03/2024 alle ore 11,00 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte attrice: l'avv. CICALA DAVID
Per parte convenuta: l'avv. PERUGINI MARIO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Cicala si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e riportate nella comparsa conclusionale e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. Perugini rassegna le proprie conclusioni come da memoria di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura alle parti alle ore 18,00 all'esito della camera di consiglio.
Il GOT
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1338/2021 promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. David Cicala, Parte_4 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno, via Alessandria, 12/c, in virtù di procura in atti
ATTORE
contro
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Mario Perugini del Foro di Macerata, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: accertamento diritto c.a.s.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_4 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, A) In via principale, ritenuta la propria giurisdizione e accertata l'illegittimità della nota prot.4783 del 7.5.2021, accertare negativamente il diritto del alla restituzione della somma complessiva di €.20.206,67 Controparte_2
erogata in favore del sig. a titolo di C.A.S.; B) In via ulteriore, accertare il diritto del Parte_4
pagina 2 di 7 sig. alla corresponsione delle somme ottenute a titolo di C.A.S. sulla base di Parte_4
un'interpretazione estensiva della normativa di riferimento in materia;
C) In via subordinata, nella
denegata ipotesi di riconoscimento del diritto del alla restituzione delle somme, ordinare CP_2
all'Amministrazione di eseguire una nuova valutazione relativa all'importo da restituire, stante
l'oggettiva incertezza normativa fino alla data di entrata in vigore dell'O.C.D.P.C. n.614/2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostegno della domanda deduceva l'attore che:
- con atto di cui al prot.7260 del 18.9.2016, il sig. provvedeva a presentare domanda per Parte_4
l'ottenimento del C.A.S. in quanto l'immobile di residenza era stato sottoposto a misura di sgombero per inagibilità, dichiarando di aver provveduto a trovare autonoma sistemazione presso il domicilio della sua compagna a Roma in Via Pietro Davanzo, n.81;
- in seguito dell'emanazione dell'ordinanza del C.D.P.C. del 12.11.2019, n.614 - con la quale venivano introdotti ulteriori requisiti per il mantenimento del diritto alla percezione del C.A.S., istituendo peraltro il potere di verifica e di accertamento in capo ai Comuni delle condizioni per l'erogazione del contributo
- il presentava dichiarazione di cui all'art.1, co.9 dell'O.C.D.P.C. 614/2019 per l'attestazione dei Pt_4
requisiti;
- successivamente, in data 15.12.2020, il Comune di avviava il procedimento di controllo dei CP_2
requisiti in capo al sig. intimando a tal fine la presentazione di prospetto riepilogativo dei Pt_4
consumi mensili di utenze dell'immobile al quale si riferiva la concessione del C.A.S. del periodo gennaio 2015-dicembre 2017;
- il riscontrava solo parzialmente la richiesta dell'ente fornendo i consumi di acqua e gas, Pt_4
trovandosi nella materiale impossibilità di fornire i consumi luce (per irreperibilità delle fatture) e per omesso riscontro da parte del gestore della predetta fornitura;
- con nota prot.2345 del 3.3.2021, il Comune di comunicava la cessazione del diritto al CP_2
contributo per l'autonoma sistemazione in favore dell'attore per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.1, comma 9 dell'O.C.D.P.C. n. 614/2019.
- con nota prot. 4015 del 15.4.2021 la stessa Amministrazione comunicava preavviso di diniego ai sensi dell'art.10-bis L.241/1990 della “istanza del Cas per le motivazioni indicate con la precisazione che la
pagina 3 di 7 S.V. dovrà restituire la somma complessiva di €.20.206,67 di cui €.20.146,88 quale capitale ed euro
60,09 quale interesse legale” e il presentava osservazioni alla suddetta nota per ribadire che egli Pt_4
si trovava al momento del sisma nella condizione di “pendolare” in quanto, lavorando a tempo indeterminato a Roma presso la ditta rientrava presso la sua residenza per trascorrere ad Org_1
tutti i fine settimana ed i giorni festivi;
Controparte_2
- con nota prot.4783 del 7.5.2021 il respingendo le osservazioni presentate dal sig. Controparte_2
disponeva, con provvedimento finale di diniego, “il rigetto della richiesta formulata con Pt_4
prot.11409 del 21.11.2016 tesa al riconoscimento e successiva erogazione del contributo per l'autonoma
sistemazione per mancanza del requisito della dimora stabile e continuativa nell'immobile sito ad
, Frazione Trisungo n.144 dichiarato inagibile per effetto del sisma” e “la Controparte_2
restituzione di tutto quanto percepito a titolo di Contributo di ; Organizzazione_2
- il diniego era illegittimo per una serie di motivi.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di per chiedere il rigetto della Controparte_2
domanda, deducendo in particolare l'insussistenza del diritto al CAS del nucleo familiare dell'attore per mancanza del requisito della dimora stabile e continuativa nell'immobile in questione.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova per testi;
dopodiché, precisate le conclusioni all'odierna udienza svolta con modalità da remoto, a seguito di discussione orale, viene pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui viene data lettura.
Le domande sono infondate e vanno, quindi, respinte.
Va premesso che l'art. 3 della ordinanza n. 388 del Capo del Dipartimento della Protezione civile prevede che “
1. I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione
ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di €
600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione;….
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono
concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non
pagina 4 di 7 si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra
sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza”.
La disposizione prevede, quindi, come fatto costitutivo del diritto, la residenza principale, abituale, continuativa e stabile, al momento del sisma, nell'immobile oggetto del provvedimento di sgombero e,
con il richiamo espresso ai concetti di principalità, abitualità, continuatività, stabilità, rimanda al concetto codicistico di residenza, intesa quale dimora abituale nell'immobile oggetto di effettivo e primario uso abitativo. La finalità del diritto al contributo è quella di garantire le esigenze abitative per quei soggetti che sono rimasti privi, a causa del sisma, di un immobile da destinare in tal senso e consente a coloro che al momento del sisma dimoravano in maniera abituale e continuativa in una abitazione dichiarata inagibile di consentirgli di trovare autonomamente una sistemazione abitativa e non quella di ristorare la perdita di un bene non destinato a soddisfare il bisogno abitativo primario.
Inoltre, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche,
assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale
(Cassazione n. 19387/2017).
Orbene alla luce di quanto sopra, parte attrice, nel contestare il provvedimento emesso dal Comune di in data 7.5.2021 - con il quale veniva revocato il Cas già concesso sulla relativa Controparte_2
domanda presentata in data 21.11.2016, con conseguente recupero della somma erogata, a titolo provvisorio, di € 20.206,67 - ha l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del contributo e, nel caso in esame, la dimora stabile, prima del sisma, del nucleo familiare nell'immobile ove percepiva il CAS e, comunque, di aver lasciato l'immobile ove era posta la propria dimora in precedenza.
Ma essa non ha fornito in maniera inoppugnabile e certa la prova di cui era onerata.
In particolare, l'attore, non ha fornito all'amministrazione la documentazione da essa richiesta in relazione ai consumi di energia elettrica, asserendo di aver smarrito la stessa e di averne fatto istanza al proprio gestore, senza successo.
pagina 5 di 7 Tuttavia non ha depositato neppure in giudizio, oltre alla documentazione attestante i predetti consumi o l'asserita risposta del gestore, neppure i documenti relativi alle altre utenze domestiche per i periodi/anni antecedenti al sisma del 2016.
Essi sono indispensabili, in quanto dati oggettivi non contestabili, quali requisiti fattuali attestanti la dimora abituale dell'attore ai fini della concessione del contributo, per comprovare quantomeno la presenza del presso l'immobile in questione prima del sisma, come dedotto. Pt_4
È evidente come unitariamente solo le bollette di luce, acqua e gas riferite ad una complessiva gestione domestica possano fornire un quadro esauriente sulla presenza continuativa e stabile dell'attore nell'immobile indicato come propria dimora abituale, mentre non basta la sola residenza anagrafica ai fini delle esenzioni fiscali e analogicamente nel caso de quo (così, fra tante, sentenza Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli, Sezione XIII, n. 7835 del 16.11.2020 con riferimento all'IMU e sentenzxa Cass. Civ., Sez. VI, n. 14793 del 7.6.2018 con riferimento all'agevolazione prima casa).
Peraltro non può essere condiviso l'assunto di parte attrice secondo il quale con l'ordinanza C.D.P.C. del
12.11.2019, n.614, sono stati modificati i requisiti per l'assegnazione del contributo in parola. La prima normativa del 2016 cit. ha riconosciuto il diritto al contributo di autonoma sistemazione ad ogni componente del nucleo familiare “abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione” che, a causa dell'evento sismico in questione, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata. Deve quindi trattarsi della “abitazione principale, abituale e continuativa” del nucleo familiare e l'ordinanza n.
614/2019 ha soltanto specificato detta nozione, riconoscendo ai fini della dimora, “un lasso temporale
non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie, nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti”.
Pertanto detta Ordinanza ribadisce soltanto che deve trattarsi del luogo in cui la persona abita normalmente, ponendo in rilievo la nozione fattuale e sostanziale di abitazione principale e non quella meramente formale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti in considerazione della novità delle questioni frutto di interpretazioni giuridiche della normativa di settore
P. Q. M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
b) per l'effetto, conferma il provvedimento del Comune di del prot. n. 4783 del Controparte_2
7.5.2021;
c) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 4 marzo 2024
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
pagina 7 di 7