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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5439/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRECCHI BRUNELLA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL TEATRO 2 PONTEDERA presso il difensore
Parte Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1
Parte Convenuta Contumace ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO -Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 07/05/2024 cittadino albanese nato il [...] in [...] ha impugnato, Parte_1 previa istanza di sospensiva, la decisione Cat. A. 12/2024- Div. . Nr. 6/ IV Sez. datato CP_2
09.01.2024, (notificatagli il 11/04/2024 ) con cui il Questore di - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, .
– Sezione di Livorno espresso il giorno 11/09/2023- ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso lamenta la omessa e carente motivazione e, quindi, l'invalidità del provvedimento amministrativo ex art 21 octies L241/1990 , poiché la Questura si sarebbe limitata a riportare la mera indicazione normativa dell'art 19 TUI omettendo di specificare la situazione contingente da sussumere sotto tale norma, ovvero la personale situazione di vita del ricorrente in Italia con mero richiamo al parere negativo emesso dalla Commissione senza riportarlo né provvedere a notificarlo unitamente al decreto come atto endoprocedimentale separato.
Pagina 1 Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione
Tale omissione oltre a determinare un vulnus al diritto di difesa dell'istante costituirebbe violazione di legge che si traduce nella illegittimità del provvedimento impugnato.
Nel merito per la difesa vi sarebbe violazione e falsa applicazione dell'art 19 dlgs 286/1998, in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art 19 del dlgs 286/1998 come modificato dal DL 130/202 convertito dalla L 18 dicembre 2020 n 173 che invece sussistono laddove venga valorizzato, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998, il reale percorso di integrazione socio- lavorativa maturato dal ricorrente in Italia rapportato alla condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in Albania, Paese da cui è sostanzialmente sradicato.
Sarebbe in particolare violato il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U in assenza di una valutazione comparativa proporzionata fra il grado di inserimento in Italia del ricorrente e le conseguenze connesse al rimpatrio.
Espone che il ricorrente ha infatti in Italia ha l'unico suo fratello gemello con cui convive, , Per_1 titolare di un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE di validità illimitata nonché di regolare contratto di locazione di immobile a Ponsacco ed entrambi fruiscono di regolare contratto di lavoro con scadenza all'estate 2026.
Inoltre, il ricorrente conosce la lingua italiana ed è incensurato.
A dimostrazione della condizione di vulnerabilità ha prodotto in uno con il ricorso:
-copia contratto di locazione ad uso abitativo registrato;
-copia contratto di apprendistato del fratello;
--copia Certificazione Unica 2024 per redditi 2023 del fratello;
- Persona_2 Persona_2 copia comunicazione di ospitalità a tempo indeterminato;
-copia contratto di apprendistato
[...]
-copia buste paga gennaio, febbraio e marzo 2024; -ricevuta di inoltro denaro Pt_1 Parte_1 alla madre -copia iscrizione corso di lingua italiana. Parte_2
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno
Con provvedimento del 20/05/2024 il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato ed ha provveduto a fissare la discussione del ricorso all'udienza del 3/04/2025 CP_ Il Questura di non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità Controparte_1 delle notifiche ( vedi documentazione di notifica allegata a nota del 29.1.2025) e il PM ha apposto il visto in data 23-05-2024;
La causa è stata infine trattata all'udienza del 3/04/25 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente che ha prodotto ulteriore documentazione relativa all'integrazione socio-lavorativa ( quali CUD 2025 -buste paga 2025 (reddito netto febbraio 2025 1406 euro) -contratto di apprendistato del giorno 8/06/2023) -estratto conto del 12-12-24 -estratto contributivo INSP del 2023/2025) ed ha confermato le conclusioni già svolte per cui la causa è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta di discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
-
Pagina 2 Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Pisa che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di permesso di soggiorno dopo il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
E' ben vero infatti che il Questore sulle richieste di permesso di soggiorno per protezione speciale non ha discrezionalità valutativa ma è vincolato nell'accoglimento o rigetto al parere della Commissione, per quanto tale parere rimanga un atto endoprocedimentale e strumentale all'adozione della decisione finale che per quanto vincolata, fa capo al Questore.
Quanto al motivo di impugnazione in rito si rileva come odierna impugnativa, diretta ad una totale revisione della decisione nel merito, nella sostanza non si concreta in un giudizio sulla regolarità dell'atto amministrativo che contiene la decisione impugnata (il diniego di protezione) né sulla regolarità del procedimento ammnistrativo ma conosce della effettiva sussistenza del diritto (soggettivo) ad ottenere la protezione invocata, il che consente di ritenere superata e irrilevante la valutazione di vizi formali del provvedimento impugnato .
Va poi osservato, quanto alla normativa applicabile, che alla domanda di protezione speciale sebbene sia stata formalizzata il il 16.5.2023 vada applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 (' in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 co.2 del citato Per_3 decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) . Tale tempistica, del resto mai contraddetta dalla parte convenuta la si desume proprio dall'avere il Questore accettato di valutare e decidere sulla la domanda , la cui possibilità di nuova presentazione è appunto esclusa dall'entrata in vigore del D.l. TR l'11.3.2023.
Si applica pertanto la normativa previgente al D.L. 30\2023 ovvero, oltre al D.L. 113\2018 (decreto Salvini), anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativo dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare il decreto Lamorgese ha reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Pagina 3 Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione
E' ben vero che al decreto Lamorgese è subentrato il decreto 20\2023 (c.d. decreto TR ) che ha nuovamente modificato la norma con sopprimendo i riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U., sostanzialmente , omettendo di specificare l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro2 ” e tuttavia si deve ritenere che permanga la necessità di tener conto obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998 nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che rimane espressamente richiamato dall'art. 19 D.lvo 286\2008, e la cui formulazione è rimasta inalterata 3.
Tornando al caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa e sulla instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata e familiare ” contemplata senza ulteriori specificazioni dall'art. 8 C.E.D.U. sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo già sopra richiamata .
La Corte E.D.U. -in diverse pronunce materia di coesione familiare in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita familiare e come siffatta ingerenza vada correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2)- ha ritenuti concretato il diritto alla “vita familiare” in quelle situazioni ove, indipendentemente dalla presenza di un vincolo coniugale e di una convivenza con i soggetti coinvolti nella relazione medesima, sia accertata l'esistenza di un legame familiare anche di fatto, reale ed effettivo.
Quanto alla nozione di “ vita privata” la giurisprudenza della Corte E.D.U. che valorizza principalmente la presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”4 Contr Ritiene il Tribunale che anche la versione attuale dell'art. 19.1.1. col richiamo all'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione post Dl 130\2020 vada interpretato nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto
rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Vedi Cass., sez. I, n. 8400/2023), 3 Art. 19 formulazione attuale come modificato dal D- 20\2023 : 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. (80) 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Pagina 4 Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione
dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
Rimangono pertanto parametri di valutazione: la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine e la necessità di bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado d affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 5).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale vanno bilanciati la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.
E' appena il caso di rilevare che l'articolato parere della Commissione di Firenze Sezione Livorno a cui il Questore si è necessariamente adeguato, analizza con attenzione le ragioni per cui ritiene non sussistente una violazione degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato Italiano a norma dell'art. 19 comma 1.1. D.lvo 286\2008 ponderando, in particolare , al momento della sua valutazione, l'assenza di un alloggio e di un reddito autonomo ritenendo irrilevante la relazione familiare col fratello regolarmente soggiornante che non è l'unico riferimento familiare e con il quale non c'era convivenza pregressa che anzi il ricorrente , uomo adulto ha vissuto in Albania sino a febbraio 2023 .
Se ne deduce che anche la Commissione è stata del tutto consapevole di non poter obliterare la valutazione di una eventuale violazione dell'art. 8 CEDU .
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, applicati i suddetti criteri ermeneutici della normativa vigente applicabile al caso di specie ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1, D. Lgs. 286/1998 .
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente , pur essendo in Italia solo dagli inizi del 2023 ha tuttavia già avviato un significativo percorso di integrazione, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
infatti, attualmente, come risulta dalle produzioni in atti, risulta lavorare e aver lavorato, seppur intervallando periodi di cassa integrazione a periodi lavorativi per la società Innova Tech.
Pagina 5 Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione
Attualmente è in corso contratto di apprendistato full-time alle dipendenze di Controparte_4 quale operaio metalmeccanico con decorrenza dal 08.06.2023 al 07.06.2026 e percepisce uno stipendio mensile mediamente oltre i 1.480,00.
Dall'estratto contributivo emerge invero che nel 2024 egli ha tranquillamente superato i CP_5 limiti di reddito per usufruire del Patrocinio a Spese dello Stato.
Anche dal punto di vista abitativo la situazione appare stabile , egli convive col fratello Per_2 contribuendo all'economia familiare con redditi propri, anche se il reddito, potrebbe consentirgli anche una abitazione autonoma .
Ciò dimostra la volontà del ricorrente, un giovane uomo 28enne, di costruirsi un percorso lavorativo, con un reddito tale da conquistarsi una propria vita autonoma sul territorio nazionale e che quel risultato è stato in gran parte raggiunto (cfr busta paga 2024, estratto contributivo CP_5
2023/2025).
Non va comunque sottovalutato il timore di un 'rientro' nel suo paese di origine, ove prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e forse perderebbe quella integrazione lavorativa e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia .
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita è esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale potrebbe essere lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 , va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” ex art . 19 comma 1 TUI formulazione vigente alla data di presentazione della domanda di permesso di soggiorno .
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze consolidatesi dopo il parere della Commissione a cui il Questore si era necessariamente adeguato ,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19, comma 1 D. Lgs. 286/1998, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.4.2o25 relazione della D.ssa Guttadauro.
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la formulazione della norma all'introduzione del D.L. 130\2020 ( Lamorgese) : “Non sono ammessi il respingimento
o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del 4 Vedi sentenza NI c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 5 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.».
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5439/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRECCHI BRUNELLA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL TEATRO 2 PONTEDERA presso il difensore
Parte Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1
Parte Convenuta Contumace ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO -Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 07/05/2024 cittadino albanese nato il [...] in [...] ha impugnato, Parte_1 previa istanza di sospensiva, la decisione Cat. A. 12/2024- Div. . Nr. 6/ IV Sez. datato CP_2
09.01.2024, (notificatagli il 11/04/2024 ) con cui il Questore di - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, .
– Sezione di Livorno espresso il giorno 11/09/2023- ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso lamenta la omessa e carente motivazione e, quindi, l'invalidità del provvedimento amministrativo ex art 21 octies L241/1990 , poiché la Questura si sarebbe limitata a riportare la mera indicazione normativa dell'art 19 TUI omettendo di specificare la situazione contingente da sussumere sotto tale norma, ovvero la personale situazione di vita del ricorrente in Italia con mero richiamo al parere negativo emesso dalla Commissione senza riportarlo né provvedere a notificarlo unitamente al decreto come atto endoprocedimentale separato.
Pagina 1 Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione
Tale omissione oltre a determinare un vulnus al diritto di difesa dell'istante costituirebbe violazione di legge che si traduce nella illegittimità del provvedimento impugnato.
Nel merito per la difesa vi sarebbe violazione e falsa applicazione dell'art 19 dlgs 286/1998, in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art 19 del dlgs 286/1998 come modificato dal DL 130/202 convertito dalla L 18 dicembre 2020 n 173 che invece sussistono laddove venga valorizzato, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998, il reale percorso di integrazione socio- lavorativa maturato dal ricorrente in Italia rapportato alla condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in Albania, Paese da cui è sostanzialmente sradicato.
Sarebbe in particolare violato il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U in assenza di una valutazione comparativa proporzionata fra il grado di inserimento in Italia del ricorrente e le conseguenze connesse al rimpatrio.
Espone che il ricorrente ha infatti in Italia ha l'unico suo fratello gemello con cui convive, , Per_1 titolare di un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE di validità illimitata nonché di regolare contratto di locazione di immobile a Ponsacco ed entrambi fruiscono di regolare contratto di lavoro con scadenza all'estate 2026.
Inoltre, il ricorrente conosce la lingua italiana ed è incensurato.
A dimostrazione della condizione di vulnerabilità ha prodotto in uno con il ricorso:
-copia contratto di locazione ad uso abitativo registrato;
-copia contratto di apprendistato del fratello;
--copia Certificazione Unica 2024 per redditi 2023 del fratello;
- Persona_2 Persona_2 copia comunicazione di ospitalità a tempo indeterminato;
-copia contratto di apprendistato
[...]
-copia buste paga gennaio, febbraio e marzo 2024; -ricevuta di inoltro denaro Pt_1 Parte_1 alla madre -copia iscrizione corso di lingua italiana. Parte_2
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno
Con provvedimento del 20/05/2024 il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato ed ha provveduto a fissare la discussione del ricorso all'udienza del 3/04/2025 CP_ Il Questura di non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità Controparte_1 delle notifiche ( vedi documentazione di notifica allegata a nota del 29.1.2025) e il PM ha apposto il visto in data 23-05-2024;
La causa è stata infine trattata all'udienza del 3/04/25 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente che ha prodotto ulteriore documentazione relativa all'integrazione socio-lavorativa ( quali CUD 2025 -buste paga 2025 (reddito netto febbraio 2025 1406 euro) -contratto di apprendistato del giorno 8/06/2023) -estratto conto del 12-12-24 -estratto contributivo INSP del 2023/2025) ed ha confermato le conclusioni già svolte per cui la causa è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta di discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
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Pagina 2 Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Pisa che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di permesso di soggiorno dopo il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
E' ben vero infatti che il Questore sulle richieste di permesso di soggiorno per protezione speciale non ha discrezionalità valutativa ma è vincolato nell'accoglimento o rigetto al parere della Commissione, per quanto tale parere rimanga un atto endoprocedimentale e strumentale all'adozione della decisione finale che per quanto vincolata, fa capo al Questore.
Quanto al motivo di impugnazione in rito si rileva come odierna impugnativa, diretta ad una totale revisione della decisione nel merito, nella sostanza non si concreta in un giudizio sulla regolarità dell'atto amministrativo che contiene la decisione impugnata (il diniego di protezione) né sulla regolarità del procedimento ammnistrativo ma conosce della effettiva sussistenza del diritto (soggettivo) ad ottenere la protezione invocata, il che consente di ritenere superata e irrilevante la valutazione di vizi formali del provvedimento impugnato .
Va poi osservato, quanto alla normativa applicabile, che alla domanda di protezione speciale sebbene sia stata formalizzata il il 16.5.2023 vada applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 (' in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 co.2 del citato Per_3 decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) . Tale tempistica, del resto mai contraddetta dalla parte convenuta la si desume proprio dall'avere il Questore accettato di valutare e decidere sulla la domanda , la cui possibilità di nuova presentazione è appunto esclusa dall'entrata in vigore del D.l. TR l'11.3.2023.
Si applica pertanto la normativa previgente al D.L. 30\2023 ovvero, oltre al D.L. 113\2018 (decreto Salvini), anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativo dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare il decreto Lamorgese ha reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
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E' ben vero che al decreto Lamorgese è subentrato il decreto 20\2023 (c.d. decreto TR ) che ha nuovamente modificato la norma con sopprimendo i riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U., sostanzialmente , omettendo di specificare l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro2 ” e tuttavia si deve ritenere che permanga la necessità di tener conto obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998 nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che rimane espressamente richiamato dall'art. 19 D.lvo 286\2008, e la cui formulazione è rimasta inalterata 3.
Tornando al caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa e sulla instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata e familiare ” contemplata senza ulteriori specificazioni dall'art. 8 C.E.D.U. sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo già sopra richiamata .
La Corte E.D.U. -in diverse pronunce materia di coesione familiare in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita familiare e come siffatta ingerenza vada correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2)- ha ritenuti concretato il diritto alla “vita familiare” in quelle situazioni ove, indipendentemente dalla presenza di un vincolo coniugale e di una convivenza con i soggetti coinvolti nella relazione medesima, sia accertata l'esistenza di un legame familiare anche di fatto, reale ed effettivo.
Quanto alla nozione di “ vita privata” la giurisprudenza della Corte E.D.U. che valorizza principalmente la presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”4 Contr Ritiene il Tribunale che anche la versione attuale dell'art. 19.1.1. col richiamo all'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione post Dl 130\2020 vada interpretato nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto
rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Vedi Cass., sez. I, n. 8400/2023), 3 Art. 19 formulazione attuale come modificato dal D- 20\2023 : 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. (80) 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
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dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
Rimangono pertanto parametri di valutazione: la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine e la necessità di bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado d affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 5).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale vanno bilanciati la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.
E' appena il caso di rilevare che l'articolato parere della Commissione di Firenze Sezione Livorno a cui il Questore si è necessariamente adeguato, analizza con attenzione le ragioni per cui ritiene non sussistente una violazione degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato Italiano a norma dell'art. 19 comma 1.1. D.lvo 286\2008 ponderando, in particolare , al momento della sua valutazione, l'assenza di un alloggio e di un reddito autonomo ritenendo irrilevante la relazione familiare col fratello regolarmente soggiornante che non è l'unico riferimento familiare e con il quale non c'era convivenza pregressa che anzi il ricorrente , uomo adulto ha vissuto in Albania sino a febbraio 2023 .
Se ne deduce che anche la Commissione è stata del tutto consapevole di non poter obliterare la valutazione di una eventuale violazione dell'art. 8 CEDU .
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, applicati i suddetti criteri ermeneutici della normativa vigente applicabile al caso di specie ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1, D. Lgs. 286/1998 .
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente , pur essendo in Italia solo dagli inizi del 2023 ha tuttavia già avviato un significativo percorso di integrazione, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
infatti, attualmente, come risulta dalle produzioni in atti, risulta lavorare e aver lavorato, seppur intervallando periodi di cassa integrazione a periodi lavorativi per la società Innova Tech.
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Attualmente è in corso contratto di apprendistato full-time alle dipendenze di Controparte_4 quale operaio metalmeccanico con decorrenza dal 08.06.2023 al 07.06.2026 e percepisce uno stipendio mensile mediamente oltre i 1.480,00.
Dall'estratto contributivo emerge invero che nel 2024 egli ha tranquillamente superato i CP_5 limiti di reddito per usufruire del Patrocinio a Spese dello Stato.
Anche dal punto di vista abitativo la situazione appare stabile , egli convive col fratello Per_2 contribuendo all'economia familiare con redditi propri, anche se il reddito, potrebbe consentirgli anche una abitazione autonoma .
Ciò dimostra la volontà del ricorrente, un giovane uomo 28enne, di costruirsi un percorso lavorativo, con un reddito tale da conquistarsi una propria vita autonoma sul territorio nazionale e che quel risultato è stato in gran parte raggiunto (cfr busta paga 2024, estratto contributivo CP_5
2023/2025).
Non va comunque sottovalutato il timore di un 'rientro' nel suo paese di origine, ove prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e forse perderebbe quella integrazione lavorativa e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia .
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita è esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale potrebbe essere lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 , va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” ex art . 19 comma 1 TUI formulazione vigente alla data di presentazione della domanda di permesso di soggiorno .
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze consolidatesi dopo il parere della Commissione a cui il Questore si era necessariamente adeguato ,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19, comma 1 D. Lgs. 286/1998, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.4.2o25 relazione della D.ssa Guttadauro.
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la formulazione della norma all'introduzione del D.L. 130\2020 ( Lamorgese) : “Non sono ammessi il respingimento
o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del 4 Vedi sentenza NI c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 5 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.».