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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/01/2024, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2073/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di unico grado ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 iscritta al n. r.g. 2073/2023, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
avv. (CF , avv. (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) quali titolari dello C.F._2 Organizzazione_1
(CF , costituiti in proprio nonché reciprocamente rappresentanti e difesi P.IVA_1
RICORRENTI
contro
(CF ) Controparte_1 C.F._3
INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 12/12/2023:
La parte ricorrente ha chiesto: «voglia il Tribunale adito condannare la Sig.ra (Cod. Controparte_1
Fisc. ), residente in [...], al pagamento in favore C.F._3 degli avvocati e , anche quali titolari dello Studio Legale Associato Parte_1 Parte_2
, per le causali di cui in narrativa, il complessivo importo di € 6.767,75 oltre CAP e IVA Org_1 di legge (ad oggi complessivi € 8.586,92, oltre interessi moratori dalla data del 06/06/22 al saldo e alle spese della presente procedura».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/09/2023 l'avv. l'avv. , quali Parte_1 Parte_2 titolari dello hanno chiesto, a seguito della Organizzazione_1 rinuncia al mandato la condanna di al pagamento del compenso dovuto per Controparte_1
l'attività professionale prestata nel procedimento RG 36/2020, e relativo subprocedimento cautelare RG
pagina 1 di 4 36/2020 sub 1 avente ad oggetto la separazione giudiziale dal coniuge pendenti avanti Persona_1
a questo tribunale.
A fondamento della propria pretesa hanno allegato e dedotto:
- di aver ricevuto incarico il 27.8.20 di difendere l'intimata nel giudizio di separazione introdotto dal marito di;
Controparte_1
- che il giudizio era ancora pendente nella fase decisoria;
- di aver prestato la propria attività nella fase presidenziale (comprendente anche ricorso avversario ex art. 709 ter c.p.c.), nel subprocedimento cautelare (durante il quale ha avuto luogo anche l'audizione del minore), nel procedimento di reclamo del provvedimento cautelare (RG 805/20
CdA Firenze), nella fase di merito, sino alla pronuncia dell'ordinanza all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.;
- di aver ricevuto un acconto di € 1.000,00 oltre IVA, imputato alla causa di separazione e subprocedimento cautelare;
- di aver ricevuto l'importo di € 2.000,00 oltre iva, “imputato ad integrale compenso e saldo del giudizio di reclamo cautelare”;
- di aver rinunciato al mandato il 6.6.22 mediante raccomandata a/r e deposito agli atti di causa;
- che non era stato corrisposto quanto dovuto, ammontante ad € 8.586,92, IVA e cpa incluse per il
« a saldo dei giudizi, cautelare e di merito, avanti al Tribunale di Prato».
Regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza, non costituendosi
[...]
, ne è stata dichiara la contumacia. CP_1
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali e fatte precisare le conclusioni all'udienza del 12 dicembre 2024, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
La domanda è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Merita anzitutto segnalare che i ricorrenti, dichiarandosi soddisfatti dell'importo già ricevuto, non chiedono, in questa sede, il compenso professionale per l'opera prestata nel giudizio di reclamo avverso l'ordinanza cautelare, ma unicamente per il procedimento di separazione (sino alla decisione sulle istanze istruttorie) e per il procedimento cautelare.
Dalle notule prodotte (all. 12) si evince, per vero, la richiesta stragiudiziale di un duplice compenso:
- per il procedimento RG 36/20 € 7.974,10, oltre iva e CPA, detratto l'acconto di € 1000,00, così pervenendosi ad € 8.848,73, dichiaratamente calcolato secondo i medi delle cause di valore indeterminabile, complessità media;
- per il procedimento RG 36/20 sub 1 € 6.767,75, oltre iva e CPA (e, pertanto, € 8.586,92), dichiaratamente calcolato secondo i minimi delle cause di valore indeterminabile, complessità media.
pagina 2 di 4 La tipologia e il pregio della prestazione professionale emergono dall'esame degli atti dei fascicoli RG
36/20 (all. 6) ed RG 36/20 sub 1 (all. 7), riversati nel fascicolo del presente procedimento, da cui si ricava, quanto al subprocedimento, la partecipazione a quattro udienze, l'assunzione di prova orale (ivi compresa l'audizione del minore), la redazione di comparsa di costituzione, memoria autorizzata, e note conclusive;
quanto al procedimento principale, prima della rinuncia al mandato hanno avuto luogo quattro udienze, e sono state depositate la comparazione di costituzione, una memoria autorizzata, la memoria integrativa, e le tre memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il compenso liquidabile, in considerazione della tipologia di procedimento, debba determinarsi, facendo applicazione del DM 55/2014 nel testo antecedente al DM 147/22 — non applicabile ratione temporis essendosi esaurita l'attività professionale prima della sua entrata in vigore
— con riferimento dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 (applicabile ex art. 5, co. 6, alle controversie di valore indeterminabile e tenuto della semplicità delle questioni trattate), tanto con riferimento procedimento principale, quanto al subprocedimento, con la precisazione che, quanto a questo, occorre fare ricorso alla tabella relativa ai procedimenti cautelari. In dettaglio, si ritiene astrattamente liquidabile, per ciascuno professionista:
- per il subprocedimento cautelare, un compenso di € 3.713,00, calcolato facendo applicazione dei minimi per tute le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria, in considerazione dell'assunzione di prova per testi e dell'audizione del minore;
- per il procedimento principale, un compenso di € 3.283,00, calcolato facendo applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva (tenuto conto delle peculiarità del rito, con svolgimento della fase c.d. presidenziale) e dei minimi della fase istruttoria, avendo i ricorrenti rinunciato al mandato dopo la decisione sulle istanze istruttorie e prima dell'assunzione della prova, e non risultando la formulazione di articolate istanze istruttorie;
il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, iva e CPA.
Poiché il compenso astrattamente liquidabile ai professionisti è superiore alla somma oggetto di domanda
— risultando, peraltro, non richiesto il rimborso delle spese generali — quest'ultima deve ritenersi meritevole di integrale accoglimento.
Sul compenso così determinato sono dovuti gli interessi dalla data della restituzione per compiuta giacenza dell'intimazione ad adempiere (11.7.22, all. 13) al tasso legale, e dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio al saldo al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione — in ragione del valore della causa, della complessità della stessa, del rito, dell'assenza di istruttoria orale — dei valori minimi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00.
Non deve, poi, disporsi l'aumento di cui all'art. 1 bis DM 55/2014 per la redazione del ricorso «con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione», non risultando funzionanti i collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
e dell'avv. quali titolari dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTONI Parte_2
FIORILLO del compenso per l'attività svolta nei procedimenti RG 36/2020 e 36/2020 sub. 1 complessivamente liquidato in € 8.586,92 già comprensivo di IVA e cpa, oltre interessi al tasso legale dall'11 luglio 2022 al 21 settembre 2023 ed ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 22 settembre 2023 al saldo;
- condanna a rimborsare all'avv. e all'avv. Controparte_1 Parte_1
quali titolari dello Parte_2 Organizzazione_1 le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, € 2.359,00 per compensi di avvocato oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 21 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di unico grado ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 iscritta al n. r.g. 2073/2023, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
avv. (CF , avv. (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) quali titolari dello C.F._2 Organizzazione_1
(CF , costituiti in proprio nonché reciprocamente rappresentanti e difesi P.IVA_1
RICORRENTI
contro
(CF ) Controparte_1 C.F._3
INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 12/12/2023:
La parte ricorrente ha chiesto: «voglia il Tribunale adito condannare la Sig.ra (Cod. Controparte_1
Fisc. ), residente in [...], al pagamento in favore C.F._3 degli avvocati e , anche quali titolari dello Studio Legale Associato Parte_1 Parte_2
, per le causali di cui in narrativa, il complessivo importo di € 6.767,75 oltre CAP e IVA Org_1 di legge (ad oggi complessivi € 8.586,92, oltre interessi moratori dalla data del 06/06/22 al saldo e alle spese della presente procedura».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/09/2023 l'avv. l'avv. , quali Parte_1 Parte_2 titolari dello hanno chiesto, a seguito della Organizzazione_1 rinuncia al mandato la condanna di al pagamento del compenso dovuto per Controparte_1
l'attività professionale prestata nel procedimento RG 36/2020, e relativo subprocedimento cautelare RG
pagina 1 di 4 36/2020 sub 1 avente ad oggetto la separazione giudiziale dal coniuge pendenti avanti Persona_1
a questo tribunale.
A fondamento della propria pretesa hanno allegato e dedotto:
- di aver ricevuto incarico il 27.8.20 di difendere l'intimata nel giudizio di separazione introdotto dal marito di;
Controparte_1
- che il giudizio era ancora pendente nella fase decisoria;
- di aver prestato la propria attività nella fase presidenziale (comprendente anche ricorso avversario ex art. 709 ter c.p.c.), nel subprocedimento cautelare (durante il quale ha avuto luogo anche l'audizione del minore), nel procedimento di reclamo del provvedimento cautelare (RG 805/20
CdA Firenze), nella fase di merito, sino alla pronuncia dell'ordinanza all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.;
- di aver ricevuto un acconto di € 1.000,00 oltre IVA, imputato alla causa di separazione e subprocedimento cautelare;
- di aver ricevuto l'importo di € 2.000,00 oltre iva, “imputato ad integrale compenso e saldo del giudizio di reclamo cautelare”;
- di aver rinunciato al mandato il 6.6.22 mediante raccomandata a/r e deposito agli atti di causa;
- che non era stato corrisposto quanto dovuto, ammontante ad € 8.586,92, IVA e cpa incluse per il
« a saldo dei giudizi, cautelare e di merito, avanti al Tribunale di Prato».
Regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza, non costituendosi
[...]
, ne è stata dichiara la contumacia. CP_1
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali e fatte precisare le conclusioni all'udienza del 12 dicembre 2024, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
La domanda è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Merita anzitutto segnalare che i ricorrenti, dichiarandosi soddisfatti dell'importo già ricevuto, non chiedono, in questa sede, il compenso professionale per l'opera prestata nel giudizio di reclamo avverso l'ordinanza cautelare, ma unicamente per il procedimento di separazione (sino alla decisione sulle istanze istruttorie) e per il procedimento cautelare.
Dalle notule prodotte (all. 12) si evince, per vero, la richiesta stragiudiziale di un duplice compenso:
- per il procedimento RG 36/20 € 7.974,10, oltre iva e CPA, detratto l'acconto di € 1000,00, così pervenendosi ad € 8.848,73, dichiaratamente calcolato secondo i medi delle cause di valore indeterminabile, complessità media;
- per il procedimento RG 36/20 sub 1 € 6.767,75, oltre iva e CPA (e, pertanto, € 8.586,92), dichiaratamente calcolato secondo i minimi delle cause di valore indeterminabile, complessità media.
pagina 2 di 4 La tipologia e il pregio della prestazione professionale emergono dall'esame degli atti dei fascicoli RG
36/20 (all. 6) ed RG 36/20 sub 1 (all. 7), riversati nel fascicolo del presente procedimento, da cui si ricava, quanto al subprocedimento, la partecipazione a quattro udienze, l'assunzione di prova orale (ivi compresa l'audizione del minore), la redazione di comparsa di costituzione, memoria autorizzata, e note conclusive;
quanto al procedimento principale, prima della rinuncia al mandato hanno avuto luogo quattro udienze, e sono state depositate la comparazione di costituzione, una memoria autorizzata, la memoria integrativa, e le tre memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il compenso liquidabile, in considerazione della tipologia di procedimento, debba determinarsi, facendo applicazione del DM 55/2014 nel testo antecedente al DM 147/22 — non applicabile ratione temporis essendosi esaurita l'attività professionale prima della sua entrata in vigore
— con riferimento dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 (applicabile ex art. 5, co. 6, alle controversie di valore indeterminabile e tenuto della semplicità delle questioni trattate), tanto con riferimento procedimento principale, quanto al subprocedimento, con la precisazione che, quanto a questo, occorre fare ricorso alla tabella relativa ai procedimenti cautelari. In dettaglio, si ritiene astrattamente liquidabile, per ciascuno professionista:
- per il subprocedimento cautelare, un compenso di € 3.713,00, calcolato facendo applicazione dei minimi per tute le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria, in considerazione dell'assunzione di prova per testi e dell'audizione del minore;
- per il procedimento principale, un compenso di € 3.283,00, calcolato facendo applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva (tenuto conto delle peculiarità del rito, con svolgimento della fase c.d. presidenziale) e dei minimi della fase istruttoria, avendo i ricorrenti rinunciato al mandato dopo la decisione sulle istanze istruttorie e prima dell'assunzione della prova, e non risultando la formulazione di articolate istanze istruttorie;
il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, iva e CPA.
Poiché il compenso astrattamente liquidabile ai professionisti è superiore alla somma oggetto di domanda
— risultando, peraltro, non richiesto il rimborso delle spese generali — quest'ultima deve ritenersi meritevole di integrale accoglimento.
Sul compenso così determinato sono dovuti gli interessi dalla data della restituzione per compiuta giacenza dell'intimazione ad adempiere (11.7.22, all. 13) al tasso legale, e dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio al saldo al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione — in ragione del valore della causa, della complessità della stessa, del rito, dell'assenza di istruttoria orale — dei valori minimi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00.
Non deve, poi, disporsi l'aumento di cui all'art. 1 bis DM 55/2014 per la redazione del ricorso «con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione», non risultando funzionanti i collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
e dell'avv. quali titolari dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTONI Parte_2
FIORILLO del compenso per l'attività svolta nei procedimenti RG 36/2020 e 36/2020 sub. 1 complessivamente liquidato in € 8.586,92 già comprensivo di IVA e cpa, oltre interessi al tasso legale dall'11 luglio 2022 al 21 settembre 2023 ed ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 22 settembre 2023 al saldo;
- condanna a rimborsare all'avv. e all'avv. Controparte_1 Parte_1
quali titolari dello Parte_2 Organizzazione_1 le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, € 2.359,00 per compensi di avvocato oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 21 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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