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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/10/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5404/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5404/2025 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. UBALDO MINELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_2 dell'avv. CHIARA ROSSINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Annamaria Greco.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in UA NO in data 7/07/2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 12, Parte I, Anno 2018, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 16/07/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 16/07/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 24/10/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n UA NO in data 7/07/2018, con atto trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 12, Parte I, Anno 2018, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 16/07/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UA NO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 27/10/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5404/2025 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. UBALDO MINELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_2 dell'avv. CHIARA ROSSINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Annamaria Greco.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in UA NO in data 7/07/2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 12, Parte I, Anno 2018, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 16/07/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 16/07/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 24/10/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n UA NO in data 7/07/2018, con atto trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 12, Parte I, Anno 2018, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 16/07/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UA NO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 27/10/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino