Art. 9.
All'onere derivante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 3 miliardi, sara' fatto fronte con riduzione rispettivamente per lire 200 milioni, lire 800 milioni, lire 313 milioni, lire 500 milioni, lire 500 milioni, lire 300 milioni e lire 387 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 196, 197, 342, 343, 347, 395 e 400 dello stato di previsione della spesa, per l'anno predetto, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 3 miliardi, sara' fatto fronte con riduzione rispettivamente per lire 200 milioni, lire 800 milioni, lire 313 milioni, lire 500 milioni, lire 500 milioni, lire 300 milioni e lire 387 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 196, 197, 342, 343, 347, 395 e 400 dello stato di previsione della spesa, per l'anno predetto, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.