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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2024, n. 35270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35270 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiestb dichiararsi, inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35270 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto nell'interesse di BI SA avverso i decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva respinto la sua richiesta di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. Incorporati ampi brani del provvedimento del primo giudice, pienamente condiviso, il Tribunale escludeva che, rispetto alle precedenti decisioni reiettive di analoghe istanze per mancata revisione critica, fossero sopravvenUti significativi elementi di novità, osservando che argomenti già emersi in allora, quali il dissesto finanziario, la necessità di denaro, la rabbia e la frustrazione che ne erano derivati, sarebbero stati meritevoli di adeguato approfondimento, "in ragione della abnorme sproporzione delle azioni criminose in cui si erano tradotti e della assoluta gratuità delle azioni omicidiarie rispetto alla necessità di procurarsi il bottino di assicurarsi l'impunità e la fuga" (SA, detenuto dal 1994, sta scontando l'ergastolo a seguito di condanne per plurimi omicidi e rapine, commessi in correità con i fratelli e con una terza persona, noti come "quelli della Uno bianca"). Rilevava il Collegio che il tenore del reclamo ripropongva, in modo inconferente, l'elencazione dei soprusi e delle ingiustizie di cui SA sarebbe stato, a suo dire, vittima, segno che su questo fronte nulla era cambiato. Né poteva essere apprezzata in modo favorevole al detenuto 'a interruzione del programma di giustizia riparativa, atteso che la iniziativa assunta in tal senso dagli operatori era stata da lui condivisa. A questo proposito, il giudice a quo esprimeva l'avviso che, per poter formulare una compiuta valutazione del percorso intrapreso, esso aVrebbe dovuto essere ripreso al più presto e tenacemente perseguito, non essendoi comprese le ragioni che ne avevano determinato un'anticipata chiusura o che, comunque, ne avrebbero impedito una sollecita ripresa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 30-ter Ord. pen. Si contesta al Tribunale di non essersi confrontato con la relaione di sintesi trasmessa in data 2 agosto 2023, nella quale si dava atto dell'evoluzione del percorso trattamentale seguito dal detenuto e si esprimeva parere fevorevole alla concessione di permessi premio. Inoltre, ci si duole che il giudice di merito non abbia fornitc risposta alla richiesta difensiva di sentire i mediatori, al fine di chiarire le modalità con cui si era svolta la mediazione e le ragioni per le quali, allo stato, sarebbe risultata irrealizzabile. 2 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisi concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. oria scritta, ha CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che sèguono. 2. Giova premettere che, in tema di permessi premio ex art. 30-ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta, è necessari à l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, sicché rileva, in senso negativb, la mancata rivisitazione critica del pregresso comportamentO deviante (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, deo. 2024, Barcella, Rv. 285567 - 01). Va, poi, tenuto presente che, in linea di principio, valido sia per le misure alternative che, per analogia di ratio, per i permessi premio, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'o4ervazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità i\ iyi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01). 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non presti il fianco a critiche spendibili in sede di legittimità, avendo, con cura, esaminato gli elementi emersi dall'istruttoria e chiarito, con congruo argomentare, le ragioni per cui SA, autore di molteplici delitti di inaudita gravità, non abbia, ancora, mostrato segni tangibili di un concreto avvio di un percorsk:i di revisione critica dell'efferato passato criminale. Il ricorso, dal canto suo, non fa che riproporre, sbstanzialmente mutuandola, la relazione di sintesi, favorevole alla concessione del permesso premio, senza, tuttavia, confrontarsi con la ratio decidendi nel suo ragionevole articolarsi complessivo. In particolare, non vengono mosse critiche specifiche alle logiche considerazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza a proposito della tuttora inesplorata analisi dei motivi che hanno indotto il condannato a delinquere (dissesto finanziario, necessità di denaro), attesa l'abnorme sproporzione e gratuità delle azioni delittuose in cui si sono tradotti. Del resto, la illustrazione della incompiutezza di un appena intrapreso percorso di giustizia riparativa fornisce implicita e adeguata risposta alla superfluità dell'audizione dei mediatori coinvolti. 3 Il Consigliere estensore 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna dl proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiestb dichiararsi, inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35270 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto nell'interesse di BI SA avverso i decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva respinto la sua richiesta di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. Incorporati ampi brani del provvedimento del primo giudice, pienamente condiviso, il Tribunale escludeva che, rispetto alle precedenti decisioni reiettive di analoghe istanze per mancata revisione critica, fossero sopravvenUti significativi elementi di novità, osservando che argomenti già emersi in allora, quali il dissesto finanziario, la necessità di denaro, la rabbia e la frustrazione che ne erano derivati, sarebbero stati meritevoli di adeguato approfondimento, "in ragione della abnorme sproporzione delle azioni criminose in cui si erano tradotti e della assoluta gratuità delle azioni omicidiarie rispetto alla necessità di procurarsi il bottino di assicurarsi l'impunità e la fuga" (SA, detenuto dal 1994, sta scontando l'ergastolo a seguito di condanne per plurimi omicidi e rapine, commessi in correità con i fratelli e con una terza persona, noti come "quelli della Uno bianca"). Rilevava il Collegio che il tenore del reclamo ripropongva, in modo inconferente, l'elencazione dei soprusi e delle ingiustizie di cui SA sarebbe stato, a suo dire, vittima, segno che su questo fronte nulla era cambiato. Né poteva essere apprezzata in modo favorevole al detenuto 'a interruzione del programma di giustizia riparativa, atteso che la iniziativa assunta in tal senso dagli operatori era stata da lui condivisa. A questo proposito, il giudice a quo esprimeva l'avviso che, per poter formulare una compiuta valutazione del percorso intrapreso, esso aVrebbe dovuto essere ripreso al più presto e tenacemente perseguito, non essendoi comprese le ragioni che ne avevano determinato un'anticipata chiusura o che, comunque, ne avrebbero impedito una sollecita ripresa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 30-ter Ord. pen. Si contesta al Tribunale di non essersi confrontato con la relaione di sintesi trasmessa in data 2 agosto 2023, nella quale si dava atto dell'evoluzione del percorso trattamentale seguito dal detenuto e si esprimeva parere fevorevole alla concessione di permessi premio. Inoltre, ci si duole che il giudice di merito non abbia fornitc risposta alla richiesta difensiva di sentire i mediatori, al fine di chiarire le modalità con cui si era svolta la mediazione e le ragioni per le quali, allo stato, sarebbe risultata irrealizzabile. 2 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisi concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. oria scritta, ha CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che sèguono. 2. Giova premettere che, in tema di permessi premio ex art. 30-ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta, è necessari à l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, sicché rileva, in senso negativb, la mancata rivisitazione critica del pregresso comportamentO deviante (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, deo. 2024, Barcella, Rv. 285567 - 01). Va, poi, tenuto presente che, in linea di principio, valido sia per le misure alternative che, per analogia di ratio, per i permessi premio, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'o4ervazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità i\ iyi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01). 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non presti il fianco a critiche spendibili in sede di legittimità, avendo, con cura, esaminato gli elementi emersi dall'istruttoria e chiarito, con congruo argomentare, le ragioni per cui SA, autore di molteplici delitti di inaudita gravità, non abbia, ancora, mostrato segni tangibili di un concreto avvio di un percorsk:i di revisione critica dell'efferato passato criminale. Il ricorso, dal canto suo, non fa che riproporre, sbstanzialmente mutuandola, la relazione di sintesi, favorevole alla concessione del permesso premio, senza, tuttavia, confrontarsi con la ratio decidendi nel suo ragionevole articolarsi complessivo. In particolare, non vengono mosse critiche specifiche alle logiche considerazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza a proposito della tuttora inesplorata analisi dei motivi che hanno indotto il condannato a delinquere (dissesto finanziario, necessità di denaro), attesa l'abnorme sproporzione e gratuità delle azioni delittuose in cui si sono tradotti. Del resto, la illustrazione della incompiutezza di un appena intrapreso percorso di giustizia riparativa fornisce implicita e adeguata risposta alla superfluità dell'audizione dei mediatori coinvolti. 3 Il Consigliere estensore 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna dl proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024