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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa previdenziale iscritta al n. 3322/2021 R.G., chiamata all'udienza del
10/3/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall' avv. Parte_1
L. Goffredo
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/3/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 24/7/2014, domanda al fine di ottenere la pensione di anzianità (Gestione Lavoratori Dipendenti) che veniva disattesa nonché di aver introdotto un giudizio definito con sentenza n. 2471/2020 del 15/9/2020 con cui veniva riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità con decorrenza
1/8/2014, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, esponendo che l' non aveva CP_2
provveduto a liquidare la suddetta pensione;
chiedeva, pertanto, che venisse accertato il diritto del ricorrente a percepire la somma di € 27.331,78, rinveniente da conteggi allegati, a titolo di pensione di anzianità in relazione al periodo dall'1/8/2014 al
30/11/2016 e di ratei di 13° mensilità, oltre interessi come per legge. Si costituiva ritualmente in giudizio l' , deducendo di aver corrisposto la somma CP_1
dovuta al ricorrente a titolo di pensione di anzianità; deduceva, tuttavia, di aver scomputato, dalla somma richiesta dal ricorrente, le somme dovute a titolo di indennità di disoccupazione relative alle annualità 2014, 2015 e 2016 nonché le indennità di malattia corrisposte dall' con riferimento alle annualità dal 2014 al 2016, ritenute CP_1
incumulabili con il trattamento di pensione, oltre che il conguaglio IRPEF relativo alle annualità precedenti pari ad € 4.767,60.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con riferimento alle somme erogate con il cedolino versato in atti;
con riferimento alle ulteriori somme, invocava l'applicazione dell'istituto della compensazione;
concludeva, sotto tale profilo, per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente evidenziava che l' aveva provveduto a liquidare la Controparte_3 complessiva somma di € 19.291,19 in data 3/7/2021, vale a dire in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo (23/4/2021); evidenziava che indebitamente parte resistente aveva trattenuto la somma di € 2.672,30, a titolo sia di trattamento di disoccupazione agricola che a titolo di malattia, posto che la somma di € 1.614,99, trattenuta a titolo di disoccupazione agricola, si riferiva all'anno 2013, sebbene fosse stata corrisposta al ricorrente nell'anno 2014; mentre la somma di € 1.057,31 dovuta a titolo di malattia, era relativa al periodo 4/2/2014-15/3/2014; di tal che, trattandosi di somme entrambe corrisposte in epoca antecedente alla data di pensionamento del ricorrente (agosto 2014) non potevano formare oggetto di compensazione.
Istruita la causa con la produzione documentale offerta dalle parti e con consulenza tecnico-contabile, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avuto riguardo alla liquidazione della pensione di anzianità con decorrenza 1/8/2014, in seguito alla corresponsione delle somme effettuata dall' resistente in data 3/7/2021, come da cedolino di pensione CP_2
allegato alla memoria di costituzione (cfr. all. memoria).
In ordine alle somme oggetto di contestazione ed indicate nelle note della parte ricorrente datate 30/6/2022, il Tribunale ha ritenuto necessario conferirsi incarico
Pag. 2 di 5 peritale, assegnando al CTU il seguente quesito: “Verifichi il CTU i rapporti dare-avere tra le parti, come dedotti dall' nella memoria di costituzione e dal ricorrente nelle CP_1 note del 30.06.2022”.
Nella relazione depositata in data 9/11/2024, il perito d'ufficio ha esposto che al ricorrente, in data 12/12/2016, veniva liquidata la pensione cat. VO n. 10112729 e, a seguito della sentenza n. 2471/2020 del 15/9/2020 pronunciata da questo Tribunale,
l' retrodatava la decorrenza a partire dall'1/8/2014; in seguito ad accessi effettuati CP_1 presso la sede dell' e ad interlocuzioni con gli Uffici dello stesso, il consulente CP_2 ha acquisito documentazione da cui è emerso che la somma di € 1.614,99 –in relazione alla quale l' , nella memoria di costituzione, fa valere l'incumulabilità con il CP_2 trattamento di pensione - venne liquidata al ricorrente dall' previdenziale a titolo CP_2
di indennità di disoccupazione agricola in data 23/6/2014 e si riferisce ad una domanda presentata dal con riferimento all'anno 2013 per n. 79 giorni. Pt_1
Ne discende che, essendo stata liquidata in un periodo precedente la data del pensionamento, che risale all'agosto 2014, essa non può essere scomputata dalle somme dovute dall'Istituto al ricorrente.
Il CTU ha evidenziato che, in ordine ad altri importi risultanti dal MOD TE08, l' CP_1
non ha giustificato con documentazione idonea gli importi scomputati, nonostante diverse richieste e solleciti avanzati dal consulente al fine di indicare l'origine e la composizione degli stessi;
di tal che, non avendo trovato riscontro tra i pagamenti effettuati dall'Istituto, il CTU ha reiterato la richiesta di informazione che non è stata riscontrata;
il consulente, pertanto, ha concluso nei termini che seguono: “ Il TE 08 riporta la somma di € 1.550,00+1.1547,45+€1.341,45 per un totale di € 4.048,90 di cui non è stato possibile accertare la loro origine e precisa natura, che tipo di compensazione includono.
Poiché la prima decorrenza della pensione è dicembre 2016 che a seguito di ricorso viene retrodatata all'agosto 2014;
1)la somma vantata dal ricorrente di € 1.614,99 per trattamento di disoccupazione agricola maturata nel 2013 sebbene liquidata in data 23.06.2014 non può essere oggetto di compensazione e quindi non va trattenuta, contrariamente a quanto sostiene l nella memoria difensiva, poiché maturata ante pensione;
CP_1
Pag. 3 di 5 2)la somma di € 1.057,31 per malattia relativa al periodo 4.2.2014 – 15.3.2014 e liquidata il 09.06.2014 la sottoscritta ha verificato che trattasi di somma maturata ante pensione e già liquidata a giugno (sottolineo che la decorrenza della pensione è agosto), pertanto non può essere oggetto di compensazione che potrebbe essere inclusa nei recuperi di cui l' non ha fornito alcun dettaglio”. CP_1
Le conclusioni cui è giunto il CTU sono condivise da questo Giudicante, in quanto sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici e non risultano, peraltro, oggetto di contestazione da entrambe le parti;
sotto tale profilo, è appena il caso di osservare che la CTU è stata trasmessa regolarmente alle parti in data 27/10/2024 (cfr. pec all. elaborato peritale), ma nessuna osservazione è pervenuta.
Il ricorso, pertanto, entro tali limiti può essere accolto.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, in merito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendosi applicare il principio di soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico di , atteso che la liquidazione del CP_1
trattamento di pensione del ricorrente è intervenuto solamente in data 3/7/2021, vale a dire in epoca successiva al deposito del ricorso e alla notifica dello stesso;
medesime considerazioni valgono per le ulteriori somme oggetto di richiesta da parte del ricorrente ed oggetto di compensazione da parte dell' , all'esito di quanto accertato dal CP_2
consulente tecnico contabile nell'elaborato peritale depositato in atti;
le spese di CTU vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19/3/2021 da
nei confronti dell' ogni diversa istanza, eccezione disattese, Parte_1 CP_1
così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle somme dovute a titolo di pensione di vecchiaia liquidate con decorrenza 1/8/2014;
-accoglie il ricorso nel resto e dichiara il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della ulteriore somma di € 2.672,30 (di cui € 1.614,99 a titolo di indennità di disoccupazione agricola relativo all'anno 2013 ed € 1.057,31 a titolo di indennità di
Pag. 4 di 5 malattia per il periodo 4/2/2014- 13/3/2014) e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento della suddetta somma, oltre interessi;
CP_
-condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessive € 2.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di . CP_1
Bari, 10/3/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa previdenziale iscritta al n. 3322/2021 R.G., chiamata all'udienza del
10/3/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall' avv. Parte_1
L. Goffredo
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/3/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 24/7/2014, domanda al fine di ottenere la pensione di anzianità (Gestione Lavoratori Dipendenti) che veniva disattesa nonché di aver introdotto un giudizio definito con sentenza n. 2471/2020 del 15/9/2020 con cui veniva riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità con decorrenza
1/8/2014, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, esponendo che l' non aveva CP_2
provveduto a liquidare la suddetta pensione;
chiedeva, pertanto, che venisse accertato il diritto del ricorrente a percepire la somma di € 27.331,78, rinveniente da conteggi allegati, a titolo di pensione di anzianità in relazione al periodo dall'1/8/2014 al
30/11/2016 e di ratei di 13° mensilità, oltre interessi come per legge. Si costituiva ritualmente in giudizio l' , deducendo di aver corrisposto la somma CP_1
dovuta al ricorrente a titolo di pensione di anzianità; deduceva, tuttavia, di aver scomputato, dalla somma richiesta dal ricorrente, le somme dovute a titolo di indennità di disoccupazione relative alle annualità 2014, 2015 e 2016 nonché le indennità di malattia corrisposte dall' con riferimento alle annualità dal 2014 al 2016, ritenute CP_1
incumulabili con il trattamento di pensione, oltre che il conguaglio IRPEF relativo alle annualità precedenti pari ad € 4.767,60.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con riferimento alle somme erogate con il cedolino versato in atti;
con riferimento alle ulteriori somme, invocava l'applicazione dell'istituto della compensazione;
concludeva, sotto tale profilo, per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente evidenziava che l' aveva provveduto a liquidare la Controparte_3 complessiva somma di € 19.291,19 in data 3/7/2021, vale a dire in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo (23/4/2021); evidenziava che indebitamente parte resistente aveva trattenuto la somma di € 2.672,30, a titolo sia di trattamento di disoccupazione agricola che a titolo di malattia, posto che la somma di € 1.614,99, trattenuta a titolo di disoccupazione agricola, si riferiva all'anno 2013, sebbene fosse stata corrisposta al ricorrente nell'anno 2014; mentre la somma di € 1.057,31 dovuta a titolo di malattia, era relativa al periodo 4/2/2014-15/3/2014; di tal che, trattandosi di somme entrambe corrisposte in epoca antecedente alla data di pensionamento del ricorrente (agosto 2014) non potevano formare oggetto di compensazione.
Istruita la causa con la produzione documentale offerta dalle parti e con consulenza tecnico-contabile, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avuto riguardo alla liquidazione della pensione di anzianità con decorrenza 1/8/2014, in seguito alla corresponsione delle somme effettuata dall' resistente in data 3/7/2021, come da cedolino di pensione CP_2
allegato alla memoria di costituzione (cfr. all. memoria).
In ordine alle somme oggetto di contestazione ed indicate nelle note della parte ricorrente datate 30/6/2022, il Tribunale ha ritenuto necessario conferirsi incarico
Pag. 2 di 5 peritale, assegnando al CTU il seguente quesito: “Verifichi il CTU i rapporti dare-avere tra le parti, come dedotti dall' nella memoria di costituzione e dal ricorrente nelle CP_1 note del 30.06.2022”.
Nella relazione depositata in data 9/11/2024, il perito d'ufficio ha esposto che al ricorrente, in data 12/12/2016, veniva liquidata la pensione cat. VO n. 10112729 e, a seguito della sentenza n. 2471/2020 del 15/9/2020 pronunciata da questo Tribunale,
l' retrodatava la decorrenza a partire dall'1/8/2014; in seguito ad accessi effettuati CP_1 presso la sede dell' e ad interlocuzioni con gli Uffici dello stesso, il consulente CP_2 ha acquisito documentazione da cui è emerso che la somma di € 1.614,99 –in relazione alla quale l' , nella memoria di costituzione, fa valere l'incumulabilità con il CP_2 trattamento di pensione - venne liquidata al ricorrente dall' previdenziale a titolo CP_2
di indennità di disoccupazione agricola in data 23/6/2014 e si riferisce ad una domanda presentata dal con riferimento all'anno 2013 per n. 79 giorni. Pt_1
Ne discende che, essendo stata liquidata in un periodo precedente la data del pensionamento, che risale all'agosto 2014, essa non può essere scomputata dalle somme dovute dall'Istituto al ricorrente.
Il CTU ha evidenziato che, in ordine ad altri importi risultanti dal MOD TE08, l' CP_1
non ha giustificato con documentazione idonea gli importi scomputati, nonostante diverse richieste e solleciti avanzati dal consulente al fine di indicare l'origine e la composizione degli stessi;
di tal che, non avendo trovato riscontro tra i pagamenti effettuati dall'Istituto, il CTU ha reiterato la richiesta di informazione che non è stata riscontrata;
il consulente, pertanto, ha concluso nei termini che seguono: “ Il TE 08 riporta la somma di € 1.550,00+1.1547,45+€1.341,45 per un totale di € 4.048,90 di cui non è stato possibile accertare la loro origine e precisa natura, che tipo di compensazione includono.
Poiché la prima decorrenza della pensione è dicembre 2016 che a seguito di ricorso viene retrodatata all'agosto 2014;
1)la somma vantata dal ricorrente di € 1.614,99 per trattamento di disoccupazione agricola maturata nel 2013 sebbene liquidata in data 23.06.2014 non può essere oggetto di compensazione e quindi non va trattenuta, contrariamente a quanto sostiene l nella memoria difensiva, poiché maturata ante pensione;
CP_1
Pag. 3 di 5 2)la somma di € 1.057,31 per malattia relativa al periodo 4.2.2014 – 15.3.2014 e liquidata il 09.06.2014 la sottoscritta ha verificato che trattasi di somma maturata ante pensione e già liquidata a giugno (sottolineo che la decorrenza della pensione è agosto), pertanto non può essere oggetto di compensazione che potrebbe essere inclusa nei recuperi di cui l' non ha fornito alcun dettaglio”. CP_1
Le conclusioni cui è giunto il CTU sono condivise da questo Giudicante, in quanto sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici e non risultano, peraltro, oggetto di contestazione da entrambe le parti;
sotto tale profilo, è appena il caso di osservare che la CTU è stata trasmessa regolarmente alle parti in data 27/10/2024 (cfr. pec all. elaborato peritale), ma nessuna osservazione è pervenuta.
Il ricorso, pertanto, entro tali limiti può essere accolto.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, in merito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendosi applicare il principio di soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico di , atteso che la liquidazione del CP_1
trattamento di pensione del ricorrente è intervenuto solamente in data 3/7/2021, vale a dire in epoca successiva al deposito del ricorso e alla notifica dello stesso;
medesime considerazioni valgono per le ulteriori somme oggetto di richiesta da parte del ricorrente ed oggetto di compensazione da parte dell' , all'esito di quanto accertato dal CP_2
consulente tecnico contabile nell'elaborato peritale depositato in atti;
le spese di CTU vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19/3/2021 da
nei confronti dell' ogni diversa istanza, eccezione disattese, Parte_1 CP_1
così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle somme dovute a titolo di pensione di vecchiaia liquidate con decorrenza 1/8/2014;
-accoglie il ricorso nel resto e dichiara il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della ulteriore somma di € 2.672,30 (di cui € 1.614,99 a titolo di indennità di disoccupazione agricola relativo all'anno 2013 ed € 1.057,31 a titolo di indennità di
Pag. 4 di 5 malattia per il periodo 4/2/2014- 13/3/2014) e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento della suddetta somma, oltre interessi;
CP_
-condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessive € 2.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di . CP_1
Bari, 10/3/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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