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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/05/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2535/2023 R.G. vertente
fra
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Gianluigi Sacco ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Melfi viale D'Annunzio 13, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
p.iva in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 14.9.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare che la malattia professionale di seguito alla domanda per riconoscimento di malattia professionale depositata in data 20.3.2022 all' , era in rapporto di CP_1 causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia da cui risulta affetto, dal tempo della domanda,
e fino ad oggi. In particolare, deduceva che di avere svolto presso vari datori di lavoro attività di facchinaggio con trasporto e spostamento carichi con sovraccarico del rachide e degli arti;
sulla base di ct di parte allegava la sussistenza della malattia professionale con percentuale invalidante del
16/18%. L' in data 2.3.2023 rigettava la domanda anche a seguito delle ulteriori opposizioni e CP_1
integrazioni mediche, per assenza di nesso di causalità tra la patologia tabellata e l'attività lavorativa svolta.
Pertanto, sulla base della documentazione sanitaria e della ct, adiva il Tribunale per sentire accertare e dichiarare il nesso di causalità tra lavoro svolto e malattia e il danno biologico in base alle tabelle menomazioni DL 38/00 alla luce degli esami strumentali in misura del 16/18%, con diritto all'indennizzo e di conseguenza condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le prestazioni dovute dall' per i periodi di inabilità Pt_2
temporanea assoluta e/o per i diversi maggiori o minori che dovessero essere accertati in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l ribadendo la non sussistenza di nesso causale e la legittimità delle valutazioni CP_1
effettuate, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva istruita mediante CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle note scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
La causa è stata istruita a mezzo consulente tecnico, in particolare, il dott. concludeva per la Per_1
non sussistenza del nesso causale.
Il Consulente Tecnico con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che, “ Dalla valutazione dei dati documentali, anamnestici e clinico- strumentali emersi nel corso dell'indagine medico-legale effettuata, si può affermare che il sig.
, risulta attualmente affetto dai seguenti fondamentali processi morbosi: Parte_1
cervicouncartrosi. Protrusioni discali multiple. Tendinite del sovraspinoso bilateralmentePer tutte le considerazioni su esposte tali menomazioni, a mio parere ed al momento attuale, NON SI
RITENGONO IN RAPPORTO CAUSALE CON L'ATTIVITA' SVOLTA per la esposizione a un rischio professionale adeguato per qualità, intensità e durata. Pertanto le malattie denunciate sono da ritenersi di origine non occupazionale”. E, all'esito dele osservazioni del ricorrente ha fornito ulteriori specificazioni affermando che : “Presa visione dei rilievi formulati, si ribadisce che è onere di parte ricorrente provare in modo rigoroso le mansioni svolte, in atti manca documentazione probante il rischio specifico denunciato. Il periziando nel corso della sua attività lavorativa ha svolto operazioni varie e non sono emerse operazioni frequenti e rapidamente ripetute per lunghi periodi del turno di lavoro. Tenuto conto della variabilità delle mansioni svolte dal periziando (ha sempre lavorato in modo discontinuo e part-time con numerosi periodi di NASPI), le dichiarate eventuali operazioni svolte ad arti sollevati e a di sopra delle spalle non sono state continuative ed abituali ma sporadiche e svolte per tempi limitati. Per tutti questi motivi si ribadisce che il periziando non è stato esposto a rischio sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per cui non vi è, a mio parere nesso eziologico tra l'attività espletata ed il danno denunciato.
In considerazione della documentazione esaminata e sulla base di quanto obiettivato all'atto della visita peritale, ritengo non sussistenti i requisiti sanitari utili al riconoscimento del beneficio richiesto”.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Spese di lite irripetibili attesa la dichiarazione reddituale in atti;
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 14.9.2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in p.l.r.p.t.. CP_1
Potenza, 15 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla