Articolo 139 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 138Articolo 140
Versione
27 marzo 1963
Art. 139.
Gli appartenenti al Corpo in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa limitatamente a due per ogni vettura con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963