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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/06/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE FAMIGLIA PERSONE E MINORI composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere est. dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1555/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , res.te Parte_1 C.F._1
in Siracusa, Viale Montedoro n. 54, e , nata a [...] Parte_2
Marittima il 26/3/1944, C.F. res.te in Avola, Via C.F._2
Siracusa n. 9, elett.te dom.ti in Siracusa, Via Nizza n. 16, presso lo studio dell'Avv.to Corrado V. Giuliano, che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in appello unitamente agli avv.ti Silvia Faraci e Martina
Rita Sardo;
Appellanti contro
, nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3
res.te in Avola Antica s.n.c., elett.te dom.ta in Avola, C.so Garibaldi n. 130, presso lo studio dell'Avv.to Simona Vaccarisi che la rappresenta e difende per procura in atti;
Appellata ed appellante in via incidentale
- 1 - ^^^^^^^^^^^^^
All'udienza del 22/5/2025, trattata in presenza, le parti insistevano nelle rispettive richieste e nelle comparse depositate nei termini di legge loro concessi, e la causa veniva posta in decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di Siracusa, e , Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di , padre naturale del figlio Persona_1 Persona_2
, - nato il [...] dalla relazione tra la e il de cuius,
[...] CP_1
intrattenuta allorquando la era coniugata con CP_1 Persona_3
, come accertato, dopo la sentenza n. 218/2013 di
[...]
disconoscimento della paternità del , dalla sentenza n. Per_2
2137/2016, anch'essa emessa dal Tribunale di Siracusa, di accertamento della paternità naturale passata in giudicato, - deducendo di aver provveduto da sola al mantenimento del figlio naturale, dalla nascita sino alla sua indipendenza economica conseguita nel 1986, epoca in cui quest'ultimo aveva conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, chiedendo la condanna degli eredi del padre naturale al rimborso pro quota del 50% delle spese da lei sostenute per il mantenimento del predetto figlio naturale, che quantificava nell'importo di euro 46.666 per ciascuno dei due convenuti quali eredi del defunto Pt_1
con il favore delle spese.
Si costituivano ritualmente in giudizio e Parte_1 Parte_2
, i quali, preliminarmente, eccepivano il difetto di legittimazione
[...]
attiva di parte attrice ed il loro difetto di legittimazione passiva asserendo che l'obbligo di mantenimento gravante sul genitore era cessato con la morte e l'intrasmissibilità di detto obbligo agli eredi;
nel merito, in
- 2 - subordine, hanno contestato la domanda nell'an e nel quantum e ne hanno chiesto il rigetto con il favore delle spese.
Con sentenza n. 1908/2023 emessa in data 27/10/2023, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, rigettate le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva e passiva prospettate dai convenuti, accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla , con CP_1 esclusivo riferimento all'arco temporale dal 1972, - epoca in cui era stato revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del l'allora marito della in favore del figlio minore, - sino alla data dell'!/ !/1986, - epoca CP_1 di conseguimento dell'abilitazione forense da parte del figlio, - e condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 38.178,22 per ciascuno, pari alla metà per ciascuno dei convenuti dell'intera somma determinata in via equitativa a titolo di credito di regresso, per il predetto periodo, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, compensando per un terzo le spese processuali e ponendo i restanti due terzi a carico dei convenuti in solido tra loro.
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato ed iscritto a ruolo, e interponevano appello Parte_1 Parte_2
avverso la suddetta sentenza, convenendo in giudizio innanzi a questa
Corte . Controparte_1
Lamentavano: 1) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99
e 112 c.p.c. per ultrapetizione, per aver il Tribunale ripartito in parti eguali tra gli eredi del de cuius pro quota il credito di regresso Persona_1 nella misura determinata nell'intero, senza tener conto che anche il figlio naturale era erede del cuius e senza tener conto che la Persona_2
stessa attrice aveva delimitato la domanda di condanna dei convenuti ai due terzi del credito;
2) il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla Consiglio e passiva in capo agli eredi, per difetto di motivazione e per non esser ancora sorto, prima del decesso del padre
- 3 - naturale, avvenuto nel 2003, alcun credito di regresso trasmissibile agli eredi ex art. 752 c.c.; 3) l'accoglimento della domanda di regresso avanzata dalla , nonostante la mancanza di prova del credito di CP_1 regresso vantato dalla madre nei confronti dell'altro genitore naturale, e gli aiuti dati dal padre naturale alla formazione del figlio;
4) l'erroneità della quantificazione del credito di regresso, per erronea applicazione delle
Tavole Istat relative alla spesa media delle famiglie nel periodo oggetto di liquidazione, senza tener conto degli oneri familiari del de cuius e della zona di residenza delle parti;
5) l'erronea applicazione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito tra coobbligati solidali avente natura di debito di valuta, insuscettibile di rivalutazione monetaria.
Chiedevano, previa sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, dichiararsi la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e il difetto di legittimazione attiva in capo alla Consiglio ed il difetto di legittimazione passiva in capo agli eredi;
nel merito, rigettarsi tutte le domande;
in subordine, chiedevano ridursi l'ammontare del credito liquidato, da quantificarsi senza rivalutazione monetaria, e porsi a carico degli eredi la misura dei soli due terzi di detto importo pro quota ereditaria, con il favore delle spese di entrambi i gradi del procedimento.
Si costituiva in questo grado del procedimento , la Controparte_1 quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello, e, nel merito, contestava tutti i motivi d'appello e ne chiedeva il rigetto;
a sua volta proponeva appello incidentale lamentando: 1) la delimitazione temporale del credito di regresso effettuata dal Tribunale, che chiede determinarsi dal 1/2/1964, epoca della sua separazione dal marito sino all'aprile del 1986, data in cui il figlio aveva sostenuto l'esame di procuratore legale;
2) la quantificazione del credito di regresso che chiede determinarsi in complessivi euro 116.647,18, da ripartirsi in euro
38.817,36 per ciascuno dei due eredi convenuti, con il favore delle spese.
- 4 - Con ordinanza emessa in data 12/4/2014 la Corte ha accolto, in parte,
l'istanza d'inibitoria ed ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata nella parte in cui reca condanna a somme superiori ad euro 25.000,00 per ciascuno degli appellanti e ha rigettato le richieste di prove orali e di CTU avanzate dalle parti.
La causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data
22/5/2025, veniva posta in decisione, sulle conclusioni delle parti costituite, previa assegnazione dei termini di legge a ritroso per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Deve, preliminarmente, disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto in via principale, per difetto di specificità, sollevata in limine litis dall'appellata, atteso che, nel caso in esame, come emerge chiaramente dall'interpretazione dell'interposto mezzo di gravame,
l'appello contiene specifiche e dettagliate censure rispetto ai punti impugnati della sentenza appellata, ed una chiara indicazione delle questioni giuridiche sottoposte all'esame della Corte e delle statuizioni di cui si invoca la riforma.
Nel merito, l'appello proposto in via principale, ad avviso della Corte,
e' solo parzialmente fondato, limitatamente al primo ed al quinto motivo, mentre va disatteso l'appello proposto in via incidentale.
Osserva, innanzitutto, la Corte che deve accogliersi il primo motivo d'appello, con cui gli appellanti hanno eccepito la nullità della sentenza impugnata per ultrapetizione, e, comunque, hanno lamentato l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha condannato gli eredi del de cuius al pagamento in favore dell'attrice del 50% per Persona_1 ciascuno della somma liquidata nell'intero quale credito di regresso, senza tener conto del fatto che gli eredi del de cuius , com'e' Persona_1
- 5 - pacifico inter partes, sono tre, ivi compreso , e senza Persona_2
tener conto della stessa domanda proposta dalla , che aveva CP_1
chiesto la condanna dei due eredi convenuti in giudizio nella misura di un terzo ciascuno dell'importo complessivo da liquidarsi.
Il motivo, ad avviso della Corte, e' infondato nella parte in cui si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., con conseguente deduzione di nullità della sentenza, - fermo restando che tale vizio non implica in ogni caso l'insorgenza di una causa di rimessione al primo Giudice in virtu' della tassatività delle ipotesi contemplate dalla legge, - atteso che il Tribunale non ha statuito su nessuna domanda nuova rispetto a quelle contenute nell'atto introduttivo del giudizio e non ha attribuito un diverso bene della vita, mentre e' fondato nella parte in cui si lamenta l'errore nel merito in cui e' incorso il Tribunale nella determinazione delle quote del quantum dovuto dai convenuti.
.Va, invero, osservato che, nel caso in esame, in punto di fatto, per un verso, e' pacifico che la stessa parte attrice aveva limitato la sua domanda ai due terzi dell'intero credito, ( cfr. petitum dell'atto introduttivo, peraltro, ribadito anche in questo grado del giudizio ); e, per altro verso, e' altrettanto pacifico inter partes che anche il figlio naturale e' divenuto Persona_2
erede del padre naturale . Persona_1
La sentenza e', quindi, erronea nella parte in cui il Tribunale ha ripartito tra i due eredi appellanti l'intera somma liquidata in favore della Consiglio,
e va, quindi, riformata nella parte in cui non ha limitato la condanna dei due eredi del cuius ai due terzi dell'intero credito vantato dall'appellata e, segnatamente, nella misura di un terzo ciascuno.
Infondato e', invece, il secondo motivo d'appello con cui gli appellanti hanno insistito nella loro eccezione di difetto di legittimazione attiva della
Consiglio ed il loro difetto di legittimazione passiva.
- 6 - Invero, per quanto attiene alla legittimazione attiva in capo alla
Consiglio, va osservato che, nel caso in esame, come correttamente osservato dal Tribunale, l'azione esperita e' quella di regresso per il mantenimento del figlio naturale, esperita dalla madre nei confronti del padre naturale, coobbligato, ex lege, in solido al mantenimento del figlio, obbligo che sorge con la nascita del figlio per il solo fatto della procreazione a carico di entrambi i genitori.
Cosi qualificata la domanda, osserva la Corte che deve, pacificamente, riconoscersi la legittimazione attiva in capo alla Consiglio, intesa come presupposto processuale dell'azione.
Ed anche per quanto attiene al riconoscimento della legittimazione passiva in capo agli eredi del defunto , la sentenza Persona_1
appellata appare immune dai denunziati vizi, dovendosi soltanto integrare la motivazione.
Va, in proposito, osservato che, nel caso in esame, gli appellanti deducono che il debito da regresso del mantenimento non sarebbe ancora sorto al momento del decesso di , - deceduto nel 2003, e Persona_1 quindi in epoca anteriore all'esperimento dell'azione di accertamento giudiziale della paternità naturale del figlio , definita con la Persona_2
sentenza n. 2137/2016 del Tribunale di Siracusa, divenuta definitiva dopo la sentenza n. 18601/21 della Corte di Cassazione - sicche' non si tratterebbe di un' obbligazione trasmissibile agli eredi per non esser ancora sorta al momento dell'apertura della successione ex art. 752 c.c..
La prospettazione difensiva degli appellanti, ad avviso la Corte, va disattesa.
Va, invero, osservato che, secondo la giurisprudenza pacifica del
S.C., l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente ed integralmente ai loro genitori, sicche' se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei
- 7 - figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando la sua capacità lavorativa, salva la possibilità di convenire in giudizio il genitore inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.
Com'e' stato ripetutamente chiarito dal S.C., inoltre, il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato si configura, secondo il disposto di cui agli artt.
1299 c.c. e ss., come diritto di regresso tra coobligati solidali, che non e' utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale ( Cass. 7960/2017).
Piu' precisamente, secondo i principi pacifici nella giurisprudenza del
S.C., la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento ai sensi degli artt. 277 e 261 c.c. ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quella del mantenimento ex art. 148 c.c., e la relativa obbligazione pregressa si collega allo status genitoriale ed assume di conseguenza pari decorrenza dalla nascita del figlio ( Cass. 19009/2022 ).
E' stato, inoltre, chiarito che l'azione di regresso per il rimborso delle spese sostenute dalla nascita del figlio in capo al genitore che ha sostenuto da solo l'onere di mantenimento sorge solo con l'accertamento dello status in capo al genitore naturale, e puo' esser esperita prima del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità, anche se l'esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello status ( Cass. 1745/2016; Cass. 17914/2010).
Ne deriva che, poiche' l'obbligazione relativa al debito di regresso, dal lato passivo, retroagisce ex lege al momento della nascita del figlio, essa costituisce un debito ereditario già esistente in capo al de cuius sin dalla nascita del figlio e sino al momento della morte del padre, e,
- 8 - conseguentemente, grava, dal lato passivo, sui suoi eredi, cui si trasmette ex art. 752 c.c..
Ne' in senso contrario puo' farsi leva sulla sentenza n. 21364/2018 del
S.C., invocata dalla difesa degli appellanti, atteso che la fattispecie concreta esaminata dal S.C. nella richiamata sentenza e' del tutto diversa da quella in esame, trattandosi, in quel caso, di un'azione di regresso esperita dal figlio, nella qualità di erede della propria madre, che era deceduta molti anni prima dell'accertamento della filiazione naturale senza esperire alcuna azione sul suo diritto di regresso disponibile, che, al momento della morte della madre, non era ancora sorto e non era quindi trasmissibile dal lato attivo agli eredi.
Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva degli eredi del de cuius in ordine al credito di regresso vantato dalla Consiglio, come correttamente ritenuto nella sentenza appellata.
Manifestamente infondato e' il terzo motivo d'appello con cui gli appellanti deducono che, in relazione all'azione di regresso esperita nei loro confronti dalla , non vi sarebbe prova del credito, ne' CP_1 dell'inadempimento del padre naturale.
Va, in proposito, osservato, che del tutto correttamente il Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo cui, in tema di azione di regresso pro quota nei confronti dell'altro genitore obbligato al mantenimento della prole naturale, l'ammontare dovuto, in difetto di inesigibile puntuale documentazione di tutte le spese sostenute da uno dei due genitori, puo' esser determinato in via equitativa, avuto riguardo alle esigenze del figlio, alle capacità patrimoniali e reddituali dei genitori anche presuntivamente desunte dalle risultanze processuali ( Cass. 3991/2010; Cass. 22506/2010
).
Inoltre, va osservato che, secondo le ordinarie regole di riparto dell'onus probandi gravante sulle parti, grava sul convenuto ( o sui suoi
- 9 - eredi ), l'onere di provare di aver adempiuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio pro quota.
Nel caso in esame, gli appellanti non hanno minimamente assolto all'onere probatorio su di essi incombente di dimostrare che il defunto aveva provveduto al mantenimento del figlio per Pt_1 Persona_2 tutto il periodo temporale oggetto dell'azione di regresso preso in considerazione dal Tribunale.
Non puo' invero, accedersi alla tesi sostenuta dagli appellanti che hanno dedotto che il padre avrebbe contribuito alla formazione del figlio aiutandolo a trovare uno studio legale presso cui fare intraprendere la pratica forense, sulla base di dichiarazioni rese da soggetti terzi mai ascoltati come testi nel corso del giudizio di primo grado.
Invero, a tali dichiarazioni extraprocessuali espressamente contestate dalla Consiglio, non puo' attribuirsi alcuna valenza probatoria, tanto piu' che, - anche laddove la predetta circostanza espressamente contestata fosse stata dimostrata, - e' di tutta evidenza che un tale intervento non costituisce adempimento dell'obbligo di mantenimento di un figlio.
Nessuna prova dell'adempimento da parte del de cuius hanno fornito gli appellanti, sicche' l'inadempimento rispetto all'obbligo di mantenere il figlio minore allegato dalla madre deve ritenersi provato.
Tanto premesso sull'an debeatur, osserva la Corte che, - in un corretto ordine logico giuridico delle questioni dibattute inter partes, - va disatteso il motivo d'appello proposto in via incidentale con cui la Consiglio si duole dell'arco temporale in cui va riconosciuto il credito di regresso delimitato dal Tribunale a far data dal 1972, data della revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio posto a carico dell'allora marito della Pt_1
pronunziata con la sentenza di divorzio, alla data del 1/1/86, data in cui il figlio, all'epoca già ampiamente maggiorenne, ebbe a raggiungere l'autonomia essendosi abilitato alla professione d'avvocato.
- 10 - Invero, come correttamente osservato dal Tribunale, - con motivazione che non appare minimamente scalfita dalle considerazioni della difesa dell' appellata, che sono del tutto generiche e sfornite di qualsivoglia prova sul punto in esame, - la stessa ha affermato che, durante i primi anni CP_1 di vita del figlio, ella e' stata aiutata a crescere il figlio dalla propria famiglia d'origine sino a quando nel 1964 e' stata assunta come bidella.
Inoltre, e' documentalmente provato che, dalla separazione tra la e il marito , omologata il 13/1/1961 e sino alla sentenza CP_1 Per_2
di divorzio emessa tra i due in data 27/4/1972, allorquando il figlio aveva quindici anni, il marito e' stato onerato del mantenimento del figlio
. Persona_2
Non vi, dunque, alcun prova in atti che, in detto periodo, la Consiglio abbia sostenuto l'esborso della quota di mantenimento per il figlio, atteso che, per un primo periodo, vi e' stato l'aiuto della famiglia d'origine, come ammesso dalla stessa parte, e poi il mantenimento e' stato posto a carico del coniuge sino al divorzio con le sentenze di separazione e divorzio.
Peraltro, va osservato che la stessa Consiglio in primo grado non ha mai dedotto un eventuale inadempimento del coniuge, che e' stato allegato, tardivamente, soltanto in questo grado del giudizio ed e' rimasto sfornito di prova.
Ed anche il termine finale del 1/1/1986, determinato dal Tribunale per la ritenuta autonomia del figlio maggiorenne, appare del tutto corretto, attesa l'età ormai raggiunta dal figlio in tale anno, ed il Persona_2 superamento dell'esame di abilitazione da parte di quest'ultimo dopo l'espletamento della pratica forense.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata sul punto in esame.
Cosi' confermato l'arco temporale determinato dal Tribunale, passando all'esame delle questioni dibattute inter partes con riferimento al quantum, osserva, innanzitutto, la Corte che sono infondati i motivi
- 11 - d'appello con cui entrambe le parti hanno lamentato i criteri di quantificazione del credito di regresso vantato dalla Consiglio utilizzati dal
Tribunale.
Osserva la Corte che per costante giurisprudenza: “L'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo “status” genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ. Pertanto, il “quantum” dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22506 del 04 novembre 2010; da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16657, del 22 luglio 2014).
Pertanto “nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota
- 12 - del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali” (Cass. Civ. Sez. I, n. 15063 del 22 novembre 2000).
Il genitore che riconoscendo il figlio ha provveduto al suo mantenimento in via esclusiva, successivamente alla pronuncia giudiziale di accertamento giudiziale di paternità, ovvero al volontario riconoscimento operato da parte dell'altro genitore, avrà il diritto di ripetere nei confronti di quest'ultimo, qualora questi non abbia partecipato alle spese di mantenimento, una quota delle spese sostenute. L'art. 1299 c.c., prevede il regresso tra condebitori solidali, quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi. L'azione di regresso presuppone che il coobbligato solidale abbia adempiuto per l'intero l'obbligazione.
Alla stregua di tali principi, va osservato che, nel caso in esame, il
Primo Giudice ha correttamente proceduto ad una quantificazione, in via meramente equitativa, del credito di regresso vantato dalla Consiglio, in correlazione con i presumibili redditi dei genitori naturali, pervenendo ad una quantificazione del credito pro quota attraverso l'utilizzo delle tabelle redatte dall'Istat nel volume “ L'Italia in 150 anni “ .
Piu' precisamente, da un lato, il Tribunale ha rilevato che, dai documenti in atti, il contitolare assieme ai fratelli di una stazione di Pt_1
servizio, aveva acquistato soltanto piccole quote di immobili agricoli improduttivi di reddito assieme ai fratelli prima del 1986, e che risultava aver dichiarato ai fini fiscali nell'anno 1985 un reddito di L. 18.907.000, a fronte della che, come dipendente statale, aveva dichiarato un CP_1
reddito per tale anno di L. 15.736,000, assimilabile a quello dichiarato dal padre naturale ed era proprietaria di un immobile;
e, dall'altro, ha utilizzato le predette tabelle come mero parametro di riferimento per determinare le spese di una famiglia con un reddito medio da dipendente statale, come era all'epoca la . CP_1
- 13 - Si tratta, ad avviso del Collegio, di una valutazione del tutto immune da vizi logici che si sottrae alle critiche avanzate da entrambe le parti.
Invero, con riferimento a quanto asserito dalla , non risultano CP_1
provati redditi diversi e maggiori in capo al padre naturale;
e; per quanto attiene alle asserzioni degli appellanti, per un verso e' irrilevante il fatto che il avesse una famiglia legittima, tenuto conto dell'esiguità degli Pt_1 importi quantificati dal Tribunale e dell'assoluta mancanza di prova circa il patrimonio ed i redditi della moglie del e, per altro verso, il reddito Pt_1 della quale dipendente statale su cui e' stato parametrato il CP_1 credito prescinde dal luogo di residenza dell'appellata
Alla luce di tali emergenze processuali, pertanto, le modalità di quantificazione della quota del credito di regresso effettuata dal Tribunale con riferimento ai parametri prescelti per la liquidazione equitativa appare del tutto corretta.
I motivi d'appello, principale ed incidentale, proposti sul punto in esame, vanno, quindi, rigettati.
Da ultimo, osserva la Corte che e' fondato il quinto motivo d'appello, con cui gli appellanti in via principale lamentano che il Tribunale ha rivalutato alla data della domanda il credito di regresso.
Va, invero, osservato che, secondo la giurisprudenza soprarichiamata, il diritto di regresso spetta secondo le regole generali del rapporto tra coobbligati solidali ai sensi dell'art. 1299 c.c..
Si tratta, pertanto, - a differenza del credito da mantenimento, da cui trae origine ma di cui non mutua la natura giuridica - di un debito di valuta, come tale soggetto al principio nominalistico, che non e' suscettibile di rivalutazione monetaria, laddove, com'e' avvenuto nel caso in esame, non vi sia espressa domanda di ristoro del maggior danno da svalutazione nella obbligazioni pecuniarie xgw non e' stato neppure dedotto.
- 14 - Ne deriva che, alla luce dei parametri utilizzati dal Tribunale con riferimento agli anni dal 1973 al 1985, il credito di regresso spettante alla appellata va quantificato, senza operare la rivalutazione, nella complessiva somma di euro 18.056,68, cosi determinata: Euro 36,44
mensili per l'anno 1973; euro 43,07 mensili per l'anno 1974; euro 52,39
mensili per l'anno 1975; euro 63,31 mensili per l'anno 1976; euro 74,30
mensili per l'anno 1977; euro 82,60 mensili per l'anno 1978; euro 97,63
mensili per l'anno 1979; euro 120,00 mensili per l'anno 1980; euro 144.50
mensili per l'anno 1981; euro 166,45 per l'anno 1982; euro 183,77 per l'anno 1983; euro 203,77 mensili per l'anno 1984 ed euro 236,16 mensili per l'anno 1985.
In parziale riforma della sentenza appellata i convenuti vanno, quindi, condannati al pagamento della somma di euro 6.018,90 per ciascuno in favore della appellata, ( un terzo per ciascuno dell'intero credito ), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Sussistono giusti e gravi motivi, date le ragioni della decisione e il parziale accoglimento dell'appello proposto in via principale, per compensare tra le parti per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e per porre a carico degli appellanti la restante metà nella misura complessivamente liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa, dell'attività difensiva spiegata e dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e succ. mod..
Si da atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellata ed appellante in via incidentale.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, Sezione Famiglia Persone e Minori, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 1555/2023 R.G., così statuisce in grado di appello:
- 15 - In parziale accoglimento dell'appello proposto in via principale da
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
, condanna gli appellanti al pagamento della somma di euro
[...]
6.018,90 per ciascuno in favore di oltre interessi al Controparte_1
tasso legale dalla domanda al soddisfo;
Rigetta tutti gli altri motivi d'appello e conferma nel resto la sentenza appellata;
Compensa per metà tra le parti le spese di entrambi i gradi del procedimento e pone a carico degli appellanti in via principale la restante metà nella misura che si liquida, nell'intero, per il primo grado in complessivi euro 5.000,00, e per questa grado del giudizio sempre nell'intero in complessivi euro 5809,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione
Famiglia della Corte di Appello, il 29 maggio 2025.
Il Presidente Il Consigliere est.
Dott. Massimo Escher Concetta Pappalardo
- 16 -