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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 6868 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto:
Responsabilità ex artt. 2051 c.c.
vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.: C.F._2 Parte_3
), (c.f. C.F._3 Parte_4
), quali eredi di (C.F. C.F._4 Per_1
), tutti con il patrocinio dell'avv. PALMA LUIGI C.F._5
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in
Giugliano in Campania (NA) alla via Santa Rita Da Cascia n. 4, giusta procura rilasciata in corso di causa,
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Proc. n. 6868 /2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 13 l.r.p.t., non costituita,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/11/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 08/06/2021 premetteva: Per_1
- di essersi recato il giorno 08 Agosto 2018 ad una festa di famiglia, presso la struttura “ , sita in Casoria (NA), Via Controparte_1
Circumvallazione Esterna n. 91; - che verso le ore 21:15, all'interno della predetta struttura, cadeva rovinosamente all'interno della piscina a causa di un'insidia/trabocchetto, non visibile né segnalata e/o tempestivamente rimossa, né tantomeno prevedibile e pertanto non evitabile con l'uso di ordinaria diligenza;
- che, in particolare, l'attore nel mentre camminava in prossimità della piscina per dirigersi al Buffet,
scivolava su di una sostanza liquida oleosa/scivolosa rinvenuta tra il manto erboso e la pavimentazione;
- che in conseguenza dell'evento finiva all'interno della piscina riportando lesioni personali del tipo
“frattura scomposta calcagno destro”; - che tale evento dannoso “è da addebitarsi alla poca cura e/o solerzia con la quale il proprietario,
ovvero la gestione della struttura, provvede alla custodia della stessa
…”.
Concludeva pertanto l'attore come segue: “Piaccia all‟ill.ma Giustizia adita, contrariis rejectis, così provvedere: * Accertare e dichiarare la
Proc. n. 6868 /2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 13 responsabilità piena ed esclusiva della convenuta Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. in ordine al sinistro per cui è causa
[...]
e per effetto;
* Condannare, in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni tutti subiti dall‟istante, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno biologico,
morale ed esistenziale, i danni presenti e futuri, che si quantificano
complessivamente in euro 26.000,00, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo od in quella somma che l‟On.le
Giudicante riterrà più giusta ed equa e per effetto;
* Condannare la
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Controparte_1
delle spese e competenze del presente giudizio oltre rimborso forfettario
nella misura del 15%, iva e cpa come per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva CP_1
e pertanto in occasione dell'udienza del 18/11/2021 ne
[...]
veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante l'escussione del teste e Testimone_1
con la nomina di Ctu in persona del dott. , al che, Persona_2
depositata la perizia, subentrato lo scrivente nella gestione del fascicolo,
la stessa è stata dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione all'udienza del 14/11/2024.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Vale la pena sottolineare che alla luce del decesso dell'attore in corso di causa (avvenuto il 7.02.2022, come da certificato di morte in atti) sono
Proc. n. 6868 /2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 13 subentrati nella sua posizione gli eredi, dichiaratisi tali.
Ciò detto, preliminarmente la domanda proposta dall'attore deve correttamente essere sussunta nell'ambito dell'art. 2051 c.c. avendo dedotto in giudizio che il sinistro si è verificato per la presenza di una insidia non visibile né segnalata.
La convenuta deve quindi rispondere dei danni cagionati a terzi dalla presenza di una “insidia” o un “trabocchetto”, e ciò in base alla norma dell'art. 2051 c.c., fattispecie di responsabilità aquiliana che trae il suo fondamento dalla relazione di custodia tra la cosa e la persona, la quale ha il potere di controllare e vigilare affinché dalla stessa non si ingenerino eventi dannosi e pregiudizievoli per i terzi.
Custode della cosa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è colui che ha l'effettivo potere materiale sulla stessa.
La Suprema Corte in ordine alla natura della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., sulla quale da sempre si dibatte in dottrina, contrapponendosi sul campo la teoria soggettiva (secondo la quale sebbene vi sia una presunzione di colpa, in ogni caso la norma de qua contemplerebbe un'ipotesi di responsabilità soggettiva) e la teoria oggettiva (secondo la quale la prova liberatoria del caso fortuito inciderebbe sul nesso causale e non sulla colpa, palesando la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia), sembra avere sposato di recente la tesi oggettiva.
In particolare, l'ipotesi risarcitoria in esame si fonderebbe sulla dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, al quale è imputata la responsabilità
Proc. n. 6868 /2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 13 salva la prova, che su di lui incombe, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (in tal senso cfr. Cass., n. 25423/2006; tra le tante, Cass., n. 13392/2018; Cass., n.
12027/2017; Cass., n. 10860/2012; Cass., n. 11016/2011).
Da ciò consegue che avendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. carattere oggettivo, e non presunto, risulta sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, dovendo risultare certo che a determinare l'asserito pregiudizio sia stata la cosa in custodia in conseguenza del naturale dinamismo della stessa o della sua difettosità. Grava, invece, sul custode che voglia liberarsi da responsabilità la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore estraneo alla sfera di azione del custode che abbia cagionato da solo il danno, inserendosi sul piano eziologico come unica causa o come concausa nelle ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
***
Tanto premesso, la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore sul presupposto della relazione di custodia tra la convenuta e la cosa dalla quale è derivato il danno (nel caso di specie, il luogo ove si è svolta la festa di famiglia e, precisamente, il luogo ove è stato allestito il buffet e le zone immediatamente adiacenti, ivi compresa la piscina ove è
caduto l'attore, inciampando su di una insidia collocata tra manto erboso sintetico e pavimentazione circostante la piscina stessa) può essere accolta essendo stata fornita, dall'attore, la prova dell'esistenza del
Proc. n. 6868 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 13 rapporto di custodia nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, incombendo per contro sulla convenuta la prova liberatoria del caso fortuito.
Quanto al primo elemento, va detto che il teste , della cui Testimone_1
genuinità e credibilità non vi è ragione di dubitare, ha confermato che l'evento si è verificato nel locale appartenente alla convenuta, la quale dunque era tenuta quindi alla regolare manutenzione dello stesso al fine di evitare danni agli utenti alla clientela.
Il predetto teste ha precisato, al riguardo, che l'aperitivo di benvenuto e il buffet erano allestiti nella parte esterna sulla piscina, proprio vicino alla piscina (“La parte di dietro del tavolo del buffet era sul bordo della piscina”), e di aver visto, poco dopo l'apertura del buffet, verso le 21.00,
l'attore cadere in piscina, precisando quanto segue: “Credo fosse caduto qualcosa a terra, forse olio, ma non so dire con precisione. L'ho toccata ed era oleosa. Mio suocero era di fianco al tavolo del buffet perché c'era un po' di gente … Mio suocero era di fianco a me quando è caduto”.
In ordine, poi, alla dimostrazione dell'esistenza del legame eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, occorre, innanzitutto, premettere, in punto di diritto, che, trattandosi di una responsabilità di tipo oggettivo, non grava sul custode, il quale intende essere liberato dall'obbligo al risarcimento del danno, la prova di aver osservato una condotta diligente. E' prevista, quale unica causa liberatoria, la prova in positivo, da parte del custode, del caso fortuito.
In definitiva, “per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art.
2051 c.c., è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia
Proc. n. 6868 /2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 13 e l'evento dannoso, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di
mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi, per cui
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla
presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la
dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua
sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (cfr. Cass., n. 5741/2009).
Il fortuito dovrà essere pertanto connotato da impulso causale autonomo,
imprevedibilità, nonché assoluta eccezionalità, quale fatto estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
***
Tanto premesso, nella fattispecie in esame è stata pienamente dimostrata la circostanza descritta in citazione, ossia che fu proprio una sostanza liquida oleosa/scivolosa presente tra il manto erboso e la pavimentazione della piscina a fare scivolare il facendolo finire Per_1
all'interno della piscina, cagionandogli le lesioni personali meglio descritte in citazione.
Tanto è stato in particolare provato non solo attraverso la predetta deposizione testimoniale ma anche mediante Ctu a firma del dott.
[...]
, il quale, con relazione assolutamente scevra da vizi o censure Per_2
e che può dunque essere assunta a base della presente decisione, ha così concluso: “1) Che la causa delle lesioni è da riportare all'incidente per cui è causa;
2) Che le lesioni riportate nell'incidente sono compatibili con la dinamica dell'incidente; 3) Che le conseguenze derivate
Proc. n. 6868 /2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 13 dall'incidente esprimono: a) Una Inabilità Temporanea Totale di
Giorni 30 (Trenta); b) Una Inabilità Temporanea Parziale di Giorni 80
(Ottanta) così distribuiti: 30 al 75%(trenta al settantacinque per cento),
30 al 50% (trenta al cinquanta per cento), 20 al 25% (venti al
venticinque per cento); c) Un grado di Invalidità Permanente nella
misura del 7% (sette per cento) di danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica”.
Le risultanze istruttorie hanno quindi pienamente comprovato l'accaduto, ossia il rapporto di custodia del bene con la convenuta nonché il nesso di causalità tra la mancata custodia del bene ed il verificarsi dell'evento.
Non è stata, quindi, fornita da parte della convenuta la prova del fortuito.
Pertanto, in mancanza di prova liberatoria, deve quindi essere affermata la responsabilità esclusiva di per la Controparte_1
produzione del sinistro.
***
Passando, quindi, al quantum dell'importo dovuto quale ristoro dei danni subiti dall'attore, stando alla perizia disposta in corso di causa è emerso che l'attore riportò una “Frattura scomposta calcagno destro”, come confermato dalla documentazione medica versata in atti, lesione da ritenersi causalmente riconducibile all'evento in discorso.
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio nominato, che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata un'inabilità temporanea totale al 100 % di
Proc. n. 6868 /2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 13 giorni 30 e parziale al 75 % in gg. 30, al 50 % in gg. 30 nonché al 25%
in gg. 20. Ne sono residuati postumi invalidanti, incidenti sull'integrità
psico-fisica del soggetto, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell'età, del sesso, dell'ambiente familiare e sociale dell'attore, ritiene di fissare al 7 %, anche in ragione della natura micropermanente del trauma, così come accertato dal Ctu..
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute al ricorrente e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità e, quindi, non è necessario effettuare tale operazione.
Pertanto, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni
79), dei postumi (micro)permanenti, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, può liquidarsi,
all'attualità - facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 139 del Cod.
Ass., nella versione attuale – il complessivo importo di euro 12.257,30,
a titolo di ristoro del danno biologico, di cui euro 8.252,40 per invalidità
permanente ed euro 4.004,90 a titolo di invalidità temporanea, oltre ad euro 52,00 per spese mediche documentate.
Non possono riconoscersi ulteriori importi a titolo di danno non patrimoniale (e quindi procedersi alla cd. “personalizzazione del danno”) in ragione della particolare tenuità del danno ed in mancanza, peraltro, di alcuna allegazione e prova sul punto (cfr. Cass., n.
23778/2014).
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Quanto, invece, agli interessi si rileva che “il danno subito per la
Proc. n. 6868 /2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 13 mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso
agli interessi, non necessariamente determinati in misura
corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento,
cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto
illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano
conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato
pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla
parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi,
quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte
le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi,
gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla
somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è
possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi
in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la
somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base
ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995; di recente, Cass., n. 3894/2016).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art.
Proc. n. 6868 /2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 13 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone nel tasso indicato dall'art. 1284 c.c.
nella sua versione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato;
pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato svalutato all'epoca del fatto (8.08.2018) con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto per € 12.257,30 (che si converte in debito di valuta), maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione del presente provvedimento sino al completo soddisfo.
***
Le spese seguono la soccombenza di e Controparte_1
sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014
s.m.i., parametri medi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
Proc. n. 6868 /2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 13 9/2/2024 (Cass., n. 25047/2018; Cass., n. 28094/2009; Cass., ord. n.
23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della soccombente , con il Controparte_1
conseguente diritto degli attori di ripetere dalla predetta convenuta le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Per_1
contro , così provvede: Controparte_1
1) In parziale accoglimento della domanda principale, dichiara
l'esclusiva responsabilità di , in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. per la produzione del sinistro di cui all'atto di citazione e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore dell'attore e per esso dei suoi eredi per la complessiva somma di €. 12.257,30, oltre, su tale somma, interessi compensativi dal momento del sinistro, da calcolarsi sul predetto importo svalutato a detta epoca ed, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata,
di anno in anno, ogni anno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale come sopra riconosciuta dalla data di pubblicazione sino al soddisfo, cui vanno aggiunti i danni patrimoniali documentati
(spese mediche), pari ad €. 52,00;
2) Condanna al pagamento delle spese Controparte_1
Proc. n. 6868 /2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 13 di lite in favore degli attori che qui si liquidano in euro 27,00 per esborsi documentati ed euro 5.077,00 per compensi professionali,
oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Luigi Palma dichiaratosi anticipatario;
3) pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 9/2/2024, a carico esclusivo della soccombente , con il conseguente Controparte_1
diritto dell'altra parte vittoriosa di ripetere dalla soccombente le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa il 02/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 6868 /2021 R.G – Sentenza Pagina 13 di 13